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Decisione

30.2008.2

Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori: omette

22 luglio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE

1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-,

oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, per avere in

qualità di cacciatore:

- il 26

agosto 2007 fatto uso di una teleferica per il trasporto da __________ della propria

arma da caccia marca Merkel cal. 7 mm Rem no. K1053;

- tra

il 26 agosto 2007 e il 31 agosto 2007 lasciato incustodita la propria arma in

un cascinale al monte __________;

- il

31 agosto 2007 fatto uso di un veicolo a motore (marca WV, targa TI __________)

per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ con l’intenzione di

recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre);

- il 31

agosto fatto uso della teleferica __________ per il proprio trasporto con

l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre);

- il

1° settembre abbattuto un camoscio maschio di 1 anno e mezzo (anzello)

omettendo d’iscrivere sul foglio di controllo data e ora dell’abbattimento.

La risoluzione

è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 11, 18 cpv. 2, 20, 41 e 44

LCC; 29 lett. a, 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC.

B. Contro

predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendo che la multa sia ridotta a un importo massimo di fr. 50.- per la sola

omissione di iscrivere il selvatico sul foglio di controllo.

C. La CRTE

1, nelle osservazioni 15 dicembre 2008, propone per contro che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 18 cpv. 2 LCC

il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la

detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni

per determinate cacce.

Sulla scorta di tale delega,

l’art. 47 vRALCC (che corrisponde in sostanza alla versione in vigore dal 31

agosto 2008) prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio

domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere

con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il

deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle

non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).

Giusta l’art. 20 LCC il

Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il

trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

In tal senso, l’art. 50 cpv. 1

vRALCC (rimasto pressoché invariato nell’attuale versione) prescrive che l’uso

di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e

munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla

lett. b, fatta eccezione a quanto previsto dagli art. 27 e 54 (che non entrano

tuttavia in considerazione).

Per l’art. 53 lett. a vRALCC (rimasto

invariato nell’attuale versione) è inoltre vietato l’uso delle funivie ad

eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e

dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta

eccezione di quanto previsto all’art. 54.

Il cacciatore è tenuto a

registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le

norme fissate dal Consiglio di Stato (art. 11 LCC).

In particolare, l’art. 29

lett. a vRALCC sancisce che al fine di permettere il controllo della selvaggina

uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione,

nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura,

nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna

dei camosci (prima frase).

Chi, intenzionalmente o per

negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di

applicazione è punibile con una multa fino a

fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, di una teleferica (__________)

per il trasporto della propria arma da caccia il 26 agosto 2007 e di averla

lasciata incustodita in un cascinale al monte __________ da tale data sino al

31.

agosto 2007, vigilia dell’apertura di caccia, giorno in cui ha fatto

dapprima uso di un veicolo per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________

Monte e quindi della teleferica sopraccitata per il proprio trasporto, con

l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).

L’autorità gli

rimprovera altresì di aver abbattuto un camoscio anzello maschio il 1°

settembre 2007, omettendo di iscrivere immediatamente sul foglio di controllo

data e ora dell’abbattimento.

4.

Il ricorrente contesta

tutti gli addebiti mossigli, ad eccezione dell’omissione di effettuare

l’iscrizione completa sul foglio di controllo, omissione a suo dire

riconducibile a una mera dimenticanza (cfr. osservazioni 31 ottobre 2007 al

rapporto di contravvenzione), e per la quale chiede che la multa sia fissata in

fr. 50.- al massimo. In merito agli altri addebiti, egli sostiene anzitutto

che essendo il suo fucile stato privato della culatta, lo stesso non può essere

considerato un’arma. Verrebbero conseguentemente a cadere le infrazioni

relative al trasporto e alla custodia (tanto più che la cascina era chiusa a

chiave). Pretende altresì che non troverebbero applicazione i divieti sul

trasporto proprio e delle armi con teleferica o con auto sanciti dalla

legislazione venatoria, nella misura in cui ha agito 4 giorni prima della

caccia, senza avere con sé un’arma, e non era quindi da considerare cacciatore,

bensì un comune cittadino; donde una disparità di trattamento e

l’incostituzionalità dei divieti.

In merito all’utilizzo della

teleferica il 31 agosto 2007, nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione

egli specificava che:

“Sono salito (il 31 agosto

2007, ndr) sulla teleferica perché ad un certo punto del tragitto vi erano

delle carrucole da controllare, (…). E visto che era il pomeriggio presto sono

ridisceso cercando funghi visto che era il momento buono e che era l’ultimo

giorno prima della chiusura temporanea”.

Da quanto asserito nel

gravame si desume che, sempre alla vigilia di caccia, sarebbe poi risalito a

piedi, a quasi due ore di cammino dalla fine della strada, portando con sé la culatta.

5.

Occorre anzitutto chinarsi

sul quesito di sapere se vi è stata violazione degli art. 47 (arma incustodita)

e 53 lett. a (trasporto arma in teleferica) RALCC, ritenute le tesi

diametralmente opposte dell’insorgente e dell’autorità.

L’insorgente, come detto,

sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 5 lett. c

cifra 2 OArm – non è un’arma. Sulla custodia dell’arma, dipartendosi da

un’interpretazione storica dell’art. 26 LArm (che non esige una custodia delle

armi a prova di scasso), egli assevera che il pezzo di arma senza culatta era

totalmente innocuo, anche se fosse giunto nelle mani di un bambino e quindi la

porta della cascina lasciata aperta. Pretende dipoi che separando arma e

culatta egli ha ben oltrepassato il suo dovere di diligenza facendo più di

quanto la legislazione gli impone (con riferimento all’art. 47 cpv. 1 OArm che

impone la custodia separata della culatta, sotto chiave, dal resto dell’arma

per le armi a raffica). Quanto al trasporto dell’arma, movendo dal presupposto che

non ha agito in qualità di cacciatore, egli esclude da un lato l’applicabilità

della legislazione venatoria (a favore della sola LArm) e quindi la competenza

dell’autorità di prime cure a sanzionare; dall’altro lato lamenta in sostanza

la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (richiama

in proposito l’art. 107 Cost., che affida alla Confederazione l’incarico e la

competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi), come pure una

disparità di trattamento con tutti coloro che possono usufruire della montagna

senza divieti.

L’autorità di prime cure, dal

canto suo, ritiene che il fucile privato della culatta costituisca, al pari di

un’arma da decorazione, un’arma vera e propria, integralmente funzionante e

modificabile in modo da renderla inidonea al tiro. A mente dell’autorità,

l’art. 47 RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26

LArm, concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti

essenziali di esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta,

per il motivo che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può

facilmente essere resa atta a sparare e finire in mani di persona che per

motivi di età o per altri motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne

un uso pericoloso o comunque irregolare. Specifica che dal profilo venatorio il

divieto va letto soprattutto come misura atta a impedire, o per lo meno rendere

più difficili, azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina

fuori dai periodi autorizzati, con riferimento al fatto che una culatta è

facilmente occultabile e si darebbe così la possibilità al malintenzionato di

spostarsi senza il fucile e quindi dare nell’occhio (cfr. osservazioni, pag. 3).

6.

In concreto, non senza

rilevare che appare alquanto curioso che l’insorgente, in occasione del verbale

di interrogatorio 1° settembre 2007, abbia tralasciato di dire agli inquirenti

che il suo fucile era privo di culatta (mal si comprende infatti per quale

motivo egli abbia sottaciuto un particolare apparentemente di fondamentale

importanza per la sua tesi difensiva), va detto che, per quanto qui interessa,

la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle disposizioni

della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm), ciò che

l’insorgente sembra disattendere (verosimilmente ad arte).

Ne segue che la legislazione

sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur trovando

applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle

disposizioni deroganti della legislazione venatoria.

La LCP del 20 giugno 1986,

così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal

legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli

dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i

principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2

LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la

caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili nell’esercizio della

caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare l’uso di determinati

mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la facoltà di reprimere come

contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).

In sintonia con siffatto quadro

legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli art. 50 e

53.

RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC (il cui

capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di

stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,

nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC.

Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno

interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in

primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali

(indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa),

finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili

le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia,

rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni

finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi

autorizzati.

7.

Ciò premesso, trattandosi

dell’interpretazione del concetto di arma occorre anzitutto fare riferimento alla

definizione contemplata dalla Legge sulle armi.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.

a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare

proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e

utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali

Dispositivo

dispositivi (armi da fuoco).

Come si evince dalla

sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello

di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi,

dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia;

art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche

alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili

(tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali:

il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente

da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non

costituisce un pezzo di legno innocuo: esso mantiene le caratteristiche di un’arma,

come pure le ulteriori parti essenziali e può essere reso atto a sparare con

una semplice modifica.

Di più. Sulle modalità di

detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione

dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi, prescrivendo

espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio,

eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le può tenere

con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne segue che

la separazione della culatta dal resto dell’arma, non può che essere letta come

un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria. Allo stesso

modo, il fatto di lasciare l’arma priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso

a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene

al divieto di lasciare l’arma incustodita nel senso dell’art. 47 RALCC. Nulla

muta al riguardo il fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più

diligente provveda a separare la culatta dal resto dell’arma.

8. Neppure giova

all’insorgente prevalersi del fatto di aver agito nei giorni precedenti l’apertura

della caccia e quindi in qualità di comune cittadino.

È infatti pacifico – e per

di più ammesso in apertura nel gravame (“in previsione della stagione

venatoria, in data 26 agosto 2007, (…)”; cfr. ricorso, pag. 2, punto 1) –

che tutta la serie di operazioni qui rimproverate erano intese a preparare il

soggiorno a scopo di caccia.

In merito al trasporto proprio

con la teleferica, si noti che anche volendo dar credito, per avventura, alla

tesi dell’insorgente per cui sarebbe salito “perché a un certo punto del

tragitto vi erano delle carrucole da controllare” (tesi neppure confermata

dal manovratore, il quale, a detta degli agenti della caccia, avrebbe eseguito

personalmente dei lavori di manutenzione il mattino stesso; cfr. esposizione dettagliata

dei fatti 5 settembre 2007), non può essere disatteso che egli si stava recando

in un luogo in cui l’indomani avrebbe poi esercitato l’attività venatoria.

L’infrazione risulta per ciò sola adempiuta, a prescindere dal preteso scopo

“primario” del viaggio.

Non ne va diversamente per

quanto riguarda l’uso del veicolo sulla strada vietata ai cacciatori.

In proposito, si rileva che

appare alquanto dubbiosa e comunque non suffragata da alcun riscontro probatorio,

l’allegazione secondo cui “il pomeriggio presto (dopo le ore 14.50, stando

alla predetta esposizione dei fatti, ndr) sarebbe ridisceso cercando funghi

visto che era il momento buono (attività perlomeno strana considerato che

notoriamente a quell’ora i “fungiatt” hanno già raccolto tutto, ndr), e che

era l’ultimo giorno prima della chiusura temporanea”. Si deve pertanto

concludere che lo spostamento era direttamente connesso con l’esercizio della

caccia il 1° settembre 2007.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

9. La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 18 e

21 LCP; 11, 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 50, 53 lett. a e 67

vRALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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