30.2008.17
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4 aprile 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2008.17
Data decisione, Autorità:
04.04.2008, TCA
Titolo:
Contributi personali dovuti come indipendente per il 2004. Le tassazioni fiscali sono presunte conformi alla realtà. Dato che l'assicurato non ha impugnato la notifica di tassazione IC 2004, essa è vincolante per il giudice, anche perché l'assicurato non ha comprovato errori. Dilazione di pagamento
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
PAGAMENTO DILAZIONATO CONTRIBUTI
REDDITO AZIENDALE
art. 9 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 34b OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.17
TB
Lugano
4 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
gennaio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione dell'11 dicembre 2007
(doc. 15) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi
personali AVS/AI/IPG/AF dovuti da RI 1 quale indipendente per l'anno di contribuzione 2004. La Cassa,
evincendo l'importo dalla comunicazione
del 18 ottobre 2007 (doc. 16) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2004 un reddito aziendale di
Fr. 46'000.-, con un capitale
proprio di Fr. 120'000.- investito
nell'azienda.
B. Il
3 gennaio 2008 (doc. A3) l'assicurato ha formulato opposizione evidenziando un
errore nella dichiarazione d'imposta
che, per dimenticanza, non è stato tuttavia fatto valere tempestivamente davanti
all'autorità fiscale a mezzo di
un reclamo contro l'errata
notifica di tassazione IC/IFD 2004. L'opponente ha inoltre osservato che il reddito aziendale imponibile è
stato di Fr. 20'900.- nel 2003,
di Fr. 41'900.- nel 2004 e di
Fr. 19'200.- nel 2005.
C. Con
decisione su opposizione del 25 gennaio 2008 (doc. A1) la Cassa compensazione
ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che gli importi
ritenuti sono stati confermati dal competente Ufficio di tassazione e che le
relative notifiche di tassazione sono cresciute in giudicato. Al reddito
aziendale netto si aggiungono i contributi fatturati, dato che i contributi
AVS/AI/IPG si calcolano sul reddito aziendale e non sul reddito imponibile ritenuto
fiscalmente.
D. Con
ricorso del 18 febbraio 2008 (doc. I) formulato tramite RA 1, l'assicurato ha ribadito che la notifica di
tassazione 2004 è frutto di un errore nella compilazione della dichiarazione
fiscale da parte di un conoscente, ciò che ha dato luogo ad un'imposta annua addirittura raddoppiata sia rispetto
all'anno precedente sia successivo, con conseguenze nefaste pure sulle imposte comunali e federali. Ha
postulato quindi che la decisione sia annullata.
Il 27 febbraio 2008
(doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso riprendendo la
decisione su opposizione e precisando che l'insorgente può chiedere una dilazione
del pagamento.
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV), mentre il TCA ha richiamato l'incarto
fiscale 2004 dell'assicurato.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, sulla base dei redditi aziendali netti da attività principale di Fr. 36'000.- e da attività accessoria di Fr. 10'000.- stabiliti dall'autorità fiscale per redditi complessivi di
Fr. 46'000.-, a cui si sono
aggiunti i contributi di Fr. 1'494.-
fatturati quale acconto ed al cui totale è stata dedotta la percentuale del
2,5% sul capitale proprio di Fr. 120'000.- investito nell'azienda, la Cassa ha definitivamente calcolato in Fr. 3'816,95, spese comprese, il contributo
personale AVS/AI/IPG/AF dovuto dal ricorrente per il 2004.
Il reddito di Fr. 46'000.- ed il capitale di Fr. 120'000.- le sono stati comunicati, a specifica
richiesta, dall'autorità fiscale
Considerandi
(doc. 16).
L'assicurato ha contestato l'importo del reddito aziendale, facendo
valere dei differenti redditi (imponibili) da attività indipendente soggetti a
contribuzione AVS/AI/IPG nel 2003 e nel 2005, corrispondenti circa alla metà di
quanto fissato invece per il 2004.
Controversa è pertanto
la determinazione dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona
indipendente da soggiacere a contribuzione per il 2004.
6.
Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.
, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110.
pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
7.
Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2004 occorre determinare il
reddito conseguito dall'assicurato
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
postnumerando 2004.
La notifica di
tassazione IFD 2004 dell'insorgente
(doc. A4) contempla un reddito da attività indipendente di Fr. 46'000.-, di cui Fr. 36'000.- provengono dall'attività principale e Fr. 10'000.- dall'attività accessoria. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha
calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG/AF dovuto nel 2004 dall'assicurato basandosi su un reddito da
attività lucrativa indipendente di Fr. 46'000.-.
A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione
IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato (docc. 5 e 6), nel
senso che l'assicurato non vi
si è validamente opposto. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite
dall'Ufficio di tassazione devono
essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Va osservato, inoltre,
che a specifica richiesta della Cassa di compensazione (doc. 2), il 14 gennaio
2008.
(doc. 3) l'Ufficio circondariale
di tassazione di __________ ha confermato integralmente le cifre di Fr. 46'000.- come reddito aziendale e di Fr. 119'564.- quale capitale investito nell'azienda.
8.
Sulla
scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteggio di Fr. 46'000.- sollevata dal ricorrente non può essere ritenuta. E ciò, a
maggior ragione perché il ricorrente non ha in alcun modo comprovato che i
redditi ritenuti dall'autorità
fiscale e, conseguentemente, anche dall'Amministrazione, siano errati. L'assicurato avrebbe dovuto
salvaguardare i suoi diritti in ambito fiscale.
Non
sono dati qui gli estremi per scostarsi dalla tassazione ritenuta dalla
preposta autorità.
Il ricorso deve
conseguentemente essere respinto e la decisione impugnata confermata.
9.
All'assicurato resta sempre anche aperta la via
del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa di compensazione.
Questa norma prevede
infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue
immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,
sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti
potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà
quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente
in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente
non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione
concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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