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Decisione

30.2008.198

Posteggiare in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

1 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

14 novembre 2007 in territorio di __________:

“ha

posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di

parcheggio”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 5 settembre 2009, con cui chiede l’annullamento

della multa;

che,

con scritto dell’11 settembre 2008, la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia

facoltà di giudizio;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia

hanno la priorità sulle norme generali, sui segnali e sulle demarcazioni;

che,

secondo l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo

potrebbe essere di ostacolo o cagionare un pericolo alla circolazione. Se

possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi;

che,

ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 ONC, il parcheggio è la sosta dei veicoli che non

è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o

scaricare merci. Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i

lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata (cpv.

3). I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio

possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata

(cpv. 4);

che,

a norma dell’art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr, il segnale «Divieto di fermata»

(2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) proibisce

il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale;

che,

giusta l’art. 2a cpv. 1 OSStr, i segnali di prescrizione, possono essere

riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come

segnale per zone (2.59.1). La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade

all’interno delle località (cpv. 2). I diritti e i doveri indicati con un

segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al

pertinente segnale di fine della zona (2.59.2). Il segnale di fine della zona

indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione (cpv. 3);

che,

in base all’art. 16 cpv. 2 OSStr, con riserva di disposizioni derogatorie

concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è

valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino

alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se

la sua validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale «Divieto di

parcheggio» (2.50) è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine

Considerandi

della prescrizione, ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr);

che

per il parcheggio in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

(2.50, art. 30 cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.--

(cifra 250a dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver

parcheggiato in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;

che

il ricorrente si oppone alla contravvenzione, contestando in primo luogo

l’applicabilità della LCStr, in quanto, a suo dire, la zona in cui ha

parcheggiato non sarebbe una strada pubblica ai sensi dell’art. 1 LCStr, bensì

un sentiero. In secondo luogo, egli asserisce che il cartello di divieto di

parcheggio sarebbe valido soltanto sulla piazza di giro e non sul sedime in

questione. Analogo discorso varrebbe pure per la segnaletica di divieto di

parcheggio posata nel nucleo di __________. Infine egli si avvale di un diritto

acquisito, ritenuto che parcheggia in quel luogo da oltre 20 anni senza che sia

mai stato sanzionato (cfr. ricorso);

che

la LCStr disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la

responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a

motore o dai velocipedi (art. 1 cpv. 1). I conducenti di veicoli a motore e i

ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su

tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della

strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o

parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi (art. 1 cpv. 2);

che,

per l’art. 1 cpv. 1 e 2 ONC, le strade sono aree utilizzate dai veicoli a

motore, dei veicoli senza motore o dai pedoni. Sono strade pubbliche quelle che

non servono esclusivamente all’uso privato;

che,

per principio, una strada è aperta alla circolazione pubblica quando è messa a

disposizione di una cerchia indeterminata di persone, a prescindere dal

rapporto di proprietà. Per strada pubblica si deve intendere qualsiasi terreno

che serve alla circolazione, sia esso un ponte, uno spazio, un passaggio, una

pista ciclabile ed un passo privato che ciascuno può utilizzare. La nozione di

strada pubblica va infatti interpretata estensivamente (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, nri 2.2 e 2.4 ad art. 1 LCStr).

In linea di massima anche un sentiero può essere soggetto alla LCStr (DTF 106

Ia 84).

che,

nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il

mappale sul quale ha parcheggiato, peraltro di proprietà comunale, rientra

indubitabilmente nella predetta nozione di strada pubblica ed è dunque assoggettato

alla LCStr;

che,

malgrado ciò, il ricorso deve essere accolto, in quanto tanto il cartello di

divieto di parcheggio posto all’imbocco della piazza di giro, quanto la

segnaletica vietante il parcheggio nella zona del nucleo di __________, non

esplicano il loro effetto sul sedime in questione. In effetti, ai sensi

dell’art. 16 cpv. 2 OSStr, affinché una tale prescrizione fosse valida anche in

quel luogo, i relativi segnali di divieto avrebbero dovuto essere ripetuti dopo

l’intersezione, ossia dopo la piazza di giro;

che

inoltre la tavola complementare posta sotto il cartello vietante il parcheggio

posato all’imbocco della piazza di giro indica chiaramente che il divieto è

valevole soltanto su quest’ultima area;

che

infine la circostanza secondo cui la segnaletica per zona non sia valevole

anche sul fondo comunale in oggetto lo si deduce pure dalla planimetria fornita

al ricorrente dal Comune di __________. Questo sedime non rientra infatti fra

le strade colorate in giallo, lungo le quali, a detta dell’Autorità comunale,

vige il divieto di parcheggio;

che

visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 27 cpv. 1, 37

cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 1, 19 ONC; 2a, 16, 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LMD;

1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia, né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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