30.2008.177
Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini
28 gennaio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.177
Data decisione, Autorità:
28.01.2010, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. d ONCS
Incarto
n.
30.2008.177
18755/890
Bellinzona
28
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 luglio 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
4 luglio 2008 n. 18755/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 luglio 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________
ha circolato fuori località (recte: sull’autostrada) alla velocità superante 80 km/h prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 119 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 113 km/h”.
Fatti accertati il 29
febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b (recte:
d) ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale
limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2
LCStr). Per l’art. 4a lett. d ONC nelle autostrade, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono
applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 ha multato il ricorrente per aver circolato fuori località (recte: sull’autostrada), in
territorio di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di
tolleranza, di 113 km/h in luogo degli 80 km/h temporaneamente in vigore per motivi ambientali (con riferimento al rapporto di contravvenzione 16 maggio 2008
che indica precisamente le circostanze di luogo della presunta infrazione).
L’imprecisione terminologica contenuta nella querelata risoluzione – dovuta
manifestamente a una svista, sulla quale l’insorgente non può avere avuto
dubbi, tant’è che nulla ha sollevato in proposito – non muta tuttavia la
sostanza, atteso che il caso è stato rettamente giudicato come un’infrazione
medio grave e non grave ex art. 90 cifra 2 LCStr come avrebbe dovuto essere per
un eccesso netto di 33 km/h “fuori località”.
4.
L’insorgente non
contesta l’accertamento di velocità né rimette in discussione il limite vigente
nel tratto autostradale in questione, peraltro a lui noto.
Egli, a pag. 2 del suo
gravame, sostiene nondimeno che “l’imposta limitazione di velocità non
poteva essere opposta ai conducenti di veicoli a motore muniti di tali
Dispositivo
dispositivi tecnici”, con riferimento al filtro antiparticolato di cui è dotata la sua vettura.
In
particolare, egli asserisce che:
“La segnaletica così
approntata non ha permesso altro al ricorrente di interpretare che l’imposta
velocità di 80 km/h fosse limitata ai veicoli produttivi di ‘polveri fini’
(così come peraltro espressamente indicato) e non a tutti i veicoli. In
particolare non al veicolo condotto dal ricorrente, che è una __________ con
FAP.
Questo è stato il
convincimento del ricorrente, che ha dunque rispettato il limite dei 120 km/h usualmente in vigore”. (cfr. ricorso, punto 2)
In
via subordinata, invoca un errore sull’illiceità ex art. 21 CP.
5. In concreto, va detto che la restrizione del limite di
velocità espressa attraverso la segnaletica ad hoc descritta
dall’insorgente medesimo, costituisce una disposizione generale e concreta – la
cui validità non è contestata – che si impone a tutti i tipi di veicoli e
dev’essere osservata da tutti gli utenti indistintamente, a prescindere dalle
motivazioni che stanno alla base della decisione di limitare la velocità,
questo nell’evidente interesse della sicurezza stradale (cfr. DTF 128 IV 184,
consid. 4; 113 IV 123 consid. 2b, che vertono sull’obbligo di conformarsi alla
segnaletica, quand’anche illegale, in virtù dell’apparenza giuridica degna di
protezione creata dalla stessa e che devono valere a maggior ragione in caso di
una valida segnaletica).
L’insorgente non poteva quindi
seriamente pretendere di non essere stato soggetto alla suddetta limitazione,
giacché alla guida di un veicolo dotato di filtro antiparticolato.
Per gli stessi motivi che
precedono l’errore sull’illiceità dev’essere scartato a priori. Infatti, chi è
abilitato alla guida non può ignorare che la segnaletica ha la stessa validità
per tutti gli utenti a meno che la medesima indichi esplicitamente che è
destinata solo a una determinata categoria di essi. Un conducente non può
quindi avere dubbi che una limitazione generale della velocità per un
determinato tratto stradale deve essere rispettata indistintamente da tutti.
Una regolamentazione diversa genererebbe un’intollerabile insicurezza giuridica
e sarebbe di conseguenza fonte di pericolo.
Egli non può quindi seriamente
sostenere di non avere conosciuto la portata dei cartelli di prescrizione.
Qualora fosse ciononostante stato sfiorato da un dubbio non aveva che da
assumere le necessarie informazioni, bastando a tal fine una semplice
telefonata alla polizia.
In definitiva, egli non evoca
circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di
scostarsi dalla decisione impugnata.
6. La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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