30.2008.197
Obbligo di scrupolosità; cittadino comunitario beneficiante della libera circolazione totale delle persone
24 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.197
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, PRPEN
Titolo:
Obbligo di scrupolosità; cittadino comunitario beneficiante della libera circolazione totale delle persone
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 6 OLS
art. 10 OLS
art. 38 RLALPS
Incarto
n.
30.2008.197
08 252/903
Bellinzona
24
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2008 presentato da
RI 1,
rappr. da: RA
1,
contro
la decisione
15 agosto 2008 n. 08 252/903 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La con decisione 15
agosto 2008 ha inflitto a RI 1 – quale responsabile dell’__________ – una multa
di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-,
per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di cuoco, dal 31.07.2007 al 29.08.2007, il cittadino comunitario __________,
19__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di
svolgere detta attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza una riduzione della multa.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso
di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata
a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).
Per
l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a
uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto
per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri,
che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di
scrupolosità, che corrisponde oggi all’obbligo di diligenza di cui all’art. 91
LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata;
cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver impiegato in
qualità di cuoco, dal 31 luglio al 29 agosto 2007, il cittadino comunitario __________,
sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività.
4.
Il ricorrente non contesta
di per sé l’infrazione ascrittagli, ma si giustifica appellandosi alla sua
totale buona fede, in quanto “il collaboratore ci aveva affermato di aver
fatto i passi necessari, che purtroppo noi non abbiamo verificato” (cfr.
ricorso 29 agosto 2008).
5.
In concreto, è d’uopo
rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal
1° gennaio 2008, riprenda all’art. 91 l’identico disciplinamento dell’art. 10
OLS, la violazione dell’obbligo di scrupolosità /diligenza non è più
sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo l’art. 120a LStr, che commina
una multa alle imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo,
trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari al transito), né
tanto meno come delitto.
In effetti, diversamente
dall’art. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le “altre infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri” (alle quali l’autorità di prime cure
sussumeva per prassi tale fattispecie), l’art. 120 LStr contiene un elenco
esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza,
sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione
dell’obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai
perseguibile in virtù dell’art. 117 LStr, unicamente però laddove il rilascio
di un permesso per svolgere un’attività lucrativa ha valore costitutivo. Ciò non
è il caso per i cittadini CE-17 / AELS, i quali, a far tempo dal 1° giugno
2007, beneficiano della libera circolazione totale delle persone, che ha
comportato la soppressione dei contingenti massimi specifici ai quali erano
sottoposti, fermo restando nei loro confronti un obbligo di notifica.
In concreto, il signor __________,
in qualità di cittadino di uno dei vecchi Stati membri dell’UE (Italia), era a
beneficio della libera circolazione totale delle persone, per cui la sua
attività lavorativa non era da ritenere illecita.
Di conseguenza, il ricorrente
dev’essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata
annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10
cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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