30.2008.189
Effettuare una manovra di retromarcia su sedime autostradale
14 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2008.189
Data decisione, Autorità:
14.04.2010, PRPEN
Titolo:
Effettuare una manovra di retromarcia su sedime autostradale
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 43 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2008.189
20731/801
Bellinzona
14
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 agosto 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
22 agosto 2008 n. 20731/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 22 agosto 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle
spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________ effettuava una manovra di retromarcia su sedime
autostradale”.
Fatti accertati il 7 maggio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 36 cpv. 1, 96 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 43 cpv. 1
LCStr solo i veicoli delle categorie designate dal
Consiglio federale possono circolare sulle strade riservate ai veicoli a
motore. L’accesso dei pedoni è vietato; l’accesso dei veicoli a motore è
permesso solo nei posti appositamente previsti. Il Consiglio federale può
emanare prescrizioni d’uso e norme speciali di circolazione per tali strade.
Sulla scorta di tale delega,
l’art. 36 cpv. 1 ONC prevede che sulle autostrade e
sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente
designati a tale scopo; è vietato voltare e fare marcia indietro.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr; cfr. inoltre art. 96 ONC).
3.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
aver effettuato una manovra di retromarcia su sedime autostradale.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di contravvenzione 7 maggio 2008 della Polizia cantonale,
che fornisce la seguente descrizione dei fatti: “Per aver circolato con
l’automobile marca __________ targata TI __________ ed eseguito una manovra di
retromarcia sulla corsia d’emergenza di un’autostrada” (A2 direzione sud in
territorio di __________).
4.
L’insorgente contesta la
fattispecie ascrittagli, con le seguenti motivazioni:
“- il fatto non
sussiste
-
irregolarità nell’ipotetica intimazione della contravvenzione da
parte dei gendarmi
-
mancanza di prove sui fatti dallo stesso gendarme asseriti nei suoi
rapporti” (cfr. scritto 1° settembre 2008).
Egli descrive la
propria manovra come segue:
“I fatti si sono svolti
sull’autostrada che porta da __________ e, a causa delle manovre inconsuete e
pericolose effettuate da terzi automobilisti, percorrendo in retromarcia la
stessa al fine di uscire allo svincolo poco distante, abbiamo fermato il
veicolo nei pressi della corsia d’emergenza, lasciando però spazio a
sufficienza per il passaggio di ulteriori veicoli (…), in un secondo
momento, al termine di tali manovre dei veicoli terzi, abbiamo riscontrato la
presenza di una volante oltrepassarci da destra e fermarsi oltre il muso del
mio veicolo”.
Si duole poi del fatto
che: “Dato il luogo, nessuno è sceso dagli stessi (veicoli affiancati,
ndr), ma da parte della volante vi è stato un tenta[ti]vo di comunicazione,
altresì da parte nostra, ma lo stato confusionale del traffico e della stessa
distanza ha chiaramente impedito ogni comprensione dei discorsi”.
5.
Chiamato a
fornire precisazioni in merito all’accaduto, uno degli agenti accertatori ha
precisato quanto segue:
“Il veicolo condotto dal
denunciato, al momento del nostro arrivo con inseriti i segnali prioritari, si
trovava a circolare sulla corsia di emergenza, eseguendo una manovra di
retromarcia. Al nostro arrivo si è potuto notare che pure la luce indicante
l’inserimento della retromarcia era accesa, e che il veicolo si è fermato al
momento in cui è stato raggiunto dalla nostra vettura di servizio.
Al nostro arrivo la vettura
citata si è spostata verso sinistra per consentire il nostro transito e nel
momento in cui ci siamo affiancati, la contravvenzione è stata intimata a voce,
spiegando che la stessa sarebbe stata inoltrata da __________. È possibile che
per via del traffico e del rumore prodotto dal motore dei vari veicoli che si
trovavano sul posto, l’intimazione non sia stata compresa ma la stessa è stata
fatta correttamente e senza altri commenti se non l’ordine di rientrare nella
colonna ed attendere la riapertura dell’autostrada” (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 1° luglio 2008; ordine al quale l’insorgente, pur a fronte
di un’oscura e imprecisa comprensione e trasmissione delle informazioni, ha
effettivamente dato seguito; cfr. scritto 18 maggio 2008).
6.
In concreto, va subito
detto che la censura relativa al preteso vizio di forma per la presunta mancata
intimazione orale della contravvenzione è destinata all’insuccesso. In effetti,
affinché la multa sia valida non è necessaria l’intimazione
orale, bastando la successiva intimazione scritta; ciò che è avvenuto con il
rapporto di contravvenzione 7 maggio 2008 notificato al ricorrente, il quale ha
potuto prendere ampiamente posizione sugli addebiti mossigli, nel pieno
rispetto del suo diritto di essere sentito.
Ciò premesso, anche nel merito
il ricorso non può trovare miglior sorte, essendo la versione addotta dal
ricorrente per nulla credibile.
In effetti, non v’è chi non
veda come le presunte manovre inconsuete e pericolose di terzi automobilisti
appaiano alquanto inverosimili, in particolare la manovra del veicolo più a
destra, che, contrariamente a ogni logica, avrebbe percorso in retromarcia la
corsia di destra, anziché spostarsi sulla contigua corsia di emergenza,
esponendosi così pericolosamente ai veicoli sopraggiungenti da tergo a velocità
elevata.
Inoltre, il comportamento
scellerato di detti conducenti (che avrebbero giocoforza dovuto attraversare
perpendicolarmente entrambe le corsie autostradali) non avrebbe certo potuto
passare inosservato, anche da una certa distanza (come per altro ammesso dall’insorgente),
alla pattuglia che lo avrebbe raggiunto, per suo dire, al termine delle
manovre.
Neppure credibile è il fatto
che alle ore 9.15 del 7 maggio 2008 egli non abbia potuto intravvedere
all’interno dell’abitacolo della pattuglia che lo ha affiancato quanti fossero
gli agenti.
Non può poi essere disatteso
che egli cade in contraddizione laddove nello scritto 18 maggio 2008 sostiene
di essersi fermato a lato della corsia di destra, per evitare le vetture in
retromarcia, sottolineando di non aver invaso la corsia d’emergenza (cfr. ci si
chiede come ciò sia possibile considerata la larghezza di una corsia), salvo
ammettere nello scritto 1° settembre 2008 di essersi arrestato “nei pressi”
della stessa, avendo però cura di lasciare sufficiente spazio per il passaggio
di ulteriori veicoli. Seppur su un aspetto irrilevante ai fini del giudizio –
ovvero il fatto di essere transitato sulla corsia d’emergenza – tale
contraddizione mette ulteriormente in dubbio la versione del ricorrente.
D’altra parte, nello scritto
10.
luglio 2008 egli sembra confermare di aver avuto inserita la retromarcia,
ciò che non si spiegherebbe con la manovra da lui descritta (“da parte degli
adulti all’interno del veicolo non si è ravvisata la presenza dell’auto di
pattuglia se non quando è sbucata a fianco di noi, non si sono ne visti ne
sentiti i cosi definiti ‘segnali prioritari’, questo, secondo noi, rafforza lo
stato di rumore e caos presenti, oltre che il fatto stesso che non ci siamo
mossi, che avevamo inserita la retromarcia e che ci siamo scansati su loro
richiesta (circostanza quest’ultima invero non menzionata nel rapporto di
contro-osservazioni della polizia) per far transitare il veicolo di
pattuglia”). Se così non fosse, appare sintomatico che egli non abbia
smentito in modo chiaro e univoco che non aveva inserito la retromarcia,
particolare che l’agente – sconosciuto al ricorrente – non può essersi
inventato di sana pianta.
Del resto, egli, a differenza
del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di
funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non
incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, la versione fornita dall’ agente denunciante appare
manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per
cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e
libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano
senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati
quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente
precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla
colpevolezza del ricorrente.
.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 1
LCStr; 36 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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