Lexipedia

Decisione

30.2008.13

Gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sono dovuti sui contributi AVS/AI/IPG/AFI e sulle spese amministrative che un indipendente deve versare sul suo reddito. Non sono prelevati sull

22 ottobre 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono riscossi come supplemento ai

contributi dell'AVS. Gli artt.

11 e 14-16 LAVS sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla

LPGA (art. 3 cpv. 2 LAI).

Per quanto la LAI non vi deroghi, sono applicabili

per analogia le disposizioni della LAVS concernenti il trattamento di dati personali,

i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei

pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori

di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di

compensazione, il numero d'assicurato

e l'effetto sospensivo.

Più specificatamente, in virtù dell'art. 1 OAI sono applicabili, per analogia,

le disposizioni del capo primo come anche gli artt. 34 a 43 OAVS.

Da quanto precede discende chiaramente che ai

contributi AI, prelevati sul reddito da attività lucrativa come un supplemento

ai contributi AVS, vanno applicate le medesime regole di riscossione valide per

i contributi AVS. Nello specifico, con riferimento al prelevamento di interessi

di mora, le norme citate regolano espressamente il rinvio alla base legale dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS (abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,

della LPGA e sostituita dall'art.

26 cpv. 1 LPGA) ed anche alla sua concretizzazione nell'art. 41bis OAVS. L'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS può dunque essere applicato ai contributi AI.

2.8. Riguardo all'assicurazione indennità per perdita di

guadagno, l'art. 21 cpv. 1 LIPG prevede che la LIPG è applicata dagli organi

dell'AVS con la collaborazione

dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari.

Per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si

applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti i datori di

lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la

contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero

d'assicurato (art. 21 cpv. 2

LIPG).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 LIPG, per il calcolo dei contributi sono applicabili

per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'art. 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia

eccedere lo 0,5%.

I contributi sono prelevati quali supplementi a

quelli dell'AVS. Gli artt. 11 e

14-16 LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi

figurano (art. 27 cpv. 3 LIPG).

L'art. 36 OIPG ha fissato i contributi nello 0,3% del reddito dell'attività lucrativa.

Per eseguire il conteggio dei contributi per i

lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 19a LIPG), la

Cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l'AVS, per l'AI e per l'IPG

applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati.

Infine, l'art. 42 OIPG menziona espressamente che se la LIPG e l'OIPG non stabiliscono altrimenti, sono

applicabili per analogia le disposizioni del capo quarto (organizzazione) come

pure gli artt. 34-43, 200-203, 205-21, 212bis e 213 OAVS.

D'avviso del TCA,

dunque, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'OIPG (art. 42) contempla espressamente una

norma anche in ambito di riscossione dei contributi IPG e non solo per il

calcolo dei contributi IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG). Il rinvio agli artt. 41bis e

42 OAVS sugli interessi è chiaro e soprattutto esplicito.

Stante quanto precede, la tesi principale

ricorsuale va respinta e, pertanto, gli interessi di mora calcolati sui

contributi AVS, sui contributi AI e sui contributi IPG – questi ultimi due

contributi sono prelevati come supplementi a quelli AVS – poggiano su un valido

fondamento legale e vanno quindi confermati nel principio.

2.9. Nella

sentenza del 17 marzo 2008 (STF 9C_704/2007 pubblicata in DTF 134 I 179 = SVR

2008 FL Nr. 1) portante sull'obbligo

di risarcimento del datore di lavoro in caso di mancato pagamento di contributi

alla Cassa di compensazione, al considerando 6.2 il Tribunale federale ha

ricordato che la responsabilità dell'art. 52 LAVS vale per le assicurazioni sociali federali, in

particolare per l'AVS, così come

per l'AI e per l'IPG per le quali i contributi sono prelevati

come supplemento ai contributi AVS (art. 3 cpv. 2 LAI, art. 26 IPG). Anche l'art. 25 cpv. 3 della Legge federale sugli assegni

familiari nell'agricoltura

(LAF) rinvia espressamente all'art.

52 LAVS. Pure l'art. 6 LADI rimanda

in maniera generale per l'ambito

dei contributi alla legislazione AVS, cosicché è compresa anche la

responsabilità dell'art. 52

LAVS (DTF 113 V 186 consid. 4b). Gli assegni di famiglia diversi da quelli nell'agricoltura sono invece regolati dal

diritto cantonale, perciò l'art.

52 LAVS non funge da base legale per pretendere un risarcimento. È necessaria

una base legale cantonale.

Per quanto concerne la legislazione ticinese in

merito ai contributi dovuti dagli indipendenti sugli assegni di famiglia,

l'art. 59 cpv. 1 lett. b LAF

specifica che l'assegno

integrativo è finanziato, tra l'altro, da un contributo pari allo 0.15% del reddito soggetto all'AVS, ritenuto un limite di esenzione

stabilito dal Consiglio di Stato, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente alla competente

Cassa per gli assegni familiari.

L'art. 103 RLAF regola il contributo delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Per il

capoverso 1, la Cassa per gli assegni familiari, tramite la Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG, preleva il contributo sul reddito soggetto all'AVS delle persone: a) che esercitano un'attività lucrativa indipendente; b) i cui

datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS. Giusta il capoverso 2, la Cassa per gli assegni

familiari versa l'importo corrispondente al Fondo di compensazione nei termini

e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

L'art. 47 LAF contempla

che per quanto non previsto dalla legge o

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS), sono applicabili le disposizioni

della LAVS e della LPC.

L'art. 63 LAVS tratta dei compiti delle casse di

compensazione ed al capoverso 4 prevede che la Confederazione e, con l'approvazione

del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare

alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla

protezione dei militari e della famiglia.

Conformemente a questo disposto, l'art. 49

cpv. 2 LAF ha affidato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG l'amministrazione

della Cassa cantonale sugli assegni familiari.

In questo contesto, è la Cassa cantonale di compensazione

AVS/Al/IPG che provvede ad incassare i contributi dovuti dai datori di lavoro

per gli assegni di famiglia. L'incasso avviene contemporaneamente a quello

relativo ai contributi AVS/AI/IPG e AD. La Cassa di compensazione richiede i

contributi dovuti dal datore di lavoro e compensa l'ammontare degli assegni per

i figli che lo stesso è stato autorizzato ad anticipare al suo dipendente (STCA

del 31 luglio 2002, consid. 1.10, inc. n. 30.2001.33).

Essenzialmente, dunque, anche per gli assegni integrativi c'è un

rinvio alla LAVS quale diritto suppletorio e, per essa, secondo il TCA, anche

all'OAVS e quindi implicitamente anche all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

In conclusione, quindi, il TCA non può fare propria l'opinione del ricorrente secondo cui, per

gli altri contributi sociali diversi da quelli AVS che non sono pagati nel termine

indicato al momento della notifica del calcolo dei contributi stessi, occorre applicare,

per eventuali interessi di mora, l'art. 26 LPGA con particolare rinvio sì all'art. 41bis cpv. 1 OAVS, ma alle sole lettere a ad e, fatta

eccezione dunque per la lettera f (doc. I punto 4 lettera e).

2.10. Resta ancora

da esaminare se gli interessi di mora, ai sensi invece dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, possano

essere prelevati anche sulle spese amministrative.

Fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la cassa di compensazione ha

anche quello di riscuotere i contributi per le spese di amministrazione (art.

63 cpv. 1 lett. g LAVS).

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di

amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di

lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate

facoltativamente secondo l'art.

2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a

pagarli. È applicabile l'art.

15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le

aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

In forza di questa norma di legge, l'Esecutivo

federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale

dell'Interno il compito di fissare, per tutte le casse di compensazione, su

proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi

alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che

esercitano un'attività

lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Il Dipartimento federale dell'Interno ha così

promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi

alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1 recita:

"

I contributi alle spese d'amministrazione,

previsti nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il

tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una

persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che

non esercita una attività lucrativa.".

In concreto questo contributo, che deve essere

inferiore al 3%, è stato fissato al 2% del contributi AVS/AI/IPG (Fr. 4'902.- x 2%). Le spese sono quindi state

prelevate correttamente.

Come indicato in precedenza, in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAVS i

contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente devono

essere stabiliti e versati periodicamente. Investito di questo compito, il

Consiglio federale ha fissato i periodi di calcolo e di contribuzione. Giusta l'art.

24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone che esercitano

un'attività lucrativa indipendente devono pagare i contributi d'acconto a scadenze

periodiche, fissate in trimestri dall'art. 34b cpv. 1 lett. b OAVS. Questi contributi

devono poi essere pagati alla cassa di compensazione entro dieci giorni dalla

scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).

Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Inoltre, la Cassa di compensazione si occupa, come visto, sia

della fissazione dei contributi (art. 63 cpv. 1 lett. a LAVS), sia della

riscossione dei contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1

lett. g LAVS).

Gli interessi di mora sono quindi dovuti sui contributi AVS/AI/IPG

e AD (quest'ultima voce non però per gli indipendenti), AF (AFI per gli

indipendenti) e sui contributi alle spese amministrative giusta l'art. 69 cpv.

1 LAVS.

Non sono invece dovuti interessi di mora sulle tasse di diffida

(art. 34a cpv. 2 OAVS), sulle spese per l'emanazione della tassazione d'ufficio

(art. 38 cpv. 3 OAVS) e sulle multe d'ordine (art. 91 LAVS).

Nessun interesse può inoltre essere prelevato sugli interessi di

ritardo non versati (NN. 4009, 4010 e 4011 della Circolare sugli interessi di

mora (CIM), edita dall'UFAS; nella versione francese dal 1° gennaio 2008, cfr. NN.

4049, 4050 e 4051 delle Directives sur la perception des cotisations (DP) dans

l'AVS, AI et APG).

Ne discende che questa censura va respinta siccome infondata.

2.11. In conclusione, quindi, la

Cassa di compensazione deve conteggiare gli interessi di mora ai sensi dell'art.

41bis OAVS sui contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e sui contributi per le relative

spese amministrative stabiliti con una decisione di fissazione dei contributi.

Nella fattispecie, questi interessi di mora vanno pertanto calcolati

sulla differenza fra da un lato il totale dei contributi AVS/AI/IPG (Fr. 4'902.-),

AF (Fr. 77,40) e dei contributi per le spese amministrative (Fr. 98,05) determinato

con la decisione definitiva di fissazione dei contributi dell'11 dicembre 2007 (Fr.

5'077,45); d'altro lato, gli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AF e delle

relative spese amministrative già versati dall'assicurato nel corso dell'anno

2004 (Fr. 1'944,60).

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione ha calcolato

a carico dell'insorgente degli interessi di ritardo ammontanti a Fr. 153,15, partendo

da un importo ancora dovuto a saldo di Fr. 3'132,85 (Fr. 5'077,45 – Fr. 1'944,60)

per un periodo di 352 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre

2006).

In proposito, questo TCA osserva che questo principio è stato riconfermato

ancora di recente dall'Alta Corte (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF

9C_738/2007 del 29 agosto 2008, con riferimento ad una sentenza pubblicata in

DTF 134 V 202 ed in SVR 2008 AHV Nr. 19), che ha ratificato i giudizi del 10

luglio 2007 rispettivamente del 17 settembre 2007 di questo Tribunale riguardanti

l'obbligo per un indipendente di pagare degli interessi di mora stabiliti dalla

Cassa di compensazione in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. La nostra

Massima istanza ha quindi implicitamente ammesso e ratificato che questi

interessi vengano conteggiati non solo sui contributi AVS e AI determinati in

funzione del reddito aziendale conseguito dall'assicurato in un determinato

anno, bensì anche sia sui contributi IPG ed AFI, sia sui contributi per le

spese di amministrazione riscossi, anche questi ultimi, dalla Cassa di

compensazione in funzione dell'importo del reddito netto.

Alla luce di tutto quanto precede, considerati inoltre gli

interessi compensativi di Fr. 90,50 maturati in virtù dell'art. 41ter OAVS durante

349 giorni (dal 23 dicembre 2006 all'11 dicembre 2007) sulla somma di Fr. 1'867,15

versata in eccesso dal ricorrente a titolo d'acconto sui contributi personali

per il 2004 (Fr. 1'944,60 + Fr. 5'000.- - Fr. 5'077,45), la differenza di Fr.

62,65 (Fr. 153,15 – Fr. 90,50) è giustamente ancora dovuta dal ricorrente.

La decisione su opposizione va dunque confermata, così pure l'importo

di Fr. 62,65 richiesto all'assicurato a titolo di interessi di ritardo per i

contributi personali dell'anno 2004.

Da quanto esposto discende che tutte e tre le richieste di giudizio

del ricorrente non devono essere accolte.

2.12. Riguardo, infine, la censura

di "palese, arbitraria ed ingiustificata penalizzazione di quei

contribuenti tenuti a pagare un conguaglio superiore al 25%, oggetto di una

inammissibile disparità di trattamento, non sorretta da alcuna norma legale",

rispetto ad altri contribuenti pacificamente inadempienti ai quali vengono condonati

gli interessi di mora se questi non superano i Fr. 30.- (doc. I punto 8), la

stessa non merita di essere tutelata.

Nel caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito

conseguito nel periodo d'interesse

nella sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente versato degli

acconti insufficienti, siccome eccessivamente bassi.

Inoltre, è opportuno osservare che gli importi

definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e

quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, proprio

come nella fattispecie, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo

(nel 2007) il conseguimento effettivo del reddito (2004).

In queste circostanze, le norme volute con le

modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da

parte dell'assicurato alla

Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio

reddito.

In applicazione di questa norma, gli interessi di

mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati

stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,

sempre che quest'ultimo

importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi

soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che

gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli

interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del

saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi

di mora in virtù dell'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata

STF 9C_738/2007 consid. 5.3.1).

Con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha considerato che promulgando gli

articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle

disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in

ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte

ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia

il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la

riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà

riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di

rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. N. 4024

CIM). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come

conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia

già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano

troppo tardi alla Cassa di compensazione.

Quindi, la modalità della segnalazione spontanea

imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia dell'aumento sia della diminuzione del reddito sul quale debbono essere

percepiti i contributi, non può certo essere considerata un'eccezione ed appare comunque rispondere a

tutti i requisiti della protezione dall'arbitrio.

Pertanto, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non viola neppure il

principio di parità di trattamento dinanzi alla legge; anzi, proprio la

percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come quella qui

in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la

mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento dei suoi redditi, tende

a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. Inoltre,

la norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli

stessi in maniera uguale.

In proposito, nelle recenti citate sentenze del 26 settembre 2008

(9C_632/2007, consid. 4.1) e del 29 agosto 2008 (9C_738/2007, consid. 7.3), il

Tribunale federale ha confermato questa conclusione, osservando che la

decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori ad un

superamento sostanziale del 25%, limitandolo così alle situazioni in cui la

persona interessata, come il ricorrente, deve rendersi conto della divergenza e

deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la

differenza o non procede ad un adeguato versamento supplementare di acconti nei

termini di rispetto concessigli dall'ordinanza, non crea un'inammissibile

disparità di trattamento.

In conclusione, ritenuto come l'interesse dovuto è superiore a Fr.

30.-, la Cassa ha preteso a giusta ragione la citata somma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster