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Decisione

30.2008.191

Obbligo di scrupolosità; nulla poena sine lege

24 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 2008 ha

inflitto a RI 1 – quale responsabile del __________ a __________ – una multa di

fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-,

per i seguenti motivi:

"Ha impiegato in

qualità di ausiliaria delle pulizie, dal 15.03.2007 al 04.06.2007, a tempo

parziale, la cittadina Stati terzi [recte: comunitaria] __________,

1946, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

che le consentisse di svolgere detta attività (cfr. rapporto di

contravvenzione 22 novembre 2007)”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, in

accoglimento parziale del gravame, di ridurre l’ammontare della multa a fr.

150.-, adeguando gli oneri processuali.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà

assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso

di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi

attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata

a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).

Per

l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a

uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto

per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri,

che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di

scrupolosità, che corrisponde oggi all’obbligo di diligenza di cui all’art. 91

LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata;

cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver impiegato

in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale, dal 15 marzo al 4 giugno

2007, la cittadina comunitaria __________, senza preventivamente assicurarsi,

consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di

polizia degli stranieri, che ella fosse autorizzata ad assumere questo impiego.

4.

La ricorrente contesta

l’infrazione ascrittale, asserendo in primo luogo che la dipendente era in

possesso di un permesso valevole fino al 14 ottobre 2007, circostanza che non

trova tuttavia conferma negli atti e che per di più è smentita dalla richiesta

di “rilascio” di un permesso per frontalieri, con la causale “inizio attività”,

da lei stessa sottoscritta in data 20 maggio 2007.

Ella sottolinea inoltre che “non

è stata nostra intenzione assumere personale in modo abusivo, ma che è stata

solo una svista nel sistemare tutta la burocrazia necessaria per avviare un

campeggio” (cfr. ricorso 3 luglio 2008).

5.

In concreto, è d’uopo

rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal

1° gennaio 2008, riprenda all’art. 91 l’identico disciplinamento dell’art. 10

OLS, la violazione dell’obbligo di scrupolosità /diligenza non è più

sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo l’art. 120a LStr, che commina

una multa alle imprese di trasporto che violano tale obbligo, trasportando

persone prive dei documenti di viaggio necessari per il transito, l’entrata o

la partenza), né tanto meno come delitto.

In effetti, diversamente

dall’art. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le “altre infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri” (alle quali l’autorità di prime cure

sussumeva per prassi tale fattispecie), l’art. 120 LStr contiene un elenco

esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza,

sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione

dell’obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai

perseguibile in virtù dell’art. 117 LStr (che presuppone intenzionalità),

laddove il rilascio di un permesso per svolgere un’attività lucrativa ha valore

costitutivo.

Ciò posto, sebbene le

giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, si

giustifica proscioglierla dall’addebito mossole (ovvero la violazione

dell’obbligo di diligenza), considerato che secondo l’attuale regime, a lei più

favorevole, la fattispecie ascrittale non è in quanto tale sanzionabile (trova

quindi applicazione il principio nulla poena sine lege).

Di conseguenza, seppur per

motivi diversi da quelli addotti, il ricorso deve essere accolto e la decisione

impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10

cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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