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Decisione

30.2008.146

Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso

21 dicembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 6

giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.‑, oltre alla tassa

di giustizia di fr. 60.‑ e alle spese di fr. 70.‑, per i seguenti

motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con

un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.

Fatti accertati il 20 marzo 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

osservazioni 30 giugno 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 34 cpv. 3

LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per

voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a

un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che

seguono.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera alla

multata – in applicazione delle predette norme – di aver eseguito una manovra

di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in

fase di sorpasso.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di polizia 16 aprile 2008, dal quale risulta la seguente

dinamica:

“(…) __________ circolava

su via __________, proveniente da __________ e diretta verso __________, a

velocità ridotta in quanto incolonnata.

All’altezza dei parcheggi

della banca __________, intendeva svoltare a sinistra. In fase di svolta

entrava in collisione con il centauro __________ che procedeva nella stessa

direzione di marcia ma si trovava in posizione di sorpasso nella colonna dei

veicoli.

__________ ha dichiarato di

non aver notato il sopraggiungere del centauro malgrado avesse guardato lo specchietto,

inoltre di aver esposto regolarmente l’indicatore di cambiamento di direzione.

__________ ha invece

dichiarato di non aver notato l’indicatore di selezione se non all’ultimo

momento e di trovarsi in sorpasso unicamente a velocità ridotta.

Il teste Lopes dal canto

suo non è stato in grado di affermare se l’indicatore fosse stato inserito e

nemmeno quantificare una velocità inerente il centauro (…)” (cfr.

informazioni complementari, pag. 4).

4.

La ricorrente contesta

l’addebito mossole, ascrivendo, in sostanza, l’intera responsabilità

dell’accaduto al co-protagonista e meglio asserendo quanto segue:

“(…) Giunta all’altezza

della banca praticamente ero ferma per svoltare a sinistra. Dopo aver inserito

l’indicatore di direzione, ho notato che dietro di me uno scooter e varie

macchine erano ferme e allora decisi di cominciare la manovra di svolta.

In quel momento quan[d]o ero quasi completamente nel posteggio, dopo

aver finito la manovra, ho avuto una forte collisione con un altro scooter che

non so neanche da dove venisse e soprattutto a che velocità andasse. Ero già

quasi con tutta la vettura nel posteggio (vedi foto macchina) ma dato che lo

scooter sopraggiungeva ad alta velocità non ha fatto in tempo a frenare. (…)

Quan[d]o sono scesa il Sig. __________ è venuto verso di me, stava bene, e mi

ha subito detto di non chiamare la Polizia, che era colpa sua e che avrebbe

pagato lui tutti i danni e la cosa più importante che la freccia l’aveva vista,

ma purtroppo all’ultimo momento”. (cfr. ricorso 17 giugno 2008, pag. 1)

L’insorgente sostiene che

dalle fotografie scattate dal perito della sua compagnia assicurativa (prodotte

con il gravame) si noti come la collisione sia avvenuta quando aveva già praticamente

terminato la manovra. Precisa inoltre che lungo quella strada vige un divieto

di sorpasso, che il sig. __________ non ha rispettato, nonostante effettui quel

percorso tutti i giorni per recarsi al lavoro.

5.

Va subito detto che la

questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del

comportamento della ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.

Questa disposizione prevede

che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio

per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di

marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono.

La segnalazione con l’indicatore di direzione, come rettamente considerato dall’autorità

di prime cure, non svincola infatti il conducente dall’obbligo di usare la

necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

Secondo

dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai

veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel

senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di

sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le

precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli

utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In

effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare

per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo

nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende

sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con

l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di

direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro

veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia

iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF

6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).

6.

In concreto, durante il

verbale di interrogatorio 20 marzo 2008 l’insorgente ha così descritto la sua

manovra:

“(…) Giunta all’altezza

della banca __________ era mia intenzione svoltare a sinistra onde immettermi

nel parcheggio. Vi era una colonna in movimento in quanto vi era traffico. Per

cui, pochi metri, prima di iniziare la manovra di svolta, inserivo l’indicatore

di direzione sinistro e dopo aver guardato nello specchietto retrovisore sx

[sinistro] ho notato uno scooter dietro la mia vettura. Notando così la strada

libera ho iniziato la manovra di svolta. Percorsi alcuni metri e giunta quasi

alla fine della corsia di contromano, la mia vettura veniva collisa da uno

scooter. In un primo momento ero convinta che, lo scooter che mi aveva colliso,

fosse quello che avevo notato in precedenza, invece era un altro che proveniva

nella mia stessa direzione e che si trovava in fase di sorpasso. Il centauro

dello scooter, dopo avermi colliso, cercava di rimanere in piedi entrando nel

parcheggio ma in seguito rovinava leggermente al suolo. In sostanza la collisione

avveniva di striscio tra i 2 veicoli con la fiancata sinistra del mio veicolo,

contro la fiancata destra dello scooter (…)”. (cfr. verbale pag. 1 e 2)

Il co-protagonista, dal canto

suo, ha asserito quanto segue:

“Preciso che portavo il

casco di protezione allacciato avevo le luci anabbaglianti accese. Mentre

percorrevo via __________ a__________ siccome vi era un po’ [di] traffico le

vetture che mi precedevano viaggiavano a circa 30 km/h. Per tale motivo dopo aver controllato che dalla direzione opposta non sopraggiungesse

nessuno [m]i sono spostato leggermente sulla corsia opposta per superare tali

veicoli. Durante questa manovra circolavo a circa 35 – 40 km/h. Così facendo ho superato 2 – 3 veicoli senza alcun problema. Giunto nelle vicinanze del centro

__________ ho notato una vettura di colore nero. Da parte mia come ho fatto

precedentemente volevo superarla sulla sinistra. Quando ormai mi trovavo

all’altezza della ruota posteriore di tale veicolo, ho notato che lo stesso

svoltava a sinistra tagliandomi la strada. In quel frangente ho notato che la

macchina aveva inserito l’indicatore di direzione a sinistra posto sulla

fiancata. Tengo a precisare che quando mi trovavo dietro alla vettura nessun

indicatore era stato esposto. Per tale motivo io sorpassavo. Come detto quando

mi trovavo praticamente affianco alla macchina la stessa svoltava a sinistra,

così facendo entravo in collisione con la vettura. L’urto è avvenuto con la

fiancata destra del mio motoveicolo e la portiera posteriore della macchina

(…)”. (cfr. verbale __________, pag. 1 e 2)

In quanto al verbale di

interrogatorio del testimone __________, egli dichiara che:

“(…) percorrevo via __________

in direzione di __________. Viaggiavo a circa 25 – 30 km/h e seguivo la vettura che avevo dinnanzi a me, trattasi di una __________ di colore nero.

Preciso che avevo circa una decina di metri di distanza da tale veicolo. Giunti

all’altezza della banca credito svizzero tutto ad un tratto ho notato che uno

scooter che proveniva da tergo urtava lateralmente la vettura dinnanzi a me che

stava svoltando a sinistra (…)”. (cfr. verbale pag. 1)

7.

Orbene, al

di là della segnalazione o meno della manovra di svolta, balza subito agli

occhi il fatto che l’insorgente, nonostante abbia asserito di aver guardato

nello specchietto laterale sinistro, non abbia visto il centauro, per di più

con le luci anabbaglianti accese, sorpassare dapprima 2-3 veicoli in colonna e

da ultimo lo scooter condotto dal teste.

Dalle dichiarazioni del co-protagonista,

come pure dal punto d’impatto e dal tipo di collisione, è possibile ritenere

che allorquando la ricorrente si apprestava a svoltare, egli si trovava affiancato

(“ormai all’altezza della ruota posteriore”); appare quindi evidente che

l’accorgimento della ricorrente era tardivo, poiché, come ribadito anche in

sede di gravame, ha guardato a tergo solamente dopo aver inserito l’indicatore,

per cui nell’imminenza della svolta, (“Dopo aver inserito l’indicatore di

direzione, ho notato che dietro di me...”), ciò che non le consentiva di

adeguarsi tempestivamente a quanto stava succedendo. Altrimenti detto, qualora

l’insorgente avesse controllato il traffico da tergo prima di segnalare la

manovra, avrebbe senz’altro potuto scorgere il centauro superare lo scooter che

circolava dietro di lei a una decina di metri di distanza (sorpasso che anche a

una velocità di 50 km/h avrebbe richiesto diversi secondi) e accingersi a

sorpassarla a sua volta, a maggior ragione date le buone condizioni di

visibilità e la conformazione della strada, caratterizzata da un rettifilo. Del

resto, ella non è stata in grado di spiegare per quali altri motivi non avrebbe

potuto scorgere il motociclo, limitandosi ad avanzare ipotesi diverse, dalla

scarsa visuale alla velocità eccessiva. In proposito, è interessante rilevare

che all’atto di spiegare, dal suo punto di vista, i motivi per cui lo scooter

l’ha collisa, ella ha risposto che: “non me lo spiego”, avanzando

successivamente la seguente delucidazione: “perché il centauro prima di

venirmi addosso ha sorpassato lo scooter che mi seguiva e sicuramente non aveva

visuale” (cfr. verbale pag. 2). Solo nelle successive comparse scritte ella

ha accennato a una presunta velocità eccessiva del centauro – della quale non

vi è riscontro agli atti, non fosse che per le conseguenze dell’incidente, che

sarebbero con ogni verosimiglianza state ben più gravi – alludendo addirittura,

nel gravame, a un possibile stato di ebrietà dello stesso (condizione che

difficilmente può essere esclusa a priori dagli agenti per l’orario in cui è

avvenuto il sinistro).

Neppure sovviene alla tesi

dell’insorgente il fatto che il teste non abbia visto sopraggiungere il

co-protagonista; invero egli non ha saputo fornire elementi utili per il

giudizio, se non confermare che l’urto è avvenuto lateralmente (egli peraltro

stava guardando in avanti e non aveva intenzione di svoltare). Il tipo di urto,

di striscio, attestato dalle dichiarazioni delle parti, come pure dalle

fotografie prodotte dall’insorgente, esclude per altro che ella avesse

praticamente concluso la sua manovra di svolta e che si trovasse quasi

completamente nel posteggio. Aggiungasi, ancorché ininfluente ai fini del

giudizio sullo specifico rimprovero che le viene mosso, che il fatto di aver

inserito l’indicatore solo pochi metri prima di iniziare la svolta (manovra

intrapresa senza arrestare la corsa del veicolo), induce a credere che la

segnalazione non fosse tempestiva. È abbastanza sintomatico che il teste non

abbia ricordato la sua segnalazione.

Al di là delle considerazioni

che precedono, occorre concludere che se la ricorrente avesse verificato il

traffico proveniente da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione

(gesto come detto intempestivo), ella avrebbe senz’altro potuto notare il

motoveicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed

evitare – in ultima analisi – la collisione.

8.

Per quanto attiene al

sorpasso effettuato dal centauro in dispregio della segnaletica vigente (che

per quanto consta a questo giudice è valevole al massimo fino alla fine della prossima intersezione; art. 16 cpv. 2

OSStr), va ricordato che sebbene il conducente intenzionato a svoltare a

sinistra che si è posto correttamente verso l’asse della carreggiata e ha

azionato l’indicatore di direzione può di regola presumere - senza essere

tenuto a prestare nuovamente attenzione al traffico che lo segue nel momento in

cui volta - che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla

sinistra, ciò non lo esime tuttavia dai suoi doveri di prudenza, segnatamente

dall’obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi nel centro della

carreggiata e azionare l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 83).

Ad ogni buon conto, a

prescindere dall’effettiva colpa del centauro, giova ricordare che in materia

penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste

infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr.

Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7

gennaio 2004, cons. 2.5).

Ne

consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità

di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

Visto quanto precede, questo

giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente

trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata.

9.

La multa inflitta,

che tiene per altro conto delle giustificazioni addotte dall’insorgente, risulta

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1

LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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