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Decisione

30.2008.181

Assenza di un sistema di autocontrollo e operazioni di manutenzione, ordine e pulizia fortemente carenti

23 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i locali e gli impianti delle aziende che trattano

derrate alimentari devono essere puliti e mantenuti sempre in buono stato; in

particolare, i locali nei quali le derrate alimentari sono preparate,

trasformate o trattate, devono essere concepiti e sistemati in modo da garantire

una buona igiene delle stesse e da impedire una contaminazione durante le fasi

di lavorazione e tra una fase e l’altra (art. 8 ORI);

che chiunque, intenzionalmente

o per negligenza, contravviene alle prescrizioni sulle norme di

igiene nel contatto con le derrate alimentari, rispettivamente

fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari,

additivi o oggetti d’uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della

presente legge è punito con la multa

sino a 20’000 franchi (art. 48 cpv. 1 lett. a e g vLDerr, in vigore all’epoca

dei fatti);

che il CRTE 1, come detto,

rimprovera al multato diverse carenze di tipo igienico e strutturale

nell’ambito dell’attività legata alla preparazione di pasti nel negozio di

alimentari __________ a __________, in violazione delle prescrizioni di legge

federali sulle derrate alimentari e relative disposizioni d’esecuzione;

che la decisione impugnata trae

origine dal rapporto d’ispezione 5 marzo 2008 (doc. A), allestito dal CRTE 1 su

segnalazione della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Lugano (cfr.

rapporto 11 marzo 2008; doc. C) e sul conseguente rapporto di contravvenzione

21 aprile 2008 (doc. F);

che, oltre all’assenza da

parte dell’insorgente di un controllo autonomo delle merci (derrate e oggetti

d’uso) da lui manipolate, l’ispezione ha altresì evidenziato carenze a livello

di operazioni di ordine e pulizia, come pure carenze a livello di manutenzione

delle strutture (come del resto attestato dalla documentazione fotografica agli

atti sub. doc. I); stante la situazione igienica fortemente precaria è stata

decisa seduta stante la messa sotto sequestro delle apparecchiature e degli

utensili fino a ripristino di una situazione conforme;

che, nel proprio

gravame, l’insorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“- Il negozio __________ è

attrezzato di cucina

- Ho preparato dei pasti

considerando la struttura del locale e la mia professione di cuoco

- Non ho eseguito

servizio ho adottato il sistema “plateau” come il __________

Essendo gerente di una

macelleria e vendendo carne di agnello svizzera ho pensato usufruire

dell’infrastruttura della cucina e cella frigorifera per preparare delle

minestre a base di carne di agnello anche nell’intento di incrementare la cassa

non sufficiente per coprire le spese degli affitti e imprevisti.

Preciso che l’attività

culinaria l’ho esercitata dal 2007.

Considerandi

Non ho pensato fosse

necessaria una specifica autorizzazione da parte dell’ufficio permessi.

Per questa mancanza mi scuso

non era mia intenzione mancare di rispetto alla legge. La mia intenzione è

stata di guadagnare per poter far fronte alle spese correnti senza dover

dipendere dall’assistenza o dalla disoccupazione.

Allegata invio la conferma

della chiusura del negozio __________ dal 5.03.08”;

che con ogni evidenza le

giustificazioni addotte, peraltro direttamente riferite ad altro tipo di rimprovero

(ovvero la mancanza di autorizzazione da parte della Sezione dei permessi e

dell'immigrazione a offrire cibo e bevande sul posto), non sono liberatorie;

che al ricorrente viene qui

rimproverato di non aver ottemperato al suo obbligo di prendere quelle misure

che evitano effetti pregiudizievoli per le derrate da lui manipolate

nell’ottica della sicurezza degli alimenti offerti ai consumatori;

che egli non contesta

minimamente gli addebiti mossigli dall’autorità di prime cure;

che le

difficoltà finanziarie evocate dall'interessato non lo esimevano, a non averne

dubbio, dall'obbligo di rispettare le norme federali sulla polizia degli

alimenti, né invero si comprende come simili difficoltà possano ostare al

compito di tenere puliti e ordinati i locali in cui svolgeva la propria

attività;

che neppure la chiusura del

negozio avvenuta a far tempo dalla data d’ispezione è tale da sminuire le

responsabilità dell’insorgente per le violazioni perpetrate in precedenza, né

può concorrere alla riduzione della pena;

che occorre inoltre ritenere

che l’insorgente ha agito con intenzione, atteso che già nel 2007, a seguito di un analogo controllo, erano emerse le stesse carenze (cfr. doc. K), ragion per cui

egli era perfettamente consapevole dei suoi obblighi;

che per quanto attiene alla totale assenza di un controllo autonomo da

parte dell’insorgente, va detto che solo a far tempo dal 1° aprile 2008, con

l’entrata in vigore dell’art. 48 cpv. 1 lett. n LDerr, è data una base legale

per punire tale comportamento; considerato che i fatti sono stati commessi

prima della predetta data occorre pertanto proscioglierlo, in applicazione del

principio “nulla poena sine lege”;

che,

pur senza quest’ultimo addebito, la multa andrebbe di per sé confermata nella

sua integralità, alla luce della gravità delle infrazioni commesse (ove appena

si consideri che le carenze igieniche riscontrate hanno portato, come detto, al

sequestro delle apparecchiature e degli utensili) e del grado di colpa

(caratterizzata da intenzionalità);

che

alla luce della precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, questo

giudice ritiene nondimeno di poter ridurre la multa inflittagli a fr. 1'000.-,

lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado;

che una

riduzione maggiore non si giustifica, anche poiché è data facoltà

all’insorgente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona, competente in materia;

che

in definitiva la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che

precede;

che

l’esito del gravame imporrebbe di accollare all’insorgente gli oneri processuali

per l’odierno giudizio; tuttavia, la sua precaria

situazione finanziaria, induce questo giudice a soprassedere, in via del tutto eccezionale,

al loro prelievo;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 15, 23 e 48 LDerr; 47,

49, 51, 53 e 55 ODerr; 7, 8, 10, 11, 16, 18 e 21 ORI; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 176.- e

alle spese di fr. 381.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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