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Decisione

30.2008.133

Inosservanza di un segnale "zona pedonale"

17 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle

spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 20 dicembre 2007 in territorio di __________:

"Alla guida del

veicolo TI 1__________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1

LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di

mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di

veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di

mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco

allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una

sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).

Le infrazioni alle norme della

circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100

cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 333 cpv. 7 CP).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________

ad __________.

La decisione impugnata si

fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia cantonale di __________,

il quale ha precisato quanto segue:

“1. L’infrazione è stata

commessa per l’inosservanza alla segnaletica verticale n. 2.59.3 zona pedonale.

Al momento dell’intimazione della contravvenzione, il rubricato circolava in __________

strada pedonale aperta nei due sensi “due carreggiate” accessibile unicamente

al traffico autorizzato.

2.

Al momento

dell’intimazione il rubricato non era in possesso di alcun certificato medico

così come presentato in un secondo momento. Questo il motivo per il quale è

stato invitato a farsi rilasciare un’autorizzazione che certifichi la sua

idoneità alla guida” (cfr. Rapporto di contro-osservazioni 8 luglio 2008,

sul quale l’insorgente è rimasto silente).

4.

Il ricorrente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo che “onestamente

non ricordo se ho visto o non ho visto questo segnale, ma mentre mi spostavo

verso __________ su una strada molto stretta e ho visto quel grande piazzale

libero ho pensato che mi sarei potuto fermare un attimo per cercare sulla

cartina della città di __________ l’indirizzo dove mi dovevo recare.

Nel mentre stavo esaminando

la cartina, accanto a me si è fermata l’auto della polizia; uno dei poliziotti

è sceso, è venuto da me, mi ha chiesto la patente e mi ha fatto notare che mi

trovavo in una zona pedonale. Gli ho spiegato che mi ero fermato solo un attimo

per cercare un preciso indirizzo e che sarei andato via subito”.

5.

A non averne dubbio, la

giustificazione addotta dall’insorgente non è liberatoria. In altri termini,

egli avrebbe sicuramente potuto consultare la carta geografica ovunque altrove

senza violare la segnaletica posta in loco, la cui inosservanza è dovuta a

negligenza, laddove afferma di non ricordarsi se ha visto o meno il segnale. D’altra

parte egli non pretende di essere in possesso di un’autorizzazione per entrare

nella suddetta zona.

Donde la fondatezza

dell’addebito.

Giovi rilevare, a titolo del

tutto abbondanziale, atteso che il ricorrente non si è prevalso delle sue

difficoltà motorie a giustificazione dell’infrazione commessa, che egli non

avrebbe neppure potuto beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui

all’art. 20a ONC, in difetto del necessario “contrassegno di parcheggio per persone disabili” rilasciato dalla

competente autorità. Il certificato medico prodotto con il gravame (invero in

riferimento alla richiesta dell’agente, che era finalizzata a chiarire una circostanza

che esula completamente dalla fattispecie in oggetto, ovvero la sua idoneità

alla guida), non è quindi di alcuna pertinenza per il presente giudizio.

In definitiva, egli non evoca

circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di

scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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