30.2008.157
Posteggio fuori dai posti delimitati
21 gennaio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.157
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 1bis OSSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
art. 79 agg. 1 cpv. 1ter OSSTR
Incarto
n.
30.2008.157
17682/809
Bellinzona
21
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 17682/809 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 27
giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.
Fatti accertati il 7 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis
e 1ter OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia.
A norma dell’art. 79 OSStr i posti di parcheggio possono essere delimitati
ovunque sia necessario creare un ordine di parcheggio particolare a complemento
della segnaletica (cpv. 1). Questi sono delimitati da linee ininterrotte. Al
posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale.
La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a
disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di
parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un
rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della
carreggiata (cpv. 1bis). Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli
possono parcheggiare soltanto entro questi posti (cpv. 1ter prima frase).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr). Anche la negligenza è punibile
(art. 100 cifra 1 LCStr).
Per il parcheggio – fino a due ore – fuori dei posti delimitati o
fuori di un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto
della carreggiata, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari
(OMD; RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n.
252.
lett. a).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver
parcheggiato fuori dai posti delimitati, e meglio presso il parcheggio del __________
a __________.
L’infrazione è stata accertata
da un agente della Polizia comunale di __________.
4.
L’insorgente non
contesta di per sé l’accertamento dell’agente denunciante, ma si oppone
nondimeno alla multa, per i seguenti motivi:
“1. Non ritengo di aver
commesso una infrazione nell’aver lasciato la vettura in quel luogo del
parcheggio del mercato coperto di __________ perché il cartello di divieto di
sosta faceva riferimento solo alla data del 16.03.08 (faccio notare che la
contravvenzione è datata 07.03.08)
2.
La contravvenzione la considero un sopruso da parte dell’agente __________.
3.
Non ho potuto presentare le mie osservazioni in occasione della prima
contestazione perché rimasi assente dal mio domicilio per circa 2 mesi e mezzo”
(cfr. ricorso 2 luglio 2008).
Ella si
duole infine di un’errata indicazione dell’orario dell’infrazione, asserendo di
aver posteggiato verso le 15.30 e non, come riportato sull’avviso di
contravvenzione, alle 17.25, orario del suo arrivo in polizia per chiedere le
motivazioni della multa. Orbene, quand’anche si trattasse di un’imprecisione, si
osserva che la stessa, oltre a non inficiare l’accertamento dell’agente – di
per sé non contestato dall’insorgente – altro non fa che confermare il fatto
che il parcheggio è durato meno di due ore, come in concreto rimproveratole.
5.
In merito alla mancata
presentazione di osservazioni al rapporto di contravvenzione (di per sé ascrivibile
alla ricorrente, che poteva attendersi di ricevere comunicazioni sulla
procedura in corso), si precisa che ciò non ha comunque pregiudicato la sua
posizione. In effetti, l’inoltro di eventuali osservazioni nell’ambito della
procedura ordinaria costituisce una facoltà conferita dalla legge all’interessato
a garanzia del suo diritto di essere sentito e non già un obbligo; pure
prevista dalla legge è l’aggiunta di tasse e spese in caso di soccombenza, ciò
che avviene quindi a prescindere dall’utilizzo della predetta prerogativa.
6.
Nel merito, va detto che
l’addebito mosso all’insorgente risulta fondato e invero neppure contestato.
L’insorgente insiste infatti nel sostenere che il divieto di parcheggio collocato
sul cancello accanto al quale ha posteggiato non era ancora in vigore.
Tuttavia, non le viene rimproverato di aver parcheggiato in luogo in cui è
segnalato un qualsivoglia divieto di parcheggio, bensì fuori dai posti
delimitati, che in concreto sono demarcati con sagomati di colore rossiccio,
perfettamente visibili, come si evince dalla documentazione fotografica agli
atti.
Le ulteriori circostanze
evocate nel gravame, ovvero che il punto in cui ha posteggiato era l’unico
spazio libero e che non dava fastidio a nessuno, non sono liberatorie. In ogni
caso, l’insorgente non può ascrivere all’agente – intervenuto sul posto per
adempiere i suoi compiti – responsabilità che in realtà sono ascrivibili a una
sua mera negligenza. Del resto, è sintomatico il fatto che ella stessa ammette
di aver posteggiato in un “luogo infelice”.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista
dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
Il ricorso – infondato – deve
pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: la
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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