30.2008.169
Violazione dell'obbligo di notifica
28 gennaio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.169
Data decisione, Autorità:
28.01.2010, PRPEN
Titolo:
Violazione dell'obbligo di notifica
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 6 OLS
art. 38 RLALPS
Incarto
n.
30.2008.169
08 199/902
Bellinzona
28
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 08 199/902 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 27
giugno 2008 ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 830.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di
fabbro, dal 03.09.2007 al 15.11.2007, a favore della ditta__________, di __________,
__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che [gli] consentisse
di svolgere detta attività”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di “rivedere
la situazione” alla luce della sua buona fede;
che la CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata;
e considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che per
l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e
Considerandi
un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo
autorizzi a ciò; è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente
o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo
gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS);
che
le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti
delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi
di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr.
rinvio dell’art. 38 RLaLPS-CE/AELS);
che tali reati sono punibili
anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP). Il Codice penale
definisce la negligenza come il comportamento di colui che non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali (art. 12 cpv. 3 CP). Nell’ambito della LDDS (ora Legge federale sugli
stranieri, LStr) agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto
nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere
alla necessaria notifica;
che la CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato il qui ricorrente per aver
lavorato in qualità di fabbro, dal 3 settembre al 15 novembre 2007, a favore della ditta __________, di __________, __________, sprovvisto del permesso che gli
consentisse di svolgere detta attività;
che il ricorrente non contesta
di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica, come detto, appellandosi
alla sua buona fede (cfr. ricorso 11 luglio 2008);
che con l’entrata in vigore,
il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito
del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei
vecchi Stati membri dell’UE (come l’Italia), beneficiano di un diritto generale
al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa
(cfr. DTF 134 IV 57);
che per le persone che
beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia
un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC e art. 2 e 3 LDDS
[ora art. 10-13 LStr]), ragione per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino
CE-17/AELS regolarizzare la propria situazione, mediante annuncio del suo
arrivo alla competente autorità cantonale (Ufficio regionale degli stranieri),
alla quale va chiesto, in ogni caso prima di assumere un impiego soggetto a
permesso (cfr. art. 9 OLCP e le norme alle quali rimanda), il rilascio di una
carta di soggiorno corrispondente all’attività lavorativa, fermo restando che è
tuttavia autorizzato a iniziare l’attività in attesa dell’esame e della decisione
della domanda di rilascio del permesso (cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; art.
19.
cpv. 2 RLaLPS-CE/AELS, che corrisponde ora all’art. 8 cpv. 2 RLaLPS);
che in concreto è pacifico che
l’insorgente ha omesso di notificarsi alla competente autorità degli stranieri
in vista del rilascio del permesso, donde la violazione dell’obbligo di
notifica, seppur per negligenza;
che non giova al ricorrente
prevalersi della sua buona fede – seppur non contestata – in quanto non
liberatoria;
che neppure vanno a sua
discolpa le asserite rassicurazioni ottenute dal datore di lavoro, giacché non
trattasi dell’autorità competente per il rilascio di simili informazioni, alla
quale occorreva semmai rivolgersi;
che sebbene meno grave
rispetto alla violazione rimproveratagli sulla base del diritto previgente,
tale omissione rimane sanzionabile con una multa;
che quo alla commisurazione
della pena, tenuto conto, da un lato, della durata relativamente breve
dell’attività lucrativa non notificata, dall’altro, del fatto che si è trattato
di una negligenza e che, come detto, egli aveva un diritto al rilascio del
permesso, dovendo solo far fronte a un obbligo di notifica, si giustifica di
ridurre la multa inflittagli a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali di
primo grado;
che l’esito del gravame induce
a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS; 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e
alle spese di fr. 10.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
§ L’importo di fr. 150.-,
versato a titolo di maggior anticipo, sarà restituito all’insorgente, alla
crescita in giudicato della presente sentenza, previa indicazione di un conto
bancario sul quale effettuare il versamento.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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