30.2008.139
Posteggiare su un posto di parchieggio che, in consinderazione della segnaletica, non destinato alla categoria del veicolo
17 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.139
Data decisione, Autorità:
17.12.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un posto di parchieggio che, in consinderazione della segnaletica, non destinato alla categoria del veicolo
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
art. 79 cpv. 1bis OSSTR
art. 79 cpv. 1ter OSSTR
Incarto
n.
30.2008.139
14279/806
Bellinzona
17
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 giugno 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
30 maggio 2008 n. 14279/806 emessa dalla CRTE 1,
viste le osservazioni 1° luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto
A. La, con decisione 30
maggio 2008, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 30.-, per aver “posteggiato
il veicolo (I) __________ per oltre 2 ore su un posto di parcheggio che, in
considerazione della segnaletica, non è destinato alla categoria del veicolo”,
il 6 gennaio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis
e 1ter OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 1° luglio 2008, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali.
Fatti
I posti di parcheggio sono
delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere
effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti
nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata
categoria di persone è gialla (art. 79bis prima e seconda frase
OSStr). Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono
parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere
utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le
dimensioni, sono destinati (art. 79 cpv. 1ter primo periodo OSStr).
Se un’area è destinata al
parcheggio di determinate categorie di veicoli, il simbolo corrispondente di
questi veicoli è aggiunto nel campo blu del segnale di parcheggio o su una
tavola complementare (art. 48 cpv. 11 OSStr, al quale rinvia l’art. 79 cpv. 1ter
OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il parcheggio di un veicolo – per più di due ore ma non più di
quattro ore – su un posto di parcheggio o su un rivestimento particolare che si
distingue chiaramente dal resto della carreggiata, quando questo posto di
parcheggio, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla
categoria di detto veicolo, l’allegato 1 all’Ordinanza sulle multe disciplinari
(OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.- (infrazione n. 254.b.).
3. La CRTE 1 ha multato il ricorrente, come detto, per aver ”posteggiato il veicolo (I) __________ per oltre
2 ore su un posto di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non è
destinato alla categoria del veicolo”. La decisione impugnata si fonda
sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale, preso atto
delle giustificazioni addotte dall’insorgente, si è limitato ha riconfermare il
rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni 22 aprile
2008, invero laconico, nella misura in cui nemmeno specifica di che tipo di segnaletica
si tratta).
4. Il ricorrente non
contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si
giustifica con il fatto di aver accompagnato la moglie __________, grande
invalida, la quale è al beneficio di un valido “contrassegno di parcheggio per
persone disabili” (accluso in fotocopia con il gravame).
Nelle osservazioni al rapporto
di contravvenzione, egli specificava inoltre che:
“(…) tutti i parcheggi,
invalidi e non, erano occupati.
Era sera, pioveva, mia
moglie si muove solo su sedia a rotelle.
Ho parcheggiato nel
Considerandi
parcheggio per auto elettriche non essendoci altro parcheggio a disposizione.
Non trovo giusto, date le
circostanze, pagare una contravvenzione oltre a quella che devo pagare tutti i
giorni (sono l’accompagnatore 24/24 ore di mia moglie che non è
autosufficiente)”.
5.
A norma dell’art. 20a
cpv. 1 lett. a ONC le persone disabili e coloro che le trasportano possono
godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un
“Contrassegno di parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr):
a. parcheggiare
per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il
divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni
di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;
b. parcheggiare per sei ore
al massimo oltre il tempo consentito;
c. parcheggiare per due ore
al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate
dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa
autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso
alla zona.
Il cpv. 4 del medesimo
articolo, stabilisce che il contrassegno di parcheggio per persone disabili,
insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo
ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
6.
In concreto, va subito
detto che lo stallo occupato dal ricorrente non è tra quelli suscettibili di
beneficiare di facilitazioni di parcheggio, poiché la segnaletica in loco non
configura un divieto di parcheggio in generale, bensì codifica una prerogativa a
favore di una determinata categoria di veicoli, ad esclusione di tutte le
altre. Ne segue che l’insorgente non poteva immobilizzare il suo veicolo su
detto parcheggio riservato, per suo stesso dire, ad autovetture elettriche (con
conseguente facoltà di usufruire dell’apposito impianto di ricarica).
Quand’anche ciò fosse stato possibile,
va osservato che il ricorrente non ha mai preteso di aver esposto il contrassegno
(né tanto meno il disco orario), limitandosi a produrlo in sede di gravame a
comprova del fatto che fungeva da accompagnatore di una persona invalida. L’infrazione
risulterebbe pertanto consumata per il solo fatto che egli non ha ottemperato
alle formalità esatte dalla legge per potersi avvalere delle facilitazioni di
cui all’art. 20a ONC; tali formalità – la cui inosservanza è pure punita con
una multa – sono volte a consentire i controlli da parte della polizia, nel
rispetto del principio della legalità e della parità di trattamento.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta (già
contenuta) è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto
e la decisione impugnata confermata.
L’esito del gravame imporrebbe
di prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr). Vista la particolarità della fattispecie, questo giudice
ritiene nondimeno di poter – in via del tutto eccezionale – soprassedere al
prelievo degli stessi.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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