30.2008.129
Spostarsi verso sinistra per effettuare una manovra di sorpasso e collidere con una vettura sopraggiugente da tergo già in manovra di sorpasso
16 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.129
Data decisione, Autorità:
16.12.2009, PRPEN
Titolo:
Spostarsi verso sinistra per effettuare una manovra di sorpasso e collidere con una vettura sopraggiugente da tergo già in manovra di sorpasso
INCROCIO E SORPASSO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 3 e 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.129
14756/808
Bellinzona
16
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 giugno 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
30 maggio 2008 n. 14756/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 30
maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr 500.-, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida
dell’autoarticolato BE __________ e BE __________ circolando sull’autostrada A2
si spostava verso sinistra per effettuare un sorpasso e collideva con una
vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di sorpasso”.
Fatti accertati il 22 febbraio
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1
ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, egli deve rivolgere
la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
L’art. 34 cpv. 3 LCStr
prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad
esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia
a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono. Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della
strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o
dietro un altro (cpv. 4).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette norme – di essersi, alla guida
dell’autoarticolato con semirimorchio targati BE __________ e BE__________,
spostato verso sinistra per effettuare un sorpasso, su sedime autostradale, andando
a collidere con una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di
sorpasso, in violazione dei suoi doveri di prudenza.
4. Il ricorrente contesta
l’addebito mossogli e in particolare la dinamica del sinistro così come
descritta nella decisione, sottolineando che, contrariamente a quanto
trascritto dagli organi di polizia nel verbale d'interrogatorio, laddove si
legge che ha sterzato a destra per tornare sulla sua corsia, non ha mai
superato la linea tratteggiata che separa le due corsie. Soggiunge di aver
rinunciato al sorpasso, segnalato con gli indicatori di direzione, subito avere
notato nello specchietto retrovisore il veicolo della parte avversa, e ciò
prima ancora di avere avuto il tempo di cambiare corsia.
A suo dire, verosimilmente
è quindi la parte avversa che, forse distratta o forse perché viaggiava a
velocità inadeguata, ha perso senza motivo il controllo del proprio veicolo
(cfr. ricorso punto pag. 2).
5. Come detto, a norma dell'art.
34
cpv. 3 LCStr
il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare,
sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve
badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola
il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2
LCStr).
Secondo dottrina e
giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che
seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non
metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr.
sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).
Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In
effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare
per cui si impone una prudenza accresciuta.
6. Durante
il verbale d'interrogatorio 22 febbraio 2008 l’insorgente ha così descritto i
Fatti
“(…)
Dopo aver osservato negli specchietti retrovisori che da tergo non giungesse
nessuno e inserito i segnali direzionali per il sorpasso, nel mentre mi
apprestavo a cambiare corsia, vedevo nello specchietto retrovisore una vettura
all’altezza del mio rimorchio. Da parte mia sterzavo a destra per tornare sulla
mia corsia ma non riuscivo ad evitare la collisione con questo veicolo. L’urto
avveniva tra la parte posteriore sinistra del mio semirimorchio e la fiancata destra
del veicolo leggero (…) Sceso dal mio veicolo mi sinceravo delle condizioni
dell’altro autista e mi scusavo dell’accaduto (circostanza, sintomatica,
pure evocata dal co-protagonista, ndr)” (verbale pag. 2/2).
7. Orbene,
pur ammettendo che l’insorgente abbia controllato il traffico da tergo prima di
iniziare la sua manovra di sorpasso, balza subito agli occhi che non lo ha
fatto con la dovuta attenzione, giacché si è avveduto della vettura del
co-protagonista solamente nel momento in cui questi si trovava “all’altezza del
semirimorchio”. Troppo tardi quindi per riuscire a riportare il mezzo pesante
nella posizione precedente allo spostamento verso sinistra.
Certo
è che se avesse controllato con maggior rigore il traffico retrostante prima di
accingersi a sorpassare il veicolo più lento, egli avrebbe senz’altro potuto
scorgere quello del co-protagonista che procedeva sulla corsia di sorpasso (con
le luci anabbaglianti accese), desistere dalla manovra e scongiurare – in
ultima analisi – la collisione.
Si
noti che la circostanza sulla quale egli insiste nel gravame, ovvero che non ha
superato la linea tratteggiata che separa le due corsie (ciò che l’autorità
neppure pretende, limitandosi a dire che si è spostato a sinistra per
effettuare un sorpasso), non è decisivo ai fini del giudizio.
Considerandi
Risulta
infatti palese che con il suo comportamento – a prescindere dal fatto che abbia
o meno superato la linea di direzione – ha messo in pericolo l’altro utente
intento a sorpassarlo, determinando in lui una reazione volta a evitare la
collisione.
Del
resto, l’assunto ricorsuale è smentito dal punto d’impatto dichiarato dai
protagonisti (parte posteriore sinistra del semirimorchio – fiancata destra),
dal chiaro effetto “sandwich” subito dal co-protagonista (che nulla ha a che
vedere con una perdita di padronanza per eccessiva velocità o per disattenzione),
come pure dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente durante
l’interrogatorio (della cui fedele traduzione non vi è motivo di dubitare, non avendo
egli espresso alcuna riserva a verbale circa la sua incompletezza e/o scorrettezza).
8.
Non
giova in ogni caso al ricorrente prevalersi di una possibile colpa dell’altro
protagonista, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle
proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito
compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale,
sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice
penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un
incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le
rispettive assicurazioni.
9.
In conclusione, questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido
convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla CRTE 1 e ciò a prescindere da un’eventuale colpa
ascrivibile all’altro conducente.
10.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e
4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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