30.2008.179
Circolare con l'autocarro sovraccarico avente la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata
7 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.179
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare con l'autocarro sovraccarico avente la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
DIMENSIONE E PESO
art. 9 cpv. 1 LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 30 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 67 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.179
18680/802
Bellinzona
7
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
4 luglio 2008 n. 18680/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione 4 luglio
2008 la CRTE 1 ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 14 maggio 2008 a __________, “con l’autofurgone TI __________ sovraccarico” e inoltre “avente
la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di
fr. 30.-;
che con ricorso 28 luglio 2008
RI 1 è insorto contro tale decisione, chiedendone in sostanza l’annullamento;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93
cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con
l’autocarro targato TI __________ sovraccarico”, il quale inoltre “aveva
la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata”;
che dal rapporto di
contravvenzione 15 maggio 2008, cui la decisione impugnata fa riferimento, si
evince – fra l'altro – un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale,
Considerandi
dedotta la tolleranza, di 4054 kg in luogo dei 3500 kg consentiti, per un’eccedenza netta di 554 kg, pari al 15.82% del peso massimo ammesso sulla
licenza;
che l'insorgente non nega di
per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni
esperite dalla polizia, ma nel gravame si giustifica asserendo che: “era il
mio primo giorno che guidavo un furgone e mi stavo recando con il titolare di
esso a pesarlo. Infatti non potevamo sapere che il furgone era sovraccarico.
Purtroppo non è possibile sapere il peso esatto del furgone senza recarsi a
pesarlo!”;
che le giustificazioni
addotte non sono liberatorie, ove appena si consideri l’importanza del peso in
eccesso, tale da attirare l’attenzione della pattuglia e indurla al fermo del
veicolo (“il citato veniva fermato in zona ‘__________’ di __________
direzione Valle di__________ alla guida dell’autofurgone […] per il fatto che
era vistosamente sovraccarico”; cfr. rapporto di contro-osservazioni 1°
settembre 2008, pag. 1);
che, anche a fronte della sua
asserita inesperienza, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto rendersi conto –
prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze – che l’autoveicolo leggero
da lui condotto non era conforme alle prescrizioni, non foss’altro dallo
schiacciamento inusuale degli pneumatici; in altri termini, egli avrebbe dovuto
mettere in atto tutte le precauzioni alle quali era tenuto secondo le sue
condizioni personali di autista (questo anche nell’ipotesi, invero non
avanzata, in cui avesse ottenuto rassicurazioni da parte del titolare della
ditta), per evitare di incorrere in un’infrazione alle norme della circolazione
suscettibile di per sé di compromettere l’idoneità del veicolo;
che mettendosi alla guida
dell’autofurgone senza eseguire nessun tipo di controllo egli ha quindi dato
prova di negligenza, la quale è punibile in virtù dell’art. 100 cifra 1 LCStr;
che non può poi essere
disatteso che la circostanza per cui si stava recando a pesare il veicolo – in
luogo peraltro mai precisato –, oltre a non essere liberatoria, non appare per
nulla credibile, ove appena si consideri che nella direzione in cui si stava
dirigendo (Valle di __________) esiste una sola pesa a __________, mentre nella
zona di __________, dalla quale deve giocoforza essere transitato, o nella
vicina zona di Iragna, ve ne sono diverse (cfr. rapporto di contro-osservazioni
1° settembre 2008 della polizia cantonale, sul quale egli è rimasto silente,
nonostante il termine assegnatogli da questo giudice);
che per quanto attiene alla
non conformità alle prescrizioni della sponda idraulica, egli nel gravame ha
asserito che la stessa “è funzionante e non presenta danni, infatti è
solamente disinnescata”;
che, chiamata a
pronunciarsi sulle considerazioni del multato, l’autorità d’indagine,
confermando il proprio rapporto di contravvenzione (dal quale si evince che la
sponda è sempre libera), ha specificato che:
“per quel che concerne la
sicurezza della sponda idraulica posteriore (piattaforma elevatrice)
danneggiata e non funzionante precisiamo che la stessa era completamente
sprovvista della maniglia di azionamento. Chiaramente la sicurezza risultava
sempre disattivata con il pericolo di un’improvvisa apertura della sponda
stessa con conseguente messa in pericolo [de]gli altri utenti della strada.
Chiaramente non è detto che questo succeda, ma se è stata predisposta una
sicurezza è giusto che la stessa sia funzionante ed usata” (cfr. rapporto
di contro-osservazioni 1° settembre 2008, pag. 2);
che in concreto, alla luce
delle chiare precisazioni di cui sopra – con le quali l’insorgente, una volta
di più, non si è confrontato – questo giudice non ha motivo di dubitare della
bontà dell’accertamento degli agenti (che trova in parte conferma nelle
affermazioni dell’insorgente medesimo, il quale in sede di gravame ha ammesso
che la sponda è disinnescata) e perviene con affidante e tranquilla persuasione
al convincimento che egli è effettivamente incorso nell’infrazione ascrittagli;
che in definitiva il
ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano di
scostarsi dalla decisione impugnata;
che la multa risulta peraltro
confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.
2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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