30.2008.123
Posteggiare in un posto di parcheggio riservato agli invalidi
1 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.123
Data decisione, Autorità:
01.12.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare in un posto di parcheggio riservato agli invalidi
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 65 cpv. 5 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.123
13102/804
Bellinzona
1
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 26 maggio 2008 presentato da
RI 1
domiciliata a
contro
la decisione 16
maggio 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,
viste le osservazioni 1. luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr.
40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il
Fatti
10 gennaio 2008 in territorio di __________:
“ha
posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr, 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr;
che
RI 1 è insorta con ricorso del 26 maggio 2008, con il quale, precisando di aver
pagato la multa il giorno stesso, contesta l’aggravio della tassa e delle spese
di giustizia;
che,
con scritto del 1. luglio 2008, la Sezione della circolazione ha dichiarato di
astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia
facoltà di giudizio;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, sui segnali e sulle
demarcazioni;
che,
secondo l’art. 65 cpv. 5 OSStr, per riservare certi posti di parcheggio alle
persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i
posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a
parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile. Il
«Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3 n. 2) deve essere
collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Se necessario, il
cartello complementare 5.14 si applica anche al segnale «Ubicazione di un
passaggio pedonale» (4.11) in vicinanza di ospedali, di case di cura e simili;
che,
ai sensi dell’art. 79 cpv. 4 OSStr, le linee ai bordi della carreggiata
(gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il
parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di
parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in
cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di
una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o
scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono
ostacolati;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio
riservato alle persone disabili (art. 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr), fino a 60
minuti, è comminata una multa di fr. 120.-- (cifra 240.1 dell’allegato 1
Considerandi
dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che,
come detto, la CRTE 1 rimprovera alla multata di aver posteggiato su un posto
di parcheggio riservato alle persone disabili;
che,
dal canto suo, la ricorrente afferma di aver pagato la multa di fr.
120.
--il 26 maggio 2008 (ciò che è effettivamente avvenuto, come appurato
dallo scrivente giudice presso la Sezione della circolazione) e di aver
ritirato il medesimo giorno la raccomandata contenente la risoluzione qui in
discussione (cfr. ricorso);
che
nel proprio gravame l’insorgente, pur ritenendola ingiusta, non contesta più la
multa, ma si oppone al pagamento delle tasse e spese di giustizia di
complessivi fr. 60.--;
che,
a fondamento della propria richiesta, l’interessata sostiene di aver chiesto
una proroga per il pagamento della multa, dapprima inviando un messaggio di
posta elettronica (e-mail), al quale non sarebbe stata data risposta, e, in
seguito, telefonando alla CRTE 1, che le avrebbe detto che poteva aspettare
ancora una decina di giorni a pagare (cfr. ricorso);
che
dal fascicolo processuale non emerge alcun indizio a supporto di queste
allegazioni della ricorrente, tantomeno quest’ultima ha prodotto prove a
sostegno del suo dire;
che,
tuttavia, anche prendendo per vere le sue affermazioni, il ricorso non avrebbe
miglior sorte;
che,
in effetti, le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione
stradale possono (devono per la giurisprudenza, DTF 121 IV 375) essere punite
con una multa disciplinare fino a fr. 300.-- secondo la procedura semplificata
prevista dalla Legge sulle multe disciplinari (procedura della multa
disciplinare, art. 1 cpv. 1 e 2 LMD);
che
il contravventore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni. Se
non paga subito, riceve un modulo concernente il periodo di riflessione, che
viene distrutto in caso di pagamento entro il termine. In caso di mancato
pagamento entro il termine, la polizia avvia la procedura ordinaria (art. 6
cpv. 1 e 3 LMD);
che,
se il contravventore si oppone alla procedura semplificata, sono applicati il
diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la
competenza e la procedura in materia di contravvenzioni (art. 10 cpv. 2 LMD),
che, diversamente dalla procedura semplificata (art. 7 LMD), prevedono la
possibilità di applicare tasse e spese giudiziarie (art. 2 cpv. 3 LPContr);
che,
secondo costante giurisprudenza, la multa passa in giudicato (art. 8 LMD)
soltanto in caso di pagamento integrale entro il termine di trenta giorni. Se
l’importo non viene pagato o viene versato soltanto in parte, deve essere
imperativamente avviata la procedura ordinaria. In effetti, la LMD non prevede
alcuna possibilità di prorogare detto termine, come pure di concedere la
facoltà di saldare la multa a rate (sentenza del Tribunale federale 6B_975/2008
del 4 giugno 2009 e riferimenti ivi citati);
che,
nel caso specifico, è indiscutibile che la ricorrente, pagando la multa
soltanto il 26 maggio 2008, non ha rispettato il termine di 30 giorni
assegnatole. Lo stesso è infatti giunto a scadenza il 17 febbraio 2008 (cfr. intimazione
di contravvenzione);
che
lasciando scadere tale termine l’insorgente ha dunque inevitabilmente dato
avvio alla procedura ordinaria, perdendo così la facoltà di saldare la
contravvenzione senza carico di tasse e spese di giustizia;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, contenendo al minimo la tassa di
giustizia e le spese data la particolarità della fattispecie, (art. 15
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LMD; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giudizio di
fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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