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Decisione

30.2008.135

Inosservanza delle disposizioni di servizio del personale del treno

13 agosto 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

24 giugno 2008, propone che il gravame sia respinto e la decisione impugnata

confermata;

considerato in diritto

che il ricorso, tempestivo, è

ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base

degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che il 29 marzo 2008 la

Polizia ferroviaria regione sud ha denunciato il qui ricorrente alla CRTE 1 per

inosservanza delle prescrizioni sull’uso degli impianti nel senso degli art. 18

cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alle cifre 7 e 8 delle disposizioni

complementari della tariffa, e meglio per non aver osservato le disposizioni di

servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 14131;

che la denuncia è avvenuta in

applicazione dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati

art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;

che la CRTE 1 con decisione 30

maggio 2008 ha, dal canto suo, multato l’insorgente in applicazione degli art.

6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure

dell’art. 5 cpv. 30 e 8 dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal

Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che

designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino

il “Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione,

Bellinzona”;

che l’art. 6 della Legge

federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato

abrogato dall’art. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987;

che non tornando pertanto

applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì

Considerandi

unicamente l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recita “È punito, a querela di

parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene

alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al

trasporto di persone e di cose”), competente a esaminare e a giudicare la

fattispecie è il Ministero pubblico, il quale a norma dell’art. 67 cpv. 1 della

Legge sull’organizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;

che è ben vero che per l’art.

7.

LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare

le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di

circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le

contravvenzioni;

che, per i casi in cui non è

data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha

affidato all’Ufficio giuridico dellaCRTE 1 la competenza di istruire e decidere

le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia

ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali

(art. 4 lett. f RLaLCStr);

che, tuttavia, la delega

legislativa di cui all’art. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla

legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base

legale formale che attribuisca all’autorità amministrativa la competenza di

istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come

quella qui in esame;

che qualora fosse creata una

norma di competenza sufficiente in una legge, la fattispecie ben potrebbe

essere decisa da un’autorità amministrativa, considerata l’esigua gravità;

tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la

competenza delle autorità giudiziarie;

che non essendo data la

competenza ratione materiae della CRTE 1 la risoluzione emanata il 1°

febbraio 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3.

ed., pag. 327, N. 1069; Gérard Piquerez,

Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);

che visto l’esito del gravame

non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge

federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della

polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; 4 lett. f

RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è dichiarata nulla.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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