30.2008.146
Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
21 dicembre 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.146
Data decisione, Autorità:
21.12.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
INCROCIO E SORPASSO
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.146
15251/803
Bellinzona
21
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 giugno 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
6 giugno 2008 n. 15251/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 6
giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.‑, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 60.‑ e alle spese di fr. 70.‑, per i seguenti
motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con
un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il 20 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
osservazioni 30 giugno 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 34 cpv. 3
LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera alla
multata – in applicazione delle predette norme – di aver eseguito una manovra
di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in
fase di sorpasso.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di polizia 16 aprile 2008, dal quale risulta la seguente
dinamica:
“(…) __________ circolava
su via __________, proveniente da __________ e diretta verso __________, a
velocità ridotta in quanto incolonnata.
All’altezza dei parcheggi
della banca __________, intendeva svoltare a sinistra. In fase di svolta
entrava in collisione con il centauro __________ che procedeva nella stessa
direzione di marcia ma si trovava in posizione di sorpasso nella colonna dei
veicoli.
__________ ha dichiarato di
non aver notato il sopraggiungere del centauro malgrado avesse guardato lo specchietto,
inoltre di aver esposto regolarmente l’indicatore di cambiamento di direzione.
__________ ha invece
dichiarato di non aver notato l’indicatore di selezione se non all’ultimo
momento e di trovarsi in sorpasso unicamente a velocità ridotta.
Il teste Lopes dal canto
suo non è stato in grado di affermare se l’indicatore fosse stato inserito e
nemmeno quantificare una velocità inerente il centauro (…)” (cfr.
informazioni complementari, pag. 4).
4.
La ricorrente contesta
l’addebito mossole, ascrivendo, in sostanza, l’intera responsabilità
dell’accaduto al co-protagonista e meglio asserendo quanto segue:
“(…) Giunta all’altezza
della banca praticamente ero ferma per svoltare a sinistra. Dopo aver inserito
l’indicatore di direzione, ho notato che dietro di me uno scooter e varie
macchine erano ferme e allora decisi di cominciare la manovra di svolta.
In quel momento quan[d]o ero quasi completamente nel posteggio, dopo
aver finito la manovra, ho avuto una forte collisione con un altro scooter che
non so neanche da dove venisse e soprattutto a che velocità andasse. Ero già
quasi con tutta la vettura nel posteggio (vedi foto macchina) ma dato che lo
scooter sopraggiungeva ad alta velocità non ha fatto in tempo a frenare. (…)
Quan[d]o sono scesa il Sig. __________ è venuto verso di me, stava bene, e mi
ha subito detto di non chiamare la Polizia, che era colpa sua e che avrebbe
pagato lui tutti i danni e la cosa più importante che la freccia l’aveva vista,
ma purtroppo all’ultimo momento”. (cfr. ricorso 17 giugno 2008, pag. 1)
L’insorgente sostiene che
dalle fotografie scattate dal perito della sua compagnia assicurativa (prodotte
con il gravame) si noti come la collisione sia avvenuta quando aveva già praticamente
terminato la manovra. Precisa inoltre che lungo quella strada vige un divieto
di sorpasso, che il sig. __________ non ha rispettato, nonostante effettui quel
percorso tutti i giorni per recarsi al lavoro.
5.
Va subito detto che la
questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del
comportamento della ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa disposizione prevede
che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio
per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di
marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono.
La segnalazione con l’indicatore di direzione, come rettamente considerato dall’autorità
di prime cure, non svincola infatti il conducente dall’obbligo di usare la
necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo
dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai
veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel
senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di
sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In
effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare
per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo
nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende
sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con
l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di
direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro
veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia
iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF
6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).
6.
In concreto, durante il
verbale di interrogatorio 20 marzo 2008 l’insorgente ha così descritto la sua
manovra:
“(…) Giunta all’altezza
della banca __________ era mia intenzione svoltare a sinistra onde immettermi
nel parcheggio. Vi era una colonna in movimento in quanto vi era traffico. Per
cui, pochi metri, prima di iniziare la manovra di svolta, inserivo l’indicatore
di direzione sinistro e dopo aver guardato nello specchietto retrovisore sx
[sinistro] ho notato uno scooter dietro la mia vettura. Notando così la strada
libera ho iniziato la manovra di svolta. Percorsi alcuni metri e giunta quasi
alla fine della corsia di contromano, la mia vettura veniva collisa da uno
scooter. In un primo momento ero convinta che, lo scooter che mi aveva colliso,
fosse quello che avevo notato in precedenza, invece era un altro che proveniva
nella mia stessa direzione e che si trovava in fase di sorpasso. Il centauro
dello scooter, dopo avermi colliso, cercava di rimanere in piedi entrando nel
parcheggio ma in seguito rovinava leggermente al suolo. In sostanza la collisione
avveniva di striscio tra i 2 veicoli con la fiancata sinistra del mio veicolo,
contro la fiancata destra dello scooter (…)”. (cfr. verbale pag. 1 e 2)
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha asserito quanto segue:
“Preciso che portavo il
casco di protezione allacciato avevo le luci anabbaglianti accese. Mentre
percorrevo via __________ a__________ siccome vi era un po’ [di] traffico le
vetture che mi precedevano viaggiavano a circa 30 km/h. Per tale motivo dopo aver controllato che dalla direzione opposta non sopraggiungesse
nessuno [m]i sono spostato leggermente sulla corsia opposta per superare tali
veicoli. Durante questa manovra circolavo a circa 35 – 40 km/h. Così facendo ho superato 2 – 3 veicoli senza alcun problema. Giunto nelle vicinanze del centro
__________ ho notato una vettura di colore nero. Da parte mia come ho fatto
precedentemente volevo superarla sulla sinistra. Quando ormai mi trovavo
all’altezza della ruota posteriore di tale veicolo, ho notato che lo stesso
svoltava a sinistra tagliandomi la strada. In quel frangente ho notato che la
macchina aveva inserito l’indicatore di direzione a sinistra posto sulla
fiancata. Tengo a precisare che quando mi trovavo dietro alla vettura nessun
indicatore era stato esposto. Per tale motivo io sorpassavo. Come detto quando
mi trovavo praticamente affianco alla macchina la stessa svoltava a sinistra,
così facendo entravo in collisione con la vettura. L’urto è avvenuto con la
fiancata destra del mio motoveicolo e la portiera posteriore della macchina
(…)”. (cfr. verbale __________, pag. 1 e 2)
In quanto al verbale di
interrogatorio del testimone __________, egli dichiara che:
“(…) percorrevo via __________
in direzione di __________. Viaggiavo a circa 25 – 30 km/h e seguivo la vettura che avevo dinnanzi a me, trattasi di una __________ di colore nero.
Preciso che avevo circa una decina di metri di distanza da tale veicolo. Giunti
all’altezza della banca credito svizzero tutto ad un tratto ho notato che uno
scooter che proveniva da tergo urtava lateralmente la vettura dinnanzi a me che
stava svoltando a sinistra (…)”. (cfr. verbale pag. 1)
7.
Orbene, al
di là della segnalazione o meno della manovra di svolta, balza subito agli
occhi il fatto che l’insorgente, nonostante abbia asserito di aver guardato
nello specchietto laterale sinistro, non abbia visto il centauro, per di più
con le luci anabbaglianti accese, sorpassare dapprima 2-3 veicoli in colonna e
da ultimo lo scooter condotto dal teste.
Dalle dichiarazioni del co-protagonista,
come pure dal punto d’impatto e dal tipo di collisione, è possibile ritenere
che allorquando la ricorrente si apprestava a svoltare, egli si trovava affiancato
(“ormai all’altezza della ruota posteriore”); appare quindi evidente che
l’accorgimento della ricorrente era tardivo, poiché, come ribadito anche in
sede di gravame, ha guardato a tergo solamente dopo aver inserito l’indicatore,
per cui nell’imminenza della svolta, (“Dopo aver inserito l’indicatore di
direzione, ho notato che dietro di me...”), ciò che non le consentiva di
adeguarsi tempestivamente a quanto stava succedendo. Altrimenti detto, qualora
l’insorgente avesse controllato il traffico da tergo prima di segnalare la
manovra, avrebbe senz’altro potuto scorgere il centauro superare lo scooter che
circolava dietro di lei a una decina di metri di distanza (sorpasso che anche a
una velocità di 50 km/h avrebbe richiesto diversi secondi) e accingersi a
sorpassarla a sua volta, a maggior ragione date le buone condizioni di
visibilità e la conformazione della strada, caratterizzata da un rettifilo. Del
resto, ella non è stata in grado di spiegare per quali altri motivi non avrebbe
potuto scorgere il motociclo, limitandosi ad avanzare ipotesi diverse, dalla
scarsa visuale alla velocità eccessiva. In proposito, è interessante rilevare
che all’atto di spiegare, dal suo punto di vista, i motivi per cui lo scooter
l’ha collisa, ella ha risposto che: “non me lo spiego”, avanzando
successivamente la seguente delucidazione: “perché il centauro prima di
venirmi addosso ha sorpassato lo scooter che mi seguiva e sicuramente non aveva
visuale” (cfr. verbale pag. 2). Solo nelle successive comparse scritte ella
ha accennato a una presunta velocità eccessiva del centauro – della quale non
vi è riscontro agli atti, non fosse che per le conseguenze dell’incidente, che
sarebbero con ogni verosimiglianza state ben più gravi – alludendo addirittura,
nel gravame, a un possibile stato di ebrietà dello stesso (condizione che
difficilmente può essere esclusa a priori dagli agenti per l’orario in cui è
avvenuto il sinistro).
Neppure sovviene alla tesi
dell’insorgente il fatto che il teste non abbia visto sopraggiungere il
co-protagonista; invero egli non ha saputo fornire elementi utili per il
giudizio, se non confermare che l’urto è avvenuto lateralmente (egli peraltro
stava guardando in avanti e non aveva intenzione di svoltare). Il tipo di urto,
di striscio, attestato dalle dichiarazioni delle parti, come pure dalle
fotografie prodotte dall’insorgente, esclude per altro che ella avesse
praticamente concluso la sua manovra di svolta e che si trovasse quasi
completamente nel posteggio. Aggiungasi, ancorché ininfluente ai fini del
giudizio sullo specifico rimprovero che le viene mosso, che il fatto di aver
inserito l’indicatore solo pochi metri prima di iniziare la svolta (manovra
intrapresa senza arrestare la corsa del veicolo), induce a credere che la
segnalazione non fosse tempestiva. È abbastanza sintomatico che il teste non
abbia ricordato la sua segnalazione.
Al di là delle considerazioni
che precedono, occorre concludere che se la ricorrente avesse verificato il
traffico proveniente da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione
(gesto come detto intempestivo), ella avrebbe senz’altro potuto notare il
motoveicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed
evitare – in ultima analisi – la collisione.
8.
Per quanto attiene al
sorpasso effettuato dal centauro in dispregio della segnaletica vigente (che
per quanto consta a questo giudice è valevole al massimo fino alla fine della prossima intersezione; art. 16 cpv. 2
OSStr), va ricordato che sebbene il conducente intenzionato a svoltare a
sinistra che si è posto correttamente verso l’asse della carreggiata e ha
azionato l’indicatore di direzione può di regola presumere - senza essere
tenuto a prestare nuovamente attenzione al traffico che lo segue nel momento in
cui volta - che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla
sinistra, ciò non lo esime tuttavia dai suoi doveri di prudenza, segnatamente
dall’obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi nel centro della
carreggiata e azionare l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 83).
Ad ogni buon conto, a
prescindere dall’effettiva colpa del centauro, giova ricordare che in materia
penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste
infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr.
Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7
gennaio 2004, cons. 2.5).
Ne
consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità
di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
Visto quanto precede, questo
giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente
trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata.
9.
La multa inflitta,
che tiene per altro conto delle giustificazioni addotte dall’insorgente, risulta
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1
LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster