30.2008.183
Ostacolare la marcia ad un motociclista il quale frenando perdeva la padronanza di guida
9 febbraio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2008.183
Data decisione, Autorità:
09.02.2010, PRPEN
Titolo:
Ostacolare la marcia ad un motociclista il quale frenando perdeva la padronanza di guida
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.183
20054/807
Bellinzona
9
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Prisca
Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 luglio
2008 presentato da
RI 1 Lodrino,
contro
la decisione
18 luglio 2008 n. 20054/807 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 19 agosto 2008
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 18
luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida dell’autofurgone TI __________, s’immetteva nel
flusso della circolazione ostacolando la marcia ad un motociclista circolante
sulla pubblica via il quale frenando perdeva la padronanza di guida, cadeva ed
il suo mezzo in scivolata urtava la sua vettura.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e
15 cpv. 3 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia accolto e che la decisione
impugnata sia annullata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'art.
36.
cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione
di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.
Tale
norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in
una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono
senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi
di controllare la manovra (seconda frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della circolazione rimprovera al multato –
in applicazione delle predette norme – di essersi immesso nel flusso della
circolazione ostacolando la marcia ad un motociclista circolante sulla pubblica
via, il quale frenando perdeva la padronanza di guida, cadeva ed il suo mezzo
in scivolata urtava la sua vettura.
4.
Il
ricorrente nega invece ogni sua responsabilità nel sinistro; adduce, fra
l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada osservando il
traffico proveniente da entrambi i sensi, come pure lo specchio posto di fronte
allo sbocco, e di avere visto la motocicletta solo dopo essersi già trovato totalmente
sul lato destro della carreggiata.
Specifica
che la collisione è avvenuta quando la sua manovra era già conclusa e la sua
vettura si trovava già completamente in direzione sud, ferma, spostata il più
possibile sul lato destro, poiché si era reso conto che il motociclista aveva
invaso il suo campo. Ritiene pertanto che non possa essergli rimproverato di
aver in qualche modo ostacolato la marcia di quest’ultimo.
Sempre
stando al ricorrente, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità
eccessiva del motociclista, tale da fargli perdere la padronanza di guida.
Soggiunge che se questi avesse viaggiato correttamente avrebbe avuto tutto lo
spazio per proseguire indisturbato la sua corsa.
5.
In ambito penale ognuno risponde per vero delle
proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa.
6.
L'insorgente, dipartendosi dal principio
dell’affidamento, si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa del centauro,
non si sarebbe affatto verificato, il che escluderebbe ogni suo coinvolgimento
penale.
Egli,
durante l’interrogatorio del __________ davanti alla polizia cantonale, ha così
descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al
rapporto di costatazione della polizia cantonale del __________):
“Quando
sono giunto all’intersezione con la strada principale mi sono fermato sulla mia
corsia ed ho guardato nello specchio situato di fronte a me per vedere se dalla
strada principale arrivava qualcuno. Non avendo notato nessuno sul campo
stradale ho iniziato la mia manovra di svolta a sinistra. Quando avevo
terminato la manovra ed ero già con tutto il veicolo sulla carreggiata di
destra sulla strada principale, ho notato una moto che sopraggiungeva dalla
direzione opposta. Questa motocicletta non circolava all’interno della sua carreggiata
ma in mezzo alla strada ed era già in fase di frenata. Preciso che quando ho
visto la moto ho frenato e quindi al momento dell’impatto ero già fermo. L’urto
avveniva tra lo spigolo anteriore sinistro del mio autofurgone e la parte
anteriore della motocicletta” (pag. 1/2)
Nelle
osservazioni __________ al rapporto di contravvenzione, egli descriveva
l’accaduto in questi termini:
“B […]
prima di immettermi sulla strada, ho guardato a sinistra e a destra e anche
nello specchio: visto che non proveniva nessuno, sono uscito in modo spedito.
La motocicletta, che proveniva dalla mia sinistra a velocità sicuramente
superiore al consentito, ha iniziato a frenare (è rilevabile una traccia di ben
25.
metri!) e si è spostata a sinistra: ho frenato di colpo, spostandomi
ancora più a destra per evitarla, ma la moto è entrata in collisione con il mio
mezzo. La mia frenata (vedasi foto) è sul lato destro della strada, a comprova
del fatto che il mio veicolo è stato investito quando aveva già compiuto
totalmente la manovra di svolta ed era quindi sulla strada principale.
C La
mia vettura è stata investita quando ero già fermo e, come detto, quando era
già completamente sul lato destro della strada: la moto aveva perciò totale via
libera siccome io avevo già compiuto la manovra di svolta e mi trovavo sulla
mia destra: la collisione (vedasi foto) è avvenuta proprio sull’angolo sinistro
della mia vettura, a comprova totale di quanto qui affermato, e non
lateralmente.
D Ne
consegue che la causa della collisione è da imputare non alla mia manovra di
svolta, bensì soltanto ed esclusivamente alla velocità eccessiva del
motociclista il quale non è stato in grado di manovrare convenientemente,
ha perso la padronanza del suo mezzo ed è andato a sbattere contro la mia vettura
quando questa era a destra della strada, già ferma! Non vedo quindi come mi si
possa imputare di aver ostacolato la sua marcia. […]
F Le
fotografie che si allegano comprovano appieno quanto detto e mostrano il mio
veicolo che è a destra, le tracce di frenata (assai corta), dritte e quindi
nella direzione di marcia mia cioè verso sud, già quindi sulla parte destra
della strada, quando cioè la manovra di svolta era già da tempo conclusa. Se ho
frenato e la mia frenata è quella che risulta dalla foto, è altrettanto
comprovato il fatto che avevo già concluso la manovra di svolta e che quindi
non potevo ostacolare la marcia del motociclista.
La
traccia di frenata di 25 metri di quest’ultimo indica (incluso il tempo di
reazione di un secondo) che andava sicuramente oltre 80 km/h: è quindi a
causa della sua velocità se l’incidente si è verificato e non della mia
svolta”.
7.
Il
motociclista, dal canto suo, durante l’interrogatorio del __________ davanti
alla polizia cantonale, ha affermato quanto segue:
“Sono
titolare della licenza per allievo conducente n. __________, rilasciata il __________
a Camorino, valida per la categoria A fino al __________. Ero alla guida del
veicolo marca __________, targato TI __________ […].
Stavo
percorrendo la strada cantonale da Sud verso Nord e (a __________) circa 30 metri prima dell’intersezione con la strada che porta al campo di calcio di __________ ho scorto
un’autovettura che da quest’ultima via si stava immettendo sulla strada
cantonale direzione Sud. Io ho visto improvvisamente il veicolo e invece di
frenare con il freno anteriore ho iniziato la frenata con il freno posteriore,
la moto ha iniziato a sbandare, ho perso il controllo e sono andato a sbattere
contro l’autovettura che al momento dell’urto si trovava già sulla corsia di
contromano. Al momento del sinistro portavo regolarmente allacciato il casco di
protezione, avevo il faro anteriore acceso, viaggiavo ad una velocità di 50 km/h, il fondo stradale era asciutto in asfalto, il tempo era bello, la visibilità era buona. […]
Al momento del sinistro non portavo né le lenti [a] contatto né gli occhiali (nonostante sulla licenza per allievo conducente sia
indicato che egli deve portare occhiali o lenti a contatto, ndr).” (pag.
1/2)
A
domanda dell’agente concernente la velocità dichiarata, a fronte della frenata
di 25 metri provocata del suo veicolo prima dell’urto, il motociclista ha
risposto che: “al massimo stavo andando a 55 km/h, sicuramente non di più!” (verbale pag. 2)
Circa
l’assenza delle lenti a contatto o degli occhiali egli si è giustificato
asserendo che “sul casco ho la visiera scura e quindi gli occhiali mi danno
fastidio”, ammettendo anche che “si, non ci vedo bene, ma mi danno
fastidio e quindi non le porto quando indosso il casco con la visiera scura.”
(verbale pag. 2)
8.
In concreto, va subito detto che la dinamica dell’incidente descritta
con precisione dall’insorgente appare credibile; egli ha infatti fornito sin
dall’inizio una versione lineare che trova riscontro non solo nella documentazione
fotografica prodotta, ma anche nelle dichiarazioni del co-protagonista, il
quale ha confermato che al momento della collisione la vettura del ricorrente
si trovava già sulla corsia di contromano.
Diversamente,
la dinamica descritta dal co-protagonista appare poco convincente. Egli
sostiene di aver notato il veicolo dell’insorgente immettersi sulla strada
principale quando si trovava a 30 metri.
Sennonché,
tenuto conto della velocità da lui dichiarata, tale circostanza risulta
incompatibile sia con la lunga traccia di frenata lasciata sull’asfalto sia con
il punto di collisione; in effetti, alla velocità dichiarata di 50 km/h, avrebbe impiegato meno di 3 secondi per percorrere la distanza di 30 metri, per cui avrebbe con ogni verosimiglianza colliso contro la fiancata sinistra e non contro
lo spigolo anteriore sinistro dell’altro veicolo che si trovava già
completamente sulla corsia opposta con le ruote dritte (questo quand’anche la
manovra di immissione di quest’ultimo fosse avvenuta in modo spedito).
D’altro
canto appare inverosimile, considerata la lunghezza della traccia di frenata (25 metri), che egli abbia circolato a una velocità di 50 km/h.
Ad
ogni buon conto risulta determinante per il giudizio se nel momento in cui il
ricorrente ha cominciato a immettersi sulla strada cantonale il motociclista
era per lui visibile. Nel punto che qui interessa la strada per chi procede in
direzione nord compie una curva verso destra. Questo comporta per chi proviene
dal campo di calcio una limitata visuale verso sinistra, tant’è che ha dovuto
essere posato uno specchio per migliorarla. Il mezzo ausiliario permette in
concreto di verificare il sopraggiungere di veicoli ad una distanza di ca. 50 metri, ciò che risulta sufficiente per compiere una manovra di immissione senza intralciare chi
circola a 50 km/h, ossia la velocità massima permessa in loco.
Come
visto sopra il motociclista ben difficilmente rispettava questo limite. Ne
segue che non vi è alcuna certezza che quando l’insorgente ha cominciato la
manovra di immissione egli fosse per lui visibile.
Nel
dubbio non è possibile rimproverare al ricorrente di non aver rispettato la
precedenza del centauro, costringendolo ad una frenata improvvisa che ha poi
condotto alla perdita di controllo e alla collisione.
Si
giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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