Lexipedia

Decisione

30.2008.152

Impiegare durante la guida un telefono senza dispositivo mani libere

2 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un appuntato della

polizia comunale di __________;

che

le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

Considerandi

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che

l’agente denunciante nel proprio rapporto di replica del 21 maggio 2005 ha chiaramente riconfermato il suo rapporto di contravvenzione, specificando che “(…) durante

lo svolgimento del normale servizio di polizia, mentre circolavo con un veicolo

neutro ho notato transitare, in strada __________ in territorio di __________,

la vettura di marca Opel che stava salendo in direzione della Valcolla. Immediatamente

ho notato che il conducente stava utilizzando il telefono cellulare senza il

Dispositivo

dispositivo mani libere. Per tale motivo l’ho seguito per una tratta di circa 2 chilometri sino a quando, di sua spontanea volontà, si è fermato per invertire il senso di marcia.

A questo punto mi sono avvicinato alla macchina e l’ho reso attento

dell’infrazione che aveva commesso, preciso che al momento del fermo portavo

l’uniforme di servizio con tanto di mantellina fluorescente. Il conducente dopo

aver ammesso l’infrazione chiedeva se era possibile inviare la contravvenzione

al suo domicilio in quanto stava usando la vettura della ditta e non voleva

avere problemi. Come da prassi dopo aver chiesto i documenti ho trascritto i

dati personali del conducente e come da sua richiesta gli ho inviato la cedola

di pagamento al suo domicilio.” (rapporto di replica 21 maggio 2008);

che,

dal canto suo, l’insorgente in una sua precedente nota manoscritta del 27 febbraio

2008 aveva affermato “Vostro agente era con auto non della polizia al

momento del fermo. Nessun segnale di sirena o lampeggiante. Nessuna ricevuta

della multa. (…)”. In seguito, egli, con un’altra nota manoscritta, datata

6 marzo 2008, ha affermato “Non intendo pagare. Multa fatta con abuso di

potere. Dove è ricevuta di multa? Mai rilasciata? In quel momento era in

servizio?”;

che

con queste affermazioni, fatte pochi giorni dopo in fatti, il ricorrente ammette

chiaramente non solo di essere stato fermato dalla polizia, ma pure di essere

stato informato dell’infrazione commessa. Queste dichiarazioni contraddicono

dunque quanto da lui asserito nel ricorso, ovvero di non essere mai stato

fermato dalla polizia;

che,

ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla

lineare e dettagliata esposizione dei fatti dell’agente denunciante, le

argomentazioni del ricorrente, peraltro manifestamente contraddittorie e finanche

temerarie, non possono essere ritenute valido motivo di revisione della

decisione impugnata;

che

in effetti, quest’ultimo si è limitato, a sua discolpa, a sostenere che non vi

sarebbero prove dell’infrazione e ad accampare asseriti abusi di potere, senza

tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la

fedefacenza delle constatazioni dell’agente denunciante, il quale, a differenza

del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non

corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed

amministrative;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster