30.2008.198
Posteggiare in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
1 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.198
Data decisione, Autorità:
01.12.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 16 cpv. 2 OSSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.198
22651/808
Bellinzona
1
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 5 settembre 2008 presentato
da
RI 1 domiciliato a
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 22
agosto 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,
viste le osservazioni 11 settembre
2008 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il
Fatti
14 novembre 2007 in territorio di __________:
“ha
posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di
parcheggio”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 5 settembre 2009, con cui chiede l’annullamento
della multa;
che,
con scritto dell’11 settembre 2008, la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia
facoltà di giudizio;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia
hanno la priorità sulle norme generali, sui segnali e sulle demarcazioni;
che,
secondo l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo
potrebbe essere di ostacolo o cagionare un pericolo alla circolazione. Se
possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi;
che,
ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 ONC, il parcheggio è la sosta dei veicoli che non
è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o
scaricare merci. Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i
lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata (cpv.
3). I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio
possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata
(cpv. 4);
che,
a norma dell’art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr, il segnale «Divieto di fermata»
(2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) proibisce
il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale;
che,
giusta l’art. 2a cpv. 1 OSStr, i segnali di prescrizione, possono essere
riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come
segnale per zone (2.59.1). La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade
all’interno delle località (cpv. 2). I diritti e i doveri indicati con un
segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al
pertinente segnale di fine della zona (2.59.2). Il segnale di fine della zona
indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione (cpv. 3);
che,
in base all’art. 16 cpv. 2 OSStr, con riserva di disposizioni derogatorie
concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è
valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino
alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se
la sua validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale «Divieto di
parcheggio» (2.50) è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine
Considerandi
della prescrizione, ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per il parcheggio in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
(2.50, art. 30 cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.--
(cifra 250a dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver
parcheggiato in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;
che
il ricorrente si oppone alla contravvenzione, contestando in primo luogo
l’applicabilità della LCStr, in quanto, a suo dire, la zona in cui ha
parcheggiato non sarebbe una strada pubblica ai sensi dell’art. 1 LCStr, bensì
un sentiero. In secondo luogo, egli asserisce che il cartello di divieto di
parcheggio sarebbe valido soltanto sulla piazza di giro e non sul sedime in
questione. Analogo discorso varrebbe pure per la segnaletica di divieto di
parcheggio posata nel nucleo di __________. Infine egli si avvale di un diritto
acquisito, ritenuto che parcheggia in quel luogo da oltre 20 anni senza che sia
mai stato sanzionato (cfr. ricorso);
che
la LCStr disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la
responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a
motore o dai velocipedi (art. 1 cpv. 1). I conducenti di veicoli a motore e i
ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su
tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della
strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o
parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi (art. 1 cpv. 2);
che,
per l’art. 1 cpv. 1 e 2 ONC, le strade sono aree utilizzate dai veicoli a
motore, dei veicoli senza motore o dai pedoni. Sono strade pubbliche quelle che
non servono esclusivamente all’uso privato;
che,
per principio, una strada è aperta alla circolazione pubblica quando è messa a
disposizione di una cerchia indeterminata di persone, a prescindere dal
rapporto di proprietà. Per strada pubblica si deve intendere qualsiasi terreno
che serve alla circolazione, sia esso un ponte, uno spazio, un passaggio, una
pista ciclabile ed un passo privato che ciascuno può utilizzare. La nozione di
strada pubblica va infatti interpretata estensivamente (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, nri 2.2 e 2.4 ad art. 1 LCStr).
In linea di massima anche un sentiero può essere soggetto alla LCStr (DTF 106
Ia 84).
che,
nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il
mappale sul quale ha parcheggiato, peraltro di proprietà comunale, rientra
indubitabilmente nella predetta nozione di strada pubblica ed è dunque assoggettato
alla LCStr;
che,
malgrado ciò, il ricorso deve essere accolto, in quanto tanto il cartello di
divieto di parcheggio posto all’imbocco della piazza di giro, quanto la
segnaletica vietante il parcheggio nella zona del nucleo di __________, non
esplicano il loro effetto sul sedime in questione. In effetti, ai sensi
dell’art. 16 cpv. 2 OSStr, affinché una tale prescrizione fosse valida anche in
quel luogo, i relativi segnali di divieto avrebbero dovuto essere ripetuti dopo
l’intersezione, ossia dopo la piazza di giro;
che
inoltre la tavola complementare posta sotto il cartello vietante il parcheggio
posato all’imbocco della piazza di giro indica chiaramente che il divieto è
valevole soltanto su quest’ultima area;
che
infine la circostanza secondo cui la segnaletica per zona non sia valevole
anche sul fondo comunale in oggetto lo si deduce pure dalla planimetria fornita
al ricorrente dal Comune di __________. Questo sedime non rientra infatti fra
le strade colorate in giallo, lungo le quali, a detta dell’Autorità comunale,
vige il divieto di parcheggio;
che
visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 27 cpv. 1, 37
cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 1, 19 ONC; 2a, 16, 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LMD;
1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia, né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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