30.2008.185
Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungenta da sinistra; manipolare inoltre un cellulare, omettendo di prestare la necessaria attenzione alla cir
7 aprile 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.185
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, PRPEN
Titolo:
Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungenta da sinistra; manipolare inoltre un cellulare, omettendo di prestare la necessaria attenzione alla circolazione
PRECEDENZA
TELEFONO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 24 cpv. 4 OSSTR
art. 36 cpv. 2 OSSTR
art. 75 cpv. 3 e 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.185
17842/804
Bellinzona
7
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 agosto 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 17842/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle
spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato
ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. Inoltre, durante la
guida manipolava un natel per cui non prestava la necessaria attenzione alla
circolazione”.
Fatti accertati il 22 febbraio
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr, a eccezione dello scritto 24 settembre 2008 (che pertiene
verosimilmente alla procedura amministrativa, giacché indirizzato alla stessa
autorità di prime cure), pervenuto ben oltre il termine ricorsuale e pertanto
formalmente irrito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
della LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Alle intersezioni,
la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano
sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da
sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od
ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare
precedenza» indica al conducente che
deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria
(art. 24 cpv. 4 in fine OSStr; cfr. inoltre art. 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4
OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi
ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. Tale norma è concretata dall’art. 3 cpv.
1.
ONC, il quale prevede che il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani
libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi inoltrato in
un’area con percorso rotatorio obbligato, ostacolando la circolazione
sopraggiungente da sinistra. L’autorità gli rimprovera inoltre di non aver
prestato la necessaria attenzione alla circolazione, per aver manipolato un cellulare
durante la guida.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di contravvenzione 22 febbraio 2008 della Polizia cantonale,
dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:
“Alla guida
dell’autovettura marca __________ targato __________, non osservava il segnale
posto all’entrata dell’intersezione circolare che dà accesso all’autostrada A2,
rispettivamente alla semi autostrada __________ immettendosi parzialmente
all’interno della stessa senza prestare attenzione alla circolazione che
beneficiava della precedenza. La distrazione che portava il conducente ad
effettuare tale manovra era causata dall’utilizzo inappropriato del telefono
cellulare durante la guida”.
4.
L’insorgente nel proprio
gravame si limita a contestare che “non stava manipolando il proprio natel
poiché nel momento in cui gli è stata contestata l’infrazione non era impegnato
in una conversazione telefonica né stava scrivendo o ricevendo messaggi”.
Soggiunge che “ciò è facilmente comprovabile consultando, non appena saranno
disponibili, i tabulati telefonici già richiesti alla compagnia telefonica”,
documentazione invero mai prodotta.
Nulla dice invece in merito
all’ulteriore addebito, benché nelle osservazioni 17 marzo 2008 al rapporto di
contravvenzione egli abbia affermato che:
“Per inosservanza alla
precedenza non è assolutamente vero
a.
si tratta di una rotonda per cui c’è una perfetta visibilità”.
In sede di
osservazioni, egli precisava inoltre che:
b.
“la vettura a cui ho dato la precedenza era un’auto della polizia
cantonale, che è passata davanti a me e mi ha fatto un’osservazione sul
telefonino e mi ha invitato a seguirlo, 10 metri fuori dalla vettura ha accostato con le frecce e mi ha fatto nuovamente l’osservazione del
telefonino, al che ho risposto, sì è vero che avevo il telefonino in mano e mi
stavo grattando il viso (più preciso nello scritto formalmente irrito del
24.
settembre 2008, in cui parla di ‘guancia’, ndr) con questo oggetto però
tengo a precisare che non stavo conversando, dato che la vettura ha un impianto
di vivavoce di serie e appena mi avvicino a 10 metri dalla vettura il vivavoce si collega automaticamente. Pertanto se dovete farmi la multa
perché tenevo in mano il telefonino sono d’accordo ma non per averlo usato come
mi avete scritto ‘utilizzo inappropriato del telefonino durante la guida’”.
5.
L’agente denunciante ha
dal canto suo precisato quanto segue:
“(…) durante il normale servizio
di pattuglia, si circolava all’interno dell’intersezione rotatoria circolare
ubicata all’uscita degli svincoli autostradali di __________ in direzione del “__________”.
Proveniente da Via__________
si notava un’autovettura marca (…), il cui conducente stava utilizzando in modo
inappropriato il telefono cellulare.
Per tale motivo non si
abbandonava la rotatoria in direzione di __________, ma si continuava la
percorrenza nell’intersezione nuovamente in direzione dell’autostrada A2 verso
sud, intenzionati non appena possibile a fermare e ad intimare la giusta
sanzione.
Il conducente della vettura
sopra menzionata, identificato susseguentemente nel __________, alle prese con
il proprio apparecchio telefonico, giunto al dare precedenza posto all’entrata
dell’intersezione (indicato sia con segnaletica orizzontale come pure con
segnaletica verticale) senza prestare attenzione alla circolazione veicolare
(sguardo rivolto solo verso l’apparecchio telefonico) s’immetteva nella
rotatoria.
Si arrestava una volta
all’interno della stessa (più della metà del mezzo meccanico era già
all’interno dell’intersezione) bloccando la vettura unicamente quando riportava
lo sguardo in direzione del campo stradale e notando la presenza della vettura
contrassegnata “POLIZIA” ferma all’interno della rotatoria.
Immediatamente si intimava
quanto sopra al conducente __________, il quale veniva invitato a seguirci
all’uscita dell’intersezione luogo in cui veniva identificato e denunciato”.
6.
In concreto, l’insorgente
ha ammesso sin dall’inizio di aver avuto il cellulare in mano. Egli ha tuttavia
precisato che non stava conversando, poiché il veicolo dispone di un
Dispositivo
dispositivo vivavoce, ma che si stava solamente grattando il viso/la guancia “con
questo oggetto” (difficile invero immaginare in che modo). Sebbene
l’espressione “utilizzo inappropriato del telefono” di cui al rapporto di
contravvenzione possa apparire alquanto indeterminata, è comunque chiaro che
mai gli è stato rimproverato di essere stato intento a conversare al telefono (con
l’apparecchio posizionato all’orecchio), tant’è che la decisione impugnata gli ascrive
di aver manipolato il cellulare. Come precisato nel rapporto di contro-osservazioni
5 aprile 2008 – intimato al di lui legale per eventuali osservazioni prima
dell’emanazione della decisione – l’utilizzo inappropriato si riferisce al
fatto di aver avuto lo sguardo rivolto all’apparecchio nella fase di
avvicinamento alla rotonda, anziché rivolto alla circolazione, ciò che lo
avrebbe portato a immettersi in parte all’interno del percorso rotatorio non
avvedendosi della presenza della pattuglia proveniente dalla sua sinistra.
Orbene, nonostante l’assegnazione del termine per esprimersi e la successiva
proroga, egli non si è confrontato con dette circostanze, insistendo sul fatto
di non essere stato impegnato in una conversazione telefonica o con
l’invio/lettura di un sms. Ad ogni modo poco importa a che titolo abbia
manipolato il telefono, ovvero se stesse solamente guardando con insistenza il
display o digitando qualcosa; il solo fatto di distogliere lo sguardo per alcuni
secondi dalla strada e gestire il dispositivo di guida con una sola mano (ciò
che rende nel contempo difficoltose eventuali manovre d’emergenza o l’utilizzo
di altri comandi, quali i segnali di direzione, il segnale acustico, il cambio
ecc.), risulta incompatibile con l’attenzione che deve essere rivolta alla
circolazione stradale.
Simile comportamento appare
ancor più inconciliabile con i doveri di prudenza se si considera che è
avvenuto in corrispondenza di un’area con percorso rotatorio obbligato di
notevoli dimensioni e molto trafficata.
7. Per quanto attiene all’omissione
di concedere la precedenza, direttamente connessa con la manipolazione del cellulare,
è unicamente nello scritto 24 settembre 2008 – al di fuori della procedura
ricorsuale – che afferma di essersi arrestato all’esterno della rotonda. Ed è
solo in questa occasione che sostiene l’esistenza di un testimone, di cui si
guarda però bene dal fornire le generalità, che potrebbe confermarlo.
È poi sintomatico che in
nessuna delle comparse scritte egli abbia riferito di aver visto la pattuglia
avvicinarsi alla rotonda. Se egli si fosse accorto per tempo del sopraggiungere
del veicolo della polizia e gli avesse di conseguenza concesso regolarmente la
precedenza, la manovra dell’agente denunciante che ha dovuto arrestare la
vettura per attendere che lo sguardo dell’insorgente riguadagnasse la strada al
fine di ingiungergli di fermarsi all’uscita dell’intersezione (arresto ammesso
dal ricorrente stesso nello scritto 24 settembre 2008), non troverebbe una
spiegazione logica. Risulta per contro verosimile la versione dell’agente –
fornita nelle contro-osservazioni con dovizia di particolari – secondo la quale
il denunciato ha bloccato la sua vettura improvvisamente quando ha percepito la
presenza del veicolo della polizia e ha rivolto nuovamente lo sguardo alla circolazione.
Del resto, l’agente, a differenza del multato (tra l’altro a lui sconosciuto) ha
l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di
riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni
penali, rispettivamente disciplinari.
Giovi infine rilevare che la
circostanza per cui la rotonda in esame è caratterizzata da una buona
visibilità, non giustifica in alcun modo una violazione dei doveri di prudenza
e dell’obbligo di concedere la precedenza alle vetture provenienti da sinistra,
quand’anche non avessero ancora raggiunto l’intersezione; come la giurisprudenza ha già avuto modo di dire, il
conducente che arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a
qualsiasi veicolo alla sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di
intersezione qualora non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia
sopraggiunto prima, contemporaneamente o dopo di lui (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, commentaire ad art. 36, n. 3.2.3).
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente, omettendo di
arrestarsi per tempo poiché distratto dal cellulare, ha ostacolato la marcia
della pattuglia sopraggiungente dalla sua sinistra. Così facendo egli è venuto
meno al suo obbligo di concedere la precedenza.
8. La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2,
75 cpv. 3 e 4 OSStr ;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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