30.2008.158
Circolare alla guida di una vettura con telefono privo di dispositivo "mani libere"
5 novembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.158
Data decisione, Autorità:
05.11.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare alla guida di una vettura con telefono privo di dispositivo "mani libere"
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.158
16695/802
Bellinzona
5 novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmen
Didiano in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° luglio 2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione
20 giugno 2008 n. 16695/802 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 9 luglio 2008 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 20 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr.
Considerandi
10.
‑, per il seguente motivo:
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’ ”.
Fatti accertati il __________
in zona __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale Fabrizio RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né
da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza
dispositivo «mani libere», l’allegato 1 dell’Ordinanza
sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-
(infrazione n. 311).
3. La
Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni –
rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un
telefono senza dispositivo mani libere.
La
decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia
comunale di __________, il quale ha così descritto l’infrazione e le modalità
di accertamento:
“(…)
transitava davanti a me la vettura Renault, TI __________, il cui conducente
uomo, stava facendo uso del telefono senza il dispositivo mani libere.
Il
conducente non è stato fermato in quanto per la procedura non necessita il
fermo del veicolo.
Per
quanto sopra confermo la contravvenzione così come estesa in origine” (cfr. rapporto di controsservazioni 10 marzo 2008).
4. Il ricorrente, dal canto suo, ha a più riprese contestato i
fatti rimproveratigli, asserendo che “l’avere il telefono in mano non
determina l’uso. Sono oltrettutto munito di dispositivo viva voce che uso
normalmente” (cfr. suo scritto 20 febbraio 2008 alla Polizia comunale).
Inoltre
egli dichiara che “ripetute volte vi ho risposto che l’infrazione constatata
dal vostro agente è ingiustificata. Ora, nel vostro rapporto di osservazioni
del 10 marzo c.a. constato che mi si riconosce l’infrazione dell’uso del
telefono durante la guida, mentre il vostro agente era dietro la mia
vettura quando transitavo in zona __________. Dichiarazione mai espressa fino
ad ora e che mi sa di arrampicata sui vetri. (…) Siete certi di aver visto «oltrepassando» con la vista i sedili posteriori ed anteriori (essendo una
vettura a sette posti) l’atteggiamento del guidatore?”
5. Le
dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino
a quando non è stato dimostrato il contrario.
In
concreto l’agente denunciante nel proprio rapporto di controsservazioni del 10
marzo 2008 si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia
fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, se non che l’infrazione è stata
commessa da un conducente uomo alla guida di un’automobile che gli è passata
davanti mentre egli si trovava all’altezza del numero civico 48 di via __________.
Ben
ponderate le due versioni, le prove raccolte dall’istanza inferiore appaiono
insufficienti per convincere questo giudice della colpevolezza del ricorrente,
considerate le contestazioni portate dal denunciato, invero non tutte
comprensibili, come ad esempio le considerazioni espresse sul fatto che
l’agente si sarebbe trovato dietro di lui con conseguenti notevoli difficoltà
di poter notare quello che il conducente nascosto dai sedili stava facendo
(l’agente infatti non ha mai sostenuto di avere circolato dietro il
ricorrente).
In
applicazione del principio in dubio pro reo che caratterizza il
perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia
realmente commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il
ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa
dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1; 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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