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Decisione

30.2008.167

Svolgere attività di sorveglianza senza la necessaria autorizzazione

17 settembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quali è necessario disporre del permesso dipartimentale o attività per le

quali è unicamente necessaria una notifica preventiva al competente Ufficio dei

permessi ai sensi dell’art. 8b LAPIS (notifica che peraltro non risulta essere

stata fatta nel caso in esame);

che,

contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, da un’attenta analisi della

documentazione versata agli atti, si evince chiaramente che egli ha svolto

mansioni soggette ad autorizzazione, per le quali non disponeva del necessario

permesso (cfr. e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato al rapporto di

segnalazione 19 marzo 2008);

che,

in primo luogo, nonostante egli neghi decisamente d’aver avuto con sé l’arma

personale - sorretto in ciò pure dalle deposizioni degli altri collaboratori

della __________ (cfr. rapporto di segnalazione 19 marzo 2008) - non vi è

infatti alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle constatazioni degli

agenti della Polizia intercomunale di __________;

che,

in effetti, benché le dichiarazioni di polizia non fruiscano, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza, rientra nelle attribuzioni

dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza

della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal

multato;

che,

nel caso specifico, gli agenti denuncianti, che, a differenza del ricorrente,

non hanno alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti

alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative, non

solo hanno notato, a più riprese, che durante le manifestazioni

carnascialesche, quest’ultimo indossava il cinturone con la pistola, ma hanno

pure indicato il modello della stessa (cfr. rapporto informativo 26 febbraio

2008). Se, come sostiene il ricorrente, effettivamente non avesse avuto con sé

l’arma personale, non si spiega come gli agenti abbiano potuto indicarne anche

il modello (SIG 226), che corrisponde proprio a quello dell’arma di sua

proprietà (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008);

che

già solo questo aspetto esclude l’applicabilità dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS;

che,

comunque, anche volendo prescindere da quanto precede, come rettamente

Considerandi

evidenziato dall’autorità di primo grado, dalle affermazioni dello stesso ricorrente

si evince chiaramente che la sua presenza al carnevale di __________ non si è

limitata al puro e semplice controllo degli agenti in servizio ed al contatto

con la clientela (per tale compito sarebbe bastata una presenza sporadica e

senza uniforme), ma era invece volta a svolgere (anche) compiti di sorveglianza;

che,

in effetti, il ricorrente ha dichiarato all’agente interrogante: “ (…) Ero

effettivamente in divisa avevo il cinturone ma non avevo la pistola. (…) Ero

sul posto come responsabile controllo del servizio che era composto da 4

uomini. Il mio compito era di gestire e controllare questi uomini. (…) Come responsabile

di regola sono presente tutto il tempo del servizio o secondo alle esigenze di

bisogno. Nella fattispecie nel periodo del carnevale di __________ il servizio

iniziava alle 22.00 e terminava alle 02/03.00 a dipendenza. In quel tempo io

ero presente”. Alla puntuale contestazione dell’agente interrogante,

al quale pareva strano che girasse per il carnevale con il cinturone ma senza

l’arma, egli ha inoltre affermato: “No. Io ho il cinturone per una

eventualità di difesa e di fermo per eventuale sicurezza e protezione mia e dei

colleghi di lavoro. Ribadisco che non avevo l’arma” (cfr. suo verbale di interrogatorio

14.

febbraio 2008);

che,

benché la legge non specifichi cosa si intenda per sorveglianza, non vi è dubbio

che sotto tale definizione ricada anche la difesa e, soprattutto, il fermo di

persone;

che,

infine, anche le allegazioni ricorsuali del ricorrente dimostrano che egli era presente

al citato carnevale non solo per controllare gli agenti in servizio e per mantenere

i contatti con la clientela, ma anche per svolgere compiti a tutela dell’ordine

e della sicurezza pubblici. In effetti, lo scambio di informazioni di servizio

con la locale Polizia intercomunale e le pattuglie della Polizia cantonale, attività

che rientra indubitabilmente fra quelle soggette ad autorizzazione, non

avvenivano certo in veste di privato cittadino, bensì in quelle di agente di

sicurezza, come peraltro confermato anche dagli agenti denuncianti nel loro

rapporto: “Lo stesso (RI 1, n.d.r.) a più riprese ha preso contatto

con la nostra pattuglia e in tali occasioni la (sic!) aggiornava sul

servizio da lui svolto.” (cfr. rapporto informativo 26 febbraio 2008);

che

in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato tutti gli atti

istruttori, perviene al convincimento che l’interessato abbia effettivamente

perpetrato le infrazioni rimproverategli, violando di conseguenza le norme

legali enunciate nella decisione impugnata;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 22 LAPIS, 1, 2,

8b RLAPIS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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