Lexipedia

Decisione

30.2008.177

Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini

28 gennaio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo TI __________

ha circolato fuori località (recte: sull’autostrada) alla velocità superante 80 km/h prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 119 km/h.

Velocità punibile dedotta

la tolleranza: 113 km/h”.

Fatti accertati il 29

febbraio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b (recte:

d) ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale

limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2

LCStr). Per l’art. 4a lett. d ONC nelle autostrade, se le condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità

massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono

applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 ha multato il ricorrente per aver circolato fuori località (recte: sull’autostrada), in

territorio di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di

tolleranza, di 113 km/h in luogo degli 80 km/h temporaneamente in vigore per motivi ambientali (con riferimento al rapporto di contravvenzione 16 maggio 2008

che indica precisamente le circostanze di luogo della presunta infrazione).

L’imprecisione terminologica contenuta nella querelata risoluzione – dovuta

manifestamente a una svista, sulla quale l’insorgente non può avere avuto

dubbi, tant’è che nulla ha sollevato in proposito – non muta tuttavia la

sostanza, atteso che il caso è stato rettamente giudicato come un’infrazione

medio grave e non grave ex art. 90 cifra 2 LCStr come avrebbe dovuto essere per

un eccesso netto di 33 km/h “fuori località”.

4.

L’insorgente non

contesta l’accertamento di velocità né rimette in discussione il limite vigente

nel tratto autostradale in questione, peraltro a lui noto.

Egli, a pag. 2 del suo

gravame, sostiene nondimeno che “l’imposta limitazione di velocità non

poteva essere opposta ai conducenti di veicoli a motore muniti di tali

Dispositivo

dispositivi tecnici”, con riferimento al filtro antiparticolato di cui è dotata la sua vettura.

In

particolare, egli asserisce che:

“La segnaletica così

approntata non ha permesso altro al ricorrente di interpretare che l’imposta

velocità di 80 km/h fosse limitata ai veicoli produttivi di ‘polveri fini’

(così come peraltro espressamente indicato) e non a tutti i veicoli. In

particolare non al veicolo condotto dal ricorrente, che è una __________ con

FAP.

Questo è stato il

convincimento del ricorrente, che ha dunque rispettato il limite dei 120 km/h usualmente in vigore”. (cfr. ricorso, punto 2)

In

via subordinata, invoca un errore sull’illiceità ex art. 21 CP.

5. In concreto, va detto che la restrizione del limite di

velocità espressa attraverso la segnaletica ad hoc descritta

dall’insorgente medesimo, costituisce una disposizione generale e concreta – la

cui validità non è contestata – che si impone a tutti i tipi di veicoli e

dev’essere osservata da tutti gli utenti indistintamente, a prescindere dalle

motivazioni che stanno alla base della decisione di limitare la velocità,

questo nell’evidente interesse della sicurezza stradale (cfr. DTF 128 IV 184,

consid. 4; 113 IV 123 consid. 2b, che vertono sull’obbligo di conformarsi alla

segnaletica, quand’anche illegale, in virtù dell’apparenza giuridica degna di

protezione creata dalla stessa e che devono valere a maggior ragione in caso di

una valida segnaletica).

L’insorgente non poteva quindi

seriamente pretendere di non essere stato soggetto alla suddetta limitazione,

giacché alla guida di un veicolo dotato di filtro antiparticolato.

Per gli stessi motivi che

precedono l’errore sull’illiceità dev’essere scartato a priori. Infatti, chi è

abilitato alla guida non può ignorare che la segnaletica ha la stessa validità

per tutti gli utenti a meno che la medesima indichi esplicitamente che è

destinata solo a una determinata categoria di essi. Un conducente non può

quindi avere dubbi che una limitazione generale della velocità per un

determinato tratto stradale deve essere rispettata indistintamente da tutti.

Una regolamentazione diversa genererebbe un’intollerabile insicurezza giuridica

e sarebbe di conseguenza fonte di pericolo.

Egli non può quindi seriamente

sostenere di non avere conosciuto la portata dei cartelli di prescrizione.

Qualora fosse ciononostante stato sfiorato da un dubbio non aveva che da

assumere le necessarie informazioni, bastando a tal fine una semplice

telefonata alla polizia.

In definitiva, egli non evoca

circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di

scostarsi dalla decisione impugnata.

6. La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster