30.2008.14
Coltivare 8 piantine di canapa senza notificarle all'Ufficio dei permessi
23 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.14
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, PRPEN
Titolo:
Coltivare 8 piantine di canapa senza notificarle all'Ufficio dei permessi
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
art. 13 LCAN
art. 15 LCAN
Incarto
n.
30.2008.14
08 20003/902
Bellinzona
23
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
18 gennaio 2008 n. 08 20003 / 902 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 18 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 280.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 20.-, per aver coltivato 8 piante di canapa senza notificarle
all’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Bellinzona.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
osservazioni 12 febbraio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 13 cpv. 1
LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un
obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve
rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del
7 dicembre 1998.
Conformemente all’art. 3 cpv.
1 RLCan la notifica dell’inizio della
coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia
cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai
responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.
Le contravvenzioni alla legge
e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1
LCan).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato 8
piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.
4. Il ricorrente, ammettendo
pacificamente l’avvenuta coltivazione – venuta alla luce a seguito di
un’intervista da lui rilasciata a una nota emittente televisiva privata nel
giardino di casa sua a mo’ di provocazione nei confronti della magistratura
ticinese, rea, a suo dire, di eseguire del terrorismo mediatico (come riferito
durante il verbale di interrogatorio 30 ottobre 2007, pag. 2/4) –, contesta
l’addebito mossogli, poiché ritiene che il suo comportamento era lecito. In
sostanza, egli invoca l’art. 13 cpv. 5 LCan, il quale prevede l’esonero
dall’obbligo di notifica per la “coltivazione di singole piantine in circostanze
che escludono ogni intento commerciale” (che corrisponderebbe, secondo il suo
libero apprezzamento, a 7 o 8 piante: “mettiamo pure un limite di 7 o 8”).
In particolare, egli insiste sul
fatto che:
“La quantità di piante da
me prodotta (8 coltivate e 3 raccolte) non dà certamente adito a pensare che ne
volessi fare un uso commerciale e quindi l’accusa non ha senso. La prova che
non ho destinato (e che non destinerò) detta canapa ad un uso stupefacente sono
Fatti
i sacchetti profumati, contenenti tutto il raccolto essicato (comunemente
chiamato marijuana), che ho sparso un po’ dappertutto nella casa con lo scopo
di rilasciare il profumo che, francamente, a me piace molto (…)” (cfr.
ricorso, prima pagina).
Egli si duole poi fra
le righe, anticipando un’argomentazione che intenderebbe sollevare di fronte a
eventuali istanze superiori, dell’incostituzionalità della legislazione
cantonale sulla canapa.
5. Preliminarmente va detto
che la magistratura – inutilmente criticata dal qui ricorrente e per di più con
toni insolenti che poco si addicono a questa sede – non ha formalizzato alcun
decreto di accusa. Il Procuratore pubblico incaricato ha infatti ritenuto che
non vi fossero sufficienti indizi di reato per giustificare un intervento
dell’autorità penale, trasmettendo l’incarto alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione per quanto eventualmente di sua competenza (cfr. scritto 26
settembre 2007 agli atti).
È altresì d’uopo rilevare che
la canapa sativa (nei limiti dei disposti dell’Ordinanza sulle sementi del 7
dicembre 1998), è coltivabile senza alcuna restrizione, ma è soggetta a
notifica preventiva. Il legislatore cantonale ha così voluto garantire – in
attesa della modifica legislativa a livello federale, analogamente a quanto
avviene in altri Cantoni – un controllo delle coltivazioni di canapa da parte
delle autorità a seguito del fiorire dei cosiddetti “canapai” (cfr. Messaggio
n. 4981 del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2000 e messaggio aggiuntivo del
25 maggio 2002; Rapporto di maggioranza del 5 giugno 2002 e rapporto di
minoranza del 19 giugno 2002).
In siffatte evenienze, la
legislazione cantonale rispetta il principio della preminenza del diritto
federale, limitandosi a sottoporre ad autorizzazione la vendita al dettaglio di
canapa (senza che ciò leda la libertà economica dei singoli individui),
rispettivamente all’obbligo di notifica la coltivazione, a prescindere dallo
scopo per la quale la canapa è coltivata.
6. Ciò posto, si rileva che
in concreto non è contestato che le piantine non fossero destinate a un uso
commerciale; si pone tuttavia la questione di determinare la portata e la
definizione del termine “singole piantine” che giustifica l’esonero
dall’obbligo di notifica.
In proposito, l’autorità di
Considerandi
prime cure, anche se a una mera interpretazione letterale il termine
sembrerebbe riferirsi a una piantina presa per sé stessa, ha reputato adeguato fissare
un limite massimo di tre piantine, oltre al quale richiedere l’adempimento di
tale obbligo.
La questione di sapere se per
“singole piantine” si debba intendere piantine coltivate singolarmente da più
persone in luoghi diversi o in senso estensivo – come fatto dall’autorità di
prima istanza – alcune piantine fino a un massimo di tre coltivate da una sola
persona, può qui essere lasciata indecisa, poiché a mente di questo giudice il
numero di 8 non può in ogni caso rientrare nel concetto di singole piantine.
Infatti, quand’anche si volesse ammettere l’interpretazione estensiva il numero
fissato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione appare come il massimo
tollerabile per rispettare gli scopi perseguiti dal legislatore cantonale di
cui si è detto sopra.
L’insorgente ha ritenuto, a
torto, che il limite entro il quale il coltivatore è esonerato dall’obbligo di
notifica potesse essere di 7 o 8 piantine, proclamando la liceità del suo
comportamento. Si configura pertanto un errore sull’illiceità (nel senso
dell’art. 21 CP). Secondo costante giurisprudenza il fatto di ignorare il
carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente
per poter beneficiare dell'errore di diritto: l'agente deve aver avuto anche
delle "ragioni sufficienti" per credere di agire nella legalità
(sentenza 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, consid. 3.1;6S.46/2002 del 24
maggio 2002, consid. 3b/bb; giurisprudenza che mantiene la sua validità anche
dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale).
In altre parole, egli non deve
aver mancato all'obbligo imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione
personale, di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Se
l’errore era evitabile il giudice attenua la pena (art. 21 seconda frase CP).
Ora, al di là del fatto che ci
si chiede se l’errore in cui è caduto l’insorgente, a prima vista molto cognito
della legislazione in materia, possa essere ritenuto credibile, è comunque
pacifico che se egli si fosse sincerato sulle possibilità di coltivare le
piantine di canapa avrebbe senz’altro potuto evitare di incorrere in una
contravvenzione, bastando per questo una semplice telefonata all’autorità
preposta. Di conseguenza, considerato che l’errore era manifestamente evitabile,
egli non può esimersi da ogni e qualsiasi responsabilità, ma si giustifica
unicamente procedere alla riduzione della multa.
Quo alla commisurazione della stessa,
questo giudice ritiene che un importo di fr. 200.- sia confacentemente
proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al
grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.
7.
Il ricorso va pertanto accolto
nella misura che precede e la multa ridotta a
fr. 200.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4
RLCan; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e
alle spese di fr. 10.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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