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Decisione

30.2008.16

Inosservanza dei doveri in caso di infortunio

10 giugno 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 18

gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________, nell’eseguire una manovra di parcheggio, urtava un autoveicolo

che si trovava alla sua destra (recte: sinistra). In seguito abbandonava il

luogo del sinistro senza osservare i doveri in caso d’incidente”.

Fatti accertati il 9 settembre

2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle osservazioni

12 febbraio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. A questo fine, il conducente deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve

compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la

sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Per l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr

in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi tutte le

persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto

possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni

materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando

il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la

polizia.

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr). È altresì punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio,

non osserva i doveri impostigli dalla LCStr (art. 92 cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera alla

multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver urtato,

nell’eseguire una manovra di parcheggio, un autoveicolo regolarmente

posteggiato e di aver in seguito abbandonato il luogo del sinistro, venendo

meno ai doveri imposti dalla legge.

La decisione impugnata trae

origine del rapporto di polizia 29 ottobre 2007, dal quale emerge quanto segue:

“Richiesti, sul posto gli

agenti summenzionati. Al nostro giungere erano presenti il danneggiato ed il

teste. Nessun segno si notava sul campo stradale. In qualità di teste si

annunciava __________ il quale ci forniva il numero di targa della vettura responsabile

del danno. In un secondo tempo si annunciava pure __________. La conducente

veniva rintracciata un paio d’ore dopo il fatto presso il suo domicilio. Dal

momento che il veicolo presentava svariati danni su tutta la carrozzeria, non

si è potuto attribuirne uno in particolare all’incidente avvenuto in stazione.

Ve ne è tuttavia uno compati[b]ile che abbiamo provveduto a fissare mediante

fotografia.

La donna conferma di esser

stata in quel luogo, di avervi posteggiato ed in seguito uscita da tale

posteggio ma nega categoricamente di aver urtato la vettura della parte lesa.

Entrambi i testi affermano con estrema certezza che la donna alla guida della

vettura targata TI __________, uscendo dal posteggio in retromarcia, ha urtato

la vettura posteggiata alla sua sinistra. La collisione è avvenuta tra la

fiancata anteriore sinistra della vettura guidata da__________ e la fiancata

posteriore destra del veicolo posteggiato di proprietà di __________.__________,

dopo il sinistro non ha declinato le sue generalità allontanandosi dal luogo

dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito”

(cfr. informazioni

complementari, pag. 4).

4.

La ricorrente, dal canto

suo, pur senza negare di essere stata alla guida del veicolo intestato al di

lei marito nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, contesta l’addebito

mossole, asserendo quanto segue:

“Come chiaramente espresso

(nelle osservazioni 20 novembre 2007 al rapporto di contravvenzione, in cui

evidenziava, oltre a una carente istruttoria, un’incongruenza nelle

dichiarazioni del teste circa l’orario della presunta infrazione, ndr) confermo

di non aver provocato nessun incidente e in via subordinata se anche avessi

leggermente urtato un veicolo di questo fatto non mi sono assolutamente

accorta.

L’assenza di danni

materiali al mio veicolo come a quello apparentemente coinvolto, oltre al fatto

di non aver mai ricevuto nessuna pretesa di risarcimento da terzi, provano la

mia assoluta buona fede nell’affermazione che precede”.

5.

Premessa per

l’applicazione dell’art. 92 cifra 1 LCStr relativo all’inosservanza dei doveri

imposti dalla legge è l’esistenza di un incidente, la cui definizione

presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera

una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura

non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret,

Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna

2007, pag. 154, n. 12, ad art. 92 LCStr).

In concreto, è pacifico che il

co-protagonista abbia subito un danno, seppur non quantificato, attestato dalla

documentazione fotografica agli atti.

Che egli abbia deciso di non

notificarlo all’assicuratore RC, nulla muta a tale conclusione e non è

rilevante ai fini del giudizio sull’eventuale responsabilità penale della

ricorrente per aver violato le norme della circolazione stradale in questione.

È in ogni caso d’uopo rilevare

che ai fini dell’insorgere dei doveri in caso d’infortunio della circolazione

stradale con soli danni materiali il valore e la natura dei danni causati non

entrano in considerazione (ritenuto che secondo la giurisprudenza anche danni

per un valore di fr. 100.- sono sufficienti; cfr. Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht

in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990).

6.

Ciò posto, decisive per

il giudizio odierno sono le dichiarazioni concordanti rese dai testi, neutri e

non prevenuti, i quali hanno assistito ai fatti da una distanza di 2/3 metri (e

meglio dai tavolini esterni del vicino bar posizionati proprio di fronte al

posteggio a “lisca di pesce” occupato dalla ricorrente; cfr. foto 9), fornendo una

descrizione puntuale, dettagliata e realistica della vettura, della conducente

e della passeggera, nonché della manovra eseguita; descrizione quest’ultima che,

ad eccezione ovviamente dell’aspetto relativo alla collisione, coincide esattamente

con quella da lei stessa resa a verbale.

In particolare, il teste __________

ha dichiarato che:

"Verso le ore 19.20

circa, notavo un veicolo di colore rosso, che si trovava parcheggiato nei

citati parcheggi, facendo retromarcia per uscire dallo stesso, andava ad urtare

con la sua parte anteriore sinistra, il parafango posteriore destro della

vettura che si trovava regolarmente posteggiata alla sua sinistra.

In particolare notavo che

la signora che guidava era indietreggiata svoltando a destra cosicché il muso

della sua vettura si spostava a sinistra. Non riuscendo ad uscire dal posteggio

poiché era andata ad urtare la vettura posteggiata alla sua sinistra, avanzava

nuovamente e indietreggiava, svoltando a sinistra e spostando il muso della sua

vettura a destra. La donna, una signora di mezza età con capelli scuri lunghi

sino alle spalle, ondulati, si è fermata subito dopo ed ha fatto salire una

donna anziana con i capelli bianchi corti. In seguito era ripartita. Dal

momento che non si è fermata a lasciare alcun biglietto sulla vettura da lei

danneggiata, ho preso il numero di targa e me lo sono annotato sul cellulare.

Corrisponde alla TI __________ e si tratta di un’utilitaria di colore rosso un

po’ vecchia. Non sono in grado di indicare la marca” (cfr. verbale di

interrogatorio 19 settembre 2007, pag. 1 e 2).

A domanda dell’agente

verbalizzante volta a sapere se egli fosse assolutamente certo della collisione,

il teste ha precisato che:

“Io stavo guardando in

quella direzione ed ho visto e sentito il momento dell’urto. Sono quindi certo

che lei hai fatto i danno quella sera. A mio modo di vedere anche la donna si è

accorta perché, dopo il colpo, è avanzata, si è posizionata meglio, ha fatto

salire l’anziana signora ed è uscita dal posteggio. Si è allontanata senza

neppure lasciare il biglietto ed è in quel momento che ho preso il numero della

targa” (cfr. verbale, pag. 2 nel mezzo).

A medesima domanda, la teste __________,

rispondendo senza indugio in modo affermativo, ha tra l’altro soggiunto di aver

“visto perfino il veicolo posteggiato alla sua sinistra che si era mosso nel

momento dell’urto”.

Ella ha così descritto la

manovra compiuta dalla ricorrente:

“(…) Notavo che invece di

sortire sterzando a sinistra come si dovrebbe in quel posteggio, lei sterzava a

destra ed andava a strisciare la sua parte anteriore sinistra contro la

fiancata posteriore destra di una vettura che si trovava regolarmente

posteggiata alla sua sinistra. Una volta urtata la vettura, dal momento che non

poteva più procedere in retromarcia poiché si trovava addosso al veicolo alla

sua sinistra, avanzava rimettendosi al centro del posteggio. Si fermava, usciva

dalla macchina e andava a prendere l’anziana signora che si trovava ancora

seduta sulla panchina da parte al nostro tavolo. La faceva accomodare in auto

e, uscendo molto lentamente dal posteggio, stavolta dalla parte giusta, si

allontanava (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 30 settembre 2009, pag.

2).

7.

Orbene, al di là di una

leggera incongruenza tra gli orari (aspetto tuttavia di dettaglio, considerato

che i testi sono stati sentiti qualche settimana dopo i fatti), non v’è chi non

veda come le dichiarazioni che precedono inchiodino la ricorrente alle sue

responsabilità, senza lasciar spazio ad alcun dubbio; del resto, i testi, che

non conoscevano né la ricorrente né il danneggiato, non avevano alcun motivo di

inventarsi tutto di sana pianta.

Aggiungasi che, contrariamente

a quanto asserito dalla ricorrente, l’autorità inquirente ha provveduto a

fissare mediante fotografia un danno compatibile con l’urto, avvenuto di

striscio, tra i due veicoli (spettava semmai all’insorgente confutare tale

risultanza), non senza specificare che la raccolta di tale prova era resa

difficoltosa dalla presenza di svariati altri danni alla carrozzeria della sua

utilitaria.

Ne consegue che il

comportamento della ricorrente realizza tutti gli elementi oggettivi e

soggettivi dell’infrazione ascrittale.

Quo all’aspetto soggettivo, posto

che non vi sia stata intenzionalità – ciò di cui si dubita fortemente

considerata anche la sua reticenza ad ammettere qualsivoglia coinvolgimento – sarebbe

comunque data una chiara negligenza, nella misura in cui ella aveva tutti gli

elementi per potersi accorgere di aver urtato un veicolo fermo e per doversi

sincerare di non aver provocato nessun danno, non da ultimo a fronte delle

difficoltà avute nell’eseguire la manovra.

È evidente che se non ci fosse

stato il teste neutro ad avvisare la parte lesa, l’autrice del danno non

sarebbe mai stato identificato. In proposito, è d’uopo rilevare che l’obbligo

di avvisare il danneggiato o la polizia incombe all’autore del danno e non alla

parte lesa o a eventuali testimoni.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e

3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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