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Decisione

30.2008.158

Circolare alla guida di una vettura con telefono privo di dispositivo "mani libere"

5 novembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 20 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr.

Considerandi

10.

‑, per il seguente motivo:

“Ha circolato con il

veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’ ”.

Fatti accertati il __________

in zona __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale Fabrizio RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né

da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza

dispositivo «mani libere», l’allegato 1 dell’Ordinanza

sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-

(infrazione n. 311).

3. La

Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni –

rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un

telefono senza dispositivo mani libere.

La

decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia

comunale di __________, il quale ha così descritto l’infrazione e le modalità

di accertamento:

“(…)

transitava davanti a me la vettura Renault, TI __________, il cui conducente

uomo, stava facendo uso del telefono senza il dispositivo mani libere.

Il

conducente non è stato fermato in quanto per la procedura non necessita il

fermo del veicolo.

Per

quanto sopra confermo la contravvenzione così come estesa in origine” (cfr. rapporto di controsservazioni 10 marzo 2008).

4. Il ricorrente, dal canto suo, ha a più riprese contestato i

fatti rimproveratigli, asserendo che “l’avere il telefono in mano non

determina l’uso. Sono oltrettutto munito di dispositivo viva voce che uso

normalmente” (cfr. suo scritto 20 febbraio 2008 alla Polizia comunale).

Inoltre

egli dichiara che “ripetute volte vi ho risposto che l’infrazione constatata

dal vostro agente è ingiustificata. Ora, nel vostro rapporto di osservazioni

del 10 marzo c.a. constato che mi si riconosce l’infrazione dell’uso del

telefono durante la guida, mentre il vostro agente era dietro la mia

vettura quando transitavo in zona __________. Dichiarazione mai espressa fino

ad ora e che mi sa di arrampicata sui vetri. (…) Siete certi di aver visto «oltrepassando» con la vista i sedili posteriori ed anteriori (essendo una

vettura a sette posti) l’atteggiamento del guidatore?”

5. Le

dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino

a quando non è stato dimostrato il contrario.

In

concreto l’agente denunciante nel proprio rapporto di controsservazioni del 10

marzo 2008 si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia

fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, se non che l’infrazione è stata

commessa da un conducente uomo alla guida di un’automobile che gli è passata

davanti mentre egli si trovava all’altezza del numero civico 48 di via __________.

Ben

ponderate le due versioni, le prove raccolte dall’istanza inferiore appaiono

insufficienti per convincere questo giudice della colpevolezza del ricorrente,

considerate le contestazioni portate dal denunciato, invero non tutte

comprensibili, come ad esempio le considerazioni espresse sul fatto che

l’agente si sarebbe trovato dietro di lui con conseguenti notevoli difficoltà

di poter notare quello che il conducente nascosto dai sedili stava facendo

(l’agente infatti non ha mai sostenuto di avere circolato dietro il

ricorrente).

In

applicazione del principio in dubio pro reo che caratterizza il

perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia

realmente commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il

ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa

dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1; 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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