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Decisione

30.2008.145

Posteggiare un trattore a sella, con applicato un dispositivo spazzaneve, in contromano e parzialmente su un marciapiede creando ostacolo e pericolo alla circolazione, non rispettare gli ordini di un

17 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

30 maggio 2008, ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 300.-, addebitandogli

inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per i

seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

trattore a sella TI __________ avente applicato un dispositivo spazzaneve

contromano e parzialmente su un marciapiede e sulla carreggiata creando

ostacolo e pericolo alla circolazione. Inoltre non ha rispettato gli ordini di

un agente di polizia";

Fatti accertati il 4 febbraio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr;

18 cpv. 1 e 2, 19 cpv. 2 e 3, 41 cpv. 1 (recte: 1bis) ONC; 67

cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine

Sulle prove offerte, nulla

osta all’acquisizione della documentazione fotografica prodotta con il gravame

(peraltro già agli atti), mentre non si ritiene necessario procedere al chiesto

sopralluogo, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da

permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. In ogni caso,

un sopralluogo non avrebbe avuto (il 2 maggio 2008, come postulato per la prima

volta), né lo ha tuttora, alcun senso, atteso che non avrebbe permesso di

accertare la situazione al momento dei fatti (laddove era presente un

quantitativo consistente di neve).

Il ricorso può pertanto essere

evaso nel merito.

Considerandi

2.

Per l’art. 37 cpv. 2

prima frase LCStr è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere

di ostacolo o di pericolo alla circolazione.

Inoltre per l’art. 43 cpv. 2

LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni (cfr. inoltre l’art. 41 cpv. 1bis

ONC).

Per

il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le

istruzioni dati dagli agenti di polizia e della

polizia ausiliaria in uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il

trattore a sella TI __________ avente applicato un dispositivo spazzaneve

contromano e parzialmente su un marciapiede e sulla carreggiata creando

ostacolo e pericolo alla circolazione e inoltre di non aver rispettato gli

ordini di un agente di polizia.

La decisione impugnata si

fonda sugli accertamenti di un agente della Polizia cantonale, il quale nel

rapporto di contravvenzione 8 febbraio 2008 ha così descritto i fatti:

“Per aver posteggiato e

lasciato incustodito il trattore a sella __________ targato TI __________, su

Via __________ a __________ in contromano. Il trattore munito col dispositivo

spazza neve “Cala” era posteggiato in parte sul marciapiede e in parte sulla

strada. Lo stesso è stato lasciato in un luogo non ben visibile ed inoltre la

sporgenza laterale della “cala” (lato strada) non era segnalata con nessun tipo

di luce o altro, di conseguenza creava un serio pericolo per i conducenti che

transitavano nei due sensi di marcia. Inoltre, i veicoli che procedevano in

direzione del muso del trattore si trovavano improvvisamente la “cala” del

Trattore senza nessun segnale d’ingombro. Si precisa che la “cala” occupava

tutto il marciapiede e più di metà carreggiata.

Da parte nostra è stato

contattato telefonicamente il conducente __________ e reso edotto sulla

pericolosità del Trattore. Lo stesso rispondeva che non avrebbe spostato il

trattore ed in seguito appendeva il telefono”.

4.

L’insorgente contesta di

essere l’autore della presunta infrazione, e contesta l’infrazione come tale,

ciò sulla base delle contestazioni inoltrate il 28 febbraio 2008, sostenute

dalla documentazione fotografica.

Egli contesta inoltre tutte le

presunte allegazioni riportate da terze persone (di cui al rapporto di

contro-osservazioni 17 aprile 2008), del resto neppure verbalizzate (cfr.

ricorso punto 1).

5.

Sull’identità del

presunto contravventore, questo giudice ritiene di poter concludere con

sufficiente tranquillità che si trattava del ricorrente stesso.

In effetti, la prova del suo

coinvolgimento è data dal fatto che la di lui madre – interpellata in modo del

tutto casuale dall’agente, che ha “bussato alla porta” (per dirla come

l’insorgente) dell’abitazione accanto alla quale si trovava il trattore – ha

fornito il suo recapito telefonico ammettendo giocoforza che a immobilizzare il

veicolo fosse stato lui. Non si vede per quale motivo ella avrebbe dovuto fornire

questa informazione e consentire così all’agente di rintracciarlo, se non

avesse avuto nulla a che fare con il veicolo in questione.

Del resto, il ricorrente non spiega

chi avrebbe potuto altrimenti condurre il trattore a sella (intestato a una

società di cui è socio gerente, come da accertamenti eseguiti da questo giudice)

e posteggiarlo proprio accanto all’abitazione dei suoi genitori. Appare di poi sintomatico

che nella prima comparsa scritta egli abbia contestato con vigore l’infrazione,

con documentazione fotografica e rappresentazioni grafiche alla mano,

limitandosi ad accennare solo fra le righe di non essere stato lui a

posteggiare il veicolo (cfr. osservazioni 28 febbraio 2008). Altrettanto

sintomatico è il fatto che nelle successive osservazioni 2 maggio 2008 egli si

sia limitato ad avanzare l’impossibilità di un accertamento esatto della

fattispecie, in particolare delle misure, chiedendo un sopralluogo, e solo in

sede di gravame proclama apertamente la sua totale estraneità ai fatti.

6.

Nel merito, l’insorgente

contesta che il veicolo fosse d’ostacolo e creasse pericolo alla circolazione,

asserendo quanto segue:

“1) il posto descritto è

ben visibile in quanto ci sono dei lampioni ai bordi della strada vedi foto 1

allegata

2)

Tengo a precisare che sui lati della calla neve ci sono le

bandierine vedi foto 2

3)

Sapendo che il trattore a sella in questione è largo m 2,30 e la lama

neve è larga m3 non vedo come poteva occupare il marciapiede + metà della

carreggiata in quanto quest’ultima è larga m5, il marciapiede destro m 1,3 e

quello sinistro m 2,5 v.foto 3 (…)” (cfr. osservazioni 28 febbraio 2008,

alle quali rinvia nel gravame).

L’agente denunciante,

sollecitato a esprimersi in merito alle considerazioni del multato ha, dal

canto suo, precisato quanto segue:

“Al punto 1: Su Via __________

effettivamente ci sono dei lampioni, ma come detto in precedenza vi erano forti

nevicate quindi malgrado i lampioni la visibilità era pessima.

Al punto 2: Mi

rifaccio al punto 1 in quanto la visibilità era pessima ed inoltre le piccole

bandierine poste ai lati della cala non servono a segnalare un pericolo o un

ostacolo fisso al centro della carreggiata per eventuali utenti della strada,

ma bensì servono all’autista del Trattore a Sella per le manovre durante la

guida.

Al punto 3: Le

misure scritte dal sig. __________ nella raccomandata non rispecchiano la

realtà al momento dei fatti, in quanto, come detto in precedenza, sia la

larghezza della carreggiata che quella del marciapiede erano ridotte, a causa

del deposito di neve sgomberata accumulata su entrambi i lati (…)” (cfr.

rapporto di contro-osservazioni 17 aprile 2008).

7.

In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina

la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un

agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate

dal multato.

In concreto, balza subito agli

occhi il fatto che l’insorgente non contesta che nelle circostanze di tempo

dell’infrazione fossero cadute abbondanti nevicate e non si confronta affatto con

la presenza di accumuli di neve ai lati della carreggiata e sul marciapiede,

limitandosi a esporre un calcolo teorico dello spazio di transito disponibile –

raffigurato sulla foto 3, scattata comunque sia oltre tre settimane dopo

l’episodio –, calcolo invero basato sulla migliore delle ipotesi, ovvero quella

in cui il veicolo sarebbe stato posteggiato in modo perfetto parallelamente alla

facciata della vicina abitazione, grazie alla totale assenza di accumuli di

neve e con il dispositivo spazzaneve messo in diagonale.

Alla luce delle considerazioni

che precedono questo giudice ritiene che la versione dell’agente, il quale non

può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella

dell’insorgente. Non si spiegherebbe altrimenti il suo intervento immediato per

far spostare il mezzo.

Del resto, gli agenti, a

differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale

di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da

non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Donde la

fondatezza dell’addebito.

8.

Infine, per quanto

attiene all’ulteriore rimprovero mossogli, va detto che l’insorgente non

contesta di aver ricevuto l’ordine di spostare il mezzo, ammettendo pure di non

avervi dato seguito (“Dopo aver parlato con l’agente __________ al telefono

e avendo detto che non sarebbe stato possibile spostare il trattore a sella

immediatamente…”; cfr. osservazioni 28 febbraio 2008, punto 4). Neppure

pretende di essersi concretamente adoperato per dar seguito all’ordine

ricevuto.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere un

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproverategli dall’autorità di prime cure.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 e 2 19 cpv. 2 e 3, 41 cpv. 1bis

ONC; 67 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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