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Decisione

30.2008.139

Posteggiare su un posto di parchieggio che, in consinderazione della segnaletica, non destinato alla categoria del veicolo

17 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I posti di parcheggio sono

delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere

effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti

nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata

categoria di persone è gialla (art. 79bis prima e seconda frase

OSStr). Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono

parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere

utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le

dimensioni, sono destinati (art. 79 cpv. 1ter primo periodo OSStr).

Se un’area è destinata al

parcheggio di determinate categorie di veicoli, il simbolo corrispondente di

questi veicoli è aggiunto nel campo blu del segnale di parcheggio o su una

tavola complementare (art. 48 cpv. 11 OSStr, al quale rinvia l’art. 79 cpv. 1ter

OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio di un veicolo – per più di due ore ma non più di

quattro ore – su un posto di parcheggio o su un rivestimento particolare che si

distingue chiaramente dal resto della carreggiata, quando questo posto di

parcheggio, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla

categoria di detto veicolo, l’allegato 1 all’Ordinanza sulle multe disciplinari

(OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.- (infrazione n. 254.b.).

3. La CRTE 1 ha multato il ricorrente, come detto, per aver ”posteggiato il veicolo (I) __________ per oltre

2 ore su un posto di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non è

destinato alla categoria del veicolo”. La decisione impugnata si fonda

sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale, preso atto

delle giustificazioni addotte dall’insorgente, si è limitato ha riconfermare il

rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni 22 aprile

2008, invero laconico, nella misura in cui nemmeno specifica di che tipo di segnaletica

si tratta).

4. Il ricorrente non

contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si

giustifica con il fatto di aver accompagnato la moglie __________, grande

invalida, la quale è al beneficio di un valido “contrassegno di parcheggio per

persone disabili” (accluso in fotocopia con il gravame).

Nelle osservazioni al rapporto

di contravvenzione, egli specificava inoltre che:

“(…) tutti i parcheggi,

invalidi e non, erano occupati.

Era sera, pioveva, mia

moglie si muove solo su sedia a rotelle.

Ho parcheggiato nel

Considerandi

parcheggio per auto elettriche non essendoci altro parcheggio a disposizione.

Non trovo giusto, date le

circostanze, pagare una contravvenzione oltre a quella che devo pagare tutti i

giorni (sono l’accompagnatore 24/24 ore di mia moglie che non è

autosufficiente)”.

5.

A norma dell’art. 20a

cpv. 1 lett. a ONC le persone disabili e coloro che le trasportano possono

godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un

“Contrassegno di parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr):

a. parcheggiare

per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il

divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni

di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;

b. parcheggiare per sei ore

al massimo oltre il tempo consentito;

c. parcheggiare per due ore

al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate

dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa

autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso

alla zona.

Il cpv. 4 del medesimo

articolo, stabilisce che il contrassegno di parcheggio per persone disabili,

insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo

ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

6.

In concreto, va subito

detto che lo stallo occupato dal ricorrente non è tra quelli suscettibili di

beneficiare di facilitazioni di parcheggio, poiché la segnaletica in loco non

configura un divieto di parcheggio in generale, bensì codifica una prerogativa a

favore di una determinata categoria di veicoli, ad esclusione di tutte le

altre. Ne segue che l’insorgente non poteva immobilizzare il suo veicolo su

detto parcheggio riservato, per suo stesso dire, ad autovetture elettriche (con

conseguente facoltà di usufruire dell’apposito impianto di ricarica).

Quand’anche ciò fosse stato possibile,

va osservato che il ricorrente non ha mai preteso di aver esposto il contrassegno

(né tanto meno il disco orario), limitandosi a produrlo in sede di gravame a

comprova del fatto che fungeva da accompagnatore di una persona invalida. L’infrazione

risulterebbe pertanto consumata per il solo fatto che egli non ha ottemperato

alle formalità esatte dalla legge per potersi avvalere delle facilitazioni di

cui all’art. 20a ONC; tali formalità – la cui inosservanza è pure punita con

una multa – sono volte a consentire i controlli da parte della polizia, nel

rispetto del principio della legalità e della parità di trattamento.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta (già

contenuta) è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto

e la decisione impugnata confermata.

L’esito del gravame imporrebbe

di prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr). Vista la particolarità della fattispecie, questo giudice

ritiene nondimeno di poter – in via del tutto eccezionale – soprassedere al

prelievo degli stessi.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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