30.2008.13
Gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sono dovuti sui contributi AVS/AI/IPG/AFI e sulle spese amministrative che un indipendente deve versare sul suo reddito. Non sono prelevati sull
22 ottobre 2008Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2008.13
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sono dovuti sui contributi AVS/AI/IPG/AFI e sulle spese amministrative che un indipendente deve versare sul suo reddito. Non sono prelevati sulle tasse di diffida,sulle spese per l'emanazione di TU né sulle multe d'ordine. Parità di trattamento
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 47 LAF-TI
art. 49 cpv. 2 LAF-TI
art. 63 cpv. 1 let. a LAVS
art. 63 cpv. 1 let. g LAVS
art. 69 LAVS
art. 1 OAI
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OIPG
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.13
TB
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1°/12 febbraio
2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
gennaio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. L'11 dicembre 2007 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha
emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG di RI 1
come indipendente per il 2004, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 51'627.- e fissando quindi dei contributi
AVS/AI/IPG di Fr. 4'902.-, a
cui si aggiungono Fr. 77,40 per i contributi AF e Fr. 98,05 per le spese
amministrative, per una richiesta di pagamento totale di Fr. 5'077,45.
1.2. A seguito di
ciò, sempre l'11 dicembre 2007
(doc. 2) l'amministrazione ha
emesso il conguaglio dei contributi personali, da cui risulta che i contributi
dovuti ammontano appunto a Fr. 5'077,45. Ritenuto però che l'assicurato ha già versato Fr. 6'944,60, gli sarà quindi rimborsato l'importo di Fr. 1'867,15.
1.3. Con
decisione del 20 dicembre 2007 (doc. III/1) la Cassa ha fissato per l'anno 2004 degli interessi di mora sui
contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva pagare a causa della discrepanza tra gli acconti
versati e la fissazione definitiva dei contributi dovuti per il 2004,
conteggiando l'importo di Fr.
62,65 da saldare entro trenta giorni dalla data della decisione.
1.4. La decisione
su opposizione del 21 gennaio 2008 (doc. A1) ha illustrato le basi legali ed il
calcolo degli interessi di ritardo, confermando il principio e l'importo richiesto. Dalle spiegazioni emerge
che questi interessi sono stati calcolati in due tempi: dapprima sul saldo (debitore)
dei contributi esistente al 22 dicembre 2006 (Fr. 5'077,45 [totale di contributi dovuti] – Fr. 1'944,60 [acconti già versati] = Fr. 3'132,85), poi sull'importo
(creditore) dei contributi versati in più dall'opponente ({Fr. 1'944,60
[acconti versati nel 2004] + Fr. 5'000.- [versamento spontaneo accreditato alla Cassa il 22 dicembre 2006]}
– Fr. 5'077,45 [contributi dovuti]
= Fr. 1'867,15). La differenza tra
gli interessi di ritardo dovuti dall'assicurato (Fr. 153,15) e gli interessi compensativi spettanti a quest'ultimo sull'importo pagato in eccesso (Fr. 90,50) corrisponde a Fr. 62,65;
questa somma rappresenta la pretesa della Cassa nei confronti dell'opponente.
1.5. Con ricorso datato
1° febbraio 2008 (doc. I), ma spedito il 12 seguente, l'assicurato contesta il calcolo della Cassa, siccome l'importo che è servito per la determinazione
degli interessi di ritardo sarebbe errato. A suo dire, la base legale dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe
unicamente applicabile per il calcolo degli interessi sui contributi AVS e AI,
non però per i contributi IPG e AF, ai quali verrebbe invece applicato l'art. 26 LPGA. Gli interessi di ritardo
possono dunque essere calcolati in via principale soltanto sui contributi AVS/AI
dovuti, in via subordinata sui contributi AVS/AI/IPG; in nessun caso però sulle
spese amministrative e sugli assegni di famiglia integrativi per periodi
antecedenti l'emanazione della
decisione che ha stabilito i contributi dovuti. Nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, gli interessi debitori vanno quindi
calcolati su Fr. 2'802,50, pari
a Fr. 137.-; nella peggiore ipotesi, su Fr. 2'957,40, ciò che porta gli interessi a Fr. 144,60.
Gli
interessi creditori rimangono invece invariati a Fr. 90,50, cosicché la
differenza dà un saldo di interessi di Fr. 46,50 rispettivamente di Fr. 54,10,
anziché di Fr. 62,65 pretesi dalla Cassa.
1.6. Nella
risposta di causa del 5 marzo 2008 (doc. I) la Cassa di compensazione ha osservato
che i contributi effettivamente dovuti (N. 2030 CIM) relativi all'AVS, all'AI, all'IPG ed agli
AF integrativi, comprese le spese amministrative in virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, fungono da base per il
calcolo degli interessi di mora. Sia per i contributi AI (art. 3 LAI e art. 1
OAI) che per i contributi IPG (art. 27 cpv. 2 IPG ed art. 42 OIPG) trova
applicazione anche l'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS, mentre l'art.
47 LAF rinvia alle norme LAVS a titolo di diritto suppletorio. Inoltre, come i
contributi AVS, anche i contributi AI, IPG, AFI e le spese amministrative vanno
pagati anticipatamente ogni trimestre. Pertanto, l'interesse di mora fissato in Fr. 62,65 è corretto e va confermato.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Gli
interessi di mora pretesi dalla Cassa di compensazione concernono il periodo dal
1° gennaio 2006 al 22 dicembre 2006, mentre gli interessi compensativi che l'amministrazione ha riconosciuto al
ricorrente portano sul periodo dal 23 dicembre 2006 al rimborso avvenuto l'11 dicembre 2007, quindi riguardano un
periodo successivo all'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre
2008, consid. 1, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.1, destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).
nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'importo base dei
contributi (ancora) dovuti dall'assicurato sul quale devono essere calcolati gli interessi di mora.
Secondo l'amministrazione, l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS va applicato sull'intero ammontare di Fr. 5'077,45 corrispondente
ai contributi AVS/AI/IPG/AF ed alle relative spese amministrative calcolati sul
reddito aziendale di Fr. 51'627.-.
Per contro, d'avviso dell'insorgente gli
interessi di ritardo dovrebbero essere determinati sulle somme corrispondenti ai
soli contributi AVS e AI o, al limite, anche ai contributi IPG, comunque non agli
AF ed alle spese amministrative.
2.3. L'art. 14
cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al
pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio
federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a),
sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento
dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett.
c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione
di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione
di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata
abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono
retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (cfr. citate STF 9C_632/2007, STF 9C_738/2007).
2.4. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione
stabiliscono i contributi d'acconto
sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per
l'ultima decisione di
fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi
renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono
dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione
dei contributi d'acconto,
presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali
dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato
non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i
giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di
compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una
decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o
compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti
autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per
le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali
devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono
man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda
di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente
il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette
spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione.
Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27
cpv. 3 OAVS).
2.5. Oltre ai
citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno
modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate
in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo
relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono
pagare gli interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare
conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire
dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il
pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio
o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi
arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i
contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi
sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di
compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi
compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi
interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10
novembre 2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli
interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del
1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in
vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e
cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da
restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono
dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione
avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
2.6. Nel caso in
esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di
interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno 2004.
Per ed in quell'anno di contribuzione, l'assicurato ha versato dei contributi personali di Fr. 1'944,60 sotto forma di quattro acconti di
Fr. 486,15 ciascuno. Il 22 dicembre 2006 (doc. A2/1) è giunto alla Cassa un
versamento spontaneo di Fr. 5'000.-
da parte del ricorrente, cosicché il totale versato ammontava a Fr. 6'944,60, mentre il contributo AVS/AI/IPG/AF effettivamente
dovuto nel 2004 era di Fr. 5'077,45.
Sulla differenza egli vanta un credito.
L'insorgente è concorde di dovere pagare degli interessi di ritardo in
virtù dell'art. 41bis cpv. 1
lett. OAVS sui contributi per l'anno 2004 e conviene inoltre con la somma di Fr. 5'077,45 stabilita dalla Cassa di
compensazione. Tuttavia, egli non ritiene corretto calcolare questi interessi
di mora fondandosi sull'importo
totale dovuto, ovvero su Fr. 5'077,45,
rispettivamente sui contributi di Fr. 3'132,85 (Fr. 5'077,45
– Fr. 1'944,60) da versare a
saldo (al 22 dicembre 2006).
D'avviso del ricorrente, questi interessi andrebbero determinati su
Fr. 2'802,50 (Fr. 4'747,10 – Fr. 1'944,60) o, in via subordinata, su Fr. 2'957,40 (Fr. 4'902.-
- Fr. 1'944,60). L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe
quindi unicamente applicabile all'importo dei contributi AVS e AI calcolati sul reddito aziendale,
eventualmente anche al contributo IPG, ma non certamente al contributo AFI
nonché alle spese amministrative riscosse su questi contributi.
2.7. Se non vi
sono quindi dubbi che l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS si applica ai contributi AVS dovuti dagli
indipendenti, occorre analizzare se questo disposto sia valido anche per gli
altri contributi che la Cassa di compensazione ha prelevato all'insorgente sul reddito aziendale di Fr. 51'627.- conseguito nel 2004.
Per quanto concerne l'assicurazione invalidità, l'art. 3 cpv. 1 LAI prevede espressamente che
la LAVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4%. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati
secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS.
Fatti
I contributi sono riscossi come supplemento ai
contributi dell'AVS. Gli artt.
11 e 14-16 LAVS sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla
LPGA (art. 3 cpv. 2 LAI).
Per quanto la LAI non vi deroghi, sono applicabili
per analogia le disposizioni della LAVS concernenti il trattamento di dati personali,
i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei
pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori
di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di
compensazione, il numero d'assicurato
e l'effetto sospensivo.
Più specificatamente, in virtù dell'art. 1 OAI sono applicabili, per analogia,
le disposizioni del capo primo come anche gli artt. 34 a 43 OAVS.
Da quanto precede discende chiaramente che ai
contributi AI, prelevati sul reddito da attività lucrativa come un supplemento
ai contributi AVS, vanno applicate le medesime regole di riscossione valide per
i contributi AVS. Nello specifico, con riferimento al prelevamento di interessi
di mora, le norme citate regolano espressamente il rinvio alla base legale dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS (abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,
della LPGA e sostituita dall'art.
26 cpv. 1 LPGA) ed anche alla sua concretizzazione nell'art. 41bis OAVS. L'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS può dunque essere applicato ai contributi AI.
2.8. Riguardo all'assicurazione indennità per perdita di
guadagno, l'art. 21 cpv. 1 LIPG prevede che la LIPG è applicata dagli organi
dell'AVS con la collaborazione
dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari.
Per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si
applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti i datori di
lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la
contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero
d'assicurato (art. 21 cpv. 2
LIPG).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 LIPG, per il calcolo dei contributi sono applicabili
per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'art. 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia
eccedere lo 0,5%.
I contributi sono prelevati quali supplementi a
quelli dell'AVS. Gli artt. 11 e
14-16 LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi
figurano (art. 27 cpv. 3 LIPG).
L'art. 36 OIPG ha fissato i contributi nello 0,3% del reddito dell'attività lucrativa.
Per eseguire il conteggio dei contributi per i
lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 19a LIPG), la
Cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l'AVS, per l'AI e per l'IPG
applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati.
Infine, l'art. 42 OIPG menziona espressamente che se la LIPG e l'OIPG non stabiliscono altrimenti, sono
applicabili per analogia le disposizioni del capo quarto (organizzazione) come
pure gli artt. 34-43, 200-203, 205-21, 212bis e 213 OAVS.
D'avviso del TCA,
dunque, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'OIPG (art. 42) contempla espressamente una
norma anche in ambito di riscossione dei contributi IPG e non solo per il
calcolo dei contributi IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG). Il rinvio agli artt. 41bis e
42 OAVS sugli interessi è chiaro e soprattutto esplicito.
Stante quanto precede, la tesi principale
ricorsuale va respinta e, pertanto, gli interessi di mora calcolati sui
contributi AVS, sui contributi AI e sui contributi IPG – questi ultimi due
contributi sono prelevati come supplementi a quelli AVS – poggiano su un valido
fondamento legale e vanno quindi confermati nel principio.
2.9. Nella
sentenza del 17 marzo 2008 (STF 9C_704/2007 pubblicata in DTF 134 I 179 = SVR
2008 FL Nr. 1) portante sull'obbligo
di risarcimento del datore di lavoro in caso di mancato pagamento di contributi
alla Cassa di compensazione, al considerando 6.2 il Tribunale federale ha
ricordato che la responsabilità dell'art. 52 LAVS vale per le assicurazioni sociali federali, in
particolare per l'AVS, così come
per l'AI e per l'IPG per le quali i contributi sono prelevati
come supplemento ai contributi AVS (art. 3 cpv. 2 LAI, art. 26 IPG). Anche l'art. 25 cpv. 3 della Legge federale sugli assegni
familiari nell'agricoltura
(LAF) rinvia espressamente all'art.
52 LAVS. Pure l'art. 6 LADI rimanda
in maniera generale per l'ambito
dei contributi alla legislazione AVS, cosicché è compresa anche la
responsabilità dell'art. 52
LAVS (DTF 113 V 186 consid. 4b). Gli assegni di famiglia diversi da quelli nell'agricoltura sono invece regolati dal
diritto cantonale, perciò l'art.
52 LAVS non funge da base legale per pretendere un risarcimento. È necessaria
una base legale cantonale.
Per quanto concerne la legislazione ticinese in
merito ai contributi dovuti dagli indipendenti sugli assegni di famiglia,
l'art. 59 cpv. 1 lett. b LAF
specifica che l'assegno
integrativo è finanziato, tra l'altro, da un contributo pari allo 0.15% del reddito soggetto all'AVS, ritenuto un limite di esenzione
stabilito dal Consiglio di Stato, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente alla competente
Cassa per gli assegni familiari.
L'art. 103 RLAF regola il contributo delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Per il
capoverso 1, la Cassa per gli assegni familiari, tramite la Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG, preleva il contributo sul reddito soggetto all'AVS delle persone: a) che esercitano un'attività lucrativa indipendente; b) i cui
datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS. Giusta il capoverso 2, la Cassa per gli assegni
familiari versa l'importo corrispondente al Fondo di compensazione nei termini
e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
L'art. 47 LAF contempla
che per quanto non previsto dalla legge o
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS), sono applicabili le disposizioni
della LAVS e della LPC.
L'art. 63 LAVS tratta dei compiti delle casse di
compensazione ed al capoverso 4 prevede che la Confederazione e, con l'approvazione
del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare
alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla
protezione dei militari e della famiglia.
Conformemente a questo disposto, l'art. 49
cpv. 2 LAF ha affidato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG l'amministrazione
della Cassa cantonale sugli assegni familiari.
In questo contesto, è la Cassa cantonale di compensazione
AVS/Al/IPG che provvede ad incassare i contributi dovuti dai datori di lavoro
per gli assegni di famiglia. L'incasso avviene contemporaneamente a quello
relativo ai contributi AVS/AI/IPG e AD. La Cassa di compensazione richiede i
contributi dovuti dal datore di lavoro e compensa l'ammontare degli assegni per
i figli che lo stesso è stato autorizzato ad anticipare al suo dipendente (STCA
del 31 luglio 2002, consid. 1.10, inc. n. 30.2001.33).
Essenzialmente, dunque, anche per gli assegni integrativi c'è un
rinvio alla LAVS quale diritto suppletorio e, per essa, secondo il TCA, anche
all'OAVS e quindi implicitamente anche all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
In conclusione, quindi, il TCA non può fare propria l'opinione del ricorrente secondo cui, per
gli altri contributi sociali diversi da quelli AVS che non sono pagati nel termine
indicato al momento della notifica del calcolo dei contributi stessi, occorre applicare,
per eventuali interessi di mora, l'art. 26 LPGA con particolare rinvio sì all'art. 41bis cpv. 1 OAVS, ma alle sole lettere a ad e, fatta
eccezione dunque per la lettera f (doc. I punto 4 lettera e).
2.10. Resta ancora
da esaminare se gli interessi di mora, ai sensi invece dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, possano
essere prelevati anche sulle spese amministrative.
Fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la cassa di compensazione ha
anche quello di riscuotere i contributi per le spese di amministrazione (art.
63 cpv. 1 lett. g LAVS).
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di
amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di
lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate
facoltativamente secondo l'art.
2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a
pagarli. È applicabile l'art.
15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le
aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.
In forza di questa norma di legge, l'Esecutivo
federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale
dell'Interno il compito di fissare, per tutte le casse di compensazione, su
proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi
alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che
esercitano un'attività
lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Il Dipartimento federale dell'Interno ha così
promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi
alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1 recita:
"
I contributi alle spese d'amministrazione,
previsti nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il
tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una
persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che
non esercita una attività lucrativa.".
In concreto questo contributo, che deve essere
inferiore al 3%, è stato fissato al 2% del contributi AVS/AI/IPG (Fr. 4'902.- x 2%). Le spese sono quindi state
prelevate correttamente.
Come indicato in precedenza, in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAVS i
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente devono
essere stabiliti e versati periodicamente. Investito di questo compito, il
Consiglio federale ha fissato i periodi di calcolo e di contribuzione. Giusta l'art.
24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente devono pagare i contributi d'acconto a scadenze
periodiche, fissate in trimestri dall'art. 34b cpv. 1 lett. b OAVS. Questi contributi
devono poi essere pagati alla cassa di compensazione entro dieci giorni dalla
scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).
Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Inoltre, la Cassa di compensazione si occupa, come visto, sia
della fissazione dei contributi (art. 63 cpv. 1 lett. a LAVS), sia della
riscossione dei contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1
lett. g LAVS).
Gli interessi di mora sono quindi dovuti sui contributi AVS/AI/IPG
e AD (quest'ultima voce non però per gli indipendenti), AF (AFI per gli
indipendenti) e sui contributi alle spese amministrative giusta l'art. 69 cpv.
1 LAVS.
Non sono invece dovuti interessi di mora sulle tasse di diffida
(art. 34a cpv. 2 OAVS), sulle spese per l'emanazione della tassazione d'ufficio
(art. 38 cpv. 3 OAVS) e sulle multe d'ordine (art. 91 LAVS).
Nessun interesse può inoltre essere prelevato sugli interessi di
ritardo non versati (NN. 4009, 4010 e 4011 della Circolare sugli interessi di
mora (CIM), edita dall'UFAS; nella versione francese dal 1° gennaio 2008, cfr. NN.
4049, 4050 e 4051 delle Directives sur la perception des cotisations (DP) dans
l'AVS, AI et APG).
Ne discende che questa censura va respinta siccome infondata.
2.11. In conclusione, quindi, la
Cassa di compensazione deve conteggiare gli interessi di mora ai sensi dell'art.
41bis OAVS sui contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e sui contributi per le relative
spese amministrative stabiliti con una decisione di fissazione dei contributi.
Nella fattispecie, questi interessi di mora vanno pertanto calcolati
sulla differenza fra da un lato il totale dei contributi AVS/AI/IPG (Fr. 4'902.-),
AF (Fr. 77,40) e dei contributi per le spese amministrative (Fr. 98,05) determinato
con la decisione definitiva di fissazione dei contributi dell'11 dicembre 2007 (Fr.
5'077,45); d'altro lato, gli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AF e delle
relative spese amministrative già versati dall'assicurato nel corso dell'anno
2004 (Fr. 1'944,60).
È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione ha calcolato
a carico dell'insorgente degli interessi di ritardo ammontanti a Fr. 153,15, partendo
da un importo ancora dovuto a saldo di Fr. 3'132,85 (Fr. 5'077,45 – Fr. 1'944,60)
per un periodo di 352 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre
2006).
In proposito, questo TCA osserva che questo principio è stato riconfermato
ancora di recente dall'Alta Corte (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008, con riferimento ad una sentenza pubblicata in
DTF 134 V 202 ed in SVR 2008 AHV Nr. 19), che ha ratificato i giudizi del 10
luglio 2007 rispettivamente del 17 settembre 2007 di questo Tribunale riguardanti
l'obbligo per un indipendente di pagare degli interessi di mora stabiliti dalla
Cassa di compensazione in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. La nostra
Massima istanza ha quindi implicitamente ammesso e ratificato che questi
interessi vengano conteggiati non solo sui contributi AVS e AI determinati in
funzione del reddito aziendale conseguito dall'assicurato in un determinato
anno, bensì anche sia sui contributi IPG ed AFI, sia sui contributi per le
spese di amministrazione riscossi, anche questi ultimi, dalla Cassa di
compensazione in funzione dell'importo del reddito netto.
Alla luce di tutto quanto precede, considerati inoltre gli
interessi compensativi di Fr. 90,50 maturati in virtù dell'art. 41ter OAVS durante
349 giorni (dal 23 dicembre 2006 all'11 dicembre 2007) sulla somma di Fr. 1'867,15
versata in eccesso dal ricorrente a titolo d'acconto sui contributi personali
per il 2004 (Fr. 1'944,60 + Fr. 5'000.- - Fr. 5'077,45), la differenza di Fr.
62,65 (Fr. 153,15 – Fr. 90,50) è giustamente ancora dovuta dal ricorrente.
La decisione su opposizione va dunque confermata, così pure l'importo
di Fr. 62,65 richiesto all'assicurato a titolo di interessi di ritardo per i
contributi personali dell'anno 2004.
Da quanto esposto discende che tutte e tre le richieste di giudizio
del ricorrente non devono essere accolte.
2.12. Riguardo, infine, la censura
di "palese, arbitraria ed ingiustificata penalizzazione di quei
contribuenti tenuti a pagare un conguaglio superiore al 25%, oggetto di una
inammissibile disparità di trattamento, non sorretta da alcuna norma legale",
rispetto ad altri contribuenti pacificamente inadempienti ai quali vengono condonati
gli interessi di mora se questi non superano i Fr. 30.- (doc. I punto 8), la
stessa non merita di essere tutelata.
Nel caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito
conseguito nel periodo d'interesse
nella sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente versato degli
acconti insufficienti, siccome eccessivamente bassi.
Inoltre, è opportuno osservare che gli importi
definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e
quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, proprio
come nella fattispecie, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo
(nel 2007) il conseguimento effettivo del reddito (2004).
In queste circostanze, le norme volute con le
modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da
parte dell'assicurato alla
Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio
reddito.
In applicazione di questa norma, gli interessi di
mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati
stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,
sempre che quest'ultimo
importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi
soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che
gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli
interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del
saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi
di mora in virtù dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata
STF 9C_738/2007 consid. 5.3.1).
Con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha considerato che promulgando gli
articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle
disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in
ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte
ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia
il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la
riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà
riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di
rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. N. 4024
CIM). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come
conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia
già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano
troppo tardi alla Cassa di compensazione.
Quindi, la modalità della segnalazione spontanea
imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia dell'aumento sia della diminuzione del reddito sul quale debbono essere
percepiti i contributi, non può certo essere considerata un'eccezione ed appare comunque rispondere a
tutti i requisiti della protezione dall'arbitrio.
Pertanto, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non viola neppure il
principio di parità di trattamento dinanzi alla legge; anzi, proprio la
percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come quella qui
in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la
mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento dei suoi redditi, tende
a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. Inoltre,
la norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli
stessi in maniera uguale.
In proposito, nelle recenti citate sentenze del 26 settembre 2008
(9C_632/2007, consid. 4.1) e del 29 agosto 2008 (9C_738/2007, consid. 7.3), il
Tribunale federale ha confermato questa conclusione, osservando che la
decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori ad un
superamento sostanziale del 25%, limitandolo così alle situazioni in cui la
persona interessata, come il ricorrente, deve rendersi conto della divergenza e
deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la
differenza o non procede ad un adeguato versamento supplementare di acconti nei
termini di rispetto concessigli dall'ordinanza, non crea un'inammissibile
disparità di trattamento.
In conclusione, ritenuto come l'interesse dovuto è superiore a Fr.
30.-, la Cassa ha preteso a giusta ragione la citata somma.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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