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Decisione

30.2008.197

Obbligo di scrupolosità; cittadino comunitario beneficiante della libera circolazione totale delle persone

24 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La con decisione 15

agosto 2008 ha inflitto a RI 1 – quale responsabile dell’__________ – una multa

di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-,

per i seguenti motivi:

"Ha impiegato in

qualità di cuoco, dal 31.07.2007 al 29.08.2007, il cittadino comunitario __________,

19__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di

svolgere detta attività”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza una riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà

assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso

di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi

attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata

a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).

Per

l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a

uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto

per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri,

che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di

scrupolosità, che corrisponde oggi all’obbligo di diligenza di cui all’art. 91

LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata;

cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver impiegato in

qualità di cuoco, dal 31 luglio al 29 agosto 2007, il cittadino comunitario __________,

sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività.

4.

Il ricorrente non contesta

di per sé l’infrazione ascrittagli, ma si giustifica appellandosi alla sua

totale buona fede, in quanto “il collaboratore ci aveva affermato di aver

fatto i passi necessari, che purtroppo noi non abbiamo verificato” (cfr.

ricorso 29 agosto 2008).

5.

In concreto, è d’uopo

rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal

1° gennaio 2008, riprenda all’art. 91 l’identico disciplinamento dell’art. 10

OLS, la violazione dell’obbligo di scrupolosità /diligenza non è più

sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo l’art. 120a LStr, che commina

una multa alle imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo,

trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari al transito), né

tanto meno come delitto.

In effetti, diversamente

dall’art. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le “altre infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri” (alle quali l’autorità di prime cure

sussumeva per prassi tale fattispecie), l’art. 120 LStr contiene un elenco

esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza,

sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione

dell’obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai

perseguibile in virtù dell’art. 117 LStr, unicamente però laddove il rilascio

di un permesso per svolgere un’attività lucrativa ha valore costitutivo. Ciò non

è il caso per i cittadini CE-17 / AELS, i quali, a far tempo dal 1° giugno

2007, beneficiano della libera circolazione totale delle persone, che ha

comportato la soppressione dei contingenti massimi specifici ai quali erano

sottoposti, fermo restando nei loro confronti un obbligo di notifica.

In concreto, il signor __________,

in qualità di cittadino di uno dei vecchi Stati membri dell’UE (Italia), era a

beneficio della libera circolazione totale delle persone, per cui la sua

attività lavorativa non era da ritenere illecita.

Di conseguenza, il ricorrente

dev’essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata

annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10

cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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