30.2008.199
Eseguire una manovra di svolta a destra tagliando la strada ad un velocipede sopraggiungente da tergo e collidere con quest'ultimo
11 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.199
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a destra tagliando la strada ad un velocipede sopraggiungente da tergo e collidere con quest'ultimo
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.199
22132/808
Bellinzona
11
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la segretaria Tiziana Brignoni per statuire sul ricorso 5 settembre 2008 presentato da
RI 1 domiciliato
a
contro
la decisione 22
agosto 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 11 settembre
2008 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati l’ 8 maggio
Fatti
2008 in territorio di __________;
“alla
guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a destra
tagliando la strada ad un velocipede sopraggiungente da tergo con il quale
collideva”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 5 settembre 2008, con cui chiede l’annullamento
della multa;
che
nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2008 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di
marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da
una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono;
che,
secondo l’art. 36 cpv. 1 LCStr, chi vuole svoltare a destra deve tenersi sul
margine destra della carreggiata;
che,
per l’art. 13 cpv. 5 ONC, il conducente che, prima di voltare, è obbligato a
spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni
locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr);
che nel rapporto di
constatazione 16 giugno 2008 della Polizia cantonale, la dinamica dell’incidente
è stata così descritta:
“Il
conducente RI 1 ed il ciclista __________ circolavano in territorio di __________
su via __________ in direzione di __________. Prima di giungere all’intersezione
di via __________, RI 1 superava sulla sinistra il ciclista __________ ad una
velocità dichiarata di circa 30 km/h ed in seguito si rimetteva al centro della
propria corsia di marcia. Dopo aver azionato l’indicatore di direzione destro, RI
1 svoltava a destra per immettersi su via __________. Nell’effettuare tale
manovra non si sincerava del sopraggiungere del ciclista __________ il quale circolava
regolarmente a destra della carreggiata. __________ non riuscendo ad arrestarsi
andava a collidere con la ruota anteriore contro la fiancata destra del veicolo
RI 1.”;
che
il ricorrente contesta di aver “tagliato la strada al velocipede”, asserendo
che al momento dell’impatto il suo veicolo era ancora diritto sulla
carreggiata. A suo avviso, egli si sarebbe comportato nel pieno rispetto delle
norme della circolazione, mentre sarebbe stato il comportamento del ciclista a
cagionare l’incidente: in effetti questi non avrebbe prestato la dovuta
attenzione al traffico ed avrebbe continuato a circolare a velocità sostenuta
nonostante davanti a lui vi fosse un’automobile in procinto di effettuare una
manovra di svolta. Infine l’opponente ha tenuto a precisare come il signor __________
Considerandi
fosse sotto l’influsso di bevande alcoliche (cfr. ricorso);
che
dagli esami del laboratorio bioanalitico di __________ sui campioni di sangue
prelevati al ciclista è emerso che questi al momento dell’impatto aveva una
concentrazione di alcool tra lo 0.24 g/kg ed lo 0.48 g/kg (cfr. rapporto di
constatazione 16 giugno 2008);
che
il teste __________ ha così descritto i fatti: “Tornato con lo sguardo sulla
corsia alla mia sinistra vedevo di nuovo la Ford che, a velocità ridotta,
allargava leggermente la sua traiettoria e segnalava con la freccia di dover
svoltare alla sua sinistra per entrare in via __________. Nello stesso istante
ho visto il ciclista che viaggiava nella medesima direzione dell’auto, sulla
destra di quest’ultima. Il ciclista, accorgendosi all’ultimo momento della
manovra dell’automobilista, cercava di evitare la collisione frenando ed
aiutandosi con i piedi. La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della
bicicletta e la fiancata destra della Ford. Il ciclista è poi caduto a terra
dopo aver oltrepassato la vettura. Voglio precisare che la velocità della bicicletta
era sensibilmente superiore di quella dell’autovettura.” (cfr. suo verbale d’interrogatorio
del 14 maggio 2008);
che
il 10 giugno 2008 il teste __________, sempre di fronte agli inquirenti, ha
precisato: “Faccio infatti rilevare che la vettura Ford a velocità ridotta allargava leggermente la sua traiettoria verso sinistra e
segnalava con la freccia di voler svoltare alla sua destra per entrare in via __________.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 10 giugno 2008);
che
da quanto precede è incontestabile che il ricorrente, nell’effettuare la sua
manovra di svolta a destra per immettersi sulla strada secondaria, si sia avantutto
spostato sulla parte sinistra della sua carreggiata, così da poter in un
secondo tempo meglio imboccare la via prescelta. Così facendo egli ha
effettuato un’operazione non sempre interpretabile di primo acchito per chi
segue e che impone, rispetto alla normale svolta a destra durante la quale il
veicolo viene mantenuto sempre sul lato destro della corsia, maggiore cautela
rispetto agli altri utenti della strada, compresi quelli che provengono da
dietro;
che
pure assodato è il fatto che la velocità dell’automezzo fosse a quel momento bassa
e che in precedenza esso aveva superato la bicicletta procedendo a velocità ridotta;
che
non va infine dimenticato che quel tratto la strada - nella direzione di marcia
dei due protagonisti - è in discesa, fatto che consente anche alle biciclette
di circolare a velocità più elevate rispetto alla pianura;
che
in simili circostanze il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione
la possibilità che spostandosi a sinistra per poi svoltare a destra avrebbe
lasciato uno spazio alla bici, che lo stava seguendo e che aveva appena
superato, tale da consentirle di passare sulla destra, per cui prima di
effettuare il cambiamento di direzione avrebbe dovuto accertarsi che ciò non
avrebbe comportato un pericolo per quest’ultima;
che,
per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola
lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere ad un altro utente
della strada di superarlo da quel lato, deve, se vuole voltare a destra,
dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un
veicolo che lo segue (DTF 97 IV 34);
che
nel caso concreto la manovra del ricorrente è stata effettuata in spregio a
queste disposizioni. Essa appare ancor più azzardata se si tiene conto del
fatto che la presenza della bicicletta non poteva passare inosservata, ritenuto
che egli l’aveva superata qualche secondo prima;
che
eventuali colpe del ciclista non portano ad escludere la punibilità del signor RI
1, poiché è principio base nel diritto penale che ognuno debba rispondere per i
propri errori;
che
per tutto quanto precede, le argomentazioni del procedente non possono dunque
trovare spazio;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr, 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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