30.2008.176
Uso illecito allo scopo di posteggiare di un fondo privato debitamente segnalato
13 agosto 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.176
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, PRPEN
Titolo:
Uso illecito allo scopo di posteggiare di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.176
18143/810
Bellinzona
13
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 luglio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 18143/810 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace”.
Fatti accertati il 21 marzo
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis, 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 30 luglio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 375bis CPC
l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv.
2.
prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace, e meglio il giorno 21 marzo 2007 alle ore 8.00.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di avere fatto uso del fondo in questione, ma precisa che la
fermata è autorizzata dall’amministrazione per il carico e lo scarico. Nel
ricorso così si è espressa:
“Arbitrariamente è stata
segnalata una presunta infrazione, mentre in realtà la persona che ha indicato
il mio veicolo mi deve assolutamente dimostrare che è rimasta ad osservare per
tutto il tempo oltre il quale diventa divieto di sosta, indicando esattamente
quando l’auto è stata lasciata e quando eventualmente rimossa, altrimenti è un abuso.”
5.
Dalla documentazione
fotografica prodotta dall’insorgente alla CRTE 1 in altra procedura (inc.
30.2008
) si rileva che effettivamente sotto l’usuale cartello che reca
l’indicazione della decisione giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un
altro che autorizza la fermata per carico e scarico.
L’amministrazione conferma
peraltro il fatto nei suoi scritti agli atti, nei quali precisa tuttavia anche
che il tempo massimo concesso per tali operazioni è di 15-20 minuti e che la
ditta che è stata assunta in qualità di custode ha ricevuto l’indicazione di
attendere sempre 30 minuti prima di apporre l’avviso di contravvenzione (cfr.
contro-osservazioni 14 maggio 2008).
6.
L’insorgente contesta,
come detto, di aver lasciato il veicolo oltre il tempo necessario allo scarico
e assevera nelle osservazioni 30 maggio 2008 che la permanenza non ha superato
5.
minuti (cfr. pag. 2).
Agli atti non vi è tuttavia
conferma alcuna né di questa affermazione, né del fatto che il custode abbia
effettivamente atteso 30 minuti prima di elevare la contravvenzione. In realtà quest’ultimo
dovrebbe, per rendere credibile la sua versione, fare un doppio accertamento e
indicare due orari.
In siffatte evenienze non è
possibile stabilire con certezza se la ricorrente abbia disatteso le condizioni
imposte dall’amministrazione per poter lasciare temporaneamente il veicolo sul
fondo in esame.
Nel dubbio il ricorso va
pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375bis, 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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