Lexipedia

Decisione

30.2008.175

Circolare con un veicolo articolato omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo

8 febbraio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 4

luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di

giustizia fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo articolato (I) __________ omettendo di manipolare correttamente il

cronotachigrafo”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 25 cpv. 2 lett. i, 103 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento, con conseguente restituzione della cauzione.

C. La Sezione della circolazione

propone che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 25 cpv. 2

lett. i LCStr, il Consiglio

federale emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tachigrafi e simili;

esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di

lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone

punite a cagione di eccesso di velocità.

L’art. 3 cpv. 4 ONC

prevede che il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo

prescritto e utilizzarlo correttamente; in particolare, se il veicolo è

equipaggiato con un odocronografo analogico, durante il viaggio il conducente

può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il

detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una

sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura

del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi

nuovi (lett. a).

Chiunque

viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra

disposizione penale (art. 96 ONC; cfr. art. 103 cpv. 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al

multato di aver circolato con il veicolo articolato (I) __________ omettendo di

manipolare correttamente il cronotachigrafo.

4.

Il ricorrente, precisa

di non aver manipolato l’odocronografo, ma bensì di aver erroneamente posto

l’apposita leva su “altri lavori” (sigla martelletto). A suo dire “l’operazione

non ha avuto alcuno scopo fraudolento, prova ne è l’esiguo tempo di

funzionamento dell’apparecchio stesso (sulla posizione errata della leva): a

questo proposito vedasi grafico di registrazione (pochi minuti, meno di 5). […]

È pertanto pacifico considerare il tempo in cui l’odocronografo ha funzionato

erroneamente con la leva nella posizione sbagliata, ininfluente per la guida,

non potendo essere considerata pausa (ossia ai 15 minuti, come detto sopra).”

(cfr. ricorso del 18 luglio 2008).

5.

In concreto, l’insorgente

ha ammesso a più riprese che l’odocronografo ha funzionato erroneamente, seppur

senza conseguenze concrete sul periodo di riposo, giacché l’apposita leva era

posta erroneamente su “altri lavori”.

Secondo l’art. 3 cpv. 4 ONC un

uso scorretto dell’apparecchio è sufficiente per essere punibile. Ne segue che

la fattispecie è per ciò solo adempiuta.

Non è per contro necessaria –

né del resto gli viene rimproverata – l’intenzione di eludere le disposizioni

sulla verifica, come osservato, a giusto titolo, dall’autorità inquirente nel

rapporto di contro-osservazioni del __________, punti 4 e 5 (sui quali l’insorgente

è rimasto peraltro silente). In questo senso va interpretato il termine

“manipolare” (far funzionare) contemplato nella decisione impugnata, che non

sottintende necessariamente un uso fraudolento dello strumento di controllo.

In siffatte evenienze, questo

giudice non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente abbia

effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure.

6.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 25 cpv. 2 lett. i, 103

LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a

suo carico.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster