30.2008.136
Uso illecito di un fondo privato debitamente segnalato
17 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.136
Data decisione, Autorità:
17.12.2009, PRPEN
Titolo:
Uso illecito di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.136
9310/802
Bellinzona
17
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 giugno 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
28 marzo 2008 n. 9310/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
28 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.‑, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr. 10.‑ per il seguente
motivo:
“Ha
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo VS __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace”.
Fatti accertati il 5 febbraio 2008 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis, 375 ter CPC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui
lamenta il fatto di non aver ricevuto alcuna corrispondenza riguardante il
caso.
Per costante giurisprudenza, la notificazione al denunciato
del rapporto di contravvenzione costituisce una formalità essenziale che, se
omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per violazione
del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.).
Nella
fattispecie, l’autorità di prime cure non ha saputo provare che l’insorgente ha
effettivamente ricevuto il rapporto di denuncia 7 febbraio 2008 della querelante,
in quanto l’invio è stato con ogni probabilità effettuato per lettera semplice
e non raccomandata, per di più verosimilmente a un indirizzo errato (come si è rivelato
successivamente in occasione dell’intimazione della risoluzione di multa).
L’interessato non ha dunque potuto presentare le sue giustificazioni prima che l’autorità
dipartimentale rendesse la decisione a suo detrimento. Non ricevendo il
predetto rapporto egli è stato privato del suo diritto di essere sentito, che,
in ambito penale, è assoluto, generale e incondizionato.
Così stando le cose e presunta
l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri
predetti diritti fondamentali, appare d’uopo
accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere
annullata per vizio procedurale.
3.
Abbondanzialmente,
si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo
all’esame di merito.
Il
ricorrente conferma di aver usufruito del posteggio oggetto della presente
vertenza, ma di essere legittimato a usarlo, in quanto inquilino di __________
in quel periodo e poiché essendo cassiere del negozio, aveva il diritto di
utilizzarlo per motivi di sicurezza, specialmente avendo a disposizione una
targhetta di parcheggio:
(…)
La lettera che avevamo spedito all’__________ il 4 gennaio 2008 è stata
superata dagli eventi. Siamo stati inquilini dell’__________ fino a fine aprile
2008.
Allego copia dell’accordo extragiudiziale firmato in data del 28 maggio
2008.
con l’__________, più copia dei due ultimi pagamenti dell’affitto.
Che
in data del 5 febbraio data della contravvenzione il negozio era ben aperto
(copia scontrino giornaliero).
Ogni
lavoro di cassa era effettuato dal sottoscritto e dispongo di una targhetta di
parcheggio, che mi permette di posteggiare sui posteggi riservati ai clienti
per motivi di sicurezza.
Che
in data del 26 febbraio 2008 abbiamo vinto una causa che ci opponeva all’__________
per sfratto (…)”. (cfr. Lettera 26 luglio
2008)
La querelante, dal canto suo,
ha contestato la legittimità del parcheggio, facendo valere che “il Signor __________
(…) ha chiuso il negozio il 31.01.2008 e non avendo quindi più cassieri ha pure
perso il diritto di posteggiare nei posteggi riservati ai clienti”. A
torto.
Al di là del fatto che la
querelante non ha smentito l’esistenza dell’asserita “targhetta di controllo” (di
cui non c’è invero traccia agli atti), dalle prove portate dal ricorrente
risulta che il rapporto di locazione in essere tra loro ha avuto effetto fino
al 30 aprile 2008 e che in particolare il 5 febbraio 2008, giorno in cui è
avvenuta la presunta infrazione, il negozio era regolarmente aperto (cfr.
scontrino con la registrazione della chiusura della cassa alle 18.30).
Ciò
posto, non essendovi elementi che permettano di escludere che egli si trovasse
nella necessità di dover posteggiare negli stalli riservati ai clienti per
motivi di sicurezza (diritto sancito dalla direttiva emessa dal servizio
tecnico del __________ nell’aprile 2007),
s’imporrebbe in definitiva di annullare la decisione impugnata e di
soprassedere al prelievo di oneri processuali.
4.
In
conclusione, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 375 bis, 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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