30.2008.2
Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori: omette
22 luglio 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.2
Data decisione, Autorità:
22.07.2009, PRPEN
Titolo:
Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori: omettere di iscrivere un camoscio sul foglio di controllo
MANCATA ISCRIZIONE SUL FOGLIO DI CONTROLLO
art. 18 cpv. 2 LCC
art. 20 LCC
art. 41 LCC
art. 44 LCC
art. 18 LCP
art. 21 LCP
art. 47 RALCC
art. 50 RALCC
art. 53 let. a RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2008.2
129/210
Bellinzona
22 luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con __________
in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 dicembre 2007 presentato
da
RI 1,
difeso da: DI 1,
contro
la decisione 7
dicembre 2007 n. 129/210 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE
1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-,
oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, per avere in
qualità di cacciatore:
- il 26
agosto 2007 fatto uso di una teleferica per il trasporto da __________ della propria
arma da caccia marca Merkel cal. 7 mm Rem no. K1053;
- tra
il 26 agosto 2007 e il 31 agosto 2007 lasciato incustodita la propria arma in
un cascinale al monte __________;
- il
31 agosto 2007 fatto uso di un veicolo a motore (marca WV, targa TI __________)
per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ con l’intenzione di
recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre);
- il 31
agosto fatto uso della teleferica __________ per il proprio trasporto con
l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre);
- il
1° settembre abbattuto un camoscio maschio di 1 anno e mezzo (anzello)
omettendo d’iscrivere sul foglio di controllo data e ora dell’abbattimento.
La risoluzione
è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 11, 18 cpv. 2, 20, 41 e 44
LCC; 29 lett. a, 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC.
B. Contro
predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo che la multa sia ridotta a un importo massimo di fr. 50.- per la sola
omissione di iscrivere il selvatico sul foglio di controllo.
C. La CRTE
1, nelle osservazioni 15 dicembre 2008, propone per contro che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 18 cpv. 2 LCC
il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la
detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni
per determinate cacce.
Sulla scorta di tale delega,
l’art. 47 vRALCC (che corrisponde in sostanza alla versione in vigore dal 31
agosto 2008) prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio
domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere
con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il
deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle
non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).
Giusta l’art. 20 LCC il
Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il
trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
In tal senso, l’art. 50 cpv. 1
vRALCC (rimasto pressoché invariato nell’attuale versione) prescrive che l’uso
di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e
munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla
lett. b, fatta eccezione a quanto previsto dagli art. 27 e 54 (che non entrano
tuttavia in considerazione).
Per l’art. 53 lett. a vRALCC (rimasto
invariato nell’attuale versione) è inoltre vietato l’uso delle funivie ad
eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e
dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta
eccezione di quanto previsto all’art. 54.
Il cacciatore è tenuto a
registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le
norme fissate dal Consiglio di Stato (art. 11 LCC).
In particolare, l’art. 29
lett. a vRALCC sancisce che al fine di permettere il controllo della selvaggina
uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione,
nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura,
nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna
dei camosci (prima frase).
Chi, intenzionalmente o per
negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a
fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, di una teleferica (__________)
per il trasporto della propria arma da caccia il 26 agosto 2007 e di averla
lasciata incustodita in un cascinale al monte __________ da tale data sino al
31.
agosto 2007, vigilia dell’apertura di caccia, giorno in cui ha fatto
dapprima uso di un veicolo per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________
Monte e quindi della teleferica sopraccitata per il proprio trasporto, con
l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).
L’autorità gli
rimprovera altresì di aver abbattuto un camoscio anzello maschio il 1°
settembre 2007, omettendo di iscrivere immediatamente sul foglio di controllo
data e ora dell’abbattimento.
4.
Il ricorrente contesta
tutti gli addebiti mossigli, ad eccezione dell’omissione di effettuare
l’iscrizione completa sul foglio di controllo, omissione a suo dire
riconducibile a una mera dimenticanza (cfr. osservazioni 31 ottobre 2007 al
rapporto di contravvenzione), e per la quale chiede che la multa sia fissata in
fr. 50.- al massimo. In merito agli altri addebiti, egli sostiene anzitutto
che essendo il suo fucile stato privato della culatta, lo stesso non può essere
considerato un’arma. Verrebbero conseguentemente a cadere le infrazioni
relative al trasporto e alla custodia (tanto più che la cascina era chiusa a
chiave). Pretende altresì che non troverebbero applicazione i divieti sul
trasporto proprio e delle armi con teleferica o con auto sanciti dalla
legislazione venatoria, nella misura in cui ha agito 4 giorni prima della
caccia, senza avere con sé un’arma, e non era quindi da considerare cacciatore,
bensì un comune cittadino; donde una disparità di trattamento e
l’incostituzionalità dei divieti.
In merito all’utilizzo della
teleferica il 31 agosto 2007, nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione
egli specificava che:
“Sono salito (il 31 agosto
2007, ndr) sulla teleferica perché ad un certo punto del tragitto vi erano
delle carrucole da controllare, (…). E visto che era il pomeriggio presto sono
ridisceso cercando funghi visto che era il momento buono e che era l’ultimo
giorno prima della chiusura temporanea”.
Da quanto asserito nel
gravame si desume che, sempre alla vigilia di caccia, sarebbe poi risalito a
piedi, a quasi due ore di cammino dalla fine della strada, portando con sé la culatta.
5.
Occorre anzitutto chinarsi
sul quesito di sapere se vi è stata violazione degli art. 47 (arma incustodita)
e 53 lett. a (trasporto arma in teleferica) RALCC, ritenute le tesi
diametralmente opposte dell’insorgente e dell’autorità.
L’insorgente, come detto,
sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 5 lett. c
cifra 2 OArm – non è un’arma. Sulla custodia dell’arma, dipartendosi da
un’interpretazione storica dell’art. 26 LArm (che non esige una custodia delle
armi a prova di scasso), egli assevera che il pezzo di arma senza culatta era
totalmente innocuo, anche se fosse giunto nelle mani di un bambino e quindi la
porta della cascina lasciata aperta. Pretende dipoi che separando arma e
culatta egli ha ben oltrepassato il suo dovere di diligenza facendo più di
quanto la legislazione gli impone (con riferimento all’art. 47 cpv. 1 OArm che
impone la custodia separata della culatta, sotto chiave, dal resto dell’arma
per le armi a raffica). Quanto al trasporto dell’arma, movendo dal presupposto che
non ha agito in qualità di cacciatore, egli esclude da un lato l’applicabilità
della legislazione venatoria (a favore della sola LArm) e quindi la competenza
dell’autorità di prime cure a sanzionare; dall’altro lato lamenta in sostanza
la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (richiama
in proposito l’art. 107 Cost., che affida alla Confederazione l’incarico e la
competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi), come pure una
disparità di trattamento con tutti coloro che possono usufruire della montagna
senza divieti.
L’autorità di prime cure, dal
canto suo, ritiene che il fucile privato della culatta costituisca, al pari di
un’arma da decorazione, un’arma vera e propria, integralmente funzionante e
modificabile in modo da renderla inidonea al tiro. A mente dell’autorità,
l’art. 47 RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26
LArm, concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti
essenziali di esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta,
per il motivo che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può
facilmente essere resa atta a sparare e finire in mani di persona che per
motivi di età o per altri motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne
un uso pericoloso o comunque irregolare. Specifica che dal profilo venatorio il
divieto va letto soprattutto come misura atta a impedire, o per lo meno rendere
più difficili, azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina
fuori dai periodi autorizzati, con riferimento al fatto che una culatta è
facilmente occultabile e si darebbe così la possibilità al malintenzionato di
spostarsi senza il fucile e quindi dare nell’occhio (cfr. osservazioni, pag. 3).
6.
In concreto, non senza
rilevare che appare alquanto curioso che l’insorgente, in occasione del verbale
di interrogatorio 1° settembre 2007, abbia tralasciato di dire agli inquirenti
che il suo fucile era privo di culatta (mal si comprende infatti per quale
motivo egli abbia sottaciuto un particolare apparentemente di fondamentale
importanza per la sua tesi difensiva), va detto che, per quanto qui interessa,
la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle disposizioni
della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm), ciò che
l’insorgente sembra disattendere (verosimilmente ad arte).
Ne segue che la legislazione
sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur trovando
applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle
disposizioni deroganti della legislazione venatoria.
La LCP del 20 giugno 1986,
così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal
legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli
dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i
principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2
LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la
caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili nell’esercizio della
caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare l’uso di determinati
mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la facoltà di reprimere come
contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).
In sintonia con siffatto quadro
legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli art. 50 e
53.
RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC (il cui
capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di
stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,
nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC.
Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno
interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in
primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali
(indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa),
finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili
le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia,
rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni
finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi
autorizzati.
7.
Ciò premesso, trattandosi
dell’interpretazione del concetto di arma occorre anzitutto fare riferimento alla
definizione contemplata dalla Legge sulle armi.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.
a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare
proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e
utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali
Dispositivo
dispositivi (armi da fuoco).
Come si evince dalla
sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello
di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi,
dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia;
art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche
alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili
(tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali:
il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente
da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non
costituisce un pezzo di legno innocuo: esso mantiene le caratteristiche di un’arma,
come pure le ulteriori parti essenziali e può essere reso atto a sparare con
una semplice modifica.
Di più. Sulle modalità di
detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione
dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi, prescrivendo
espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio,
eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le può tenere
con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne segue che
la separazione della culatta dal resto dell’arma, non può che essere letta come
un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria. Allo stesso
modo, il fatto di lasciare l’arma priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso
a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene
al divieto di lasciare l’arma incustodita nel senso dell’art. 47 RALCC. Nulla
muta al riguardo il fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più
diligente provveda a separare la culatta dal resto dell’arma.
8. Neppure giova
all’insorgente prevalersi del fatto di aver agito nei giorni precedenti l’apertura
della caccia e quindi in qualità di comune cittadino.
È infatti pacifico – e per
di più ammesso in apertura nel gravame (“in previsione della stagione
venatoria, in data 26 agosto 2007, (…)”; cfr. ricorso, pag. 2, punto 1) –
che tutta la serie di operazioni qui rimproverate erano intese a preparare il
soggiorno a scopo di caccia.
In merito al trasporto proprio
con la teleferica, si noti che anche volendo dar credito, per avventura, alla
tesi dell’insorgente per cui sarebbe salito “perché a un certo punto del
tragitto vi erano delle carrucole da controllare” (tesi neppure confermata
dal manovratore, il quale, a detta degli agenti della caccia, avrebbe eseguito
personalmente dei lavori di manutenzione il mattino stesso; cfr. esposizione dettagliata
dei fatti 5 settembre 2007), non può essere disatteso che egli si stava recando
in un luogo in cui l’indomani avrebbe poi esercitato l’attività venatoria.
L’infrazione risulta per ciò sola adempiuta, a prescindere dal preteso scopo
“primario” del viaggio.
Non ne va diversamente per
quanto riguarda l’uso del veicolo sulla strada vietata ai cacciatori.
In proposito, si rileva che
appare alquanto dubbiosa e comunque non suffragata da alcun riscontro probatorio,
l’allegazione secondo cui “il pomeriggio presto (dopo le ore 14.50, stando
alla predetta esposizione dei fatti, ndr) sarebbe ridisceso cercando funghi
visto che era il momento buono (attività perlomeno strana considerato che
notoriamente a quell’ora i “fungiatt” hanno già raccolto tutto, ndr), e che
era l’ultimo giorno prima della chiusura temporanea”. Si deve pertanto
concludere che lo spostamento era direttamente connesso con l’esercizio della
caccia il 1° settembre 2007.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
9. La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18 e
21 LCP; 11, 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 50, 53 lett. a e 67
vRALCC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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