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Decisione

30.2008.129

Spostarsi verso sinistra per effettuare una manovra di sorpasso e collidere con una vettura sopraggiugente da tergo già in manovra di sorpasso

16 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

“(…)

Dopo aver osservato negli specchietti retrovisori che da tergo non giungesse

nessuno e inserito i segnali direzionali per il sorpasso, nel mentre mi

apprestavo a cambiare corsia, vedevo nello specchietto retrovisore una vettura

all’altezza del mio rimorchio. Da parte mia sterzavo a destra per tornare sulla

mia corsia ma non riuscivo ad evitare la collisione con questo veicolo. L’urto

avveniva tra la parte posteriore sinistra del mio semirimorchio e la fiancata destra

del veicolo leggero (…) Sceso dal mio veicolo mi sinceravo delle condizioni

dell’altro autista e mi scusavo dell’accaduto (circostanza, sintomatica,

pure evocata dal co-protagonista, ndr)” (verbale pag. 2/2).

7. Orbene,

pur ammettendo che l’insorgente abbia controllato il traffico da tergo prima di

iniziare la sua manovra di sorpasso, balza subito agli occhi che non lo ha

fatto con la dovuta attenzione, giacché si è avveduto della vettura del

co-protagonista solamente nel momento in cui questi si trovava “all’altezza del

semirimorchio”. Troppo tardi quindi per riuscire a riportare il mezzo pesante

nella posizione precedente allo spostamento verso sinistra.

Certo

è che se avesse controllato con maggior rigore il traffico retrostante prima di

accingersi a sorpassare il veicolo più lento, egli avrebbe senz’altro potuto

scorgere quello del co-protagonista che procedeva sulla corsia di sorpasso (con

le luci anabbaglianti accese), desistere dalla manovra e scongiurare – in

ultima analisi – la collisione.

Si

noti che la circostanza sulla quale egli insiste nel gravame, ovvero che non ha

superato la linea tratteggiata che separa le due corsie (ciò che l’autorità

neppure pretende, limitandosi a dire che si è spostato a sinistra per

effettuare un sorpasso), non è decisivo ai fini del giudizio.

Considerandi

Risulta

infatti palese che con il suo comportamento – a prescindere dal fatto che abbia

o meno superato la linea di direzione – ha messo in pericolo l’altro utente

intento a sorpassarlo, determinando in lui una reazione volta a evitare la

collisione.

Del

resto, l’assunto ricorsuale è smentito dal punto d’impatto dichiarato dai

protagonisti (parte posteriore sinistra del semirimorchio – fiancata destra),

dal chiaro effetto “sandwich” subito dal co-protagonista (che nulla ha a che

vedere con una perdita di padronanza per eccessiva velocità o per disattenzione),

come pure dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente durante

l’interrogatorio (della cui fedele traduzione non vi è motivo di dubitare, non avendo

egli espresso alcuna riserva a verbale circa la sua incompletezza e/o scorrettezza).

8.

Non

giova in ogni caso al ricorrente prevalersi di una possibile colpa dell’altro

protagonista, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle

proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico

altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di

prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito

compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale,

sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice

penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un

incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile

eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le

rispettive assicurazioni.

9.

In conclusione, questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido

convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione

rimproveratagli dalla CRTE 1 e ciò a prescindere da un’eventuale colpa

ascrivibile all’altro conducente.

10.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e

4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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