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Decisione

30.2008.140

Immettersi sulla strada principale e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra

10 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

26 marzo 2008 in territorio di __________:

“alla

guida della vettura __________, proveniente da una laterale s’immetteva sulla

strada principale e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr, 14 cpv. 1 ONC;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 12 giugno 2008, con cui chiede l’annullamento

della multa;

che

nelle sue osservazioni del 24 giugno 2006 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al

veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate

principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. E’ riservato

qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini di polizia;

che,

secondo l’art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve

ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la

velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato d’essersi

immesso sulla strada principale provenendo da una strada laterale senza

concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente da sinistra;

che

la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla Polizia cantonale

(cfr. rapporto di constatazione del 30 aprile 2008);

“Il

protagonista __________ circolava in sella al proprio motoveicolo in territorio

di __________ - __________ su Via __________, proveniente da __________ e

diretto verso __________. Giunto all’intersezione con Via __________ (la quale

si trova sulla sinistra per chi proviene da __________) si vedeva ostruire la

strada dall’automobile guidata dal protagonista RI 1 il quale si stava

immettendo su Via __________ proveniente da Via __________. La collisione

avveniva fra lo spigolo anteriore dell’auto e la parte anteriore del

motoveicolo”;

che

il ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione addebitatagli dall’Autorità

Considerandi

di prime cure. In effetti, a suo avviso, egli sarebbe stato al beneficio della

precedenza da destra, in quanto l’incidente è avvenuto all’interno di un

abitato, lo sbocco dal quale proveniva era privo di qualsiasi segnaletica ed il

motociclista proveniva dalla sua sinistra (cfr. ricorso, pag. 2);

che

l’insorgente sostiene altresì che, anche prescindendo dalla questione della

precedenza, egli avrebbe agito con la massima prudenza, dapprima avanzando

lentamente per acquisire una maggiore visuale, in quanto sulla sua sinistra la

stessa è limitata a pochi metri a causa di una siepe ed inoltre in quel punto

Via __________ descrive una curva verso destra per chi proveniente da Nord, ed

in seguito effettuando l’immissione quando non erano visibili altri veicoli.

Quando è stato urtato dal motociclista egli sarebbe già stato parzialmente

posizionato in direzione di __________ (cfr. ricorso pag. 3);

che

infine egli afferma che se il motociclista avesse circolato, come prescritto,

ad una velocità che gli avesse consentito di fermarsi entro lo spazio visivo,

quest’ultimo avrebbe potuto evitare l’incidente (cfr. ricorso pag. 4);

che

il ricorrente, peraltro domiciliato a __________ e dunque poco distante dal

luogo dell’incidente, dimentica artatamente nel proprio gravame che Via __________

è notoriamente una strada cantonale, classificata come strada principale (cfr.

rapporto di constatazione del 30 aprile 2008, pag. 1);

che,

per contro, nel proprio verbale di interrogatorio di fronte agli agenti di

Polizia egli aveva affermato “Giunto all’intersezione con Via __________ e

Via __________, mi sono fermato per poi procedere su quest’ultima Via in

direzione di __________. Ho atteso all’incrocio per un minuto in quanto su Via __________

continuavano ad arrivare altri veicoli. Nel momento che non giungeva più

nessuno ho iniziato la manovra per immettermi sulla principale.” (cfr. suo

verbale d’interrogatorio 26 marzo 2006 (recte: 2008);

che

tali affermazioni indicano chiaramente che il ricorrente era consapevole che si

stava immettendo su una strada principale provenendo da una secondaria e che

dunque, in virtù dell’art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr, la precedenza

spettava ai veicoli sopraggiungenti da sinistra, indipendentemente dal fatto

che l’incidente sia avvenuto all’interno di un abitato e che l’intersezione

fosse priva di segnaletica;

che

è pertanto assodato che l’insorgente non godesse della precedenza;

che

parimenti le modalità della manovra eseguita dal ricorrente portano a

concludere senza possibilità di dubbio alcuno che egli abbia ostacolato in

maniera improvvisa ed imprevedibile la marcia del conducente prioritario, il

quale è stato costretto a frenare repentinamente ed a sterzare a sinistra nel

vano tentativo di evitare la collisione;

che,

a titolo abbondanziale, al ricorrente non giova prevalersi di eventuali - e non

comprovate - colpe della controparte, ove solo si consideri come in ambito

penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 116 IV 296

consid. 2a);

che,

visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che

l’interessato abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione

enunciate nella decisione impugnata;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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