30.2008.187
Taglio di alberi in area boschiva senza l'autorizzazione della Sezione forestale
21 ottobre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.187
Data decisione, Autorità:
21.10.2009, PRPEN
Titolo:
Taglio di alberi in area boschiva senza l'autorizzazione della Sezione forestale
BOSCO
art. 38 LCFO
art. 21 LFO
art. 43 cpv. 1 LFO
Incarto
n.
30.2008.187
1336/502
Bellinzona
21
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 agosto 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
25 luglio 2008 n. 1336/502 emessa dallaCRTE 1
viste le osservazioni 5 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 25 luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'450.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di
complessivi fr. 100.-, per aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva
sui mappali n. __________ e__________ (di proprietà della __________ SA) nel
comune __________, sezione __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il
taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio
forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo). Chi vuole
tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione (art. 39
cpv. 1 prima frase RLCFo).
Secondo
l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con una multa sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente
e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); anche la negligenza
è punibile con una multa (cfr. cpv. 3); i Cantoni possono perseguire come
contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale (cpv. 4).
A norma
dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia
il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile
con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza,
esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato, come detto, di aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva sui
mappali n. __________ e __________ RFD del Comune di __________, di proprietà
della __________ SA, senza la preventiva autorizzazione.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di segnalazione 18 gennaio 2008 dell’Ufficio forestale del
5° circondario, dal quale risulta che il taglio raso si estende su una
superficie di complessivi 800 m2 e che in concreto sono stati
tagliati 46 alberi di vario diametro per un volume totale di 24.5 m3.
4.
Il ricorrente,
ammettendo la propria responsabilità, senza contestare il quantitativo di
legname accertato dall’autorità, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“(…) Ritengo che con la
sola corrispondenza (più) facile la questione dei lavori di pulizia
dell’ambiente, prato/bosco selvaggio ed abusivo doveva essere logicamente
trattato con un senso di responsabilità da ambo le parti e non con le sole
leggi, che ripeto, sono state fatte per evitare che gli speculatori prendessero
il sopravvento facendo i loro interessi in barba alle leggi che giustamente
devono essere rispettate nel senso logico caso per caso.
Premesso che sono convinto
di non aver fatto nulla di male pulendo il mio terreno, dando il sole al prato
tagliando una parte di piante contorte, pendenti sul mio mappale in parte
disseccate ed avvolte dalle liane fino alla sommità, e ce ne sono ancora
parecchie da tagliare mi permetterò prossimamente di invitarvi per la
constatazione di quanto si deve fare ciò per ridare al mappale il suo originale
aspetto decoroso ed agibile.
Infine mi scuso comunque se
non ho ottemperato seguendo le leggi forestali, ma almeno ho la coscienza
pulita di aver agito in buona fede malgrado la mia età 1927 per il benessere
del territorio”.
5.
In concreto, pur non
avendo motivo di dubitare del fatto che l’agire del ricorrente non sia dettato
da fini speculativi, occorre comunque considerare che le sue giustificazioni
non sono liberatorie.
Inoltre, va sottolineato che
egli non può metter mano al bosco come meglio gli aggrada in dispregio delle
normative vigenti, ciò che del resto lui stesso riconosce. In altri termini,
egli deve in ogni caso chiedere, preventivamente, l’autorizzazione alla Sezione
forestale quand’anche l’intento sia quello di apportare migliorie dell’area
boschiva, poiché, come a giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure,
secondo giurisprudenza l’imperativo di conservare il bosco vale indipendentemente
dallo stato, dal valore o dalla funzione del soprassuolo in questione e si
estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 consid.
2). Spetta pertanto all’autorità competente, ovvero alla Sezione forestale, e
non al privato o all’ente proprietario del fondo, valutare l’opportunità e
l’estensione dell’intervento.
Infine, occorre rilevare che
all’insorgente, peraltro cognito della materia per avere per lunghi anni
operato interventi in zona boschiva, era stato dato dal proprietario l’accordo
al taglio delle piante con l’esplicita condizione di chiedere preventivamente
la relativa autorizzazione all’autorità forestale. Ciononostante il ricorrente
ha deliberatamente omesso di interpellare l’Ufficio preposto, procedendo con
conoscenza e volontà al taglio.
6.
Ciò posto, la multa
risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 LFo; 38
LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster