30.2008.191
Obbligo di scrupolosità; nulla poena sine lege
24 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.191
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, PRPEN
Titolo:
Obbligo di scrupolosità; nulla poena sine lege
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 6 OLS
art. 10 OLS
art. 38 RLALPS
Incarto
n.
30.2008.191
08 210/905
Bellinzona
24
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 giugno 2008 n. 08 210/905 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 settembre
2008 presentate dalla CRTE 1 Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 2008 ha
inflitto a RI 1 – quale responsabile del __________ a __________ – una multa di
fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-,
per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di ausiliaria delle pulizie, dal 15.03.2007 al 04.06.2007, a tempo
parziale, la cittadina Stati terzi [recte: comunitaria] __________,
1946, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione
che le consentisse di svolgere detta attività (cfr. rapporto di
contravvenzione 22 novembre 2007)”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, in
accoglimento parziale del gravame, di ridurre l’ammontare della multa a fr.
150.-, adeguando gli oneri processuali.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso
di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata
a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).
Per
l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a
uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto
per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri,
che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di
scrupolosità, che corrisponde oggi all’obbligo di diligenza di cui all’art. 91
LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata;
cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver impiegato
in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale, dal 15 marzo al 4 giugno
2007, la cittadina comunitaria __________, senza preventivamente assicurarsi,
consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di
polizia degli stranieri, che ella fosse autorizzata ad assumere questo impiego.
4.
La ricorrente contesta
l’infrazione ascrittale, asserendo in primo luogo che la dipendente era in
possesso di un permesso valevole fino al 14 ottobre 2007, circostanza che non
trova tuttavia conferma negli atti e che per di più è smentita dalla richiesta
di “rilascio” di un permesso per frontalieri, con la causale “inizio attività”,
da lei stessa sottoscritta in data 20 maggio 2007.
Ella sottolinea inoltre che “non
è stata nostra intenzione assumere personale in modo abusivo, ma che è stata
solo una svista nel sistemare tutta la burocrazia necessaria per avviare un
campeggio” (cfr. ricorso 3 luglio 2008).
5.
In concreto, è d’uopo
rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal
1° gennaio 2008, riprenda all’art. 91 l’identico disciplinamento dell’art. 10
OLS, la violazione dell’obbligo di scrupolosità /diligenza non è più
sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo l’art. 120a LStr, che commina
una multa alle imprese di trasporto che violano tale obbligo, trasportando
persone prive dei documenti di viaggio necessari per il transito, l’entrata o
la partenza), né tanto meno come delitto.
In effetti, diversamente
dall’art. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le “altre infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri” (alle quali l’autorità di prime cure
sussumeva per prassi tale fattispecie), l’art. 120 LStr contiene un elenco
esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza,
sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione
dell’obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai
perseguibile in virtù dell’art. 117 LStr (che presuppone intenzionalità),
laddove il rilascio di un permesso per svolgere un’attività lucrativa ha valore
costitutivo.
Ciò posto, sebbene le
giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, si
giustifica proscioglierla dall’addebito mossole (ovvero la violazione
dell’obbligo di diligenza), considerato che secondo l’attuale regime, a lei più
favorevole, la fattispecie ascrittale non è in quanto tale sanzionabile (trova
quindi applicazione il principio nulla poena sine lege).
Di conseguenza, seppur per
motivi diversi da quelli addotti, il ricorso deve essere accolto e la decisione
impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10
cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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