Lexipedia

Decisione

30.2008.199

Eseguire una manovra di svolta a destra tagliando la strada ad un velocipede sopraggiungente da tergo e collidere con quest'ultimo

11 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2008 in territorio di __________;

“alla

guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a destra

tagliando la strada ad un velocipede sopraggiungente da tergo con il quale

collideva”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 5 settembre 2008, con cui chiede l’annullamento

della multa;

che

nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2008 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di

marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da

una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a

quelli che seguono;

che,

secondo l’art. 36 cpv. 1 LCStr, chi vuole svoltare a destra deve tenersi sul

margine destra della carreggiata;

che,

per l’art. 13 cpv. 5 ONC, il conducente che, prima di voltare, è obbligato a

spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni

locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr);

che nel rapporto di

constatazione 16 giugno 2008 della Polizia cantonale, la dinamica dell’incidente

è stata così descritta:

“Il

conducente RI 1 ed il ciclista __________ circolavano in territorio di __________

su via __________ in direzione di __________. Prima di giungere all’intersezione

di via __________, RI 1 superava sulla sinistra il ciclista __________ ad una

velocità dichiarata di circa 30 km/h ed in seguito si rimetteva al centro della

propria corsia di marcia. Dopo aver azionato l’indicatore di direzione destro, RI

1 svoltava a destra per immettersi su via __________. Nell’effettuare tale

manovra non si sincerava del sopraggiungere del ciclista __________ il quale circolava

regolarmente a destra della carreggiata. __________ non riuscendo ad arrestarsi

andava a collidere con la ruota anteriore contro la fiancata destra del veicolo

RI 1.”;

che

il ricorrente contesta di aver “tagliato la strada al velocipede”, asserendo

che al momento dell’impatto il suo veicolo era ancora diritto sulla

carreggiata. A suo avviso, egli si sarebbe comportato nel pieno rispetto delle

norme della circolazione, mentre sarebbe stato il comportamento del ciclista a

cagionare l’incidente: in effetti questi non avrebbe prestato la dovuta

attenzione al traffico ed avrebbe continuato a circolare a velocità sostenuta

nonostante davanti a lui vi fosse un’automobile in procinto di effettuare una

manovra di svolta. Infine l’opponente ha tenuto a precisare come il signor __________

Considerandi

fosse sotto l’influsso di bevande alcoliche (cfr. ricorso);

che

dagli esami del laboratorio bioanalitico di __________ sui campioni di sangue

prelevati al ciclista è emerso che questi al momento dell’impatto aveva una

concentrazione di alcool tra lo 0.24 g/kg ed lo 0.48 g/kg (cfr. rapporto di

constatazione 16 giugno 2008);

che

il teste __________ ha così descritto i fatti: “Tornato con lo sguardo sulla

corsia alla mia sinistra vedevo di nuovo la Ford che, a velocità ridotta,

allargava leggermente la sua traiettoria e segnalava con la freccia di dover

svoltare alla sua sinistra per entrare in via __________. Nello stesso istante

ho visto il ciclista che viaggiava nella medesima direzione dell’auto, sulla

destra di quest’ultima. Il ciclista, accorgendosi all’ultimo momento della

manovra dell’automobilista, cercava di evitare la collisione frenando ed

aiutandosi con i piedi. La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della

bicicletta e la fiancata destra della Ford. Il ciclista è poi caduto a terra

dopo aver oltrepassato la vettura. Voglio precisare che la velocità della bicicletta

era sensibilmente superiore di quella dell’autovettura.” (cfr. suo verbale d’interrogatorio

del 14 maggio 2008);

che

il 10 giugno 2008 il teste __________, sempre di fronte agli inquirenti, ha

precisato: “Faccio infatti rilevare che la vettura Ford a velocità ridotta allargava leggermente la sua traiettoria verso sinistra e

segnalava con la freccia di voler svoltare alla sua destra per entrare in via __________.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 10 giugno 2008);

che

da quanto precede è incontestabile che il ricorrente, nell’effettuare la sua

manovra di svolta a destra per immettersi sulla strada secondaria, si sia avantutto

spostato sulla parte sinistra della sua carreggiata, così da poter in un

secondo tempo meglio imboccare la via prescelta. Così facendo egli ha

effettuato un’operazione non sempre interpretabile di primo acchito per chi

segue e che impone, rispetto alla normale svolta a destra durante la quale il

veicolo viene mantenuto sempre sul lato destro della corsia, maggiore cautela

rispetto agli altri utenti della strada, compresi quelli che provengono da

dietro;

che

pure assodato è il fatto che la velocità dell’automezzo fosse a quel momento bassa

e che in precedenza esso aveva superato la bicicletta procedendo a velocità ridotta;

che

non va infine dimenticato che quel tratto la strada - nella direzione di marcia

dei due protagonisti - è in discesa, fatto che consente anche alle biciclette

di circolare a velocità più elevate rispetto alla pianura;

che

in simili circostanze il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione

la possibilità che spostandosi a sinistra per poi svoltare a destra avrebbe

lasciato uno spazio alla bici, che lo stava seguendo e che aveva appena

superato, tale da consentirle di passare sulla destra, per cui prima di

effettuare il cambiamento di direzione avrebbe dovuto accertarsi che ciò non

avrebbe comportato un pericolo per quest’ultima;

che,

per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola

lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere ad un altro utente

della strada di superarlo da quel lato, deve, se vuole voltare a destra,

dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un

veicolo che lo segue (DTF 97 IV 34);

che

nel caso concreto la manovra del ricorrente è stata effettuata in spregio a

queste disposizioni. Essa appare ancor più azzardata se si tiene conto del

fatto che la presenza della bicicletta non poteva passare inosservata, ritenuto

che egli l’aveva superata qualche secondo prima;

che

eventuali colpe del ciclista non portano ad escludere la punibilità del signor RI

1, poiché è principio base nel diritto penale che ognuno debba rispondere per i

propri errori;

che

per tutto quanto precede, le argomentazioni del procedente non possono dunque

trovare spazio;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr, 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster