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30.2008.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 aprile 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

2. Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

4. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

5. In

concreto, sulla base dei redditi aziendali netti da attività principale di Fr. 36'000.- e da attività accessoria di Fr. 10'000.- stabiliti dall'autorità fiscale per redditi complessivi di

Fr. 46'000.-, a cui si sono

aggiunti i contributi di Fr. 1'494.-

fatturati quale acconto ed al cui totale è stata dedotta la percentuale del

2,5% sul capitale proprio di Fr. 120'000.- investito nell'azienda, la Cassa ha definitivamente calcolato in Fr. 3'816,95, spese comprese, il contributo

personale AVS/AI/IPG/AF dovuto dal ricorrente per il 2004.

Il reddito di Fr. 46'000.- ed il capitale di Fr. 120'000.- le sono stati comunicati, a specifica

richiesta, dall'autorità fiscale

Considerandi

(doc. 16).

L'assicurato ha contestato l'importo del reddito aziendale, facendo

valere dei differenti redditi (imponibili) da attività indipendente soggetti a

contribuzione AVS/AI/IPG nel 2003 e nel 2005, corrispondenti circa alla metà di

quanto fissato invece per il 2004.

Controversa è pertanto

la determinazione dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona

indipendente da soggiacere a contribuzione per il 2004.

6.

Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi

sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.

, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.

110.

pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

7.

Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2004 occorre determinare il

reddito conseguito dall'assicurato

durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione

postnumerando 2004.

La notifica di

tassazione IFD 2004 dell'insorgente

(doc. A4) contempla un reddito da attività indipendente di Fr. 46'000.-, di cui Fr. 36'000.- provengono dall'attività principale e Fr. 10'000.- dall'attività accessoria. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha

calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG/AF dovuto nel 2004 dall'assicurato basandosi su un reddito da

attività lucrativa indipendente di Fr. 46'000.-.

A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione

IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato (docc. 5 e 6), nel

senso che l'assicurato non vi

si è validamente opposto. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite

dall'Ufficio di tassazione devono

essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Va osservato, inoltre,

che a specifica richiesta della Cassa di compensazione (doc. 2), il 14 gennaio

2008.

(doc. 3) l'Ufficio circondariale

di tassazione di __________ ha confermato integralmente le cifre di Fr. 46'000.- come reddito aziendale e di Fr. 119'564.- quale capitale investito nell'azienda.

8.

Sulla

scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteggio di Fr. 46'000.- sollevata dal ricorrente non può essere ritenuta. E ciò, a

maggior ragione perché il ricorrente non ha in alcun modo comprovato che i

redditi ritenuti dall'autorità

fiscale e, conseguentemente, anche dall'Amministrazione, siano errati. L'assicurato avrebbe dovuto

salvaguardare i suoi diritti in ambito fiscale.

Non

sono dati qui gli estremi per scostarsi dalla tassazione ritenuta dalla

preposta autorità.

Il ricorso deve

conseguentemente essere respinto e la decisione impugnata confermata.

9.

All'assicurato resta sempre anche aperta la via

del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa di compensazione.

Questa norma prevede

infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in

difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue

immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,

sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti

potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà

quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente

in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente

non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione

concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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