30.2008.175
Circolare con un veicolo articolato omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo
8 febbraio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.175
Data decisione, Autorità:
08.02.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare con un veicolo articolato omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 103 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.175
18256/804
Bellinzona
8
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Prisca
Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 luglio
2008 presentato da
RI 1 (D),
difeso da:
contro
la decisione
4 luglio 2008 n. 18256/804 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 28 agosto
2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 4
luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di
giustizia fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo articolato (I) __________ omettendo di manipolare correttamente il
cronotachigrafo”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 25 cpv. 2 lett. i, 103 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento, con conseguente restituzione della cauzione.
C. La Sezione della circolazione
propone che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 25 cpv. 2
lett. i LCStr, il Consiglio
federale emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tachigrafi e simili;
esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di
lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone
punite a cagione di eccesso di velocità.
L’art. 3 cpv. 4 ONC
prevede che il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo
prescritto e utilizzarlo correttamente; in particolare, se il veicolo è
equipaggiato con un odocronografo analogico, durante il viaggio il conducente
può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il
detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una
sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura
del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi
nuovi (lett. a).
Chiunque
viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra
disposizione penale (art. 96 ONC; cfr. art. 103 cpv. 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al
multato di aver circolato con il veicolo articolato (I) __________ omettendo di
manipolare correttamente il cronotachigrafo.
4.
Il ricorrente, precisa
di non aver manipolato l’odocronografo, ma bensì di aver erroneamente posto
l’apposita leva su “altri lavori” (sigla martelletto). A suo dire “l’operazione
non ha avuto alcuno scopo fraudolento, prova ne è l’esiguo tempo di
funzionamento dell’apparecchio stesso (sulla posizione errata della leva): a
questo proposito vedasi grafico di registrazione (pochi minuti, meno di 5). […]
È pertanto pacifico considerare il tempo in cui l’odocronografo ha funzionato
erroneamente con la leva nella posizione sbagliata, ininfluente per la guida,
non potendo essere considerata pausa (ossia ai 15 minuti, come detto sopra).”
(cfr. ricorso del 18 luglio 2008).
5.
In concreto, l’insorgente
ha ammesso a più riprese che l’odocronografo ha funzionato erroneamente, seppur
senza conseguenze concrete sul periodo di riposo, giacché l’apposita leva era
posta erroneamente su “altri lavori”.
Secondo l’art. 3 cpv. 4 ONC un
uso scorretto dell’apparecchio è sufficiente per essere punibile. Ne segue che
la fattispecie è per ciò solo adempiuta.
Non è per contro necessaria –
né del resto gli viene rimproverata – l’intenzione di eludere le disposizioni
sulla verifica, come osservato, a giusto titolo, dall’autorità inquirente nel
rapporto di contro-osservazioni del __________, punti 4 e 5 (sui quali l’insorgente
è rimasto peraltro silente). In questo senso va interpretato il termine
“manipolare” (far funzionare) contemplato nella decisione impugnata, che non
sottintende necessariamente un uso fraudolento dello strumento di controllo.
In siffatte evenienze, questo
giudice non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente abbia
effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure.
6.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 25 cpv. 2 lett. i, 103
LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a
suo carico.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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