30.2008.166
Assumere ed impiegare per attività di sorveglianza persone senza la necessaria autorizzazione
17 settembre 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
30.2008.166
Data decisione, Autorità:
17.09.2009, PRPEN
Titolo:
Assumere ed impiegare per attività di sorveglianza persone senza la necessaria autorizzazione
CONTRAVVENZIONE ALLA LAPIS
art. 3 cpv. 1 LAPIS
art. 22 cpv. 1 LAPIS
Incarto
n.
30.2008.166
27/702
Bellinzona
17
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 13 luglio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 4
luglio 2008 emessa d
viste le osservazioni 6 agosto 2008 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1, __________, una multa di fr. 600.--, addebitandole inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 40.--, per aver assunto ed impiegato
per attività di sorveglianza, in qualità di rappresentante responsabile della __________
di __________ (ragione sociale modificata in __________ in data 27 febbraio
2099), i signori __________, __________ e __________ nel periodo ottobre
2007-febbraio 2008, malgrado non fossero in possesso della necessaria
autorizzazione;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 1, 3 e 22 della Legge
sulle attività private di investigazione e sorveglianza (LAPIS) e degli
art. 1 e 2 del Regolamento di applicazione della legge 8 novembre 1976
sulle attività private di investigazione e sorveglianza (RLAPIS);
che
RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 13 luglio 2008,
con il quale chiede l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 6 agosto 2008 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione
postula un accoglimento parziale del gravame, proponendo la riduzione della
multa a fr. 500.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese
di fr. 30.--;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che
la Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza si applica ad
ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica, che professa nel
Cantone su mandato di privati un’attività di investigazione, sorveglianza,
trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone. Essa
si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali
e commerciali, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei
confronti della clientela (art. 1 cpv. 1 e 2 LAPIS);
che
l’art. 3 cpv. 1 LAPIS prevede che chi intende esercitare le attività di cui all’art.
1 deve chiedere l’autorizzazione al Dipartimento (Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio dei permessi, art. 1 e 2 RLAPIS). L’istanza deve precisare le attività
che il richiedente vuole esercitare e i mezzi che intende impiegare (cpv. 2).
Successivi cambiamenti o estensioni di attività, come pure l’impiego di
ulteriori mezzi, richiedono un’istanza e un’autorizzazione supplementare (cpv.
3). Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano essi collaboratori o
dipendenti, deve chiedere l’autorizzazione per ognuno di essi (cpv. 4);
che,
secondo l’art. 8b cpv. 1 RLAPIS, il personale delle agenzie private di
sorveglianza che svolge unicamente il controllo delle entrate e delle uscite,
il servizio cassa, il servizio d’ordine non armato per manifestazioni sportive
e ricreative, le segnalazioni nei pressi di parcheggi, incroci o passaggi
pedonali e servizi assimilabili a questi, non abbisogna dell’autorizzazione
prevista dall’art. 3 della legge. Tale personale deve comunque essere
notificato all’Ufficio prima dell’inizio dell’attività, indicando tutti i dati
personali (cpv. 2). I servizi di cui al cpv. 1 devono, di regola, essere svolti
in uniforme (cpv. 3);
che,
giusta l’art. 22 cpv. 1 LAPIS, chiunque viola le disposizioni della presente
legge e del regolamento di applicazione è punito con una multa sino a
fr. 20’000.-- secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che,
come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, rimprovera alla
multata, in applicazione delle predette norme, di aver assunto e impiegato per
attività di sorveglianza, in qualità di rappresentante responsabile dell’allora
ditta __________, i signori __________, __________ e __________, nel periodo
ottobre 2007-febbraio 2008, nonostante non disponessero della necessaria
autorizzazione;
che
la decisione impugnata trae origine dal rapporto informativo di data 26 febbraio
2008 della Polizia intercomunale di __________ e dal successivo rapporto di
segnalazione del 19 marzo 2008 della Polizia cantonale;
che
la ricorrente, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende sostanzialmente le
argomentazioni già sollevate nelle sue osservazioni all’intimazione di
contravvenzione, ha categoricamente contestato gli addebiti che le vengono mossi,
in particolare che le persone in questione abbiano prestato servizio senza la
prescritta autorizzazione (cfr. ricorso);
che,
a suo avviso, il signor __________ non avrebbe mai lavorato, né tantomeno
risulterebbe essere stato impiegato, presso la __________ quale agente di
sorveglianza. Egli avrebbe infatti soltanto voluto accompagnare il signor __________,
disponente esterno della società, indossando una tuta di colore nero, diversa
da quelle usate dalla loro agenzia (cfr. ricorso, pag. 1);
che,
per contro, la signora __________ avrebbe lavorato per la suddetta ditta
unicamente nei servizi di sorveglianza alunni e non quale agente di sicurezza.
Per tale ragione le si potrebbe imputare soltanto una leggera negligenza per
aver comunicato tardivamente che la signora __________ veniva impiegata per le
mansioni elencate all’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (cfr. ricorso, pag. 2);
che
il signor __________ avrebbe lavorato in seno alla citata società quale
disponente esterno ed impiegato d’ufficio dal 1. gennaio 2008 con delle
mansioni di controllo della clientela e organizzazione dei servizi e degli
agenti (sia in abiti civili che in divisa). Quest’ultimo ha il dovere di
controllare ed adottare le misure che ritiene adatte e consone al fabbisogno
della clientela, alla rappresentazione dell’agenzia ed allo svolgimento, in
modo professionale dei compiti impartiti agli agenti in servizio sui cantieri
ove presta servizio l’agenzia. Per tali mansioni, a suo avviso, non sarebbe
perciò obbligatorio che egli sia munito del permesso quale agente di
sorveglianza e sicurezza, in quanto non rientrerebbero fra quelle previste
dalla legge. Egli sarebbe inoltre in possesso del beneplacito dell’Ufficio dei
permessi per svolgere i compiti di cui all’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (cfr. ricorso,
pag. 3);
che
la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, fondandosi sulle risultanze
istruttorie ha ribadito che le tre persone in questione hanno svolto attività
soggette ad autorizzazione, rispettivamente a notifica, senza che la gerente
responsabile richiedesse i dovuti permessi o provvedesse alle dovute notifiche.
L’autorità di prime cure, preso atto che il signor __________ ha prestato
servizio senza l’autorizzazione dipartimentale soltanto una volta in data 19
gennaio 2008 per quattro ore e non sull’arco di più mesi come indicato nella
decisione impugnata, ha nondimeno proposto una riduzione della multa a fr.
500.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 30.--
(cfr. osservazioni 6 agosto 2008);
che
il signor __________ ha lavorato durante il carnevale di __________ soltanto la
sera del 19 gennaio 2008 per circa quattro ore, con il compito di piantonare la
cucina per evitare atti vandalici, senza indossare la divisa della __________
senza essere armato. Egli aveva chiesto al signor __________ se poteva dargli
un po’ di lavoro. Quest’ultimo gli disse di raggiungerlo al carnevale per
aiutarlo poiché gli mancava una persona. Non era stata pattuita una
remunerazione e non è stato pagato (cfr. suo verbale di interrogatorio 15 febbraio
2008);
che,
dal canto suo, il signor __________ ha invece riferito che il signor __________
quella sera era con lui in qualità di accompagnatore (cfr. suo verbale di
interrogatorio 14 febbraio 2008). Circostanza confermata pure dal signor __________,
che al momento dei fatti era socio senza firma individuale della __________ e in
occasione del carnevale di __________ ricopriva il ruolo di responsabile del
servizio e capogruppo (cfr. suo verbale di interrogatorio 22 febbraio 2008
e copia piano di lavoro annessa al rapporto informativo 26 febbraio 2008);
che,
nonostante non sia stato retribuito e non risulta che fosse alle dipendenze
della __________ e malgrado i signori __________ e __________ sostengano che
fosse presente soltanto quale accompagnatore, dalle risultanze istruttorie si
evince chiaramente che il signor __________ la sera del 19 gennaio 2008 ha effettivamente prestato servizio a favore di quest’ultima ditta sorvegliando l’accesso alla
cucina del carnevale. Lo testimoniano le sue stesse dichiarazioni a verbale e gli
accertamenti della Polizia intercomunale di __________, ma pure il fatto che
indossasse una tuta di colore nero. In effetti, se fosse stato sul posto
unicamente come accompagnatore, si sarebbe vestito con dei normali abiti
civili;
che,
Fatti
di per sé, l’attività svolta dal signor __________ rientra fra quelle elencate
dall’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (servizio d’ordine non armato per manifestazioni
sportive e ricreative), per le quali è necessaria soltanto una notifica
preventiva all’Ufficio dei permessi, che nel caso specifico non risulta essere
stata effettuata;
che
l’insorgente ha dichiarato in occasione del suo interrogatorio: “Non so
quante persone sono alle dipendenze della ditta poiché il responsabile di
questo è mio marito (__________, n.d.r.)” e “Voglio dire che
praticamente ho solo la firma per quanto riguarda tutte le pratiche
burocratiche. Per tutto il resto è mio marito che se ne occupa. In sostanza io
centro (sic!) pochissimo con la ditta.” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 21 febbraio 2008);
che,
nonostante ciò, l’insorgente, nella sua qualità di socia e gerente con firma
individuale dell’allora __________, risponde anche delle mancanze dei propri
dipendenti, ossia del signor __________ che all’interno della società aveva la
funzione di responsabile dell’ufficio contabilità e dell’ufficio delle risorse
umane (cfr. contratto di lavoro annesso al suo verbale di interrogatorio 14
febbraio 2008), rispettivamente di suo marito, il quale ai tempi era socio
senza diritto di firma della ditta in questione;
che
la signora __________ ha asserito di aver lavorato, su chiamata ed in uniforme,
per conto della __________ a contare dal 28 settembre 2007 (ovvero sin dalla
sua fondazione) all’1 marzo 2008, con l’incarico di garantire la sicurezza
degli allievi delle scuole elementari di __________ durante l’attraversamento
della strada dalle scuole alla fermate del bus, nonché, in occasione di quattro
partite del girone di andata del __________, conclusosi a metà novembre 2007, con
il compito di controllare le donne che accedevano allo __________ e di aiutare
a garantire la sicurezza all’intero dello stesso (cfr. suo verbale di interrogatorio
23 febbraio 2008);
che
dalla documentazione versata agli atti risulta inoltre che la signora __________
è stata autorizzata ad operare quale agente di sicurezza soltanto dal 12
febbraio 2008 (cfr. e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato al rapporto di
segnalazione 19 marzo 2008);
che
anche le attività svolte dalla signora __________ sono soggette unicamente all’obbligo
della notifica preventiva ai sensi dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (servizio d’ordine
non armato per manifestazioni sportive e ricreative e segnalazioni nei pressi
di passaggi pedonali), che comunque, come pacificamente riconosciuto dall’insorgente
nel suo allegato ricorsuale, non è stata fatta tempestivamente (cfr. ricorso);
che,
per i medesimi motivi di cui sopra, l’insorgente deve pertanto rispondere anche
di questa violazione;
che
il signor __________ nel corso dell’istruttoria ha prodotto il contratto di
lavoro stipulato con l’allora ditta __________ dal quale si evincono le sue
mansioni, che, a prima vista, non rientrano necessariamente tra quelle soggette
ad autorizzazione. Ciò non toglie che egli, in determinate occasioni, abbia
comunque potuto svolgere compiti che esulano da quelli contrattualmente
stabiliti e per i quali è necessario disporre del permesso dipartimentale o
attività per le quali è unicamente necessaria una notifica preventiva al
competente Ufficio dei permessi ai sensi dell’art. 8b LAPIS;
che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da un’attenta analisi della
documentazione versata agli atti, si evince chiaramente che il signor __________
ha svolto anche mansioni soggette ad autorizzazione;
che,
in primo luogo, nonostante quest’ultimo abbia decisamente negato d’aver avuto
con sé l’arma personale - sorretto in ciò pure dalle deposizioni degli altri
collaboratori dell’allora __________ (cfr. i verbali di interrogatorio allegati
al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008) - non vi è infatti alcun motivo di
dubitare dell’attendibilità delle constatazioni degli agenti della Polizia
Considerandi
intercomunale di __________;
che,
in effetti, benché le dichiarazioni di polizia non fruiscano, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza, rientra nelle attribuzioni dell’autorità
decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dagli interessati;
che,
nel caso specifico, gli agenti denuncianti, che, a differenza del signor __________
e della ricorrente, non hanno alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non
corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed
amministrative, non solo hanno notato, a più riprese, che durante le
manifestazioni carnascialesche, il signor __________ indossava il cinturone con
la pistola, ma hanno pure indicato il modello della stessa (cfr. rapporto informativo
26.
febbraio 2008). Se effettivamente non avesse avuto con sé l’arma personale,
non si spiega come gli agenti abbiano potuto indicarne anche il modello (SIG
226), che corrisponde proprio a quello dell’arma di sua proprietà (cfr. suo
verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008 allegato al rapporto di segnalazione
del 19 marzo 2008);
che
già solo questo aspetto esclude l’applicabilità dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS;
che,
comunque, anche volendo prescindere da quanto precede, dalle affermazioni dello
stesso signor __________ si evince chiaramente che la sua presenza al carnevale
di __________ non si è limitata al puro e semplice controllo degli agenti in
servizio ed al contatto con la clientela (per tale compito sarebbe bastata una
presenza sporadica e senza uniforme), ma era invece volta a svolgere (anche)
compiti di sorveglianza;
che,
in effetti, quest’ultimo ha dichiarato all’agente interrogante: “ (…) Ero
effettivamente in divisa avevo il cinturone ma non avevo la pistola. (…) Ero
sul posto come responsabile controllo del servizio che era composto da 4
uomini. Il mio compito era di gestire e controllare questi uomini. (…) Come
responsabile di regola sono presente tutto il tempo del servizio o secondo alle
esigenze di bisogno. Nella fattispecie nel periodo del carnevale di __________
il servizio iniziava alle 22.00 e terminava alle 02/03.00 a dipendenza. In quel
tempo io ero presente”. Alla puntuale contestazione dell’agente
interrogante, al quale pareva strano che girasse per il carnevale con il
cinturone ma senza l’arma, egli ha inoltre affermato: “No. Io ho il
cinturone per una eventualità di difesa e di fermo per eventuale sicurezza e
protezione mia e dei colleghi di lavoro. Ribadisco che non avevo l’arma”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008, allegato al rapporto
di segnalazione 19 marzo 2008);
che,
benché la legge non specifichi cosa si intenda per sorveglianza, non vi è
dubbio che sotto tale definizione ricada anche la difesa e, soprattutto, il
fermo di persone;
che,
infine, la conferma che egli era presente al citato carnevale non solo per
controllare gli agenti in servizio e per mantenere i contatti con la clientela,
ma anche per svolgere compiti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici
discende anche dalle constatazioni degli agenti denuncianti secondo i quali il
signor __________ ha preso contatto a più riprese con la loro pattuglia,
aggiornandola sul servizio da lui svolto (cfr. rapporto informativo 26 febbraio
2008). In effetti, lo scambio di informazioni di servizio con la locale Polizia intercomunale, attività che rientra indubitabilmente fra quelle soggette ad
autorizzazione, non sono certo avvenute in qualità di privato cittadino, bensì
di agente di sicurezza;
che
il signor __________ ha dunque svolto anche attività soggette ad
autorizzazione, senza tuttavia disporre del necessario permesso (cfr. suo
verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008 ed e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato
al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008);
che
in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato tutti gli atti
istruttori, perviene al convincimento che le citate persone abbiano operato per
conto dell’allora __________ senza essere preventivamente notificate,
rispettivamente senza la necessaria autorizzazione e che di conseguenza l’interessata,
nella sua qualità di socia e gerente con firma individuale della predetta
società, abbia violato le norme legali enunciate nella decisione impugnata;
che
tuttavia, tenuto conto che per quanto concerne il signor __________ e la
signora __________ la violazione consiste unicamente nel non aver
preventivamente notificato all’Ufficio dei permessi il loro impiego ai sensi
dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS, si giustifica una riduzione della sanzione
pecuniaria, adeguando conseguentemente la tassa e le spese del primo giudizio e
contenendo al minimo quelle della presente sentenza;
che
tutto ben ponderato una multa di fr. 400.-- risulta essere convenientemente
proporzionata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 22 LAPIS, 1, 2,
8b RLAPIS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è
parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1
è inflitta una multa di fr. 400.-- oltre ad un tassa di giustizia di fr. 90.--
ed alle spese di fr. 30.--.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.-- e le spese di fr. 80.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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