30.2008.16
Inosservanza dei doveri in caso di infortunio
10 giugno 2009Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.16
Data decisione, Autorità:
10.06.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza dei doveri in caso di infortunio
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 51 cpv. 1 LCSTR
art. 51 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 92 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.16
657/806
Bellinzona
10
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° febbraio 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
18 gennaio 2008 n. 657/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 18
gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________, nell’eseguire una manovra di parcheggio, urtava un autoveicolo
che si trovava alla sua destra (recte: sinistra). In seguito abbandonava il
luogo del sinistro senza osservare i doveri in caso d’incidente”.
Fatti accertati il 9 settembre
2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle osservazioni
12 febbraio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. A questo fine, il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Per l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr
in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi tutte le
persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto
possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni
materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando
il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la
polizia.
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr). È altresì punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio,
non osserva i doveri impostigli dalla LCStr (art. 92 cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera alla
multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver urtato,
nell’eseguire una manovra di parcheggio, un autoveicolo regolarmente
posteggiato e di aver in seguito abbandonato il luogo del sinistro, venendo
meno ai doveri imposti dalla legge.
La decisione impugnata trae
origine del rapporto di polizia 29 ottobre 2007, dal quale emerge quanto segue:
“Richiesti, sul posto gli
agenti summenzionati. Al nostro giungere erano presenti il danneggiato ed il
teste. Nessun segno si notava sul campo stradale. In qualità di teste si
annunciava __________ il quale ci forniva il numero di targa della vettura responsabile
del danno. In un secondo tempo si annunciava pure __________. La conducente
veniva rintracciata un paio d’ore dopo il fatto presso il suo domicilio. Dal
momento che il veicolo presentava svariati danni su tutta la carrozzeria, non
si è potuto attribuirne uno in particolare all’incidente avvenuto in stazione.
Ve ne è tuttavia uno compati[b]ile che abbiamo provveduto a fissare mediante
fotografia.
La donna conferma di esser
stata in quel luogo, di avervi posteggiato ed in seguito uscita da tale
posteggio ma nega categoricamente di aver urtato la vettura della parte lesa.
Entrambi i testi affermano con estrema certezza che la donna alla guida della
vettura targata TI __________, uscendo dal posteggio in retromarcia, ha urtato
la vettura posteggiata alla sua sinistra. La collisione è avvenuta tra la
fiancata anteriore sinistra della vettura guidata da__________ e la fiancata
posteriore destra del veicolo posteggiato di proprietà di __________.__________,
dopo il sinistro non ha declinato le sue generalità allontanandosi dal luogo
dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito”
(cfr. informazioni
complementari, pag. 4).
4.
La ricorrente, dal canto
suo, pur senza negare di essere stata alla guida del veicolo intestato al di
lei marito nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, contesta l’addebito
mossole, asserendo quanto segue:
“Come chiaramente espresso
(nelle osservazioni 20 novembre 2007 al rapporto di contravvenzione, in cui
evidenziava, oltre a una carente istruttoria, un’incongruenza nelle
dichiarazioni del teste circa l’orario della presunta infrazione, ndr) confermo
di non aver provocato nessun incidente e in via subordinata se anche avessi
leggermente urtato un veicolo di questo fatto non mi sono assolutamente
accorta.
L’assenza di danni
materiali al mio veicolo come a quello apparentemente coinvolto, oltre al fatto
di non aver mai ricevuto nessuna pretesa di risarcimento da terzi, provano la
mia assoluta buona fede nell’affermazione che precede”.
5.
Premessa per
l’applicazione dell’art. 92 cifra 1 LCStr relativo all’inosservanza dei doveri
imposti dalla legge è l’esistenza di un incidente, la cui definizione
presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera
una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura
non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret,
Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna
2007, pag. 154, n. 12, ad art. 92 LCStr).
In concreto, è pacifico che il
co-protagonista abbia subito un danno, seppur non quantificato, attestato dalla
documentazione fotografica agli atti.
Che egli abbia deciso di non
notificarlo all’assicuratore RC, nulla muta a tale conclusione e non è
rilevante ai fini del giudizio sull’eventuale responsabilità penale della
ricorrente per aver violato le norme della circolazione stradale in questione.
È in ogni caso d’uopo rilevare
che ai fini dell’insorgere dei doveri in caso d’infortunio della circolazione
stradale con soli danni materiali il valore e la natura dei danni causati non
entrano in considerazione (ritenuto che secondo la giurisprudenza anche danni
per un valore di fr. 100.- sono sufficienti; cfr. Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht
in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990).
6.
Ciò posto, decisive per
il giudizio odierno sono le dichiarazioni concordanti rese dai testi, neutri e
non prevenuti, i quali hanno assistito ai fatti da una distanza di 2/3 metri (e
meglio dai tavolini esterni del vicino bar posizionati proprio di fronte al
posteggio a “lisca di pesce” occupato dalla ricorrente; cfr. foto 9), fornendo una
descrizione puntuale, dettagliata e realistica della vettura, della conducente
e della passeggera, nonché della manovra eseguita; descrizione quest’ultima che,
ad eccezione ovviamente dell’aspetto relativo alla collisione, coincide esattamente
con quella da lei stessa resa a verbale.
In particolare, il teste __________
ha dichiarato che:
"Verso le ore 19.20
circa, notavo un veicolo di colore rosso, che si trovava parcheggiato nei
citati parcheggi, facendo retromarcia per uscire dallo stesso, andava ad urtare
con la sua parte anteriore sinistra, il parafango posteriore destro della
vettura che si trovava regolarmente posteggiata alla sua sinistra.
In particolare notavo che
la signora che guidava era indietreggiata svoltando a destra cosicché il muso
della sua vettura si spostava a sinistra. Non riuscendo ad uscire dal posteggio
poiché era andata ad urtare la vettura posteggiata alla sua sinistra, avanzava
nuovamente e indietreggiava, svoltando a sinistra e spostando il muso della sua
vettura a destra. La donna, una signora di mezza età con capelli scuri lunghi
sino alle spalle, ondulati, si è fermata subito dopo ed ha fatto salire una
donna anziana con i capelli bianchi corti. In seguito era ripartita. Dal
momento che non si è fermata a lasciare alcun biglietto sulla vettura da lei
danneggiata, ho preso il numero di targa e me lo sono annotato sul cellulare.
Corrisponde alla TI __________ e si tratta di un’utilitaria di colore rosso un
po’ vecchia. Non sono in grado di indicare la marca” (cfr. verbale di
interrogatorio 19 settembre 2007, pag. 1 e 2).
A domanda dell’agente
verbalizzante volta a sapere se egli fosse assolutamente certo della collisione,
il teste ha precisato che:
“Io stavo guardando in
quella direzione ed ho visto e sentito il momento dell’urto. Sono quindi certo
che lei hai fatto i danno quella sera. A mio modo di vedere anche la donna si è
accorta perché, dopo il colpo, è avanzata, si è posizionata meglio, ha fatto
salire l’anziana signora ed è uscita dal posteggio. Si è allontanata senza
neppure lasciare il biglietto ed è in quel momento che ho preso il numero della
targa” (cfr. verbale, pag. 2 nel mezzo).
A medesima domanda, la teste __________,
rispondendo senza indugio in modo affermativo, ha tra l’altro soggiunto di aver
“visto perfino il veicolo posteggiato alla sua sinistra che si era mosso nel
momento dell’urto”.
Ella ha così descritto la
manovra compiuta dalla ricorrente:
“(…) Notavo che invece di
sortire sterzando a sinistra come si dovrebbe in quel posteggio, lei sterzava a
destra ed andava a strisciare la sua parte anteriore sinistra contro la
fiancata posteriore destra di una vettura che si trovava regolarmente
posteggiata alla sua sinistra. Una volta urtata la vettura, dal momento che non
poteva più procedere in retromarcia poiché si trovava addosso al veicolo alla
sua sinistra, avanzava rimettendosi al centro del posteggio. Si fermava, usciva
dalla macchina e andava a prendere l’anziana signora che si trovava ancora
seduta sulla panchina da parte al nostro tavolo. La faceva accomodare in auto
e, uscendo molto lentamente dal posteggio, stavolta dalla parte giusta, si
allontanava (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 30 settembre 2009, pag.
2).
7.
Orbene, al di là di una
leggera incongruenza tra gli orari (aspetto tuttavia di dettaglio, considerato
che i testi sono stati sentiti qualche settimana dopo i fatti), non v’è chi non
veda come le dichiarazioni che precedono inchiodino la ricorrente alle sue
responsabilità, senza lasciar spazio ad alcun dubbio; del resto, i testi, che
non conoscevano né la ricorrente né il danneggiato, non avevano alcun motivo di
inventarsi tutto di sana pianta.
Aggiungasi che, contrariamente
a quanto asserito dalla ricorrente, l’autorità inquirente ha provveduto a
fissare mediante fotografia un danno compatibile con l’urto, avvenuto di
striscio, tra i due veicoli (spettava semmai all’insorgente confutare tale
risultanza), non senza specificare che la raccolta di tale prova era resa
difficoltosa dalla presenza di svariati altri danni alla carrozzeria della sua
utilitaria.
Ne consegue che il
comportamento della ricorrente realizza tutti gli elementi oggettivi e
soggettivi dell’infrazione ascrittale.
Quo all’aspetto soggettivo, posto
che non vi sia stata intenzionalità – ciò di cui si dubita fortemente
considerata anche la sua reticenza ad ammettere qualsivoglia coinvolgimento – sarebbe
comunque data una chiara negligenza, nella misura in cui ella aveva tutti gli
elementi per potersi accorgere di aver urtato un veicolo fermo e per doversi
sincerare di non aver provocato nessun danno, non da ultimo a fronte delle
difficoltà avute nell’eseguire la manovra.
È evidente che se non ci fosse
stato il teste neutro ad avvisare la parte lesa, l’autrice del danno non
sarebbe mai stato identificato. In proposito, è d’uopo rilevare che l’obbligo
di avvisare il danneggiato o la polizia incombe all’autore del danno e non alla
parte lesa o a eventuali testimoni.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e
3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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