Lexipedia

Decisione

30.2008.123

Posteggiare in un posto di parcheggio riservato agli invalidi

1 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

10 gennaio 2008 in territorio di __________:

“ha

posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli

invalidi”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr, 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr;

che

RI 1 è insorta con ricorso del 26 maggio 2008, con il quale, precisando di aver

pagato la multa il giorno stesso, contesta l’aggravio della tassa e delle spese

di giustizia;

che,

con scritto del 1. luglio 2008, la Sezione della circolazione ha dichiarato di

astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia

facoltà di giudizio;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, sui segnali e sulle

demarcazioni;

che,

secondo l’art. 65 cpv. 5 OSStr, per riservare certi posti di parcheggio alle

persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i

posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a

parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile. Il

«Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3 n. 2) deve essere

collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Se necessario, il

cartello complementare 5.14 si applica anche al segnale «Ubicazione di un

passaggio pedonale» (4.11) in vicinanza di ospedali, di case di cura e simili;

che,

ai sensi dell’art. 79 cpv. 4 OSStr, le linee ai bordi della carreggiata

(gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il

parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di

parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in

cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di

una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o

scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono

ostacolati;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr);

che

per il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio

riservato alle persone disabili (art. 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr), fino a 60

minuti, è comminata una multa di fr. 120.-- (cifra 240.1 dell’allegato 1

Considerandi

dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che,

come detto, la CRTE 1 rimprovera alla multata di aver posteggiato su un posto

di parcheggio riservato alle persone disabili;

che,

dal canto suo, la ricorrente afferma di aver pagato la multa di fr.

120.

--il 26 maggio 2008 (ciò che è effettivamente avvenuto, come appurato

dallo scrivente giudice presso la Sezione della circolazione) e di aver

ritirato il medesimo giorno la raccomandata contenente la risoluzione qui in

discussione (cfr. ricorso);

che

nel proprio gravame l’insorgente, pur ritenendola ingiusta, non contesta più la

multa, ma si oppone al pagamento delle tasse e spese di giustizia di

complessivi fr. 60.--;

che,

a fondamento della propria richiesta, l’interessata sostiene di aver chiesto

una proroga per il pagamento della multa, dapprima inviando un messaggio di

posta elettronica (e-mail), al quale non sarebbe stata data risposta, e, in

seguito, telefonando alla CRTE 1, che le avrebbe detto che poteva aspettare

ancora una decina di giorni a pagare (cfr. ricorso);

che

dal fascicolo processuale non emerge alcun indizio a supporto di queste

allegazioni della ricorrente, tantomeno quest’ultima ha prodotto prove a

sostegno del suo dire;

che,

tuttavia, anche prendendo per vere le sue affermazioni, il ricorso non avrebbe

miglior sorte;

che,

in effetti, le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione

stradale possono (devono per la giurisprudenza, DTF 121 IV 375) essere punite

con una multa disciplinare fino a fr. 300.-- secondo la procedura semplificata

prevista dalla Legge sulle multe disciplinari (procedura della multa

disciplinare, art. 1 cpv. 1 e 2 LMD);

che

il contravventore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni. Se

non paga subito, riceve un modulo concernente il periodo di riflessione, che

viene distrutto in caso di pagamento entro il termine. In caso di mancato

pagamento entro il termine, la polizia avvia la procedura ordinaria (art. 6

cpv. 1 e 3 LMD);

che,

se il contravventore si oppone alla procedura semplificata, sono applicati il

diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la

competenza e la procedura in materia di contravvenzioni (art. 10 cpv. 2 LMD),

che, diversamente dalla procedura semplificata (art. 7 LMD), prevedono la

possibilità di applicare tasse e spese giudiziarie (art. 2 cpv. 3 LPContr);

che,

secondo costante giurisprudenza, la multa passa in giudicato (art. 8 LMD)

soltanto in caso di pagamento integrale entro il termine di trenta giorni. Se

l’importo non viene pagato o viene versato soltanto in parte, deve essere

imperativamente avviata la procedura ordinaria. In effetti, la LMD non prevede

alcuna possibilità di prorogare detto termine, come pure di concedere la

facoltà di saldare la multa a rate (sentenza del Tribunale federale 6B_975/2008

del 4 giugno 2009 e riferimenti ivi citati);

che,

nel caso specifico, è indiscutibile che la ricorrente, pagando la multa

soltanto il 26 maggio 2008, non ha rispettato il termine di 30 giorni

assegnatole. Lo stesso è infatti giunto a scadenza il 17 febbraio 2008 (cfr. intimazione

di contravvenzione);

che

lasciando scadere tale termine l’insorgente ha dunque inevitabilmente dato

avvio alla procedura ordinaria, perdendo così la facoltà di saldare la

contravvenzione senza carico di tasse e spese di giustizia;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, contenendo al minimo la tassa di

giustizia e le spese data la particolarità della fattispecie, (art. 15

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LMD; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giudizio di

fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster