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Decisione

30.2008.136

Uso illecito di un fondo privato debitamente segnalato

17 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

28 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.‑, oltre alla tassa

di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr. 10.‑ per il seguente

motivo:

“Ha

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo VS __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace”.

Fatti accertati il 5 febbraio 2008 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis, 375 ter CPC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta

violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui

lamenta il fatto di non aver ricevuto alcuna corrispondenza riguardante il

caso.

Per costante giurisprudenza, la notificazione al denunciato

del rapporto di contravvenzione costituisce una formalità essenziale che, se

omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per violazione

del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.).

Nella

fattispecie, l’autorità di prime cure non ha saputo provare che l’insorgente ha

effettivamente ricevuto il rapporto di denuncia 7 febbraio 2008 della querelante,

in quanto l’invio è stato con ogni probabilità effettuato per lettera semplice

e non raccomandata, per di più verosimilmente a un indirizzo errato (come si è rivelato

successivamente in occasione dell’intimazione della risoluzione di multa).

L’interessato non ha dunque potuto presentare le sue giustificazioni prima che l’autorità

dipartimentale rendesse la decisione a suo detrimento. Non ricevendo il

predetto rapporto egli è stato privato del suo diritto di essere sentito, che,

in ambito penale, è assoluto, generale e incondizionato.

Così stando le cose e presunta

l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri

predetti diritti fondamentali, appare d’uopo

accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere

annullata per vizio procedurale.

3.

Abbondanzialmente,

si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo

all’esame di merito.

Il

ricorrente conferma di aver usufruito del posteggio oggetto della presente

vertenza, ma di essere legittimato a usarlo, in quanto inquilino di __________

in quel periodo e poiché essendo cassiere del negozio, aveva il diritto di

utilizzarlo per motivi di sicurezza, specialmente avendo a disposizione una

targhetta di parcheggio:

(…)

La lettera che avevamo spedito all’__________ il 4 gennaio 2008 è stata

superata dagli eventi. Siamo stati inquilini dell’__________ fino a fine aprile

2008.

Allego copia dell’accordo extragiudiziale firmato in data del 28 maggio

2008.

con l’__________, più copia dei due ultimi pagamenti dell’affitto.

Che

in data del 5 febbraio data della contravvenzione il negozio era ben aperto

(copia scontrino giornaliero).

Ogni

lavoro di cassa era effettuato dal sottoscritto e dispongo di una targhetta di

parcheggio, che mi permette di posteggiare sui posteggi riservati ai clienti

per motivi di sicurezza.

Che

in data del 26 febbraio 2008 abbiamo vinto una causa che ci opponeva all’__________

per sfratto (…)”. (cfr. Lettera 26 luglio

2008)

La querelante, dal canto suo,

ha contestato la legittimità del parcheggio, facendo valere che “il Signor __________

(…) ha chiuso il negozio il 31.01.2008 e non avendo quindi più cassieri ha pure

perso il diritto di posteggiare nei posteggi riservati ai clienti”. A

torto.

Al di là del fatto che la

querelante non ha smentito l’esistenza dell’asserita “targhetta di controllo” (di

cui non c’è invero traccia agli atti), dalle prove portate dal ricorrente

risulta che il rapporto di locazione in essere tra loro ha avuto effetto fino

al 30 aprile 2008 e che in particolare il 5 febbraio 2008, giorno in cui è

avvenuta la presunta infrazione, il negozio era regolarmente aperto (cfr.

scontrino con la registrazione della chiusura della cassa alle 18.30).

Ciò

posto, non essendovi elementi che permettano di escludere che egli si trovasse

nella necessità di dover posteggiare negli stalli riservati ai clienti per

motivi di sicurezza (diritto sancito dalla direttiva emessa dal servizio

tecnico del __________ nell’aprile 2007),

s’imporrebbe in definitiva di annullare la decisione impugnata e di

soprassedere al prelievo di oneri processuali.

4.

In

conclusione, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 375 bis, 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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