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Decisione

30.2008.157

Posteggio fuori dai posti delimitati

21 gennaio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 27

giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.

Fatti accertati il 7 marzo 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis

e 1ter OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia.

A norma dell’art. 79 OSStr i posti di parcheggio possono essere delimitati

ovunque sia necessario creare un ordine di parcheggio particolare a complemento

della segnaletica (cpv. 1). Questi sono delimitati da linee ininterrotte. Al

posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale.

La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a

disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di

parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un

rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della

carreggiata (cpv. 1bis). Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli

possono parcheggiare soltanto entro questi posti (cpv. 1ter prima frase).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr). Anche la negligenza è punibile

(art. 100 cifra 1 LCStr).

Per il parcheggio – fino a due ore – fuori dei posti delimitati o

fuori di un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto

della carreggiata, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari

(OMD; RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n.

252.

lett. a).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver

parcheggiato fuori dai posti delimitati, e meglio presso il parcheggio del __________

a __________.

L’infrazione è stata accertata

da un agente della Polizia comunale di __________.

4.

L’insorgente non

contesta di per sé l’accertamento dell’agente denunciante, ma si oppone

nondimeno alla multa, per i seguenti motivi:

“1. Non ritengo di aver

commesso una infrazione nell’aver lasciato la vettura in quel luogo del

parcheggio del mercato coperto di __________ perché il cartello di divieto di

sosta faceva riferimento solo alla data del 16.03.08 (faccio notare che la

contravvenzione è datata 07.03.08)

2.

La contravvenzione la considero un sopruso da parte dell’agente __________.

3.

Non ho potuto presentare le mie osservazioni in occasione della prima

contestazione perché rimasi assente dal mio domicilio per circa 2 mesi e mezzo”

(cfr. ricorso 2 luglio 2008).

Ella si

duole infine di un’errata indicazione dell’orario dell’infrazione, asserendo di

aver posteggiato verso le 15.30 e non, come riportato sull’avviso di

contravvenzione, alle 17.25, orario del suo arrivo in polizia per chiedere le

motivazioni della multa. Orbene, quand’anche si trattasse di un’imprecisione, si

osserva che la stessa, oltre a non inficiare l’accertamento dell’agente – di

per sé non contestato dall’insorgente – altro non fa che confermare il fatto

che il parcheggio è durato meno di due ore, come in concreto rimproveratole.

5.

In merito alla mancata

presentazione di osservazioni al rapporto di contravvenzione (di per sé ascrivibile

alla ricorrente, che poteva attendersi di ricevere comunicazioni sulla

procedura in corso), si precisa che ciò non ha comunque pregiudicato la sua

posizione. In effetti, l’inoltro di eventuali osservazioni nell’ambito della

procedura ordinaria costituisce una facoltà conferita dalla legge all’interessato

a garanzia del suo diritto di essere sentito e non già un obbligo; pure

prevista dalla legge è l’aggiunta di tasse e spese in caso di soccombenza, ciò

che avviene quindi a prescindere dall’utilizzo della predetta prerogativa.

6.

Nel merito, va detto che

l’addebito mosso all’insorgente risulta fondato e invero neppure contestato.

L’insorgente insiste infatti nel sostenere che il divieto di parcheggio collocato

sul cancello accanto al quale ha posteggiato non era ancora in vigore.

Tuttavia, non le viene rimproverato di aver parcheggiato in luogo in cui è

segnalato un qualsivoglia divieto di parcheggio, bensì fuori dai posti

delimitati, che in concreto sono demarcati con sagomati di colore rossiccio,

perfettamente visibili, come si evince dalla documentazione fotografica agli

atti.

Le ulteriori circostanze

evocate nel gravame, ovvero che il punto in cui ha posteggiato era l’unico

spazio libero e che non dava fastidio a nessuno, non sono liberatorie. In ogni

caso, l’insorgente non può ascrivere all’agente – intervenuto sul posto per

adempiere i suoi compiti – responsabilità che in realtà sono ascrivibili a una

sua mera negligenza. Del resto, è sintomatico il fatto che ella stessa ammette

di aver posteggiato in un “luogo infelice”.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista

dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

Il ricorso – infondato – deve

pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: la

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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