Lexipedia

Decisione

30.2008.196

Violazione del diritto di essere sentito

2 febbraio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.196

Data decisione, Autorità:

02.02.2009, PRPEN

Titolo:

Violazione del diritto di essere sentito

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

art. 29 cpv. 1 COST

Incarto

n.

30.2008.196

21455/802

Bellinzona

2

febbraio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° settembre 2008 presentato

da

RI 1,

contro

la decisione

22 agosto 2008 n. 21455/802 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che con decisione 22

agosto 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla

Considerandi

tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato

il 9 aprile 2008 in __________ a __________ il veicolo TI __________ in un’area

su cui è segnalato il divieto di fermata;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento;

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art.

12.

LPContr;

che il 14 aprile 2008 la

ricorrente ha scritto alla Polizia comunale di __________ spiegando le ragioni

della sosta e contestando la multa (scritto di cui è fatta esplicita menzione

nell’intimazione di contravvenzione 9 giugno 2008);

che questo scritto (menzionato

pure nel ricorso) non è stato allegato al rapporto di contravvenzione trasmesso

dalla polizia all’autorità di prima istanza, la quale ha quindi deciso senza

esserne a conoscenza, tant’è che nella risoluzione ha precisato che nei termini

di legge non erano state presentate osservazioni;

che ciò è contrario al

principio della buona fede, perché l’insorgente poteva legittimamente ritenere

che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate

dall’autorità giudicante;

che è indubbio che la mancata

trasmissione dello scritto 14 aprile 2008 viola il diritto di essere sentito

della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni

da lei formulate;

che tale violazione comporta

unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che la decisione deve così

essere annullata in ordine, rimanendo ovviamente salva e riservata all'autorità

dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;

che il ricorso va pertanto

accolto; visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né

spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli 29 Cost.; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster