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Decisione

30.2008.179

Circolare con l'autocarro sovraccarico avente la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata

7 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.179

Data decisione, Autorità:

07.04.2010, PRPEN

Titolo:

Circolare con l'autocarro sovraccarico avente la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata

COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

DIMENSIONE E PESO

art. 9 cpv. 1 LCSTR

art. 29 LCSTR

art. 30 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 93 cf. 2 LCSTR

art. 96 cf. 1 LCSTR

art. 67 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

30.2008.179

18680/802

Bellinzona

7

aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 luglio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione

4 luglio 2008 n. 18680/802 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione 4 luglio

2008 la CRTE 1 ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 14 maggio 2008 a __________, “con l’autofurgone TI __________ sovraccarico” e inoltre “avente

la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di

fr. 30.-;

che con ricorso 28 luglio 2008

RI 1 è insorto contro tale decisione, chiedendone in sostanza l’annullamento;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice,

la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93

cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con

l’autocarro targato TI __________ sovraccarico”, il quale inoltre “aveva

la sponda idraulica posteriore non convenientemente assicurata”;

che dal rapporto di

contravvenzione 15 maggio 2008, cui la decisione impugnata fa riferimento, si

evince – fra l'altro – un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale,

Considerandi

dedotta la tolleranza, di 4054 kg in luogo dei 3500 kg consentiti, per un’eccedenza netta di 554 kg, pari al 15.82% del peso massimo ammesso sulla

licenza;

che l'insorgente non nega di

per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni

esperite dalla polizia, ma nel gravame si giustifica asserendo che: “era il

mio primo giorno che guidavo un furgone e mi stavo recando con il titolare di

esso a pesarlo. Infatti non potevamo sapere che il furgone era sovraccarico.

Purtroppo non è possibile sapere il peso esatto del furgone senza recarsi a

pesarlo!”;

che le giustificazioni

addotte non sono liberatorie, ove appena si consideri l’importanza del peso in

eccesso, tale da attirare l’attenzione della pattuglia e indurla al fermo del

veicolo (“il citato veniva fermato in zona ‘__________’ di __________

direzione Valle di__________ alla guida dell’autofurgone […] per il fatto che

era vistosamente sovraccarico”; cfr. rapporto di contro-osservazioni 1°

settembre 2008, pag. 1);

che, anche a fronte della sua

asserita inesperienza, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto rendersi conto –

prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze – che l’autoveicolo leggero

da lui condotto non era conforme alle prescrizioni, non foss’altro dallo

schiacciamento inusuale degli pneumatici; in altri termini, egli avrebbe dovuto

mettere in atto tutte le precauzioni alle quali era tenuto secondo le sue

condizioni personali di autista (questo anche nell’ipotesi, invero non

avanzata, in cui avesse ottenuto rassicurazioni da parte del titolare della

ditta), per evitare di incorrere in un’infrazione alle norme della circolazione

suscettibile di per sé di compromettere l’idoneità del veicolo;

che mettendosi alla guida

dell’autofurgone senza eseguire nessun tipo di controllo egli ha quindi dato

prova di negligenza, la quale è punibile in virtù dell’art. 100 cifra 1 LCStr;

che non può poi essere

disatteso che la circostanza per cui si stava recando a pesare il veicolo – in

luogo peraltro mai precisato –, oltre a non essere liberatoria, non appare per

nulla credibile, ove appena si consideri che nella direzione in cui si stava

dirigendo (Valle di __________) esiste una sola pesa a __________, mentre nella

zona di __________, dalla quale deve giocoforza essere transitato, o nella

vicina zona di Iragna, ve ne sono diverse (cfr. rapporto di contro-osservazioni

1° settembre 2008 della polizia cantonale, sul quale egli è rimasto silente,

nonostante il termine assegnatogli da questo giudice);

che per quanto attiene alla

non conformità alle prescrizioni della sponda idraulica, egli nel gravame ha

asserito che la stessa “è funzionante e non presenta danni, infatti è

solamente disinnescata”;

che, chiamata a

pronunciarsi sulle considerazioni del multato, l’autorità d’indagine,

confermando il proprio rapporto di contravvenzione (dal quale si evince che la

sponda è sempre libera), ha specificato che:

“per quel che concerne la

sicurezza della sponda idraulica posteriore (piattaforma elevatrice)

danneggiata e non funzionante precisiamo che la stessa era completamente

sprovvista della maniglia di azionamento. Chiaramente la sicurezza risultava

sempre disattivata con il pericolo di un’improvvisa apertura della sponda

stessa con conseguente messa in pericolo [de]gli altri utenti della strada.

Chiaramente non è detto che questo succeda, ma se è stata predisposta una

sicurezza è giusto che la stessa sia funzionante ed usata” (cfr. rapporto

di contro-osservazioni 1° settembre 2008, pag. 2);

che in concreto, alla luce

delle chiare precisazioni di cui sopra – con le quali l’insorgente, una volta

di più, non si è confrontato – questo giudice non ha motivo di dubitare della

bontà dell’accertamento degli agenti (che trova in parte conferma nelle

affermazioni dell’insorgente medesimo, il quale in sede di gravame ha ammesso

che la sponda è disinnescata) e perviene con affidante e tranquilla persuasione

al convincimento che egli è effettivamente incorso nell’infrazione ascrittagli;

che in definitiva il

ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano di

scostarsi dalla decisione impugnata;

che la multa risulta peraltro

confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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