30.2008.193
Permettere l'apertura di un esercizio pubblico malgrado l'assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione
10 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.193
Data decisione, Autorità:
10.12.2009, PRPEN
Titolo:
Permettere l'apertura di un esercizio pubblico malgrado l'assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione
GERENTE
art. 3 cpv. 1 LESPUBB
art. 28 cpv. 1 LESPUBB
art. 66 cpv. 1 LESPUBB
Incarto
n.
30.2008.193
08 91/202
Bellinzona
10
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 agosto 2008 presentato da
RI 1 domiciliato
a
contro
la decisione 22
agosto 2008 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (ora
Sezione della popolazione), Bellinzona,
viste le osservazioni 10 settembre
2008 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1, in qualità di gestore del __________ a __________, una multa di fr. 280.--,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr.
20.--, per aver consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto
dal 1. aprile 2008 al 19 maggio 2008, malgrado l’assenza di un gerente
provvisto della necessaria autorizzazione dell’Ufficio permessi;
che
la risoluzione si fonda sul rapporto di segnalazione redatto dall’Ufficio
permessi in data 19 maggio 2008 ed è stata emessa in applicazione degli
art. 3, 28 e 66 Les pubb, 78 e 79 RLes pubb;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 28 agosto 2008, con il quale chiede di
riesaminare il caso;
che
nelle sue osservazioni 10 settembre 2008 la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione postula la reiezione del gravame;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 3 cpv. 1 Les pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e
gestito soltanto se il proprietario dell’immobile è in possesso della patente
corrispondente (lett. a) e se il gerente è in possesso del certificato di
capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28
(lett. b);
che
il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla
gerenza (art. 15 Les pubb);
che,
ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 Les pubb, la gestione di un esercizio pubblico è
affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona attiva in proprio o
per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al
tipo di esercizio pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per
le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
che
il gestore è l’imprenditore (persona fisica, morale o unione di persone)
responsabile della conduzione dell’esercizio pubblico (art. 75 cpv. 1 RLes
Considerandi
pubb);
che
il gestore presenta all’Ufficio dei permessi la domanda di autorizzazione a
gestire un esercizio fornendo le informazioni necessarie e producendo la
documentazione richiesta
che
la domanda di autorizzazione a gestire deve contenere le seguenti indicazioni:
genere e nome dell’esercizio, ubicazione e numero del mappale, generalità del
titolare della patente, del gestore e del gerente, inizio attività (art. 77
RLes pubb);
che,
per quanto riguarda il gerente, la domanda di autorizzazione a gestire deve
essere corredata dai seguenti documenti: estratto del casellario giudiziale, dichiarazione
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l’inesistenza di attestati
di carenza di beni o procedure fallimentari, certificato medico dal quale risulti
che l’interessato non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali
da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio, certificato di capacità
professionale o titolo parificato, permesso di domicilio o di dimora che lo
autorizzi ad assumere la responsabilità di gerente, se straniero (art. 78 RLes
pubb);
che
ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda
di autorizzazione a gestire. Ogni modifica dei rapporti contrattuali deve
essere notificata all’Ufficio dei permessi (art. 79 cpv. 1 e 2 RLes pubb);
che,
ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene,
dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio
pubblico e nelle immediate vicinanze. Il regolamento fissa le modalità relative
alla sua presenza (cpv. 2);
che,
giusta l’art. 80 RLes pubb, il gerente è la persona fisica responsabile verso
l’Ufficio dei permessi e il gestore del rispetto della legge e dei regolamenti;
che
il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in
proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb). Solo così vi è la
garanzia che possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento
dell’esercizio pubblico sotto tutti i punti di vista (curando in particolare
l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete,
l’igiene, la pulizia, ecc.), come sancito dall’art. 81 RLes pubb;
che
le infrazioni alla legge sugli esercizi pubblici ed al relativo regolamento di
applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo
di fr. 10’000.--, giusta le norme della legge di procedura per le
contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb);
che,
a sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb, sono punibili il gestore, il
gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
che,
come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha multato il
ricorrente, nella sua qualità di gestore del __________ di __________, per aver
consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto dal 1. aprile 2008
al 19 maggio 2008, malgrado l’assenza di un gerente provvisto della necessaria
autorizzazione dell’Ufficio permessi (cfr. intimazione di rapporto di
contravvenzione 6 giugno 2008);
che,
dalla documentazione versata agli atti, risulta che l’autorizzazione
provvisoria alla gestione dell’esercizio pubblico in questione è scaduta il 31 marzo
2008;
che
in data 1 aprile 2008 l’Ufficio dei permessi ha avvertito il ricorrente che se,
dopo l’esame di una regolare domanda, non fosse stato in grado di autorizzare
il conferimento della gerenza entro 5 cinque giorni, sarebbe stata ordinata la
chiusura dell’esercizio pubblico;
che,
con scritto del 17 aprile 2008, l’Ufficio dei permessi, preso atto dell’istanza
del 5 aprile 2008 con la quale è stato chiesto di autorizzare il conferimento della
gerenza alla signora __________ dall’1 aprile 2008, ha invitato il ricorrente a completare la stessa, trasmettendo l’estratto del casellario
giudiziale ed il certificato medico di quest’ultima;
che,
con lettera del 5 maggio 2008, l’Ufficio dei permessi ha assegnato all’insorgente
un termine di 5 giorni per inoltrare i documenti richiesti, pena l’adozione
delle sanzioni del caso;
che
in data 19 maggio 2008 l’Ufficio dei permessi ha nuovamente invitato il
ricorrente a produrre l’estratto del casellario giudiziale della gerente e gli
ha pure comunicato che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura
contravvenzionale per aver tenuto aperto l’esercizio pubblico dal 1. aprile
2008.
senza la preventiva autorizzazione;
che
l’insorgente nel proprio gravame riconosce che la consegna dei documenti
necessari per il rilascio del permesso non è avvenuta nei termini stabiliti
dall’Ufficio dei permessi. A suo dire, il ritardo è dovuto alle difficoltà a
reperire un gerente disposto ad assumersi i compiti di sua competenza al 100%.
Egli chiede perciò di rivalutare la sua posizione;
che,
visto quanto precede, il ricorrente si è quindi reso colpevole dell’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prima istanza;
che
le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie, tantomeno
permettono di ridurre la sanzione, ritenuto che la stessa è convenientemente
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 15, 28 e 66 Les
pubb; 75 segg. RLes pubb, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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