30.2008.148
Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini
18 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.148
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 5 ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.148
15124/808
Bellinzona
18
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 giugno 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
6 giugno 2008 n. 15124/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
6 giugno 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________
ha circolato sull’autostrada a velocità superante 80 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 115 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza:109 km/h”.
Fatti accertati il 29
febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.
5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato In diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della
decisione impugnata.
La
portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost
(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora,
la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità
amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta
pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra
parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato
disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere
una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in
piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve
infatti permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della
correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica
di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid.
2b). L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma
deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e
degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).
Contrariamente
a quanto assume il ricorrente, l’autorità ha sufficientemente motivato la
propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, essa ha precisato qual era
l’esatto capo di imputazione, ovvero quello di aver circolato alla velocità punibile,
dedotto il margine di tolleranza, di 109 km/h su un tratto autostradale in cui il limite era di 80 km/h, e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo
stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur
breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta
d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o
che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità
dipartimentale. La censura si rivela così priva di fondamento.
Nulla
osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;
art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle autostrade, se le condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la
velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono
applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente, come
detto, per aver circolato sull’autostrada in territorio di __________ alla
velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 109 km/h in luogo dei 80 km/h temporaneamente in vigore per motivi ambientali.
4.
L’insorgente non
contesta il fatto di aver circolato alla velocità indicata né rimette in
discussione il limite vigente nel tratto in questione, a lui noto alla luce
della campagna informativa che ha preceduto l’introduzione dello stesso.
Egli ritiene nondimeno –
sin dalla prima comparsa scritta – di aver agito “in buona fede e nel
rispetto della legalità” e di non aver commesso nessuna infrazione, poiché “essendo
alla guida di un veicolo elettrico a zero emissioni, egli ha ritenuto di dover
rispettare il limite ordinario di velocità e di non dover ricadere sotto una
misura eccezionale e temporanea, evidentemente adottata per motivi ambientali”
(cfr. osservazioni 28 marzo 2008, alle quali rinviava nel suo scritto 7 aprile
2008). A suo dire, “oggettivamente non può infatti avere alcun senso imporre
limitazioni straordinarie a carico di veicoli assolutamente ecologici e
promossi dallo stesso Cantone” (ricorso, pag. 3 punto 5). A torto.
5.
In concreto, va detto
che la restrizione del limite di velocità espressa attraverso la segnaletica ad
hoc descritta dall’insorgente medesimo, costituisce una disposizione generale
e concreta – la cui validità non è contestata – che si impone a tutti i tipi di
veicoli e dev’essere osservata da tutti gli utenti indistintamente, a prescindere
dalle motivazioni che stanno alla base della decisione di limitare la velocità,
questo nell’evidente interesse della sicurezza stradale (cfr. DTF 128 IV 184,
consid. 4; 113 IV 123 consid. 2b, che vertono sull’obbligo di conformarsi alla
segnaletica, quand’anche illegale, in virtù dell’apparenza giuridica degna di
protezione creata dalla stessa e che devono valere a maggior ragione in caso di
una valida segnaletica).
L’insorgente non poteva quindi
seriamente pretendere di non essere stato soggetto alla suddetta limitazione,
giacché alla guida di un veicolo a propulsione elettrica.
Aggiungasi che la buona fede
non è liberatoria.
6.
In via subordinata, egli
invoca un errore sull’illiceità ex art. 21 CP, pretendendo che “con tutta
evidenza nel caso all’esame il sig. __________ aveva tutte le ragioni per poter
legittimamente ritenere di non ricadere sotto una misura straordinaria di
carattere esclusivamente ambientale” (ricorso, pag. 4 punto 6).
Alla luce delle considerazioni
espresse al considerando che precede l’errore dev’essere scartato a priori.
Infatti, chi è abilitato alla guida non può ignorare che la segnaletica ha la stessa
validità per tutti gli utenti a meno che la medesima indichi esplicitamente che
è destinata solo a una determinata categoria di essi. Un conducente non può
quindi avere dubbi che una limitazione generale della velocità per un determinato
tratto stradale deve essere rispettata indistintamente da tutti. Una
regolamentazione diversa genererebbe un’intollerabile insicurezza giuridica e
sarebbe di conseguenza fonte di pericolo.
Il ricorrente, che è peraltro definito
persona particolarmente prudente, non può quindi seriamente sostenere di non
avere conosciuto la portata dei cartelli di prescrizione.
Qualora fosse ciononostante
stato sfiorato dal dubbio non aveva che da assumere le necessarie informazioni,
bastando a tal fine una semplice telefonata alla polizia o all’autorità
dipartimentale di cui alla campagna informativa.
In definitiva, egli non evoca
circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di
scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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