30.2008.161
Circolare con un autoarticolato avente applicate targhe professionali, effettuando un trasporto abusivo di un veicolo agricolo
6 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2008.161
Data decisione, Autorità:
06.04.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare con un autoarticolato avente applicate targhe professionali, effettuando un trasporto abusivo di un veicolo agricolo
DIMENSIONE E PESO
TARGA DI CONTROLLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 24 cpv. 4 OAV
art. 60 cf. 2 OAV
art. 67 ONCS
Incarto
n.
30.2008.161
18016/804
Bellinzona
6 aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
per in qualità di segretaria statuire sul ricorso 8 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 18016/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con un
autoarticolato composto da un trattore a sella marca ‘Mitsubishi’ e da un semirimorchio
marca ‘__________, avente applicate le targhe professionali TI __________,
effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il
veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi”.
Fatti accertati il 3 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1,
93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60
cifra 2 OAV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
postulando l’annullamento della decisione limitatamente all’impiego abusivo
delle targhe professionale e chiedendo che la multa e le tasse di giustizia
siano di conseguenza commisurate “alla reale dimensione dei fatti”.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La CRTE 1 rimprovera
come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d,
29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1
LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV – di avere “circolato con un
autoarticolato composto da un trattore a sella marca ‘Mitsubishi’ e da un
semirimorchio marca ‘__________’, avente applicate le targhe professionali TI __________,
effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il
veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi”.
Dal rapporto di
contravvenzione 3 aprile 2008 si evince un peso totale del veicolo trattore
accertato dalla polizia cantonale di kg 5’620 malgrado nel rapporto di perizia 13.20 A (perizia in possesso del detentore del veicolo, visto che il trattore a sella non è mai stato
immatricolato e di conseguenza non ha mai ricevuto una licenza di circolazione)
sia ammesso un peso massimo di kg 3'500, per un sovraccarico netto di kg 1'951
(peso accertato di kg 5’620 meno il 3% di tolleranza, kg 5'451), pari al 55.75%
del peso massimo consentito.
Dal rapporto risulta inoltre
un peso totale del convoglio di kg 8'780 a fronte di un peso totale autorizzato di kg 7'880, per un sovraccarico netto di 637 kg (peso accertato di kg 8'780 meno il 3% di tolleranza, kg 8'517), pari al 8.08% del peso
massimo consentito.
3.
L’insorgente non
contesta l’addebito relativo al sovraccarico dei veicoli, assumendosene la
piena responsabilità.
Contesta per contro
l’ulteriore addebito, affermando sin dalla prima comparsa scritta di aver
utilizzato il convoglio avente applicate le targhe professionali rilasciate a
suo tempo alla ditta __________ SA di cui è dipendente “in conformità alle
disposizioni di legge a noi note” (osservazioni 22 aprile 2008). Nel
gravame specifica finalmente, tra le righe, che si trattava di un veicolo da
riparare (“contesto di aver abusivamente trasportato un veicolo da
riparare[…]”).
A sostegno della sua
tesi, produce la scambio di corrispondenza intercorso tra il suo datore di
lavoro e l’Amministrazione federale delle dogane, la quale ha annullato il
processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 allestito parallelamente al
rapporto di contravvenzione qui in esame (cfr. e-mail del 29 aprile 2008), dopo
aver a sua volta avviato indagini al fine di stabilire se il trasporto in
questione adempiva le condizioni dell’art. 24 OAV, sì da poter essere esentato
dalla tassa sul traffico pesante in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. f
OTTP (l’uso corretto delle targhe professionali essendo direttamente correlato
all’esenzione della tassa).
4.
Per quanto qui
interessa, l’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV sancisce che le
targhe professionali possono essere adoperate per il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare.
Il capoverso 4 del medesimo
articolo istituisce un disciplinamento più restrittivo per i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali,
prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati soltanto per i seguenti
trasporti di cose:
a. trasporti
di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo
nella propria azienda (ipotesi che non entra in considerazione);
b. trasporti
di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e (ipotesi che neppure
entra in considerazione);
c. rimorchiare
a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a
incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina
di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di
circolazione collettiva.
5.
In concreto,
l’insorgente stava eseguendo il trasporto di un veicolo agricolo mediante
autoarticolato regolarmente munito di targhe professionali, ciò che a priori
sembrerebbe essere un trasporto di cose nel senso del cpv. 4. Cionondimeno, trattandosi
di un convoglio composto da un trattore a sella leggero (cfr. rapporto di
perizia agli atti), per stabilire se il trasporto rientra nel campo di
applicazione del capoverso 3 o 4 ci si dovrebbe interrogare sulla questione di
sapere se l’autoarticolato può essere qualificato quale veicolo a motore pesante.
La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché nella fattispecie non
risultano adempiute né le condizioni del cpv. 3 né del cpv. 4.
In effetti, sebbene l’autorità
d’indagine non abbia fornito precisazioni utili in merito al tipo di trasporto
eseguito (l’unico elemento, e meglio il prospettato percorso - [__________],
emerge dal processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 prodotto
dall’insorgente medesimo), è tuttavia pacifico che l’insorgente non stava
trainando il veicolo agricolo a seguito di una panne (“rimorchiare”) nel senso ammesso
dall’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV.
Allo stesso modo anche
l’applicazione dell’art. 24 cpv. 4 lett. c OAV (unica ipotesi suscettibile di
entrare in considerazione, ad esclusione delle altre due, poiché il trasporto
non aveva per oggetto né una parte di veicolo né una zavorra), risulta esclusa.
Invano si cercherebbero nel
fascicolo processuale elementi che attestino o perlomeno rendano verosimile che
egli si sia recato direttamente sul luogo di una panne o di un incidente per
trasferire il veicolo.
L’insorgente, per il tramite
del datore di lavoro, si è sempre limitato a fornire spiegazioni vaghe e
generiche, senza mai alludere a una simile evenienza. Neppure in sede di
gravame, dove per la prima volta ha parlato di “veicolo da riparare”, ha
preteso di essere intervenuto a seguito di una panne o di un incidente. Anche
di fronte all’autorità federale, il datore di lavoro del ricorrente affermava
in modo generico che “lo stesso (trattore a sella, ndr) è sempre stato usato
per le necessità della nostra ditta in sintonia con l’articolo 24 capoverso 3
OAV e 24 capoverso 4 OAV. Vi informiamo pure che in nessun caso la nostra ditta
ha fatturato dei costi di trasporto” (cfr. scritto 21 aprile 2008). La
gratuità del trasporto, oltre a non essere stata minimamente sostanziata, è
tuttavia irrilevante giacché lo stesso può essere effettuato esclusivamente nel
contesto di una panne o di un incidente (condizione comune all’applicazione
dell’art. 24 cpv. 3 o 4 OAV) o nei casi di cui all’art. 24 cpv. 4 lett. a) e b)
OAV, pena l’elusione della tassa sul traffico pesante.
Di nessun ausilio per la tesi
dell’insorgente appare la comunicazione 29 aprile 2008, avvenuta per posta
elettronica, con la quale l’autorità federale confermava di aver annullato il
predetto processo verbale del 3 marzo 2008; la stessa, oltre a non accennare
minimamente ai motivi alla base di tale procedere, non vincola in ogni caso
l’apprezzamento di questo giudice. Appare invero sintomatico che l’autorità
abbia raccomandato al datore di lavoro dell’insorgente di utilizzare le targhe
professionali “unicamente” per effettuare corse secondo l’art. 24 OAV. Pure significativo
è il fatto che a seguito del controllo in esame il trattore a sella è stato
nuovamente dotato dell’apparecchio Tripon (cfr. scritto 2 giugno 2008
dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione), apparecchio che rileva
in modo automatico la tassa sul traffico pesante commisurata alla prestazioni,
retta dalla relativa ordinanza federale (OTTP), alla quale sono assoggettati di
principio gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi
di trasporto nel senso degli art. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 OETV per
l’utilizzazione delle strade pubbliche.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
La multa inflitta, che si
giustificherebbe già solo alla luce dell’importante sovraccarico del mezzo
(suscettibile di compromettere l’idoneità dello stesso e di mettere seriamente in
pericolo la sicurezza del traffico stradale), risulta confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2
lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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