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Decisione

30.2008.185

Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungenta da sinistra; manipolare inoltre un cellulare, omettendo di prestare la necessaria attenzione alla cir

7 aprile 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle

spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato

ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. Inoltre, durante la

guida manipolava un natel per cui non prestava la necessaria attenzione alla

circolazione”.

Fatti accertati il 22 febbraio

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;

3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr, a eccezione dello scritto 24 settembre 2008 (che pertiene

verosimilmente alla procedura amministrativa, giacché indirizzato alla stessa

autorità di prime cure), pervenuto ben oltre il termine ricorsuale e pertanto

formalmente irrito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

della LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Alle intersezioni,

la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano

sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da

sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od

ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare

precedenza» indica al conducente che

deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria

(art. 24 cpv. 4 in fine OSStr; cfr. inoltre art. 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4

OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi

ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il

conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. Tale norma è concretata dall’art. 3 cpv.

1.

ONC, il quale prevede che il conducente deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve

compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la

sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani

libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi inoltrato in

un’area con percorso rotatorio obbligato, ostacolando la circolazione

sopraggiungente da sinistra. L’autorità gli rimprovera inoltre di non aver

prestato la necessaria attenzione alla circolazione, per aver manipolato un cellulare

durante la guida.

La decisione impugnata si

fonda sul rapporto di contravvenzione 22 febbraio 2008 della Polizia cantonale,

dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:

“Alla guida

dell’autovettura marca __________ targato __________, non osservava il segnale

posto all’entrata dell’intersezione circolare che dà accesso all’autostrada A2,

rispettivamente alla semi autostrada __________ immettendosi parzialmente

all’interno della stessa senza prestare attenzione alla circolazione che

beneficiava della precedenza. La distrazione che portava il conducente ad

effettuare tale manovra era causata dall’utilizzo inappropriato del telefono

cellulare durante la guida”.

4.

L’insorgente nel proprio

gravame si limita a contestare che “non stava manipolando il proprio natel

poiché nel momento in cui gli è stata contestata l’infrazione non era impegnato

in una conversazione telefonica né stava scrivendo o ricevendo messaggi”.

Soggiunge che “ciò è facilmente comprovabile consultando, non appena saranno

disponibili, i tabulati telefonici già richiesti alla compagnia telefonica”,

documentazione invero mai prodotta.

Nulla dice invece in merito

all’ulteriore addebito, benché nelle osservazioni 17 marzo 2008 al rapporto di

contravvenzione egli abbia affermato che:

“Per inosservanza alla

precedenza non è assolutamente vero

a.

si tratta di una rotonda per cui c’è una perfetta visibilità”.

In sede di

osservazioni, egli precisava inoltre che:

b.

“la vettura a cui ho dato la precedenza era un’auto della polizia

cantonale, che è passata davanti a me e mi ha fatto un’osservazione sul

telefonino e mi ha invitato a seguirlo, 10 metri fuori dalla vettura ha accostato con le frecce e mi ha fatto nuovamente l’osservazione del

telefonino, al che ho risposto, sì è vero che avevo il telefonino in mano e mi

stavo grattando il viso (più preciso nello scritto formalmente irrito del

24.

settembre 2008, in cui parla di ‘guancia’, ndr) con questo oggetto però

tengo a precisare che non stavo conversando, dato che la vettura ha un impianto

di vivavoce di serie e appena mi avvicino a 10 metri dalla vettura il vivavoce si collega automaticamente. Pertanto se dovete farmi la multa

perché tenevo in mano il telefonino sono d’accordo ma non per averlo usato come

mi avete scritto ‘utilizzo inappropriato del telefonino durante la guida’”.

5.

L’agente denunciante ha

dal canto suo precisato quanto segue:

“(…) durante il normale servizio

di pattuglia, si circolava all’interno dell’intersezione rotatoria circolare

ubicata all’uscita degli svincoli autostradali di __________ in direzione del “__________”.

Proveniente da Via__________

si notava un’autovettura marca (…), il cui conducente stava utilizzando in modo

inappropriato il telefono cellulare.

Per tale motivo non si

abbandonava la rotatoria in direzione di __________, ma si continuava la

percorrenza nell’intersezione nuovamente in direzione dell’autostrada A2 verso

sud, intenzionati non appena possibile a fermare e ad intimare la giusta

sanzione.

Il conducente della vettura

sopra menzionata, identificato susseguentemente nel __________, alle prese con

il proprio apparecchio telefonico, giunto al dare precedenza posto all’entrata

dell’intersezione (indicato sia con segnaletica orizzontale come pure con

segnaletica verticale) senza prestare attenzione alla circolazione veicolare

(sguardo rivolto solo verso l’apparecchio telefonico) s’immetteva nella

rotatoria.

Si arrestava una volta

all’interno della stessa (più della metà del mezzo meccanico era già

all’interno dell’intersezione) bloccando la vettura unicamente quando riportava

lo sguardo in direzione del campo stradale e notando la presenza della vettura

contrassegnata “POLIZIA” ferma all’interno della rotatoria.

Immediatamente si intimava

quanto sopra al conducente __________, il quale veniva invitato a seguirci

all’uscita dell’intersezione luogo in cui veniva identificato e denunciato”.

6.

In concreto, l’insorgente

ha ammesso sin dall’inizio di aver avuto il cellulare in mano. Egli ha tuttavia

precisato che non stava conversando, poiché il veicolo dispone di un

Dispositivo

dispositivo vivavoce, ma che si stava solamente grattando il viso/la guancia “con

questo oggetto” (difficile invero immaginare in che modo). Sebbene

l’espressione “utilizzo inappropriato del telefono” di cui al rapporto di

contravvenzione possa apparire alquanto indeterminata, è comunque chiaro che

mai gli è stato rimproverato di essere stato intento a conversare al telefono (con

l’apparecchio posizionato all’orecchio), tant’è che la decisione impugnata gli ascrive

di aver manipolato il cellulare. Come precisato nel rapporto di contro-osservazioni

5 aprile 2008 – intimato al di lui legale per eventuali osservazioni prima

dell’emanazione della decisione – l’utilizzo inappropriato si riferisce al

fatto di aver avuto lo sguardo rivolto all’apparecchio nella fase di

avvicinamento alla rotonda, anziché rivolto alla circolazione, ciò che lo

avrebbe portato a immettersi in parte all’interno del percorso rotatorio non

avvedendosi della presenza della pattuglia proveniente dalla sua sinistra.

Orbene, nonostante l’assegnazione del termine per esprimersi e la successiva

proroga, egli non si è confrontato con dette circostanze, insistendo sul fatto

di non essere stato impegnato in una conversazione telefonica o con

l’invio/lettura di un sms. Ad ogni modo poco importa a che titolo abbia

manipolato il telefono, ovvero se stesse solamente guardando con insistenza il

display o digitando qualcosa; il solo fatto di distogliere lo sguardo per alcuni

secondi dalla strada e gestire il dispositivo di guida con una sola mano (ciò

che rende nel contempo difficoltose eventuali manovre d’emergenza o l’utilizzo

di altri comandi, quali i segnali di direzione, il segnale acustico, il cambio

ecc.), risulta incompatibile con l’attenzione che deve essere rivolta alla

circolazione stradale.

Simile comportamento appare

ancor più inconciliabile con i doveri di prudenza se si considera che è

avvenuto in corrispondenza di un’area con percorso rotatorio obbligato di

notevoli dimensioni e molto trafficata.

7. Per quanto attiene all’omissione

di concedere la precedenza, direttamente connessa con la manipolazione del cellulare,

è unicamente nello scritto 24 settembre 2008 – al di fuori della procedura

ricorsuale – che afferma di essersi arrestato all’esterno della rotonda. Ed è

solo in questa occasione che sostiene l’esistenza di un testimone, di cui si

guarda però bene dal fornire le generalità, che potrebbe confermarlo.

È poi sintomatico che in

nessuna delle comparse scritte egli abbia riferito di aver visto la pattuglia

avvicinarsi alla rotonda. Se egli si fosse accorto per tempo del sopraggiungere

del veicolo della polizia e gli avesse di conseguenza concesso regolarmente la

precedenza, la manovra dell’agente denunciante che ha dovuto arrestare la

vettura per attendere che lo sguardo dell’insorgente riguadagnasse la strada al

fine di ingiungergli di fermarsi all’uscita dell’intersezione (arresto ammesso

dal ricorrente stesso nello scritto 24 settembre 2008), non troverebbe una

spiegazione logica. Risulta per contro verosimile la versione dell’agente –

fornita nelle contro-osservazioni con dovizia di particolari – secondo la quale

il denunciato ha bloccato la sua vettura improvvisamente quando ha percepito la

presenza del veicolo della polizia e ha rivolto nuovamente lo sguardo alla circolazione.

Del resto, l’agente, a differenza del multato (tra l’altro a lui sconosciuto) ha

l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di

riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni

penali, rispettivamente disciplinari.

Giovi infine rilevare che la

circostanza per cui la rotonda in esame è caratterizzata da una buona

visibilità, non giustifica in alcun modo una violazione dei doveri di prudenza

e dell’obbligo di concedere la precedenza alle vetture provenienti da sinistra,

quand’anche non avessero ancora raggiunto l’intersezione; come la giurisprudenza ha già avuto modo di dire, il

conducente che arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a

qualsiasi veicolo alla sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di

intersezione qualora non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia

sopraggiunto prima, contemporaneamente o dopo di lui (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, commentaire ad art. 36, n. 3.2.3).

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente, omettendo di

arrestarsi per tempo poiché distratto dal cellulare, ha ostacolato la marcia

della pattuglia sopraggiungente dalla sua sinistra. Così facendo egli è venuto

meno al suo obbligo di concedere la precedenza.

8. La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.

1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2,

75 cpv. 3 e 4 OSStr ;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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