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Decisione

30.2008.14

Coltivare 8 piantine di canapa senza notificarle all'Ufficio dei permessi

23 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i sacchetti profumati, contenenti tutto il raccolto essicato (comunemente

chiamato marijuana), che ho sparso un po’ dappertutto nella casa con lo scopo

di rilasciare il profumo che, francamente, a me piace molto (…)” (cfr.

ricorso, prima pagina).

Egli si duole poi fra

le righe, anticipando un’argomentazione che intenderebbe sollevare di fronte a

eventuali istanze superiori, dell’incostituzionalità della legislazione

cantonale sulla canapa.

5. Preliminarmente va detto

che la magistratura – inutilmente criticata dal qui ricorrente e per di più con

toni insolenti che poco si addicono a questa sede – non ha formalizzato alcun

decreto di accusa. Il Procuratore pubblico incaricato ha infatti ritenuto che

non vi fossero sufficienti indizi di reato per giustificare un intervento

dell’autorità penale, trasmettendo l’incarto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione per quanto eventualmente di sua competenza (cfr. scritto 26

settembre 2007 agli atti).

È altresì d’uopo rilevare che

la canapa sativa (nei limiti dei disposti dell’Ordinanza sulle sementi del 7

dicembre 1998), è coltivabile senza alcuna restrizione, ma è soggetta a

notifica preventiva. Il legislatore cantonale ha così voluto garantire – in

attesa della modifica legislativa a livello federale, analogamente a quanto

avviene in altri Cantoni – un controllo delle coltivazioni di canapa da parte

delle autorità a seguito del fiorire dei cosiddetti “canapai” (cfr. Messaggio

n. 4981 del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2000 e messaggio aggiuntivo del

25 maggio 2002; Rapporto di maggioranza del 5 giugno 2002 e rapporto di

minoranza del 19 giugno 2002).

In siffatte evenienze, la

legislazione cantonale rispetta il principio della preminenza del diritto

federale, limitandosi a sottoporre ad autorizzazione la vendita al dettaglio di

canapa (senza che ciò leda la libertà economica dei singoli individui),

rispettivamente all’obbligo di notifica la coltivazione, a prescindere dallo

scopo per la quale la canapa è coltivata.

6. Ciò posto, si rileva che

in concreto non è contestato che le piantine non fossero destinate a un uso

commerciale; si pone tuttavia la questione di determinare la portata e la

definizione del termine “singole piantine” che giustifica l’esonero

dall’obbligo di notifica.

In proposito, l’autorità di

Considerandi

prime cure, anche se a una mera interpretazione letterale il termine

sembrerebbe riferirsi a una piantina presa per sé stessa, ha reputato adeguato fissare

un limite massimo di tre piantine, oltre al quale richiedere l’adempimento di

tale obbligo.

La questione di sapere se per

“singole piantine” si debba intendere piantine coltivate singolarmente da più

persone in luoghi diversi o in senso estensivo – come fatto dall’autorità di

prima istanza – alcune piantine fino a un massimo di tre coltivate da una sola

persona, può qui essere lasciata indecisa, poiché a mente di questo giudice il

numero di 8 non può in ogni caso rientrare nel concetto di singole piantine.

Infatti, quand’anche si volesse ammettere l’interpretazione estensiva il numero

fissato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione appare come il massimo

tollerabile per rispettare gli scopi perseguiti dal legislatore cantonale di

cui si è detto sopra.

L’insorgente ha ritenuto, a

torto, che il limite entro il quale il coltivatore è esonerato dall’obbligo di

notifica potesse essere di 7 o 8 piantine, proclamando la liceità del suo

comportamento. Si configura pertanto un errore sull’illiceità (nel senso

dell’art. 21 CP). Secondo costante giurisprudenza il fatto di ignorare il

carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente

per poter beneficiare dell'errore di diritto: l'agente deve aver avuto anche

delle "ragioni sufficienti" per credere di agire nella legalità

(sentenza 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, consid. 3.1;6S.46/2002 del 24

maggio 2002, consid. 3b/bb; giurisprudenza che mantiene la sua validità anche

dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale).

In altre parole, egli non deve

aver mancato all'obbligo imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione

personale, di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Se

l’errore era evitabile il giudice attenua la pena (art. 21 seconda frase CP).

Ora, al di là del fatto che ci

si chiede se l’errore in cui è caduto l’insorgente, a prima vista molto cognito

della legislazione in materia, possa essere ritenuto credibile, è comunque

pacifico che se egli si fosse sincerato sulle possibilità di coltivare le

piantine di canapa avrebbe senz’altro potuto evitare di incorrere in una

contravvenzione, bastando per questo una semplice telefonata all’autorità

preposta. Di conseguenza, considerato che l’errore era manifestamente evitabile,

egli non può esimersi da ogni e qualsiasi responsabilità, ma si giustifica

unicamente procedere alla riduzione della multa.

Quo alla commisurazione della stessa,

questo giudice ritiene che un importo di fr. 200.- sia confacentemente

proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al

grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

7.

Il ricorso va pertanto accolto

nella misura che precede e la multa ridotta a

fr. 200.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4

RLCan; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e

alle spese di fr. 10.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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