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Decisione

30.2008.176

Uso illecito allo scopo di posteggiare di un fondo privato debitamente segnalato

13 agosto 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace”.

Fatti accertati il 21 marzo

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis, 375ter CPC.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 30 luglio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 375bis CPC

l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata

di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta

un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il

giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la

turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che

enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di

veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv.

2.

prima frase).

In caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace, e meglio il giorno 21 marzo 2007 alle ore 8.00.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di avere fatto uso del fondo in questione, ma precisa che la

fermata è autorizzata dall’amministrazione per il carico e lo scarico. Nel

ricorso così si è espressa:

“Arbitrariamente è stata

segnalata una presunta infrazione, mentre in realtà la persona che ha indicato

il mio veicolo mi deve assolutamente dimostrare che è rimasta ad osservare per

tutto il tempo oltre il quale diventa divieto di sosta, indicando esattamente

quando l’auto è stata lasciata e quando eventualmente rimossa, altrimenti è un abuso.”

5.

Dalla documentazione

fotografica prodotta dall’insorgente alla CRTE 1 in altra procedura (inc.

30.2008

) si rileva che effettivamente sotto l’usuale cartello che reca

l’indicazione della decisione giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un

altro che autorizza la fermata per carico e scarico.

L’amministrazione conferma

peraltro il fatto nei suoi scritti agli atti, nei quali precisa tuttavia anche

che il tempo massimo concesso per tali operazioni è di 15-20 minuti e che la

ditta che è stata assunta in qualità di custode ha ricevuto l’indicazione di

attendere sempre 30 minuti prima di apporre l’avviso di contravvenzione (cfr.

contro-osservazioni 14 maggio 2008).

6.

L’insorgente contesta,

come detto, di aver lasciato il veicolo oltre il tempo necessario allo scarico

e assevera nelle osservazioni 30 maggio 2008 che la permanenza non ha superato

5.

minuti (cfr. pag. 2).

Agli atti non vi è tuttavia

conferma alcuna né di questa affermazione, né del fatto che il custode abbia

effettivamente atteso 30 minuti prima di elevare la contravvenzione. In realtà quest’ultimo

dovrebbe, per rendere credibile la sua versione, fare un doppio accertamento e

indicare due orari.

In siffatte evenienze non è

possibile stabilire con certezza se la ricorrente abbia disatteso le condizioni

imposte dall’amministrazione per poter lasciare temporaneamente il veicolo sul

fondo in esame.

Nel dubbio il ricorso va

pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 375bis, 375ter CPC; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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