30.2008.133
Inosservanza di un segnale "zona pedonale"
17 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.133
Data decisione, Autorità:
17.12.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza di un segnale "zona pedonale"
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 22c cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.133
12427/810
Bellinzona
17
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 maggio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
9 maggio 2008 n. 12427/810 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 20 dicembre 2007 in territorio di __________:
"Alla guida del
veicolo TI 1__________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1
LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di
mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di
veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di
mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco
allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una
sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
Le infrazioni alle norme della
circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100
cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 333 cpv. 7 CP).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________
ad __________.
La decisione impugnata si
fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia cantonale di __________,
il quale ha precisato quanto segue:
“1. L’infrazione è stata
commessa per l’inosservanza alla segnaletica verticale n. 2.59.3 zona pedonale.
Al momento dell’intimazione della contravvenzione, il rubricato circolava in __________
strada pedonale aperta nei due sensi “due carreggiate” accessibile unicamente
al traffico autorizzato.
2.
Al momento
dell’intimazione il rubricato non era in possesso di alcun certificato medico
così come presentato in un secondo momento. Questo il motivo per il quale è
stato invitato a farsi rilasciare un’autorizzazione che certifichi la sua
idoneità alla guida” (cfr. Rapporto di contro-osservazioni 8 luglio 2008,
sul quale l’insorgente è rimasto silente).
4.
Il ricorrente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo che “onestamente
non ricordo se ho visto o non ho visto questo segnale, ma mentre mi spostavo
verso __________ su una strada molto stretta e ho visto quel grande piazzale
libero ho pensato che mi sarei potuto fermare un attimo per cercare sulla
cartina della città di __________ l’indirizzo dove mi dovevo recare.
Nel mentre stavo esaminando
la cartina, accanto a me si è fermata l’auto della polizia; uno dei poliziotti
è sceso, è venuto da me, mi ha chiesto la patente e mi ha fatto notare che mi
trovavo in una zona pedonale. Gli ho spiegato che mi ero fermato solo un attimo
per cercare un preciso indirizzo e che sarei andato via subito”.
5.
A non averne dubbio, la
giustificazione addotta dall’insorgente non è liberatoria. In altri termini,
egli avrebbe sicuramente potuto consultare la carta geografica ovunque altrove
senza violare la segnaletica posta in loco, la cui inosservanza è dovuta a
negligenza, laddove afferma di non ricordarsi se ha visto o meno il segnale. D’altra
parte egli non pretende di essere in possesso di un’autorizzazione per entrare
nella suddetta zona.
Donde la fondatezza
dell’addebito.
Giovi rilevare, a titolo del
tutto abbondanziale, atteso che il ricorrente non si è prevalso delle sue
difficoltà motorie a giustificazione dell’infrazione commessa, che egli non
avrebbe neppure potuto beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui
all’art. 20a ONC, in difetto del necessario “contrassegno di parcheggio per persone disabili” rilasciato dalla
competente autorità. Il certificato medico prodotto con il gravame (invero in
riferimento alla richiesta dell’agente, che era finalizzata a chiarire una circostanza
che esula completamente dalla fattispecie in oggetto, ovvero la sua idoneità
alla guida), non è quindi di alcuna pertinenza per il presente giudizio.
In definitiva, egli non evoca
circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di
scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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