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Decisione

30.2008.192

Posteggio in luogo in cui è segnalato il "divieto di parcheggio"

25 agosto 2009Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.192

Data decisione, Autorità:

25.08.2009, PRPEN

Titolo:

Posteggio in luogo in cui è segnalato il "divieto di parcheggio"

PARCHEGGIO

art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto

n.

30.2008.192

21609/808

Bellinzona

25

agosto 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

Considerandi

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 agosto 2008 presentato da

contro

la decisione

22.

agosto 2008 n. 21609/808 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 9 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che con decisione 22 agosto

2008.

la CRTE 1 ha inflitto a __________ e per essa a RI 1 una multa di fr. 40.-

oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per aver “posteggiato

il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”

il 4 aprile 2008 a __________;

che il ricorrente non contesta

l’infrazione, ma chiede di poter pagare la multa scevra di tasse e spese,

sostenendo di non aver avuto la possibilità di prendere posizione o di versare

l’importo di fr. 40.-, in difetto di segnalazioni da parte di collaboratori e

non avendo neppure trovato un avviso di contravvenzione sul parabrezza

dell’auto nel mese di aprile;

che l’autorità di prima

istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, si astiene dal formulare

osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

che in effetti nulla induce a

ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della

procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;

che il ricorso deve di

conseguenza essere accolto;

Dispositivo

per questi motivi visti gli 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1, è inflitta una multa

di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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