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Decisione

30.2008.19

Circolare con veicolo al quale sono state apportate modifiche, senza sottoporlo a nuovo esame

15 giugno 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 1° dicembre 2007 in territorio di Taverne:

“Ha circolato con la

vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche

(cerchioni, porte e spoiler anteriore) senza sottoporla a nuovo esame. Inoltre

il veicolo aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti e

l’apparecchiatura elettrica in disordine”.

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34,

109 cpv. 1 e 219 cpv. 2 lett. f OETV;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza

l’annullamento;

che la CRTE 1, nelle

osservazioni 12 febbraio 2008, propone per contro che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

Considerandi

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che giusta l’art. 13 cpv. 3

LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere

sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è

dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza;

che per l’art. 34 cpv. 2 OETV

il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche

apportate ai veicoli; i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame

successivo prima di un ulteriore impiego;

che è punito con la multa, a

meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del

veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (art.

219.

cpv. 2 lett. f OETV);

che per l’art. 29 cpv. 1 prima

frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di

sicurezza e conforme alle prescrizioni;

che gli pneumatici devono

presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm

di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

che per quanto riguarda i

Dispositivo

dispositivi di illuminazione obbligatori, secondo l’art. 109 cpv. 1 lett. a

OETV, devono essere fissati stabilmente sul davanti i seguenti dispositivi di

illuminazione e catarifrangenti: due fari di profondità, due fari a luce

anabbagliante e due fari di posizione;

che chiunque conduce un

veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta

dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa

(art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o

a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del

veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che

non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato di aver circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state

apportate modifiche (cerchioni, porte e spoiler anteriore) senza sottoporla a

nuovo esame; inoltre il veicolo aveva due copertoni privi di rilievi

antiscivolanti e l’apparecchiatura elettrica in disordine;

che l’insorgente contesta gli

addebiti mossigli, ad eccezione di quello relativo all’apparecchiatura

elettrica non conforme; in particolare egli asserisce che i cerchioni, le porte

e lo spoiler anteriore “sono omologati”;

che a sostegno del suo assunto

produce un attestato originale del 2 marzo 2006 rilasciato dal Dynamic Test

Center avente per oggetto il sistema di apertura (come pure una perizia del laboratorio

di prove TÜV in gran parte illeggibile), una dichiarazione della Carrozzeria __________

attestante che nel settembre 2005 sono state apportate modifiche all’estetica

esterna, alcuni formulari della competente autorità di immatricolazione

relativi a modifiche iscritte sulla licenza di circolazione del veicolo

(volante, paraurti e minigonne) e, infine, l’illustrazione del paraurti tratta

da un sito specializzato;

che tuttavia i documenti

prodotti non sono di alcun ausilio per l’insorgente: in primo luogo

l’attestazione (Bestätigung) rilasciata dal DTC in merito alla modifica

delle porte non esime – come per altro doveva essere noto all’insorgente che è

stato più volte convocato all’Ufficio tecnico per dette modifiche - dall’obbligo

di sottoporre a collaudo specifico il veicolo prima di un ulteriore impiego e

in secondo luogo la rimanente documentazione prodotta, in parte incompleta

(formulari Ufficio tecnico non timbrati) e, come detto, in parte illeggibile,

verte su modifiche che nulla hanno a che vedere con quelle che gli vengono

rimproverate;

che l’addebito mossogli per le

modifiche apportate al veicolo senza sottoporlo a nuovo esame prima di un

ulteriore impiego, risulta pertanto fondato;

che per quanto riguarda gli

pneumatici il ricorrente, sulla scorta di quanto riferitogli dal garagista che

ha rimorchiato la vettura e del silenzio del perito dell’Ufficio tecnico che ha

visionato la vettura qualche giorno prima del fermo (dal fascicolo processuale

si evince in effetti che il veicolo è stato convocato a collaudo in sei

occasioni, fra cui il 27 novembre 2007, senza che l’esame fosse superato),

contesta che gli stessi fossero privi di sufficienti rilievi antiscivolanti;

che in concreto, sebbene egli

non abbia comprovato o quanto meno reso verosimili le affermazioni di cui sopra

(per di più, per quanto noto a questo giudice, alcuni mesi prima egli era stato

multato per la medesima fattispecie però riferita agli pneumatici anteriori),

né dal rapporto di constatazione 4 dicembre 2007 né dal successivo rapporto di

contravvenzione 17 dicembre 2007 risulta che gli stessi fossero completamente

lisi e lisci, non avendo l’agente accertatore fornito alcuna ulteriore precisazione

in merito al loro stato;

che nel dubbio, occorre

pertanto proscioglierlo da questo addebito;

che alla luce del parziale

proscioglimento, questo giudice ritiene che una multa di fr. 200.- sia confacentemente

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto

accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli oneri processuali

di primo grado;

che l’esito del gravame

imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);

tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dal ricorrente,

si prescinde – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri;

per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 103

cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 58, 109 cpv. 1 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e

alle spese di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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