Lexipedia

Decisione

30.2008.148

Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini

18 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

6 giugno 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo TI __________

ha circolato sull’autostrada a velocità superante 80 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 115 km/h.

Velocità punibile dedotta

la tolleranza:109 km/h”.

Fatti accertati il 29

febbraio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.

5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato In diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della

decisione impugnata.

La

portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle

norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità

cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost

(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

Ora,

la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità

amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta

pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra

parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato

disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere

una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in

piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve

infatti permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della

correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica

di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid.

2b). L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma

deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e

degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).

Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, l’autorità ha sufficientemente motivato la

propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, essa ha precisato qual era

l’esatto capo di imputazione, ovvero quello di aver circolato alla velocità punibile,

dedotto il margine di tolleranza, di 109 km/h su un tratto autostradale in cui il limite era di 80 km/h, e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo

stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur

breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta

d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o

che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità

dipartimentale. La censura si rivela così priva di fondamento.

Nulla

osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale limita

la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;

art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle autostrade, se le condizioni

della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la

velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono

applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente, come

detto, per aver circolato sull’autostrada in territorio di __________ alla

velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 109 km/h in luogo dei 80 km/h temporaneamente in vigore per motivi ambientali.

4.

L’insorgente non

contesta il fatto di aver circolato alla velocità indicata né rimette in

discussione il limite vigente nel tratto in questione, a lui noto alla luce

della campagna informativa che ha preceduto l’introduzione dello stesso.

Egli ritiene nondimeno –

sin dalla prima comparsa scritta – di aver agito “in buona fede e nel

rispetto della legalità” e di non aver commesso nessuna infrazione, poiché “essendo

alla guida di un veicolo elettrico a zero emissioni, egli ha ritenuto di dover

rispettare il limite ordinario di velocità e di non dover ricadere sotto una

misura eccezionale e temporanea, evidentemente adottata per motivi ambientali”

(cfr. osservazioni 28 marzo 2008, alle quali rinviava nel suo scritto 7 aprile

2008). A suo dire, “oggettivamente non può infatti avere alcun senso imporre

limitazioni straordinarie a carico di veicoli assolutamente ecologici e

promossi dallo stesso Cantone” (ricorso, pag. 3 punto 5). A torto.

5.

In concreto, va detto

che la restrizione del limite di velocità espressa attraverso la segnaletica ad

hoc descritta dall’insorgente medesimo, costituisce una disposizione generale

e concreta – la cui validità non è contestata – che si impone a tutti i tipi di

veicoli e dev’essere osservata da tutti gli utenti indistintamente, a prescindere

dalle motivazioni che stanno alla base della decisione di limitare la velocità,

questo nell’evidente interesse della sicurezza stradale (cfr. DTF 128 IV 184,

consid. 4; 113 IV 123 consid. 2b, che vertono sull’obbligo di conformarsi alla

segnaletica, quand’anche illegale, in virtù dell’apparenza giuridica degna di

protezione creata dalla stessa e che devono valere a maggior ragione in caso di

una valida segnaletica).

L’insorgente non poteva quindi

seriamente pretendere di non essere stato soggetto alla suddetta limitazione,

giacché alla guida di un veicolo a propulsione elettrica.

Aggiungasi che la buona fede

non è liberatoria.

6.

In via subordinata, egli

invoca un errore sull’illiceità ex art. 21 CP, pretendendo che “con tutta

evidenza nel caso all’esame il sig. __________ aveva tutte le ragioni per poter

legittimamente ritenere di non ricadere sotto una misura straordinaria di

carattere esclusivamente ambientale” (ricorso, pag. 4 punto 6).

Alla luce delle considerazioni

espresse al considerando che precede l’errore dev’essere scartato a priori.

Infatti, chi è abilitato alla guida non può ignorare che la segnaletica ha la stessa

validità per tutti gli utenti a meno che la medesima indichi esplicitamente che

è destinata solo a una determinata categoria di essi. Un conducente non può

quindi avere dubbi che una limitazione generale della velocità per un determinato

tratto stradale deve essere rispettata indistintamente da tutti. Una

regolamentazione diversa genererebbe un’intollerabile insicurezza giuridica e

sarebbe di conseguenza fonte di pericolo.

Il ricorrente, che è peraltro definito

persona particolarmente prudente, non può quindi seriamente sostenere di non

avere conosciuto la portata dei cartelli di prescrizione.

Qualora fosse ciononostante

stato sfiorato dal dubbio non aveva che da assumere le necessarie informazioni,

bastando a tal fine una semplice telefonata alla polizia o all’autorità

dipartimentale di cui alla campagna informativa.

In definitiva, egli non evoca

circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di

scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster