30.2008.145
Posteggiare un trattore a sella, con applicato un dispositivo spazzaneve, in contromano e parzialmente su un marciapiede creando ostacolo e pericolo alla circolazione, non rispettare gli ordini di un
17 dicembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2008.145
Data decisione, Autorità:
17.12.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare un trattore a sella, con applicato un dispositivo spazzaneve, in contromano e parzialmente su un marciapiede creando ostacolo e pericolo alla circolazione, non rispettare gli ordini di un agente di polizia
ORDINE
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 1 e 2 ONCS
art. 19 cpv. 2 e 3 ONCS
art. 411bis ONCS
art. 67 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.145
14588/801
Bellinzona
17
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 giugno 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
30 maggio 2008 n. 14588/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
30 maggio 2008, ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 300.-, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per i
seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
trattore a sella TI __________ avente applicato un dispositivo spazzaneve
contromano e parzialmente su un marciapiede e sulla carreggiata creando
ostacolo e pericolo alla circolazione. Inoltre non ha rispettato gli ordini di
un agente di polizia";
Fatti accertati il 4 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr;
18 cpv. 1 e 2, 19 cpv. 2 e 3, 41 cpv. 1 (recte: 1bis) ONC; 67
cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine
Sulle prove offerte, nulla
osta all’acquisizione della documentazione fotografica prodotta con il gravame
(peraltro già agli atti), mentre non si ritiene necessario procedere al chiesto
sopralluogo, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da
permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. In ogni caso,
un sopralluogo non avrebbe avuto (il 2 maggio 2008, come postulato per la prima
volta), né lo ha tuttora, alcun senso, atteso che non avrebbe permesso di
accertare la situazione al momento dei fatti (laddove era presente un
quantitativo consistente di neve).
Il ricorso può pertanto essere
evaso nel merito.
Considerandi
2.
Per l’art. 37 cpv. 2
prima frase LCStr è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere
di ostacolo o di pericolo alla circolazione.
Inoltre per l’art. 43 cpv. 2
LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni (cfr. inoltre l’art. 41 cpv. 1bis
ONC).
Per
il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le
istruzioni dati dagli agenti di polizia e della
polizia ausiliaria in uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
trattore a sella TI __________ avente applicato un dispositivo spazzaneve
contromano e parzialmente su un marciapiede e sulla carreggiata creando
ostacolo e pericolo alla circolazione e inoltre di non aver rispettato gli
ordini di un agente di polizia.
La decisione impugnata si
fonda sugli accertamenti di un agente della Polizia cantonale, il quale nel
rapporto di contravvenzione 8 febbraio 2008 ha così descritto i fatti:
“Per aver posteggiato e
lasciato incustodito il trattore a sella __________ targato TI __________, su
Via __________ a __________ in contromano. Il trattore munito col dispositivo
spazza neve “Cala” era posteggiato in parte sul marciapiede e in parte sulla
strada. Lo stesso è stato lasciato in un luogo non ben visibile ed inoltre la
sporgenza laterale della “cala” (lato strada) non era segnalata con nessun tipo
di luce o altro, di conseguenza creava un serio pericolo per i conducenti che
transitavano nei due sensi di marcia. Inoltre, i veicoli che procedevano in
direzione del muso del trattore si trovavano improvvisamente la “cala” del
Trattore senza nessun segnale d’ingombro. Si precisa che la “cala” occupava
tutto il marciapiede e più di metà carreggiata.
Da parte nostra è stato
contattato telefonicamente il conducente __________ e reso edotto sulla
pericolosità del Trattore. Lo stesso rispondeva che non avrebbe spostato il
trattore ed in seguito appendeva il telefono”.
4.
L’insorgente contesta di
essere l’autore della presunta infrazione, e contesta l’infrazione come tale,
ciò sulla base delle contestazioni inoltrate il 28 febbraio 2008, sostenute
dalla documentazione fotografica.
Egli contesta inoltre tutte le
presunte allegazioni riportate da terze persone (di cui al rapporto di
contro-osservazioni 17 aprile 2008), del resto neppure verbalizzate (cfr.
ricorso punto 1).
5.
Sull’identità del
presunto contravventore, questo giudice ritiene di poter concludere con
sufficiente tranquillità che si trattava del ricorrente stesso.
In effetti, la prova del suo
coinvolgimento è data dal fatto che la di lui madre – interpellata in modo del
tutto casuale dall’agente, che ha “bussato alla porta” (per dirla come
l’insorgente) dell’abitazione accanto alla quale si trovava il trattore – ha
fornito il suo recapito telefonico ammettendo giocoforza che a immobilizzare il
veicolo fosse stato lui. Non si vede per quale motivo ella avrebbe dovuto fornire
questa informazione e consentire così all’agente di rintracciarlo, se non
avesse avuto nulla a che fare con il veicolo in questione.
Del resto, il ricorrente non spiega
chi avrebbe potuto altrimenti condurre il trattore a sella (intestato a una
società di cui è socio gerente, come da accertamenti eseguiti da questo giudice)
e posteggiarlo proprio accanto all’abitazione dei suoi genitori. Appare di poi sintomatico
che nella prima comparsa scritta egli abbia contestato con vigore l’infrazione,
con documentazione fotografica e rappresentazioni grafiche alla mano,
limitandosi ad accennare solo fra le righe di non essere stato lui a
posteggiare il veicolo (cfr. osservazioni 28 febbraio 2008). Altrettanto
sintomatico è il fatto che nelle successive osservazioni 2 maggio 2008 egli si
sia limitato ad avanzare l’impossibilità di un accertamento esatto della
fattispecie, in particolare delle misure, chiedendo un sopralluogo, e solo in
sede di gravame proclama apertamente la sua totale estraneità ai fatti.
6.
Nel merito, l’insorgente
contesta che il veicolo fosse d’ostacolo e creasse pericolo alla circolazione,
asserendo quanto segue:
“1) il posto descritto è
ben visibile in quanto ci sono dei lampioni ai bordi della strada vedi foto 1
allegata
2)
Tengo a precisare che sui lati della calla neve ci sono le
bandierine vedi foto 2
3)
Sapendo che il trattore a sella in questione è largo m 2,30 e la lama
neve è larga m3 non vedo come poteva occupare il marciapiede + metà della
carreggiata in quanto quest’ultima è larga m5, il marciapiede destro m 1,3 e
quello sinistro m 2,5 v.foto 3 (…)” (cfr. osservazioni 28 febbraio 2008,
alle quali rinvia nel gravame).
L’agente denunciante,
sollecitato a esprimersi in merito alle considerazioni del multato ha, dal
canto suo, precisato quanto segue:
“Al punto 1: Su Via __________
effettivamente ci sono dei lampioni, ma come detto in precedenza vi erano forti
nevicate quindi malgrado i lampioni la visibilità era pessima.
Al punto 2: Mi
rifaccio al punto 1 in quanto la visibilità era pessima ed inoltre le piccole
bandierine poste ai lati della cala non servono a segnalare un pericolo o un
ostacolo fisso al centro della carreggiata per eventuali utenti della strada,
ma bensì servono all’autista del Trattore a Sella per le manovre durante la
guida.
Al punto 3: Le
misure scritte dal sig. __________ nella raccomandata non rispecchiano la
realtà al momento dei fatti, in quanto, come detto in precedenza, sia la
larghezza della carreggiata che quella del marciapiede erano ridotte, a causa
del deposito di neve sgomberata accumulata su entrambi i lati (…)” (cfr.
rapporto di contro-osservazioni 17 aprile 2008).
7.
In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina
la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate
dal multato.
In concreto, balza subito agli
occhi il fatto che l’insorgente non contesta che nelle circostanze di tempo
dell’infrazione fossero cadute abbondanti nevicate e non si confronta affatto con
la presenza di accumuli di neve ai lati della carreggiata e sul marciapiede,
limitandosi a esporre un calcolo teorico dello spazio di transito disponibile –
raffigurato sulla foto 3, scattata comunque sia oltre tre settimane dopo
l’episodio –, calcolo invero basato sulla migliore delle ipotesi, ovvero quella
in cui il veicolo sarebbe stato posteggiato in modo perfetto parallelamente alla
facciata della vicina abitazione, grazie alla totale assenza di accumuli di
neve e con il dispositivo spazzaneve messo in diagonale.
Alla luce delle considerazioni
che precedono questo giudice ritiene che la versione dell’agente, il quale non
può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella
dell’insorgente. Non si spiegherebbe altrimenti il suo intervento immediato per
far spostare il mezzo.
Del resto, gli agenti, a
differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale
di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da
non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Donde la
fondatezza dell’addebito.
8.
Infine, per quanto
attiene all’ulteriore rimprovero mossogli, va detto che l’insorgente non
contesta di aver ricevuto l’ordine di spostare il mezzo, ammettendo pure di non
avervi dato seguito (“Dopo aver parlato con l’agente __________ al telefono
e avendo detto che non sarebbe stato possibile spostare il trattore a sella
immediatamente…”; cfr. osservazioni 28 febbraio 2008, punto 4). Neppure
pretende di essersi concretamente adoperato per dar seguito all’ordine
ricevuto.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere un
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni
rimproverategli dall’autorità di prime cure.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 e 2 19 cpv. 2 e 3, 41 cpv. 1bis
ONC; 67 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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