30.2008.153
Posteggio in uno stallo riservato alle persone disabili; manovra di uscita da un parcheggio con superamento della linea di sicurezza e ostacolo alla circolazione; omissione di osservare gli ordini di
23 dicembre 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.153
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggio in uno stallo riservato alle persone disabili; manovra di uscita da un parcheggio con superamento della linea di sicurezza e ostacolo alla circolazione; omissione di osservare gli ordini di un agente di polizia
ORDINE
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 67 cpv. 1 OSSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
art. 74 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.153
14479/809
Bellinzona
23
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 giugno 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
30 maggio 2008 n. 14479/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di
fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato la
vettura TI __________ in uno stallo riservato alla persone disabili. Inoltre,
uscendo dal parcheggio in retromarcia oltrepassava la linea di sicurezza,
ostacolando la circolazione. Ometteva pure di osservare gli ordini di un agente
di polizia”.
Fatti accertati il 13 aprile 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1,
73 cpv. 6 lett. a, 74 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Sulle strade dove sono
tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra
di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr; cfr. inoltre art. 73 cpv. 6 lett. a
primo periodo OSStr, che sancisce il divieto di oltrepassarle o anche solo di
passarci sopra).
Per
riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio
(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi”
(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida; il “contrassegno
di parcheggio per persone disabili” (all. 3 n. 2) deve essere collocato in
maniera ben visibile dietro il parabrezza (art.
65.
cpv. 5 OSStr).
Per il comportamento
sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in
uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato
la vettura TI __________ in uno stallo riservato alla persone disabili e
inoltre, uscendo dallo stesso in retromarcia, di aver oltrepassato la linea di
sicurezza, ostacolando la circolazione.
L’autorità le rimprovera
infine di aver omesso di osservare gli ordini di un agente di polizia.
4.
La decisione impugnata
si fonda sugli accertamenti di un agente della Polizia comunale di __________,
il quale nel rapporto di contravvenzione 15 aprile 2008 ha così descritto i fatti:
“Per aver, alla guida della
vettura marca Hyundai, targata TI __________:
-
effettuato una manovra di retromarcia, in uscita da uno stallo (della
stazione FFS), travalicando la linea di sicurezza sul campo stradale,
ostacolando [il] normale transito delle vetture nei due sensi;
-
il veicolo era parcheggiato nello stallo di cui sopra riservato agli
invalidi (sul parabrezza presente un cartello con indicante “accompagnatrice di
persone anziane con difficoltà motorie”, non ufficiale);
-
la conducente non volendo ottemperare all’ordine di fermarsi,
impartito dall’agente di polizia (postosi davanti al veicolo), tentava di
forzare il fermo inveendo nei confronti dell’agente stesso e con non poche
difficoltà si riusciva a sequestrare provvisoriamente la chiave d’accensione,
facendola sortire dal veicolo per accertamenti.”
5.
L’insorgente, dal
canto suo, riconosce di aver usufruito di uno stallo riservato agli invalidi,
facendo però valere di aver accompagnato un’anziana signora e di aver esposto
un cartello indicante tale circostanza. Per il resto, contesta l’accertamento
dell’agente – che le avrebbe pure confiscato il veicolo – sostenendo che questi
non avrebbe potuto vedere l’infrazione, giacché si trovava a una distanza di 200 metri.
6.
Per poter usufruire di
stalli riservati agli invalidi così come per poter beneficiare delle agevolazioni
di parcheggio previste dall’art. 20a ONC, occorre che il conducente o, se
questi funge da accompagnatore, la persona accompagnata, sia in possesso
dell’apposito «Contrassegno di parcheggio per persone
disabili», illustrato all’Allegato 3 n. 2 dell’Ordinanza sulla segnaletica
stradale. Lo stesso è rilasciato dall’autorità
cantonale competente – in Ticino la Sezione della circolazione – previa istanza
scritta, motivata e suffragata da certificato medico (art. 33 RLACS).
In concreto, il
cartello esposto dall’insorgente, che su questo punto non ha contestato le
affermazioni dell’agente, non era quello ufficiale, ragion per cui ella non era
legittimata a occupare lo stallo in questione, neppure per le ragioni onorevoli
da lei esposte. L’addebito mossole risulta quindi fondato.
7.
Per quanto attiene alla
manovra da lei intrapresa si è in presenza di versioni contrastanti. In tali
evenienze, il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie, non vi è
motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente accertatore, che non possono
certo essere frutto della sua fantasia.
Anzitutto va detto che
l’insorgente non contesta di aver ostacolato la circolazione nei due sensi – circostanza
invero compatibile con il superamento della mezzeria, in casu delimitata
da linea di sicurezza – limitandosi ad affermare in modo generico di essere
stata “ben attenta”.
Ad ogni buon conto, non si
vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto intimarle l’ordine di fermarsi –
da lei stessa ammesso, come pure il successivo sequestro della chiave
d’accensione – se la sua manovra fosse stata regolare. Egli, a differenza della
denunciata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario
di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere
in sanzioni penali rispettivamente disciplinari.
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante
appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente (che
avanza pure l’ipotesi – invero poco credibile – del sequestro del veicolo),
motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con
pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che
risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere
considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi
sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto
alla colpevolezza della ricorrente.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni
rimproveratele dall’autorità di prime cure.
8.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a, 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster