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Decisione

30.2008.161

Circolare con un autoarticolato avente applicate targhe professionali, effettuando un trasporto abusivo di un veicolo agricolo

6 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle

spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con un

autoarticolato composto da un trattore a sella marca ‘Mitsubishi’ e da un semirimorchio

marca ‘__________, avente applicate le targhe professionali TI __________,

effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il

veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi”.

Fatti accertati il 3 marzo 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1,

93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60

cifra 2 OAV.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

postulando l’annullamento della decisione limitatamente all’impiego abusivo

delle targhe professionale e chiedendo che la multa e le tasse di giustizia

siano di conseguenza commisurate “alla reale dimensione dei fatti”.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

La CRTE 1 rimprovera

come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. d,

29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1

LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV – di avere “circolato con un

autoarticolato composto da un trattore a sella marca ‘Mitsubishi’ e da un

semirimorchio marca ‘__________’, avente applicate le targhe professionali TI __________,

effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il

veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi”.

Dal rapporto di

contravvenzione 3 aprile 2008 si evince un peso totale del veicolo trattore

accertato dalla polizia cantonale di kg 5’620 malgrado nel rapporto di perizia 13.20 A (perizia in possesso del detentore del veicolo, visto che il trattore a sella non è mai stato

immatricolato e di conseguenza non ha mai ricevuto una licenza di circolazione)

sia ammesso un peso massimo di kg 3'500, per un sovraccarico netto di kg 1'951

(peso accertato di kg 5’620 meno il 3% di tolleranza, kg 5'451), pari al 55.75%

del peso massimo consentito.

Dal rapporto risulta inoltre

un peso totale del convoglio di kg 8'780 a fronte di un peso totale autorizzato di kg 7'880, per un sovraccarico netto di 637 kg (peso accertato di kg 8'780 meno il 3% di tolleranza, kg 8'517), pari al 8.08% del peso

massimo consentito.

3.

L’insorgente non

contesta l’addebito relativo al sovraccarico dei veicoli, assumendosene la

piena responsabilità.

Contesta per contro

l’ulteriore addebito, affermando sin dalla prima comparsa scritta di aver

utilizzato il convoglio avente applicate le targhe professionali rilasciate a

suo tempo alla ditta __________ SA di cui è dipendente “in conformità alle

disposizioni di legge a noi note” (osservazioni 22 aprile 2008). Nel

gravame specifica finalmente, tra le righe, che si trattava di un veicolo da

riparare (“contesto di aver abusivamente trasportato un veicolo da

riparare[…]”).

A sostegno della sua

tesi, produce la scambio di corrispondenza intercorso tra il suo datore di

lavoro e l’Amministrazione federale delle dogane, la quale ha annullato il

processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 allestito parallelamente al

rapporto di contravvenzione qui in esame (cfr. e-mail del 29 aprile 2008), dopo

aver a sua volta avviato indagini al fine di stabilire se il trasporto in

questione adempiva le condizioni dell’art. 24 OAV, sì da poter essere esentato

dalla tassa sul traffico pesante in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. f

OTTP (l’uso corretto delle targhe professionali essendo direttamente correlato

all’esenzione della tassa).

4.

Per quanto qui

interessa, l’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV sancisce che le

targhe professionali possono essere adoperate per il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare.

Il capoverso 4 del medesimo

articolo istituisce un disciplinamento più restrittivo per i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali,

prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati soltanto per i seguenti

trasporti di cose:

a. trasporti

di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo

nella propria azienda (ipotesi che non entra in considerazione);

b. trasporti

di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e (ipotesi che neppure

entra in considerazione);

c. rimorchiare

a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a

incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina

di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di

circolazione collettiva.

5.

In concreto,

l’insorgente stava eseguendo il trasporto di un veicolo agricolo mediante

autoarticolato regolarmente munito di targhe professionali, ciò che a priori

sembrerebbe essere un trasporto di cose nel senso del cpv. 4. Cionondimeno, trattandosi

di un convoglio composto da un trattore a sella leggero (cfr. rapporto di

perizia agli atti), per stabilire se il trasporto rientra nel campo di

applicazione del capoverso 3 o 4 ci si dovrebbe interrogare sulla questione di

sapere se l’autoarticolato può essere qualificato quale veicolo a motore pesante.

La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché nella fattispecie non

risultano adempiute né le condizioni del cpv. 3 né del cpv. 4.

In effetti, sebbene l’autorità

d’indagine non abbia fornito precisazioni utili in merito al tipo di trasporto

eseguito (l’unico elemento, e meglio il prospettato percorso - [__________],

emerge dal processo verbale di constatazione del 3 marzo 2008 prodotto

dall’insorgente medesimo), è tuttavia pacifico che l’insorgente non stava

trainando il veicolo agricolo a seguito di una panne (“rimorchiare”) nel senso ammesso

dall’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV.

Allo stesso modo anche

l’applicazione dell’art. 24 cpv. 4 lett. c OAV (unica ipotesi suscettibile di

entrare in considerazione, ad esclusione delle altre due, poiché il trasporto

non aveva per oggetto né una parte di veicolo né una zavorra), risulta esclusa.

Invano si cercherebbero nel

fascicolo processuale elementi che attestino o perlomeno rendano verosimile che

egli si sia recato direttamente sul luogo di una panne o di un incidente per

trasferire il veicolo.

L’insorgente, per il tramite

del datore di lavoro, si è sempre limitato a fornire spiegazioni vaghe e

generiche, senza mai alludere a una simile evenienza. Neppure in sede di

gravame, dove per la prima volta ha parlato di “veicolo da riparare”, ha

preteso di essere intervenuto a seguito di una panne o di un incidente. Anche

di fronte all’autorità federale, il datore di lavoro del ricorrente affermava

in modo generico che “lo stesso (trattore a sella, ndr) è sempre stato usato

per le necessità della nostra ditta in sintonia con l’articolo 24 capoverso 3

OAV e 24 capoverso 4 OAV. Vi informiamo pure che in nessun caso la nostra ditta

ha fatturato dei costi di trasporto” (cfr. scritto 21 aprile 2008). La

gratuità del trasporto, oltre a non essere stata minimamente sostanziata, è

tuttavia irrilevante giacché lo stesso può essere effettuato esclusivamente nel

contesto di una panne o di un incidente (condizione comune all’applicazione

dell’art. 24 cpv. 3 o 4 OAV) o nei casi di cui all’art. 24 cpv. 4 lett. a) e b)

OAV, pena l’elusione della tassa sul traffico pesante.

Di nessun ausilio per la tesi

dell’insorgente appare la comunicazione 29 aprile 2008, avvenuta per posta

elettronica, con la quale l’autorità federale confermava di aver annullato il

predetto processo verbale del 3 marzo 2008; la stessa, oltre a non accennare

minimamente ai motivi alla base di tale procedere, non vincola in ogni caso

l’apprezzamento di questo giudice. Appare invero sintomatico che l’autorità

abbia raccomandato al datore di lavoro dell’insorgente di utilizzare le targhe

professionali “unicamente” per effettuare corse secondo l’art. 24 OAV. Pure significativo

è il fatto che a seguito del controllo in esame il trattore a sella è stato

nuovamente dotato dell’apparecchio Tripon (cfr. scritto 2 giugno 2008

dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione), apparecchio che rileva

in modo automatico la tassa sul traffico pesante commisurata alla prestazioni,

retta dalla relativa ordinanza federale (OTTP), alla quale sono assoggettati di

principio gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi

di trasporto nel senso degli art. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 OETV per

l’utilizzazione delle strade pubbliche.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6.

La multa inflitta, che si

giustificherebbe già solo alla luce dell’importante sovraccarico del mezzo

(suscettibile di compromettere l’idoneità dello stesso e di mettere seriamente in

pericolo la sicurezza del traffico stradale), risulta confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2

lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 103 cpv. 1, 106

cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 OAV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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