30.2008.152
Impiegare durante la guida un telefono senza dispositivo mani libere
2 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.152
Data decisione, Autorità:
02.12.2009, PRPEN
Titolo:
Impiegare durante la guida un telefono senza dispositivo mani libere
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.152
16820/805
Bellinzona
2
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 giugno 2008 presentato da
RI 1 domiciliato a
contro
la decisione 20
giugno 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,
viste le osservazioni 1. luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 12 febbraio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 12
febbraio 2008 in territorio di __________:
“ha
circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo “mani libere”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 30 giugno 2008, con cui chiede l’annullamento
della multa;
che
nelle sue osservazioni del 1. luglio 2006 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che,
per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta
in particolare né apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di
comunicazione o di informazione;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per l’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere”,
è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dell’allegato 1
dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver
impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”;
che,
dal canto suo, il ricorrente ha contestato a più riprese i fatti addebitatigli,
sostenendo che non ci sarebbe alcuna prova dell’infrazione, in quanto non sarebbe
mai stato fermato dalla polizia, tantomeno sarebbe stato visto telefonare
durante la guida (cfr. ricorso 20 giugno 2008 e osservazioni 30 giugno
2006);
che
Fatti
i fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un appuntato della
polizia comunale di __________;
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
Considerandi
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che
l’agente denunciante nel proprio rapporto di replica del 21 maggio 2005 ha chiaramente riconfermato il suo rapporto di contravvenzione, specificando che “(…) durante
lo svolgimento del normale servizio di polizia, mentre circolavo con un veicolo
neutro ho notato transitare, in strada __________ in territorio di __________,
la vettura di marca Opel che stava salendo in direzione della Valcolla. Immediatamente
ho notato che il conducente stava utilizzando il telefono cellulare senza il
Dispositivo
dispositivo mani libere. Per tale motivo l’ho seguito per una tratta di circa 2 chilometri sino a quando, di sua spontanea volontà, si è fermato per invertire il senso di marcia.
A questo punto mi sono avvicinato alla macchina e l’ho reso attento
dell’infrazione che aveva commesso, preciso che al momento del fermo portavo
l’uniforme di servizio con tanto di mantellina fluorescente. Il conducente dopo
aver ammesso l’infrazione chiedeva se era possibile inviare la contravvenzione
al suo domicilio in quanto stava usando la vettura della ditta e non voleva
avere problemi. Come da prassi dopo aver chiesto i documenti ho trascritto i
dati personali del conducente e come da sua richiesta gli ho inviato la cedola
di pagamento al suo domicilio.” (rapporto di replica 21 maggio 2008);
che,
dal canto suo, l’insorgente in una sua precedente nota manoscritta del 27 febbraio
2008 aveva affermato “Vostro agente era con auto non della polizia al
momento del fermo. Nessun segnale di sirena o lampeggiante. Nessuna ricevuta
della multa. (…)”. In seguito, egli, con un’altra nota manoscritta, datata
6 marzo 2008, ha affermato “Non intendo pagare. Multa fatta con abuso di
potere. Dove è ricevuta di multa? Mai rilasciata? In quel momento era in
servizio?”;
che
con queste affermazioni, fatte pochi giorni dopo in fatti, il ricorrente ammette
chiaramente non solo di essere stato fermato dalla polizia, ma pure di essere
stato informato dell’infrazione commessa. Queste dichiarazioni contraddicono
dunque quanto da lui asserito nel ricorso, ovvero di non essere mai stato
fermato dalla polizia;
che,
ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla
lineare e dettagliata esposizione dei fatti dell’agente denunciante, le
argomentazioni del ricorrente, peraltro manifestamente contraddittorie e finanche
temerarie, non possono essere ritenute valido motivo di revisione della
decisione impugnata;
che
in effetti, quest’ultimo si è limitato, a sua discolpa, a sostenere che non vi
sarebbero prove dell’infrazione e ad accampare asseriti abusi di potere, senza
tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la
fedefacenza delle constatazioni dell’agente denunciante, il quale, a differenza
del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non
corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed
amministrative;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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