30.2008.181
Assenza di un sistema di autocontrollo e operazioni di manutenzione, ordine e pulizia fortemente carenti
23 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.181
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, PRPEN
Titolo:
Assenza di un sistema di autocontrollo e operazioni di manutenzione, ordine e pulizia fortemente carenti
DERRATE ALIMENTARI
art. 15 LDERR
art. 23 LDERR
art. 48 LDERR
art. 47 ODERR
art. 49 ODERR
art. 51 ODERR
art. 53 ODERR
art. 55 ODERR
Incarto
n.
30.2008.181
271/2008/062
Bellinzona
23
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
17 luglio 2008 n. 271/2008/062 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 20 agosto 2008 presentate
dal CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il CRTE 1 con decisione 17
luglio 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 176.- e alle spese di complessivi fr. 381.-, per i seguenti
fatti, accertati il 5 marzo 2008 durante un’ispezione avvenuta presso il
negozio di alimentari __________ di __________ del quale era gerente:
"assenza di un sistema
di autocontrollo e operazioni di manutenzione, ordine e pulizia fortemente
carenti”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 15, 23 e 48 LDerr; 47, 49, 51, 53 e 55 ODerr;
7, 8, 10, 11, 16, 18 e 21 ORI;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l'annullamento;
che il CRTE 1 propone,
per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr;
che per l’art. 15 cpv. 1 lett.
a LDerr chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate
alimentari deve in particolare provvedere affinché esse siano depositate in
modo ordinato e pulito. Egli deve inoltre provvedere, nel quadro della sua
attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali; deve
analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di
fabbricazione, fermo restando che il controllo
ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo (art. 23 cpv. 1
e 2 LDerr; cfr. inoltre art. 49 e segg. ODerr che indicano principi e strumenti
per il controllo autonomo);
che giusta l’art. 7 cpv. 1 ORI
Fatti
i locali e gli impianti delle aziende che trattano
derrate alimentari devono essere puliti e mantenuti sempre in buono stato; in
particolare, i locali nei quali le derrate alimentari sono preparate,
trasformate o trattate, devono essere concepiti e sistemati in modo da garantire
una buona igiene delle stesse e da impedire una contaminazione durante le fasi
di lavorazione e tra una fase e l’altra (art. 8 ORI);
che chiunque, intenzionalmente
o per negligenza, contravviene alle prescrizioni sulle norme di
igiene nel contatto con le derrate alimentari, rispettivamente
fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari,
additivi o oggetti d’uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della
presente legge è punito con la multa
sino a 20’000 franchi (art. 48 cpv. 1 lett. a e g vLDerr, in vigore all’epoca
dei fatti);
che il CRTE 1, come detto,
rimprovera al multato diverse carenze di tipo igienico e strutturale
nell’ambito dell’attività legata alla preparazione di pasti nel negozio di
alimentari __________ a __________, in violazione delle prescrizioni di legge
federali sulle derrate alimentari e relative disposizioni d’esecuzione;
che la decisione impugnata trae
origine dal rapporto d’ispezione 5 marzo 2008 (doc. A), allestito dal CRTE 1 su
segnalazione della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Lugano (cfr.
rapporto 11 marzo 2008; doc. C) e sul conseguente rapporto di contravvenzione
21 aprile 2008 (doc. F);
che, oltre all’assenza da
parte dell’insorgente di un controllo autonomo delle merci (derrate e oggetti
d’uso) da lui manipolate, l’ispezione ha altresì evidenziato carenze a livello
di operazioni di ordine e pulizia, come pure carenze a livello di manutenzione
delle strutture (come del resto attestato dalla documentazione fotografica agli
atti sub. doc. I); stante la situazione igienica fortemente precaria è stata
decisa seduta stante la messa sotto sequestro delle apparecchiature e degli
utensili fino a ripristino di una situazione conforme;
che, nel proprio
gravame, l’insorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“- Il negozio __________ è
attrezzato di cucina
- Ho preparato dei pasti
considerando la struttura del locale e la mia professione di cuoco
- Non ho eseguito
servizio ho adottato il sistema “plateau” come il __________
Essendo gerente di una
macelleria e vendendo carne di agnello svizzera ho pensato usufruire
dell’infrastruttura della cucina e cella frigorifera per preparare delle
minestre a base di carne di agnello anche nell’intento di incrementare la cassa
non sufficiente per coprire le spese degli affitti e imprevisti.
Preciso che l’attività
culinaria l’ho esercitata dal 2007.
Considerandi
Non ho pensato fosse
necessaria una specifica autorizzazione da parte dell’ufficio permessi.
Per questa mancanza mi scuso
non era mia intenzione mancare di rispetto alla legge. La mia intenzione è
stata di guadagnare per poter far fronte alle spese correnti senza dover
dipendere dall’assistenza o dalla disoccupazione.
Allegata invio la conferma
della chiusura del negozio __________ dal 5.03.08”;
che con ogni evidenza le
giustificazioni addotte, peraltro direttamente riferite ad altro tipo di rimprovero
(ovvero la mancanza di autorizzazione da parte della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione a offrire cibo e bevande sul posto), non sono liberatorie;
che al ricorrente viene qui
rimproverato di non aver ottemperato al suo obbligo di prendere quelle misure
che evitano effetti pregiudizievoli per le derrate da lui manipolate
nell’ottica della sicurezza degli alimenti offerti ai consumatori;
che egli non contesta
minimamente gli addebiti mossigli dall’autorità di prime cure;
che le
difficoltà finanziarie evocate dall'interessato non lo esimevano, a non averne
dubbio, dall'obbligo di rispettare le norme federali sulla polizia degli
alimenti, né invero si comprende come simili difficoltà possano ostare al
compito di tenere puliti e ordinati i locali in cui svolgeva la propria
attività;
che neppure la chiusura del
negozio avvenuta a far tempo dalla data d’ispezione è tale da sminuire le
responsabilità dell’insorgente per le violazioni perpetrate in precedenza, né
può concorrere alla riduzione della pena;
che occorre inoltre ritenere
che l’insorgente ha agito con intenzione, atteso che già nel 2007, a seguito di un analogo controllo, erano emerse le stesse carenze (cfr. doc. K), ragion per cui
egli era perfettamente consapevole dei suoi obblighi;
che per quanto attiene alla totale assenza di un controllo autonomo da
parte dell’insorgente, va detto che solo a far tempo dal 1° aprile 2008, con
l’entrata in vigore dell’art. 48 cpv. 1 lett. n LDerr, è data una base legale
per punire tale comportamento; considerato che i fatti sono stati commessi
prima della predetta data occorre pertanto proscioglierlo, in applicazione del
principio “nulla poena sine lege”;
che,
pur senza quest’ultimo addebito, la multa andrebbe di per sé confermata nella
sua integralità, alla luce della gravità delle infrazioni commesse (ove appena
si consideri che le carenze igieniche riscontrate hanno portato, come detto, al
sequestro delle apparecchiature e degli utensili) e del grado di colpa
(caratterizzata da intenzionalità);
che
alla luce della precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, questo
giudice ritiene nondimeno di poter ridurre la multa inflittagli a fr. 1'000.-,
lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado;
che una
riduzione maggiore non si giustifica, anche poiché è data facoltà
all’insorgente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona, competente in materia;
che
in definitiva la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che
precede;
che
l’esito del gravame imporrebbe di accollare all’insorgente gli oneri processuali
per l’odierno giudizio; tuttavia, la sua precaria
situazione finanziaria, induce questo giudice a soprassedere, in via del tutto eccezionale,
al loro prelievo;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 15, 23 e 48 LDerr; 47,
49, 51, 53 e 55 ODerr; 7, 8, 10, 11, 16, 18 e 21 ORI; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 176.- e
alle spese di fr. 381.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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