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Decisione

30.2008.162

Quale responsabile della ditta autorizzare un dipendente a circolare con un autoarticolato avente applicate le targhe professionali, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo; inolt

6 aprile 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti trasporti di cose:

a. trasporti

di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo

nella propria azienda (ipotesi che non entra in considerazione);

b. trasporti

di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e (ipotesi che neppure

entra in considerazione);

c. rimorchiare

a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a

incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina

di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di

circolazione collettiva.

Giusta l’art. 60 cifra 2 cpv.

2 OAV chi fa uso di targhe professionali senza

esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell’articolo 24

capoverso 6 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non

ammesse dall’OAV è punito con la multa.

La

pena prevista per l’autore dell’infrazione è comminata anche al detentore del

veicolo o al titolare d’una licenza di circolazione collettiva o alle persone

che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o,

prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto

conoscere l’infrazione (art. 60 cifra 5 OAV).

5. In

concreto, l’insorgente – che non contesta la sua qualità di responsabile

dell’omonima ditta di cui è tra l’altro direttore con firma individuale (cfr.

Registro di commercio del Canton Ticino; sua è la firma su tutti gli scritti

agli atti) – afferma di non aver autorizzato il trasporto incriminato, ma di

essere da sempre al corrente che i veicoli circolano muniti di targhe

professionali. Pretende che la ditta ha a più riprese avuto conferma che l’uso

delle targhe professionali è permesso, senza peraltro specificare in quali occasioni.

Afferma finalmente che i

veicoli servono a soccorrere e trasferire veicoli in panne o danneggiati dal

luogo della panne all’officina.

Sennonché tale affermazione, emersa per la prima volta in

sede di gravame, ha carattere del tutto generale e, per quanto interessa i

fatti del 3 marzo 2008, non è stata minimamente documentata, ad esempio

mediante produzione di un bollettino e conseguente fatturazione al cliente

relativi all’intervento per eliminare la panne.

In

altri termini, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale

elementi che attestino o perlomeno rendano verosimile che il conducente si è

recato direttamente sul luogo di una panne o di un incidente per trasferire il

veicolo.

Anche nelle precedenti

comparse scritte (sia davanti all’autorità cantonale, sia davanti a quella

federale) l’insorgente si è sempre limitato a fornire spiegazioni vaghe e

generiche, senza mai alludere a una simile evenienza.

Di fronte all’autorità

federale, egli affermava in modo generico che “lo stesso (trattore a sella,

ndr) è sempre stato usato per le necessità della nostra ditta in sintonia con

l’articolo 24 capoverso 3 OAV e 24 capoverso 4 OAV. Vi informiamo pure che in

nessun caso la nostra ditta ha fatturato dei costi di trasporto” (cfr.

scritto 21 aprile 2008). La gratuità del trasporto, oltre a non essere stata

sostanziata, è tuttavia irrilevante giacché lo stesso può essere effettuato

esclusivamente nel contesto di una panne o di un incidente (condizione comune

all’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 o 4 OAV) o nei casi di cui all’art. 24

cpv. 4 lett. a) e b) OAV, pena l’elusione della tassa sul traffico pesante.

Di nessun ausilio per la tesi

dell’insorgente appare la comunicazione 29 aprile 2008, avvenuta per posta

elettronica, con la quale l’autorità federale gli confermava di aver annullato

il predetto processo verbale del 3 marzo 2008; la stessa, oltre a non accennare

ai motivi alla base di tale procedere, non vincola in ogni caso l’apprezzamento

di questo giudice. Appare invero sintomatico che l’autorità abbia raccomandato

all’insorgente di utilizzare le targhe professionali “unicamente” per

effettuare corse secondo l’art. 24 OAV. Pure significativo è il fatto che a

seguito del controllo in esame il trattore a sella è stato nuovamente dotato dell’apparecchio

Tripon (cfr. scritto 2 giugno 2008 dell’Ufficio tecnico della Sezione della

circolazione), apparecchio che rileva in modo automatico la tassa sul traffico

pesante commisurata alla prestazioni, retta dalla relativa ordinanza federale

(OTTP), alla quale sono assoggettati di principio gli autoveicoli

di trasporto e i rimorchi di trasporto nel senso degli art. 11 cpv. 1 e 20 cpv.

1 OETV per l’utilizzazione delle strade pubbliche.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6. Per l’art. 30 cpv. 2

prima frase LCStr i veicoli non devono essere sovraccaricati.

Chiunque non osserva le

limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso

del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in

virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 96 cifra

1 cpv. 2 LCStr). La stessa pena è comminata al

detentore o a chi, in sua vece, dispone del veicolo, se conosce o, prestando

tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, dovrebbe conoscere l’infrazione

(art. 96 cifra 3 LCStr).

La

stessa pena del conducente è pure comminata al datore di lavoro o al superiore

che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo

la LCStr oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità (art. 100 cifra

Considerandi

2.

prima frase LCStr).

Nella fattispecie, il

ricorrente sostiene di non aver autorizzato il conducente a effettuare carichi

oltre peso. Tale argomentazione, oltre a essere in contrasto con lo scopo e la

proclamata conformità del trasporto effettuato dal dipendente (che rientra apparentemente

nella normale e regolare attività della ditta), non è sufficiente a esimerlo da

ogni e qualsiasi responsabilità.

L’infrazione di cui all’art.

96.

LCStr può essere commessa sia per azione sia per omissione, laddove il detentore-datore

di lavoro tollera l’uso del veicolo, senza impedire la commissione

dell’infrazione da parte di un terzo. Affinché non si possa rimproverare al

datore alcuna negligenza, egli è tenuto a istruire i suoi collaboratori in

merito alle regole da rispettare e a vegliare al loro rispetto. Le misure

d’informazione possono tradursi nell’affissione, nell’impresa, di istruzioni

generali, la consegna di direttive di servizio ai conducenti all’assunzione o

durante corse particolari, l’organizzazione di serate informative nel caso di

una modifica di una regolamentazione specifica o la notifica verbale di

istruzioni (cfr. Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 69

ad art. 100 LCStr).

In concreto, l’insorgente non

ha comprovato o reso verosimile di essersi adoperato per evitare che il

conducente contravvenisse alle normative applicabili in materia di pesi, né del

resto lo pretende. L’infrazione poteva inoltre essere prevedibile in

considerazione del fatto che è avvenuta nell’ambito della normale attività

della ditta e che il trasporto non era quindi da considerarsi isolato. Egli stesso

ha tra l’altro contribuito al maggior peso del semirimorchio autorizzando il

montaggio della gru di carico. Donde una violazione, seppur per negligenza, delle

normative applicabili.

In definitiva, l’insorgente

non adduce giustificazioni né evoca circostanze che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3,

25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103

cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv.

4, 60 cifra 2 e 5 OAV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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