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Decisione

30.2008.193

Permettere l'apertura di un esercizio pubblico malgrado l'assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione

10 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.193

Data decisione, Autorità:

10.12.2009, PRPEN

Titolo:

Permettere l'apertura di un esercizio pubblico malgrado l'assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione

GERENTE

art. 3 cpv. 1 LESPUBB

art. 28 cpv. 1 LESPUBB

art. 66 cpv. 1 LESPUBB

Incarto

n.

30.2008.193

08 91/202

Bellinzona

10

dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il

segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 agosto 2008 presentato da

RI 1 domiciliato

a

contro

la decisione 22

agosto 2008 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (ora

Sezione della popolazione), Bellinzona,

viste le osservazioni 10 settembre

2008 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in

fatto:

che

la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1, in qualità di gestore del __________ a __________, una multa di fr. 280.--,

addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr.

20.--, per aver consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto

dal 1. aprile 2008 al 19 maggio 2008, malgrado l’assenza di un gerente

provvisto della necessaria autorizzazione dell’Ufficio permessi;

che

la risoluzione si fonda sul rapporto di segnalazione redatto dall’Ufficio

permessi in data 19 maggio 2008 ed è stata emessa in applicazione degli

art. 3, 28 e 66 Les pubb, 78 e 79 RLes pubb;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 28 agosto 2008, con il quale chiede di

riesaminare il caso;

che

nelle sue osservazioni 10 settembre 2008 la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione postula la reiezione del gravame;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 3 cpv. 1 Les pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e

gestito soltanto se il proprietario dell’immobile è in possesso della patente

corrispondente (lett. a) e se il gerente è in possesso del certificato di

capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28

(lett. b);

che

il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla

gerenza (art. 15 Les pubb);

che,

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 Les pubb, la gestione di un esercizio pubblico è

affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona attiva in proprio o

per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al

tipo di esercizio pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per

le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;

che

il gestore è l’imprenditore (persona fisica, morale o unione di persone)

responsabile della conduzione dell’esercizio pubblico (art. 75 cpv. 1 RLes

Considerandi

pubb);

che

il gestore presenta all’Ufficio dei permessi la domanda di autorizzazione a

gestire un esercizio fornendo le informazioni necessarie e producendo la

documentazione richiesta

che

la domanda di autorizzazione a gestire deve contenere le seguenti indicazioni:

genere e nome dell’esercizio, ubicazione e numero del mappale, generalità del

titolare della patente, del gestore e del gerente, inizio attività (art. 77

RLes pubb);

che,

per quanto riguarda il gerente, la domanda di autorizzazione a gestire deve

essere corredata dai seguenti documenti: estratto del casellario giudiziale, dichiarazione

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l’inesistenza di attestati

di carenza di beni o procedure fallimentari, certificato medico dal quale risulti

che l’interessato non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali

da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio, certificato di capacità

professionale o titolo parificato, permesso di domicilio o di dimora che lo

autorizzi ad assumere la responsabilità di gerente, se straniero (art. 78 RLes

pubb);

che

ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda

di autorizzazione a gestire. Ogni modifica dei rapporti contrattuali deve

essere notificata all’Ufficio dei permessi (art. 79 cpv. 1 e 2 RLes pubb);

che,

ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene,

dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio

pubblico e nelle immediate vicinanze. Il regolamento fissa le modalità relative

alla sua presenza (cpv. 2);

che,

giusta l’art. 80 RLes pubb, il gerente è la persona fisica responsabile verso

l’Ufficio dei permessi e il gestore del rispetto della legge e dei regolamenti;

che

il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in

proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb). Solo così vi è la

garanzia che possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento

dell’esercizio pubblico sotto tutti i punti di vista (curando in particolare

l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete,

l’igiene, la pulizia, ecc.), come sancito dall’art. 81 RLes pubb;

che

le infrazioni alla legge sugli esercizi pubblici ed al relativo regolamento di

applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo

di fr. 10’000.--, giusta le norme della legge di procedura per le

contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb);

che,

a sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb, sono punibili il gestore, il

gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;

che,

come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha multato il

ricorrente, nella sua qualità di gestore del __________ di __________, per aver

consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto dal 1. aprile 2008

al 19 maggio 2008, malgrado l’assenza di un gerente provvisto della necessaria

autorizzazione dell’Ufficio permessi (cfr. intimazione di rapporto di

contravvenzione 6 giugno 2008);

che,

dalla documentazione versata agli atti, risulta che l’autorizzazione

provvisoria alla gestione dell’esercizio pubblico in questione è scaduta il 31 marzo

2008;

che

in data 1 aprile 2008 l’Ufficio dei permessi ha avvertito il ricorrente che se,

dopo l’esame di una regolare domanda, non fosse stato in grado di autorizzare

il conferimento della gerenza entro 5 cinque giorni, sarebbe stata ordinata la

chiusura dell’esercizio pubblico;

che,

con scritto del 17 aprile 2008, l’Ufficio dei permessi, preso atto dell’istanza

del 5 aprile 2008 con la quale è stato chiesto di autorizzare il conferimento della

gerenza alla signora __________ dall’1 aprile 2008, ha invitato il ricorrente a completare la stessa, trasmettendo l’estratto del casellario

giudiziale ed il certificato medico di quest’ultima;

che,

con lettera del 5 maggio 2008, l’Ufficio dei permessi ha assegnato all’insorgente

un termine di 5 giorni per inoltrare i documenti richiesti, pena l’adozione

delle sanzioni del caso;

che

in data 19 maggio 2008 l’Ufficio dei permessi ha nuovamente invitato il

ricorrente a produrre l’estratto del casellario giudiziale della gerente e gli

ha pure comunicato che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura

contravvenzionale per aver tenuto aperto l’esercizio pubblico dal 1. aprile

2008.

senza la preventiva autorizzazione;

che

l’insorgente nel proprio gravame riconosce che la consegna dei documenti

necessari per il rilascio del permesso non è avvenuta nei termini stabiliti

dall’Ufficio dei permessi. A suo dire, il ritardo è dovuto alle difficoltà a

reperire un gerente disposto ad assumersi i compiti di sua competenza al 100%.

Egli chiede perciò di rivalutare la sua posizione;

che,

visto quanto precede, il ricorrente si è quindi reso colpevole dell’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prima istanza;

che

le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie, tantomeno

permettono di ridurre la sanzione, ritenuto che la stessa è convenientemente

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 15, 28 e 66 Les

pubb; 75 segg. RLes pubb, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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