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Decisione

30.2008.187

Taglio di alberi in area boschiva senza l'autorizzazione della Sezione forestale

21 ottobre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 25 luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'450.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di

complessivi fr. 100.-, per aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva

sui mappali n. __________ e__________ (di proprietà della __________ SA) nel

comune __________, sezione __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il

taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio

forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo). Chi vuole

tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione (art. 39

cpv. 1 prima frase RLCFo).

Secondo

l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con una multa sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente

e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); anche la negligenza

è punibile con una multa (cfr. cpv. 3); i Cantoni possono perseguire come

contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale (cpv. 4).

A norma

dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia

il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile

con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza,

esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato, come detto, di aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva sui

mappali n. __________ e __________ RFD del Comune di __________, di proprietà

della __________ SA, senza la preventiva autorizzazione.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di segnalazione 18 gennaio 2008 dell’Ufficio forestale del

5° circondario, dal quale risulta che il taglio raso si estende su una

superficie di complessivi 800 m2 e che in concreto sono stati

tagliati 46 alberi di vario diametro per un volume totale di 24.5 m3.

4.

Il ricorrente,

ammettendo la propria responsabilità, senza contestare il quantitativo di

legname accertato dall’autorità, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“(…) Ritengo che con la

sola corrispondenza (più) facile la questione dei lavori di pulizia

dell’ambiente, prato/bosco selvaggio ed abusivo doveva essere logicamente

trattato con un senso di responsabilità da ambo le parti e non con le sole

leggi, che ripeto, sono state fatte per evitare che gli speculatori prendessero

il sopravvento facendo i loro interessi in barba alle leggi che giustamente

devono essere rispettate nel senso logico caso per caso.

Premesso che sono convinto

di non aver fatto nulla di male pulendo il mio terreno, dando il sole al prato

tagliando una parte di piante contorte, pendenti sul mio mappale in parte

disseccate ed avvolte dalle liane fino alla sommità, e ce ne sono ancora

parecchie da tagliare mi permetterò prossimamente di invitarvi per la

constatazione di quanto si deve fare ciò per ridare al mappale il suo originale

aspetto decoroso ed agibile.

Infine mi scuso comunque se

non ho ottemperato seguendo le leggi forestali, ma almeno ho la coscienza

pulita di aver agito in buona fede malgrado la mia età 1927 per il benessere

del territorio”.

5.

In concreto, pur non

avendo motivo di dubitare del fatto che l’agire del ricorrente non sia dettato

da fini speculativi, occorre comunque considerare che le sue giustificazioni

non sono liberatorie.

Inoltre, va sottolineato che

egli non può metter mano al bosco come meglio gli aggrada in dispregio delle

normative vigenti, ciò che del resto lui stesso riconosce. In altri termini,

egli deve in ogni caso chiedere, preventivamente, l’autorizzazione alla Sezione

forestale quand’anche l’intento sia quello di apportare migliorie dell’area

boschiva, poiché, come a giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure,

secondo giurisprudenza l’imperativo di conservare il bosco vale indipendentemente

dallo stato, dal valore o dalla funzione del soprassuolo in questione e si

estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 consid.

2). Spetta pertanto all’autorità competente, ovvero alla Sezione forestale, e

non al privato o all’ente proprietario del fondo, valutare l’opportunità e

l’estensione dell’intervento.

Infine, occorre rilevare che

all’insorgente, peraltro cognito della materia per avere per lunghi anni

operato interventi in zona boschiva, era stato dato dal proprietario l’accordo

al taglio delle piante con l’esplicita condizione di chiedere preventivamente

la relativa autorizzazione all’autorità forestale. Ciononostante il ricorrente

ha deliberatamente omesso di interpellare l’Ufficio preposto, procedendo con

conoscenza e volontà al taglio.

6.

Ciò posto, la multa

risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 LFo; 38

LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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