30.2008.162
Quale responsabile della ditta autorizzare un dipendente a circolare con un autoarticolato avente applicate le targhe professionali, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo; inolt
6 aprile 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.162
Data decisione, Autorità:
06.04.2010, PRPEN
Titolo:
Quale responsabile della ditta autorizzare un dipendente a circolare con un autoarticolato avente applicate le targhe professionali, effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo; inoltre il convoglio era sovraccarico e al semirimorchio è stata apportata una modifica senza notificarla
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
DIMENSIONE E PESO
TARGA DI CONTROLLO
art. 9 cpv. 1 LCSTR
art. 13 cpv. 3 LCSTR
art. 25 cpv. 2 let. d LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 30 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 60 cf. 2 e 5 OAV
art. 34 cpv. 2 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
art. 67 ONCS
Incarto
n.
30.2008.162
18009/809
Bellinzona
6
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 18009/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Quale responsabile
della ditta __________ SA ha autorizzato un proprio dipendente a circolare con
un autoarticolato, avente applicate la targhe professionali TI __________,
effettuando abusivamente il trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il
veicolo trattore, come pure il convoglio, erano sovraccarichi e al
semirimorchio è stata apportata una modifica (montaggio di una gru) senza
preventivamente sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 3 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3, 25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2,
90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC;
34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv. 4, 60 cifra 2 e 5 OAV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice,
contestando tutti gli addebiti ad eccezione della mancata notifica della modifica
apportata al semirimorchio, chiedendo che la multa e le tasse di giustizia
siano conseguentemente commisurate “alla reale dimensione dei fatti”.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
2. La CRTE 1 rimprovera
come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3, 25 cpv.
2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103 cpv. 1,
106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv. 4, 60
cifra 2 e 5 OAV – di avere “quale responsabile della ditta __________ SA
autorizzato un proprio dipendente a circolare con un autoarticolato, avente
applicate la targhe professionali TI __________, effettuando abusivamente il
trasporto di un veicolo agricolo. Inoltre il veicolo trattore, come pure il
convoglio, erano sovraccarichi e al semirimorchio è stata apportata una
modifica (montaggio di una gru) senza preventivamente sottoporla a nuovo esame”
(con riferimento al rapporto di contravvenzione 3 aprile 2008).
3. L’insorgente non
contesta di aver apportato una modifica al semirimorchio senza sottoporla a
collaudo specifico in violazione dell’art. 34 cpv. 2 OETV, la decisione dovendo
pertanto essere confermata su questo punto.
Contesta per contro che il veicolo munito di targhe professionali sia stato
impiegato per una corsa non ammessa, asserendo
che:
“A più riprese la nostra
ditta ha avuto la conferma che l’uso delle targhe professionali è permesso
dalla legge (art. 24 capoverso 3 e 4 circolazione stradale). I nostri veicoli,
servono a soccorrere e trasferire veicoli in panne o danneggiati dal luogo
della panne alla nostra officina” (cfr. ricorso 8 luglio 2008). A sostegno
della sua tesi, produce la scambio di corrispondenza intercorso con
l’Amministrazione federale delle dogane, la quale ha annullato il processo
verbale di constatazione del 3 marzo 2008 allestito parallelamente al rapporto
di contravvenzione qui in esame (cfr. e-mail del 29 aprile 2008), dopo aver a
sua volta avviato indagini al fine di stabilire se il trasporto in questione
adempiva le condizioni dell’art. 24 OAV, sì da poter essere esentato dalla
tassa sul traffico pesante in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. f OTTP
(l’uso corretto delle targhe professionali essendo direttamente correlato
all’esenzione della tassa).
In merito al sovraccarico del
trattore e del convoglio, di per sé non contestato, pretende quanto segue: “Non
ci consta di aver autorizzato il conducente a effettuare carichi oltre peso.
Quindi non vediamo il perché di questa infrazione per la nostra ditta”.
4. Per quanto qui
interessa, l’art. 24 cpv. 3 lett. a OAV sancisce che le
targhe professionali possono essere adoperate per il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare.
Il capoverso 4 del medesimo
articolo istituisce un disciplinamento più restrittivo per i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe
professionali, prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati soltanto per
Fatti
i seguenti trasporti di cose:
a. trasporti
di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo
nella propria azienda (ipotesi che non entra in considerazione);
b. trasporti
di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b–e (ipotesi che neppure
entra in considerazione);
c. rimorchiare
a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a
incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina
di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di
circolazione collettiva.
Giusta l’art. 60 cifra 2 cpv.
2 OAV chi fa uso di targhe professionali senza
esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell’articolo 24
capoverso 6 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non
ammesse dall’OAV è punito con la multa.
La
pena prevista per l’autore dell’infrazione è comminata anche al detentore del
veicolo o al titolare d’una licenza di circolazione collettiva o alle persone
che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o,
prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto
conoscere l’infrazione (art. 60 cifra 5 OAV).
5. In
concreto, l’insorgente – che non contesta la sua qualità di responsabile
dell’omonima ditta di cui è tra l’altro direttore con firma individuale (cfr.
Registro di commercio del Canton Ticino; sua è la firma su tutti gli scritti
agli atti) – afferma di non aver autorizzato il trasporto incriminato, ma di
essere da sempre al corrente che i veicoli circolano muniti di targhe
professionali. Pretende che la ditta ha a più riprese avuto conferma che l’uso
delle targhe professionali è permesso, senza peraltro specificare in quali occasioni.
Afferma finalmente che i
veicoli servono a soccorrere e trasferire veicoli in panne o danneggiati dal
luogo della panne all’officina.
Sennonché tale affermazione, emersa per la prima volta in
sede di gravame, ha carattere del tutto generale e, per quanto interessa i
fatti del 3 marzo 2008, non è stata minimamente documentata, ad esempio
mediante produzione di un bollettino e conseguente fatturazione al cliente
relativi all’intervento per eliminare la panne.
In
altri termini, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale
elementi che attestino o perlomeno rendano verosimile che il conducente si è
recato direttamente sul luogo di una panne o di un incidente per trasferire il
veicolo.
Anche nelle precedenti
comparse scritte (sia davanti all’autorità cantonale, sia davanti a quella
federale) l’insorgente si è sempre limitato a fornire spiegazioni vaghe e
generiche, senza mai alludere a una simile evenienza.
Di fronte all’autorità
federale, egli affermava in modo generico che “lo stesso (trattore a sella,
ndr) è sempre stato usato per le necessità della nostra ditta in sintonia con
l’articolo 24 capoverso 3 OAV e 24 capoverso 4 OAV. Vi informiamo pure che in
nessun caso la nostra ditta ha fatturato dei costi di trasporto” (cfr.
scritto 21 aprile 2008). La gratuità del trasporto, oltre a non essere stata
sostanziata, è tuttavia irrilevante giacché lo stesso può essere effettuato
esclusivamente nel contesto di una panne o di un incidente (condizione comune
all’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 o 4 OAV) o nei casi di cui all’art. 24
cpv. 4 lett. a) e b) OAV, pena l’elusione della tassa sul traffico pesante.
Di nessun ausilio per la tesi
dell’insorgente appare la comunicazione 29 aprile 2008, avvenuta per posta
elettronica, con la quale l’autorità federale gli confermava di aver annullato
il predetto processo verbale del 3 marzo 2008; la stessa, oltre a non accennare
ai motivi alla base di tale procedere, non vincola in ogni caso l’apprezzamento
di questo giudice. Appare invero sintomatico che l’autorità abbia raccomandato
all’insorgente di utilizzare le targhe professionali “unicamente” per
effettuare corse secondo l’art. 24 OAV. Pure significativo è il fatto che a
seguito del controllo in esame il trattore a sella è stato nuovamente dotato dell’apparecchio
Tripon (cfr. scritto 2 giugno 2008 dell’Ufficio tecnico della Sezione della
circolazione), apparecchio che rileva in modo automatico la tassa sul traffico
pesante commisurata alla prestazioni, retta dalla relativa ordinanza federale
(OTTP), alla quale sono assoggettati di principio gli autoveicoli
di trasporto e i rimorchi di trasporto nel senso degli art. 11 cpv. 1 e 20 cpv.
1 OETV per l’utilizzazione delle strade pubbliche.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6. Per l’art. 30 cpv. 2
prima frase LCStr i veicoli non devono essere sovraccaricati.
Chiunque non osserva le
limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso
del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in
virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 96 cifra
1 cpv. 2 LCStr). La stessa pena è comminata al
detentore o a chi, in sua vece, dispone del veicolo, se conosce o, prestando
tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, dovrebbe conoscere l’infrazione
(art. 96 cifra 3 LCStr).
La
stessa pena del conducente è pure comminata al datore di lavoro o al superiore
che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo
la LCStr oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità (art. 100 cifra
Considerandi
2.
prima frase LCStr).
Nella fattispecie, il
ricorrente sostiene di non aver autorizzato il conducente a effettuare carichi
oltre peso. Tale argomentazione, oltre a essere in contrasto con lo scopo e la
proclamata conformità del trasporto effettuato dal dipendente (che rientra apparentemente
nella normale e regolare attività della ditta), non è sufficiente a esimerlo da
ogni e qualsiasi responsabilità.
L’infrazione di cui all’art.
96.
LCStr può essere commessa sia per azione sia per omissione, laddove il detentore-datore
di lavoro tollera l’uso del veicolo, senza impedire la commissione
dell’infrazione da parte di un terzo. Affinché non si possa rimproverare al
datore alcuna negligenza, egli è tenuto a istruire i suoi collaboratori in
merito alle regole da rispettare e a vegliare al loro rispetto. Le misure
d’informazione possono tradursi nell’affissione, nell’impresa, di istruzioni
generali, la consegna di direttive di servizio ai conducenti all’assunzione o
durante corse particolari, l’organizzazione di serate informative nel caso di
una modifica di una regolamentazione specifica o la notifica verbale di
istruzioni (cfr. Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 69
ad art. 100 LCStr).
In concreto, l’insorgente non
ha comprovato o reso verosimile di essersi adoperato per evitare che il
conducente contravvenisse alle normative applicabili in materia di pesi, né del
resto lo pretende. L’infrazione poteva inoltre essere prevedibile in
considerazione del fatto che è avvenuta nell’ambito della normale attività
della ditta e che il trasporto non era quindi da considerarsi isolato. Egli stesso
ha tra l’altro contribuito al maggior peso del semirimorchio autorizzando il
montaggio della gru di carico. Donde una violazione, seppur per negligenza, delle
normative applicabili.
In definitiva, l’insorgente
non adduce giustificazioni né evoca circostanze che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 13 cpv. 3,
25 cpv. 2 lett. d, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 e 3, 103
cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 67 ONC; 34 cpv. 2, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 24 cpv.
4, 60 cifra 2 e 5 OAV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster