30.2008.167
Svolgere attività di sorveglianza senza la necessaria autorizzazione
17 settembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2008.167
Data decisione, Autorità:
17.09.2009, PRPEN
Titolo:
Svolgere attività di sorveglianza senza la necessaria autorizzazione
CONTRAVVENZIONE ALLA LAPIS
art. 3 LAPIS
art. 22 LAPIS
Incarto
n.
30.2008.167
28/708
Bellinzona
17
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 13 luglio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 4
luglio 2008 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
viste le osservazioni 6 agosto 2008 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1, , una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per aver svolto attività di sorveglianza
sprovvisto della necessaria autorizzazione, nel periodo dal 17 al 20 gennaio 2008, in occasione del carnevale di __________;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 1, 3 e 22 della Legge
sulle attività private di investigazione e sorveglianza (LAPIS) e degli
art. 1 e 2 del Regolamento di applicazione della legge 8 novembre 1976
sulle attività private di investigazione e sorveglianza (RLAPIS);
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 13 luglio 2008,
con il quale chiede l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 6 agosto 2008 la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione postula la reiezione del gravame;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che
la Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza si applica ad
ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica, che professa nel
Cantone su mandato di privati un’attività di investigazione, sorveglianza,
trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone. Essa
si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali
e commerciali, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei
confronti della clientela (art. 1 cpv. 1 e 2 LAPIS);
che
l’art. 3 cpv. 1 LAPIS prevede che chi intende esercitare le attività di cui
all’art. 1 deve chiedere l’autorizzazione al Dipartimento (Sezione dei permessi
e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi, art. 1 e 2 RLAPIS). L’istanza deve
precisare le attività che il richiedente vuole esercitare e i mezzi che intende
impiegare (cpv. 2). Successivi cambiamenti o estensioni di attività, come pure
l’impiego di ulteriori mezzi, richiedono un’istanza e un’autorizzazione
supplementare (cpv. 3). Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano
essi collaboratori o dipendenti, deve chiedere l’autorizzazione per ognuno di
essi (cpv. 4)
che,
giusta l’art. 22 cpv. 1 LAPIS, chiunque viola le disposizioni della presente
legge e del regolamento di applicazione è punito con una multa sino a
fr. 20’000.-- secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che,
come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato,
in applicazione delle predette norme, di aver svolto attività di sorveglianza
sprovvisto della necessaria autorizzazione, nel periodo dal 17 al 20
gennaio 2008, in occasione del carnevale di __________;
che
la decisione impugnata trae origine dal rapporto informativo di data 26 febbraio
2008 della Polizia intercomunale di __________ e dal successivo rapporto di
segnalazione del 19 marzo 2008 della Polizia cantonale, dai quali risulta che,
in occasione dei festeggiamenti carnascialeschi di __________, l’insorgente ha
prestato servizio con la divisa della ditta __________ e con il cinturone con
l’arma personale nella fondina (pistola SIG 226);
che
il ricorrente, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende e sviluppa le
argomentazioni già esposte nel suo verbale di interrogatorio e nelle sue
osservazioni all’intimazione di contravvenzione, ha contestato gli addebiti che
gli vengono mossi, sostenendo di essere stato impiegato presso la ditta __________,
in qualità di disponente con delle mansioni ben precise, fra le quali vi sono il
controllo degli agenti in servizio sui luoghi di lavoro ed il contatto con la clientela. Durante il carnevale di __________, indipendentemente dal fatto di aver indossato
la divisa o gli abiti civili, la sua presenza sarebbe stata dettata unicamente dalla
sua posizione di disponente per tutto quanto attiene l’organizzazione dei
lavori, il contatto con la clientela, il controllo degli agenti (regolarmente
tesserati), le loro mansioni ed i loro compiti sul cantiere di lavoro, i
contatti con il committente e lo scambio di informazioni di servizio con la
locale polizia intercomunale e le pattuglie della Polizia cantonale. Mansioni,
che, a suo dire, non abbisognano della necessaria autorizzazione dipartimentale
(cfr. ricorso);
che
l’autorità di prime cure, fondandosi sulle risultanze istruttorie, ha ribadito
che il ricorrente ha espletato mansioni soggette ad autorizzazione dipartimentale,
in quanto la sua presenza in divisa era volta a compiere atti e comportamenti a
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. Inoltre, i contatti con le
autorità di polizia sono indubbiamente avvenuti in veste di agente di sicurezza
e non di privato cittadino (cfr. osservazioni 6 agosto 2008);
che,
giusta l’art. 8b cpv. 1 RLAPIS, il personale delle agenzie private di
sorveglianza che svolge unicamente il controllo delle entrate e delle uscite,
il servizio cassa, il servizio d’ordine non armato per manifestazioni sportive
e ricreative, le segnalazioni nei pressi di parcheggi, incroci o passaggi
pedonali e servizi assimilabili a questi, non abbisogna dell’autorizzazione
prevista dall’art. 3 della legge. Tale personale deve comunque essere
notificato all’Ufficio prima dell’inizio dell’attività, indicando tutti i dati
personali (cpv. 2). I servizi di cui al cpv. 1 devono, di regola, essere svolti
in uniforme (cpv. 3);
che
il ricorrente nel corso dell’istruttoria ha prodotto il contratto di lavoro
stipulato con la ditta __________, dal quale si evincono le sue mansioni, che,
a prima vista, non rientrano necessariamente tra quelle soggette ad
autorizzazione. Ciò non toglie che egli, in determinate occasioni, abbia comunque
potuto svolgere compiti che esulano da quelli contrattualmente stabiliti e per
Fatti
i quali è necessario disporre del permesso dipartimentale o attività per le
quali è unicamente necessaria una notifica preventiva al competente Ufficio dei
permessi ai sensi dell’art. 8b LAPIS (notifica che peraltro non risulta essere
stata fatta nel caso in esame);
che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, da un’attenta analisi della
documentazione versata agli atti, si evince chiaramente che egli ha svolto
mansioni soggette ad autorizzazione, per le quali non disponeva del necessario
permesso (cfr. e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato al rapporto di
segnalazione 19 marzo 2008);
che,
in primo luogo, nonostante egli neghi decisamente d’aver avuto con sé l’arma
personale - sorretto in ciò pure dalle deposizioni degli altri collaboratori
della __________ (cfr. rapporto di segnalazione 19 marzo 2008) - non vi è
infatti alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle constatazioni degli
agenti della Polizia intercomunale di __________;
che,
in effetti, benché le dichiarazioni di polizia non fruiscano, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza, rientra nelle attribuzioni
dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza
della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal
multato;
che,
nel caso specifico, gli agenti denuncianti, che, a differenza del ricorrente,
non hanno alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti
alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative, non
solo hanno notato, a più riprese, che durante le manifestazioni
carnascialesche, quest’ultimo indossava il cinturone con la pistola, ma hanno
pure indicato il modello della stessa (cfr. rapporto informativo 26 febbraio
2008). Se, come sostiene il ricorrente, effettivamente non avesse avuto con sé
l’arma personale, non si spiega come gli agenti abbiano potuto indicarne anche
il modello (SIG 226), che corrisponde proprio a quello dell’arma di sua
proprietà (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008);
che
già solo questo aspetto esclude l’applicabilità dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS;
che,
comunque, anche volendo prescindere da quanto precede, come rettamente
Considerandi
evidenziato dall’autorità di primo grado, dalle affermazioni dello stesso ricorrente
si evince chiaramente che la sua presenza al carnevale di __________ non si è
limitata al puro e semplice controllo degli agenti in servizio ed al contatto
con la clientela (per tale compito sarebbe bastata una presenza sporadica e
senza uniforme), ma era invece volta a svolgere (anche) compiti di sorveglianza;
che,
in effetti, il ricorrente ha dichiarato all’agente interrogante: “ (…) Ero
effettivamente in divisa avevo il cinturone ma non avevo la pistola. (…) Ero
sul posto come responsabile controllo del servizio che era composto da 4
uomini. Il mio compito era di gestire e controllare questi uomini. (…) Come responsabile
di regola sono presente tutto il tempo del servizio o secondo alle esigenze di
bisogno. Nella fattispecie nel periodo del carnevale di __________ il servizio
iniziava alle 22.00 e terminava alle 02/03.00 a dipendenza. In quel tempo io
ero presente”. Alla puntuale contestazione dell’agente interrogante,
al quale pareva strano che girasse per il carnevale con il cinturone ma senza
l’arma, egli ha inoltre affermato: “No. Io ho il cinturone per una
eventualità di difesa e di fermo per eventuale sicurezza e protezione mia e dei
colleghi di lavoro. Ribadisco che non avevo l’arma” (cfr. suo verbale di interrogatorio
14.
febbraio 2008);
che,
benché la legge non specifichi cosa si intenda per sorveglianza, non vi è dubbio
che sotto tale definizione ricada anche la difesa e, soprattutto, il fermo di
persone;
che,
infine, anche le allegazioni ricorsuali del ricorrente dimostrano che egli era presente
al citato carnevale non solo per controllare gli agenti in servizio e per mantenere
i contatti con la clientela, ma anche per svolgere compiti a tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblici. In effetti, lo scambio di informazioni di servizio
con la locale Polizia intercomunale e le pattuglie della Polizia cantonale, attività
che rientra indubitabilmente fra quelle soggette ad autorizzazione, non
avvenivano certo in veste di privato cittadino, bensì in quelle di agente di
sicurezza, come peraltro confermato anche dagli agenti denuncianti nel loro
rapporto: “Lo stesso (RI 1, n.d.r.) a più riprese ha preso contatto
con la nostra pattuglia e in tali occasioni la (sic!) aggiornava sul
servizio da lui svolto.” (cfr. rapporto informativo 26 febbraio 2008);
che
in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato tutti gli atti
istruttori, perviene al convincimento che l’interessato abbia effettivamente
perpetrato le infrazioni rimproverategli, violando di conseguenza le norme
legali enunciate nella decisione impugnata;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 22 LAPIS, 1, 2,
8b RLAPIS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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