30.2008.196
Violazione del diritto di essere sentito
2 febbraio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.196
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto
n.
30.2008.196
21455/802
Bellinzona
2
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
22 agosto 2008 n. 21455/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 22
agosto 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla
Considerandi
tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato
il 9 aprile 2008 in __________ a __________ il veicolo TI __________ in un’area
su cui è segnalato il divieto di fermata;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento;
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art.
12.
LPContr;
che il 14 aprile 2008 la
ricorrente ha scritto alla Polizia comunale di __________ spiegando le ragioni
della sosta e contestando la multa (scritto di cui è fatta esplicita menzione
nell’intimazione di contravvenzione 9 giugno 2008);
che questo scritto (menzionato
pure nel ricorso) non è stato allegato al rapporto di contravvenzione trasmesso
dalla polizia all’autorità di prima istanza, la quale ha quindi deciso senza
esserne a conoscenza, tant’è che nella risoluzione ha precisato che nei termini
di legge non erano state presentate osservazioni;
che ciò è contrario al
principio della buona fede, perché l’insorgente poteva legittimamente ritenere
che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate
dall’autorità giudicante;
che è indubbio che la mancata
trasmissione dello scritto 14 aprile 2008 viola il diritto di essere sentito
della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni
da lei formulate;
che tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);
che la decisione deve così
essere annullata in ordine, rimanendo ovviamente salva e riservata all'autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;
che il ricorso va pertanto
accolto; visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né
spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli 29 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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