30.2008.140
Immettersi sulla strada principale e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra
10 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.140
Data decisione, Autorità:
10.12.2009, PRPEN
Titolo:
Immettersi sulla strada principale e collidere con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.140
15515/807
Bellinzona
10 dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 12 giugno 2008 presentato da
RI 1 domiciliato a
difeso da: DI 1, ,
contro
la decisione 6
giugno 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 giugno 2008 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 6 giugno 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il
Fatti
26 marzo 2008 in territorio di __________:
“alla
guida della vettura __________, proveniente da una laterale s’immetteva sulla
strada principale e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr, 14 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 12 giugno 2008, con cui chiede l’annullamento
della multa;
che
nelle sue osservazioni del 24 giugno 2006 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al
veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. E’ riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini di polizia;
che,
secondo l’art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve
ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato d’essersi
immesso sulla strada principale provenendo da una strada laterale senza
concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente da sinistra;
che
la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla Polizia cantonale
(cfr. rapporto di constatazione del 30 aprile 2008);
“Il
protagonista __________ circolava in sella al proprio motoveicolo in territorio
di __________ - __________ su Via __________, proveniente da __________ e
diretto verso __________. Giunto all’intersezione con Via __________ (la quale
si trova sulla sinistra per chi proviene da __________) si vedeva ostruire la
strada dall’automobile guidata dal protagonista RI 1 il quale si stava
immettendo su Via __________ proveniente da Via __________. La collisione
avveniva fra lo spigolo anteriore dell’auto e la parte anteriore del
motoveicolo”;
che
il ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione addebitatagli dall’Autorità
Considerandi
di prime cure. In effetti, a suo avviso, egli sarebbe stato al beneficio della
precedenza da destra, in quanto l’incidente è avvenuto all’interno di un
abitato, lo sbocco dal quale proveniva era privo di qualsiasi segnaletica ed il
motociclista proveniva dalla sua sinistra (cfr. ricorso, pag. 2);
che
l’insorgente sostiene altresì che, anche prescindendo dalla questione della
precedenza, egli avrebbe agito con la massima prudenza, dapprima avanzando
lentamente per acquisire una maggiore visuale, in quanto sulla sua sinistra la
stessa è limitata a pochi metri a causa di una siepe ed inoltre in quel punto
Via __________ descrive una curva verso destra per chi proveniente da Nord, ed
in seguito effettuando l’immissione quando non erano visibili altri veicoli.
Quando è stato urtato dal motociclista egli sarebbe già stato parzialmente
posizionato in direzione di __________ (cfr. ricorso pag. 3);
che
infine egli afferma che se il motociclista avesse circolato, come prescritto,
ad una velocità che gli avesse consentito di fermarsi entro lo spazio visivo,
quest’ultimo avrebbe potuto evitare l’incidente (cfr. ricorso pag. 4);
che
il ricorrente, peraltro domiciliato a __________ e dunque poco distante dal
luogo dell’incidente, dimentica artatamente nel proprio gravame che Via __________
è notoriamente una strada cantonale, classificata come strada principale (cfr.
rapporto di constatazione del 30 aprile 2008, pag. 1);
che,
per contro, nel proprio verbale di interrogatorio di fronte agli agenti di
Polizia egli aveva affermato “Giunto all’intersezione con Via __________ e
Via __________, mi sono fermato per poi procedere su quest’ultima Via in
direzione di __________. Ho atteso all’incrocio per un minuto in quanto su Via __________
continuavano ad arrivare altri veicoli. Nel momento che non giungeva più
nessuno ho iniziato la manovra per immettermi sulla principale.” (cfr. suo
verbale d’interrogatorio 26 marzo 2006 (recte: 2008);
che
tali affermazioni indicano chiaramente che il ricorrente era consapevole che si
stava immettendo su una strada principale provenendo da una secondaria e che
dunque, in virtù dell’art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr, la precedenza
spettava ai veicoli sopraggiungenti da sinistra, indipendentemente dal fatto
che l’incidente sia avvenuto all’interno di un abitato e che l’intersezione
fosse priva di segnaletica;
che
è pertanto assodato che l’insorgente non godesse della precedenza;
che
parimenti le modalità della manovra eseguita dal ricorrente portano a
concludere senza possibilità di dubbio alcuno che egli abbia ostacolato in
maniera improvvisa ed imprevedibile la marcia del conducente prioritario, il
quale è stato costretto a frenare repentinamente ed a sterzare a sinistra nel
vano tentativo di evitare la collisione;
che,
a titolo abbondanziale, al ricorrente non giova prevalersi di eventuali - e non
comprovate - colpe della controparte, ove solo si consideri come in ambito
penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 116 IV 296
consid. 2a);
che,
visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che
l’interessato abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione
enunciate nella decisione impugnata;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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