Lexipedia

Decisione

30.2008.169

Violazione dell'obbligo di notifica

28 gennaio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.169

Data decisione, Autorità:

28.01.2010, PRPEN

Titolo:

Violazione dell'obbligo di notifica

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

art. 3 cpv. 3 LDDS

art. 6 OLS

art. 38 RLALPS

Incarto

n.

30.2008.169

08 199/902

Bellinzona

28

gennaio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 luglio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione

27 giugno 2008 n. 08 199/902 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 8 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la CRTE 1 con decisione 27

giugno 2008 ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 830.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Ha lavorato in qualità di

fabbro, dal 03.09.2007 al 15.11.2007, a favore della ditta__________, di __________,

__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che [gli] consentisse

di svolgere detta attività”;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di “rivedere

la situazione” alla luce della sua buona fede;

che la CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata;

e considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che per

l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e

Considerandi

un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo

autorizzi a ciò; è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente

o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo

gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS);

che

le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti

delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi

di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr.

rinvio dell’art. 38 RLaLPS-CE/AELS);

che tali reati sono punibili

anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP). Il Codice penale

definisce la negligenza come il comportamento di colui che non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali (art. 12 cpv. 3 CP). Nell’ambito della LDDS (ora Legge federale sugli

stranieri, LStr) agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto

nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere

alla necessaria notifica;

che la CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato il qui ricorrente per aver

lavorato in qualità di fabbro, dal 3 settembre al 15 novembre 2007, a favore della ditta __________, di __________, __________, sprovvisto del permesso che gli

consentisse di svolgere detta attività;

che il ricorrente non contesta

di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica, come detto, appellandosi

alla sua buona fede (cfr. ricorso 11 luglio 2008);

che con l’entrata in vigore,

il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito

del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei

vecchi Stati membri dell’UE (come l’Italia), beneficiano di un diritto generale

al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa

(cfr. DTF 134 IV 57);

che per le persone che

beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia

un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC e art. 2 e 3 LDDS

[ora art. 10-13 LStr]), ragione per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino

CE-17/AELS regolarizzare la propria situazione, mediante annuncio del suo

arrivo alla competente autorità cantonale (Ufficio regionale degli stranieri),

alla quale va chiesto, in ogni caso prima di assumere un impiego soggetto a

permesso (cfr. art. 9 OLCP e le norme alle quali rimanda), il rilascio di una

carta di soggiorno corrispondente all’attività lavorativa, fermo restando che è

tuttavia autorizzato a iniziare l’attività in attesa dell’esame e della decisione

della domanda di rilascio del permesso (cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; art.

19.

cpv. 2 RLaLPS-CE/AELS, che corrisponde ora all’art. 8 cpv. 2 RLaLPS);

che in concreto è pacifico che

l’insorgente ha omesso di notificarsi alla competente autorità degli stranieri

in vista del rilascio del permesso, donde la violazione dell’obbligo di

notifica, seppur per negligenza;

che non giova al ricorrente

prevalersi della sua buona fede – seppur non contestata – in quanto non

liberatoria;

che neppure vanno a sua

discolpa le asserite rassicurazioni ottenute dal datore di lavoro, giacché non

trattasi dell’autorità competente per il rilascio di simili informazioni, alla

quale occorreva semmai rivolgersi;

che sebbene meno grave

rispetto alla violazione rimproveratagli sulla base del diritto previgente,

tale omissione rimane sanzionabile con una multa;

che quo alla commisurazione

della pena, tenuto conto, da un lato, della durata relativamente breve

dell’attività lucrativa non notificata, dall’altro, del fatto che si è trattato

di una negligenza e che, come detto, egli aveva un diritto al rilascio del

permesso, dovendo solo far fronte a un obbligo di notifica, si giustifica di

ridurre la multa inflittagli a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali di

primo grado;

che l’esito del gravame induce

a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6

LDDS; 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e

alle spese di fr. 10.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

§ L’importo di fr. 150.-,

versato a titolo di maggior anticipo, sarà restituito all’insorgente, alla

crescita in giudicato della presente sentenza, previa indicazione di un conto

bancario sul quale effettuare il versamento.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster