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Decisione

30.2008.160

Uso illecito, a scopo di parcheggio, di un fondo privato debitamente segnalato

2 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

20.-- a fr. 500.-- (cpv. 2);

che,

secondo l’art. 375ter cpv. 1 e 2 CPC, in caso di violazione (intenzionale o per

negligenza) del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo

rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del

fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore

all’autorità competente;

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver fatto

uso il 7 maggio 2008 illecitamente di un fondo privato debitamente segnalato

con l’apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, allo scopo di

posteggiare il veicolo __________;

che,

dal canto suo, il ricorrente nel proprio gravame non contesta di aver fatto uso

del suddetto sedime il giorno in questione, ma si è limitato a giustificarsi,

asserendo genericamente che “(…) dove abito non ci sono sufficienti

posteggi (…). Nonostante, la mia richiesta sono riuscito ad averne soltanto

uno. (Noi siamo provvisti di 2 vetture).” ed inoltre che “In alcune

giornate la mia automobile, viene utilizzata, dalla mia compagna (viviamo

insieme allo stesso domicilio), per necessità, a volte, è costretta a rientrare

Considerandi

tardi, come nel caso del 13.06.2008, non ha quindi, in quella circostanza, ritenuto

opportuno per la sua sicurezza, posteggiare in Via __________, ma bensì sotto

lo stabile dove abitiamo. Sottolineo che comunque la vettura è stata spostata

la mattina seguente ore 07:30).” ed infine che “Francamente, non riesco

a capire, come persone che vivono in Via __________, non possano posteggiare

liberamente, nel piazzale (non ostruendo il passaggio a nessuno), senza essere

multati. (cfr. ricorso);

che,

su di un fondo privato debitamente segnalato, è legittimato a parcheggiare la

propria automobile solamente colui che è stato autorizzato a farlo;

che,

nel caso concreto, l’insorgente, come da lui stesso ammesso, ha diritto a un

solo posteggio sul sedime in questione;

che

le giustificazioni fornite dal ricorrente, peraltro generiche e nemmeno riferite

alla contravvenzione denunciata dalla proprietaria del fondo e rimproveratagli

dall’Autorità di prime cure, ovvero quella del 7 maggio 2008, non sono per

nulla liberatorie;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC,

1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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