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Decisione

30.2008.183

Ostacolare la marcia ad un motociclista il quale frenando perdeva la padronanza di guida

9 febbraio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 18

luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida dell’autofurgone TI __________, s’immetteva nel

flusso della circolazione ostacolando la marcia ad un motociclista circolante

sulla pubblica via il quale frenando perdeva la padronanza di guida, cadeva ed

il suo mezzo in scivolata urtava la sua vettura.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e

15 cpv. 3 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia accolto e che la decisione

impugnata sia annullata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'art.

36.

cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione

di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.

Tale

norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in

una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da

un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni

di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza

ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono

senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi

di controllare la manovra (seconda frase).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione rimprovera al multato –

in applicazione delle predette norme – di essersi immesso nel flusso della

circolazione ostacolando la marcia ad un motociclista circolante sulla pubblica

via, il quale frenando perdeva la padronanza di guida, cadeva ed il suo mezzo

in scivolata urtava la sua vettura.

4.

Il

ricorrente nega invece ogni sua responsabilità nel sinistro; adduce, fra

l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada osservando il

traffico proveniente da entrambi i sensi, come pure lo specchio posto di fronte

allo sbocco, e di avere visto la motocicletta solo dopo essersi già trovato totalmente

sul lato destro della carreggiata.

Specifica

che la collisione è avvenuta quando la sua manovra era già conclusa e la sua

vettura si trovava già completamente in direzione sud, ferma, spostata il più

possibile sul lato destro, poiché si era reso conto che il motociclista aveva

invaso il suo campo. Ritiene pertanto che non possa essergli rimproverato di

aver in qualche modo ostacolato la marcia di quest’ultimo.

Sempre

stando al ricorrente, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità

eccessiva del motociclista, tale da fargli perdere la padronanza di guida.

Soggiunge che se questi avesse viaggiato correttamente avrebbe avuto tutto lo

spazio per proseguire indisturbato la sua corsa.

5.

In ambito penale ognuno risponde per vero delle

proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né

attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa.

6.

L'insorgente, dipartendosi dal principio

dell’affidamento, si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa del centauro,

non si sarebbe affatto verificato, il che escluderebbe ogni suo coinvolgimento

penale.

Egli,

durante l’interrogatorio del __________ davanti alla polizia cantonale, ha così

descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al

rapporto di costatazione della polizia cantonale del __________):

“Quando

sono giunto all’intersezione con la strada principale mi sono fermato sulla mia

corsia ed ho guardato nello specchio situato di fronte a me per vedere se dalla

strada principale arrivava qualcuno. Non avendo notato nessuno sul campo

stradale ho iniziato la mia manovra di svolta a sinistra. Quando avevo

terminato la manovra ed ero già con tutto il veicolo sulla carreggiata di

destra sulla strada principale, ho notato una moto che sopraggiungeva dalla

direzione opposta. Questa motocicletta non circolava all’interno della sua carreggiata

ma in mezzo alla strada ed era già in fase di frenata. Preciso che quando ho

visto la moto ho frenato e quindi al momento dell’impatto ero già fermo. L’urto

avveniva tra lo spigolo anteriore sinistro del mio autofurgone e la parte

anteriore della motocicletta” (pag. 1/2)

Nelle

osservazioni __________ al rapporto di contravvenzione, egli descriveva

l’accaduto in questi termini:

“B […]

prima di immettermi sulla strada, ho guardato a sinistra e a destra e anche

nello specchio: visto che non proveniva nessuno, sono uscito in modo spedito.

La motocicletta, che proveniva dalla mia sinistra a velocità sicuramente

superiore al consentito, ha iniziato a frenare (è rilevabile una traccia di ben

25.

metri!) e si è spostata a sinistra: ho frenato di colpo, spostandomi

ancora più a destra per evitarla, ma la moto è entrata in collisione con il mio

mezzo. La mia frenata (vedasi foto) è sul lato destro della strada, a comprova

del fatto che il mio veicolo è stato investito quando aveva già compiuto

totalmente la manovra di svolta ed era quindi sulla strada principale.

C La

mia vettura è stata investita quando ero già fermo e, come detto, quando era

già completamente sul lato destro della strada: la moto aveva perciò totale via

libera siccome io avevo già compiuto la manovra di svolta e mi trovavo sulla

mia destra: la collisione (vedasi foto) è avvenuta proprio sull’angolo sinistro

della mia vettura, a comprova totale di quanto qui affermato, e non

lateralmente.

D Ne

consegue che la causa della collisione è da imputare non alla mia manovra di

svolta, bensì soltanto ed esclusivamente alla velocità eccessiva del

motociclista il quale non è stato in grado di manovrare convenientemente,

ha perso la padronanza del suo mezzo ed è andato a sbattere contro la mia vettura

quando questa era a destra della strada, già ferma! Non vedo quindi come mi si

possa imputare di aver ostacolato la sua marcia. […]

F Le

fotografie che si allegano comprovano appieno quanto detto e mostrano il mio

veicolo che è a destra, le tracce di frenata (assai corta), dritte e quindi

nella direzione di marcia mia cioè verso sud, già quindi sulla parte destra

della strada, quando cioè la manovra di svolta era già da tempo conclusa. Se ho

frenato e la mia frenata è quella che risulta dalla foto, è altrettanto

comprovato il fatto che avevo già concluso la manovra di svolta e che quindi

non potevo ostacolare la marcia del motociclista.

La

traccia di frenata di 25 metri di quest’ultimo indica (incluso il tempo di

reazione di un secondo) che andava sicuramente oltre 80 km/h: è quindi a

causa della sua velocità se l’incidente si è verificato e non della mia

svolta”.

7.

Il

motociclista, dal canto suo, durante l’interrogatorio del __________ davanti

alla polizia cantonale, ha affermato quanto segue:

“Sono

titolare della licenza per allievo conducente n. __________, rilasciata il __________

a Camorino, valida per la categoria A fino al __________. Ero alla guida del

veicolo marca __________, targato TI __________ […].

Stavo

percorrendo la strada cantonale da Sud verso Nord e (a __________) circa 30 metri prima dell’intersezione con la strada che porta al campo di calcio di __________ ho scorto

un’autovettura che da quest’ultima via si stava immettendo sulla strada

cantonale direzione Sud. Io ho visto improvvisamente il veicolo e invece di

frenare con il freno anteriore ho iniziato la frenata con il freno posteriore,

la moto ha iniziato a sbandare, ho perso il controllo e sono andato a sbattere

contro l’autovettura che al momento dell’urto si trovava già sulla corsia di

contromano. Al momento del sinistro portavo regolarmente allacciato il casco di

protezione, avevo il faro anteriore acceso, viaggiavo ad una velocità di 50 km/h, il fondo stradale era asciutto in asfalto, il tempo era bello, la visibilità era buona. […]

Al momento del sinistro non portavo né le lenti [a] contatto né gli occhiali (nonostante sulla licenza per allievo conducente sia

indicato che egli deve portare occhiali o lenti a contatto, ndr).” (pag.

1/2)

A

domanda dell’agente concernente la velocità dichiarata, a fronte della frenata

di 25 metri provocata del suo veicolo prima dell’urto, il motociclista ha

risposto che: “al massimo stavo andando a 55 km/h, sicuramente non di più!” (verbale pag. 2)

Circa

l’assenza delle lenti a contatto o degli occhiali egli si è giustificato

asserendo che “sul casco ho la visiera scura e quindi gli occhiali mi danno

fastidio”, ammettendo anche che “si, non ci vedo bene, ma mi danno

fastidio e quindi non le porto quando indosso il casco con la visiera scura.”

(verbale pag. 2)

8.

In concreto, va subito detto che la dinamica dell’incidente descritta

con precisione dall’insorgente appare credibile; egli ha infatti fornito sin

dall’inizio una versione lineare che trova riscontro non solo nella documentazione

fotografica prodotta, ma anche nelle dichiarazioni del co-protagonista, il

quale ha confermato che al momento della collisione la vettura del ricorrente

si trovava già sulla corsia di contromano.

Diversamente,

la dinamica descritta dal co-protagonista appare poco convincente. Egli

sostiene di aver notato il veicolo dell’insorgente immettersi sulla strada

principale quando si trovava a 30 metri.

Sennonché,

tenuto conto della velocità da lui dichiarata, tale circostanza risulta

incompatibile sia con la lunga traccia di frenata lasciata sull’asfalto sia con

il punto di collisione; in effetti, alla velocità dichiarata di 50 km/h, avrebbe impiegato meno di 3 secondi per percorrere la distanza di 30 metri, per cui avrebbe con ogni verosimiglianza colliso contro la fiancata sinistra e non contro

lo spigolo anteriore sinistro dell’altro veicolo che si trovava già

completamente sulla corsia opposta con le ruote dritte (questo quand’anche la

manovra di immissione di quest’ultimo fosse avvenuta in modo spedito).

D’altro

canto appare inverosimile, considerata la lunghezza della traccia di frenata (25 metri), che egli abbia circolato a una velocità di 50 km/h.

Ad

ogni buon conto risulta determinante per il giudizio se nel momento in cui il

ricorrente ha cominciato a immettersi sulla strada cantonale il motociclista

era per lui visibile. Nel punto che qui interessa la strada per chi procede in

direzione nord compie una curva verso destra. Questo comporta per chi proviene

dal campo di calcio una limitata visuale verso sinistra, tant’è che ha dovuto

essere posato uno specchio per migliorarla. Il mezzo ausiliario permette in

concreto di verificare il sopraggiungere di veicoli ad una distanza di ca. 50 metri, ciò che risulta sufficiente per compiere una manovra di immissione senza intralciare chi

circola a 50 km/h, ossia la velocità massima permessa in loco.

Come

visto sopra il motociclista ben difficilmente rispettava questo limite. Ne

segue che non vi è alcuna certezza che quando l’insorgente ha cominciato la

manovra di immissione egli fosse per lui visibile.

Nel

dubbio non è possibile rimproverare al ricorrente di non aver rispettato la

precedenza del centauro, costringendolo ad una frenata improvvisa che ha poi

condotto alla perdita di controllo e alla collisione.

Si

giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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