30.2008.160
Uso illecito, a scopo di parcheggio, di un fondo privato debitamente segnalato
2 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.160
Data decisione, Autorità:
02.12.2009, PRPEN
Titolo:
Uso illecito, a scopo di parcheggio, di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.160
18196/805
Bellinzona
2
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 luglio 2008 presentato da
RI 1 domiciliato
a,
contro
la decisione 27
giugno 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,
viste le osservazioni 24 luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la CRTE 1, con decisione del 27 giugno 2008, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di
fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 7 maggio 2008 in territorio di __________:
“ha
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 2 luglio 2008, con cui chiede l’annullamento
della multa;
che
nelle sue osservazioni del 24 luglio 2008 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 375bis cpv. 1 CPC, l’avente diritto che intende inibire nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a
scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo
dove si trova l’immobile. Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della
parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere
in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
Fatti
20.-- a fr. 500.-- (cpv. 2);
che,
secondo l’art. 375ter cpv. 1 e 2 CPC, in caso di violazione (intenzionale o per
negligenza) del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo
rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all’autorità competente;
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver fatto
uso il 7 maggio 2008 illecitamente di un fondo privato debitamente segnalato
con l’apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, allo scopo di
posteggiare il veicolo __________;
che,
dal canto suo, il ricorrente nel proprio gravame non contesta di aver fatto uso
del suddetto sedime il giorno in questione, ma si è limitato a giustificarsi,
asserendo genericamente che “(…) dove abito non ci sono sufficienti
posteggi (…). Nonostante, la mia richiesta sono riuscito ad averne soltanto
uno. (Noi siamo provvisti di 2 vetture).” ed inoltre che “In alcune
giornate la mia automobile, viene utilizzata, dalla mia compagna (viviamo
insieme allo stesso domicilio), per necessità, a volte, è costretta a rientrare
Considerandi
tardi, come nel caso del 13.06.2008, non ha quindi, in quella circostanza, ritenuto
opportuno per la sua sicurezza, posteggiare in Via __________, ma bensì sotto
lo stabile dove abitiamo. Sottolineo che comunque la vettura è stata spostata
la mattina seguente ore 07:30).” ed infine che “Francamente, non riesco
a capire, come persone che vivono in Via __________, non possano posteggiare
liberamente, nel piazzale (non ostruendo il passaggio a nessuno), senza essere
multati. (cfr. ricorso);
che,
su di un fondo privato debitamente segnalato, è legittimato a parcheggiare la
propria automobile solamente colui che è stato autorizzato a farlo;
che,
nel caso concreto, l’insorgente, come da lui stesso ammesso, ha diritto a un
solo posteggio sul sedime in questione;
che
le giustificazioni fornite dal ricorrente, peraltro generiche e nemmeno riferite
alla contravvenzione denunciata dalla proprietaria del fondo e rimproveratagli
dall’Autorità di prime cure, ovvero quella del 7 maggio 2008, non sono per
nulla liberatorie;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC,
1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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