30.2008.135
Inosservanza delle disposizioni di servizio del personale del treno
13 agosto 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.135
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza delle disposizioni di servizio del personale del treno
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO VIAGGIATORI
art. 6 LFERR
art. 8 LFERR
Incarto
n.
30.2008.135
14357/808
Bellinzona
13
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 giugno 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
30 maggio 2008 n. 14357/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 30
maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, per i seguenti fatti
accertati il 21 marzo 2008 in territorio di __________:
"Non ha osservato le
disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i
piedi sul sedile del treno __________ nella tratta Bellinzona-Lugano”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade
ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di tener
conto del fatto che “non ho messo il piede di proposito sul sedile, ma mi
ero addormentato e il controllore mi ha svegliato per il biglietto e ha trovato
un piede sul sedile” (cfr. ricorso);
che la CRTE 1, con osservazioni
Fatti
24 giugno 2008, propone che il gravame sia respinto e la decisione impugnata
confermata;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base
degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il 29 marzo 2008 la
Polizia ferroviaria regione sud ha denunciato il qui ricorrente alla CRTE 1 per
inosservanza delle prescrizioni sull’uso degli impianti nel senso degli art. 18
cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alle cifre 7 e 8 delle disposizioni
complementari della tariffa, e meglio per non aver osservato le disposizioni di
servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 14131;
che la denuncia è avvenuta in
applicazione dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati
art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la CRTE 1 con decisione 30
maggio 2008 ha, dal canto suo, multato l’insorgente in applicazione degli art.
6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure
dell’art. 5 cpv. 30 e 8 dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal
Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che
designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino
il “Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione,
Bellinzona”;
che l’art. 6 della Legge
federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato
abrogato dall’art. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987;
che non tornando pertanto
applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì
Considerandi
unicamente l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recita “È punito, a querela di
parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene
alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al
trasporto di persone e di cose”), competente a esaminare e a giudicare la
fattispecie è il Ministero pubblico, il quale a norma dell’art. 67 cpv. 1 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per l’art.
7.
LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare
le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di
circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le
contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è
data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha
affidato all’Ufficio giuridico dellaCRTE 1 la competenza di istruire e decidere
le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia
ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali
(art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega
legislativa di cui all’art. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla
legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base
legale formale che attribuisca all’autorità amministrativa la competenza di
istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come
quella qui in esame;
che qualora fosse creata una
norma di competenza sufficiente in una legge, la fattispecie ben potrebbe
essere decisa da un’autorità amministrativa, considerata l’esigua gravità;
tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la
competenza delle autorità giudiziarie;
che non essendo data la
competenza ratione materiae della CRTE 1 la risoluzione emanata il 1°
febbraio 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3.
ed., pag. 327, N. 1069; Gérard Piquerez,
Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che visto l’esito del gravame
non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge
federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della
polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; 4 lett. f
RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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