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Decisione

30.2008.153

Posteggio in uno stallo riservato alle persone disabili; manovra di uscita da un parcheggio con superamento della linea di sicurezza e ostacolo alla circolazione; omissione di osservare gli ordini di

23 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di

fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato la

vettura TI __________ in uno stallo riservato alla persone disabili. Inoltre,

uscendo dal parcheggio in retromarcia oltrepassava la linea di sicurezza,

ostacolando la circolazione. Ometteva pure di osservare gli ordini di un agente

di polizia”.

Fatti accertati il 13 aprile 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1,

73 cpv. 6 lett. a, 74 cpv. 4 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia.

Sulle strade dove sono

tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra

di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr; cfr. inoltre art. 73 cpv. 6 lett. a

primo periodo OSStr, che sancisce il divieto di oltrepassarle o anche solo di

passarci sopra).

Per

riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio

(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi”

(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o

chi accompagna una persona invalida; il “contrassegno

di parcheggio per persone disabili” (all. 3 n. 2) deve essere collocato in

maniera ben visibile dietro il parabrezza (art.

65.

cpv. 5 OSStr).

Per il comportamento

sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in

uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato

la vettura TI __________ in uno stallo riservato alla persone disabili e

inoltre, uscendo dallo stesso in retromarcia, di aver oltrepassato la linea di

sicurezza, ostacolando la circolazione.

L’autorità le rimprovera

infine di aver omesso di osservare gli ordini di un agente di polizia.

4.

La decisione impugnata

si fonda sugli accertamenti di un agente della Polizia comunale di __________,

il quale nel rapporto di contravvenzione 15 aprile 2008 ha così descritto i fatti:

“Per aver, alla guida della

vettura marca Hyundai, targata TI __________:

-

effettuato una manovra di retromarcia, in uscita da uno stallo (della

stazione FFS), travalicando la linea di sicurezza sul campo stradale,

ostacolando [il] normale transito delle vetture nei due sensi;

-

il veicolo era parcheggiato nello stallo di cui sopra riservato agli

invalidi (sul parabrezza presente un cartello con indicante “accompagnatrice di

persone anziane con difficoltà motorie”, non ufficiale);

-

la conducente non volendo ottemperare all’ordine di fermarsi,

impartito dall’agente di polizia (postosi davanti al veicolo), tentava di

forzare il fermo inveendo nei confronti dell’agente stesso e con non poche

difficoltà si riusciva a sequestrare provvisoriamente la chiave d’accensione,

facendola sortire dal veicolo per accertamenti.”

5.

L’insorgente, dal

canto suo, riconosce di aver usufruito di uno stallo riservato agli invalidi,

facendo però valere di aver accompagnato un’anziana signora e di aver esposto

un cartello indicante tale circostanza. Per il resto, contesta l’accertamento

dell’agente – che le avrebbe pure confiscato il veicolo – sostenendo che questi

non avrebbe potuto vedere l’infrazione, giacché si trovava a una distanza di 200 metri.

6.

Per poter usufruire di

stalli riservati agli invalidi così come per poter beneficiare delle agevolazioni

di parcheggio previste dall’art. 20a ONC, occorre che il conducente o, se

questi funge da accompagnatore, la persona accompagnata, sia in possesso

dell’apposito «Contrassegno di parcheggio per persone

disabili», illustrato all’Allegato 3 n. 2 dell’Ordinanza sulla segnaletica

stradale. Lo stesso è rilasciato dall’autorità

cantonale competente – in Ticino la Sezione della circolazione – previa istanza

scritta, motivata e suffragata da certificato medico (art. 33 RLACS).

In concreto, il

cartello esposto dall’insorgente, che su questo punto non ha contestato le

affermazioni dell’agente, non era quello ufficiale, ragion per cui ella non era

legittimata a occupare lo stallo in questione, neppure per le ragioni onorevoli

da lei esposte. L’addebito mossole risulta quindi fondato.

7.

Per quanto attiene alla

manovra da lei intrapresa si è in presenza di versioni contrastanti. In tali

evenienze, il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nella fattispecie, non vi è

motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente accertatore, che non possono

certo essere frutto della sua fantasia.

Anzitutto va detto che

l’insorgente non contesta di aver ostacolato la circolazione nei due sensi – circostanza

invero compatibile con il superamento della mezzeria, in casu delimitata

da linea di sicurezza – limitandosi ad affermare in modo generico di essere

stata “ben attenta”.

Ad ogni buon conto, non si

vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto intimarle l’ordine di fermarsi –

da lei stessa ammesso, come pure il successivo sequestro della chiave

d’accensione – se la sua manovra fosse stata regolare. Egli, a differenza della

denunciata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario

di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere

in sanzioni penali rispettivamente disciplinari.

Alla luce di tutte le

considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante

appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente (che

avanza pure l’ipotesi – invero poco credibile – del sequestro del veicolo),

motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con

pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che

risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere

considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi

sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto

alla colpevolezza della ricorrente.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproveratele dall’autorità di prime cure.

8.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a, 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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