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Decisione

30.2008.203

Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni

12 aprile 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 11 luglio 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale’ di

circolazione nelle due direzioni”.

Fatti accertati il 3 febbraio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

considerato in

diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per l’art. 18 cpv. 1 OSStr il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due

direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due

sensi a tutti i veicoli.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’inosservanza del segnale di prescrizione “Divieto generale di circolazione nelle due direzioni” l’allegato 1

all’OMD (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione

n. 304.1).

Le infrazioni

alla legislazione sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse

per negligenza (art. 100 cifra 1 prima frase LCStr e 333 cpv. 7 CP).

3.

La

CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di

non aver osservato un segnale “divieto di circolazione nelle due direzioni”, il

3.

febbraio 2008, in occasione del corteo di carnevale “__________”, in __________

a __________.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il

quale nel proprio rapporto di servizio 14 ottobre 2008 ha precisato quanto segue:

“Nel merito delle

osservazioni segnaliamo che in occasione del carnevale procediamo alla posa di

diverse transenne e di blocchi stradali che consentano di liberare delle

zone direttamente ‘toccate’ dalle varie manifestazioni. Il veicolo del signor __________

si trovava in Via __________ e per raggiungere questi posteggi ha giocoforza

dovuto oltrepassare la transenna con segnale 2.01 “divieto generale di

circolazione nelle due direzioni” posato all’imbocco della strada”.

4.

L’insorgente, pur

ammettendo di aver immobilizzato il suo veicolo su Via __________ in occasione

del corteo, contesta recisamente l’infrazione ascrittagli.

Nella lettera 31 marzo

2008.

(formalmente irrita siccome inoltrata nell’ambito della procedura di multa

disciplinare, dove non è data possibilità di formulare osservazioni, e quindi

correttamente ritornatagli dalla Polizia comunale con la precisazione di

ripresentare le sue osservazioni in sede di procedura ordinaria) egli ha

affermato quanto segue:

“Sono andato sul posto a __________

in via __________ e posso dirvi che quel segnale “Divieto generale di

circolazione nelle due direzioni” non esiste, e penso che lo sapete anche voi.

Anche il giorno 03.02.2008 (giorno del Corteo) ho parcheggiato la mia macchina

in tale via, però io non ho visto nessun segnale di divieto di qualsiasi cosa”.

In sede di ricorso ha ribadito

di non aver visto nessun segnale di “divieto generale di circolazione nelle due

direzioni” e di non sapere dove l’agente di polizia avesse piazzato detto

segnale. Ha poi soggiunto di non essere in grado di pagare la multa, senza

tuttavia spiegarne le ragioni.

Infine, nella successiva

comparsa scritta, dopo aver preso atto del rapporto di servizio nel quale la

polizia osserva che il cartello era temporaneo per bloccare la zona in vista

della manifestazione, precisa di aver visto un segnale:

“Quel giorno di corteo sono

entrato in via __________ e ho parcheggiato. Dopo quando sono uscito fuori

dalla mia auto ho visto quel segnale mobile che usa Polizia messo davanti a quei

4.

posti da parcheggiare segnalati”, fornendo pure uno breve schizzo della

situazione (cfr. scritto 18 novembre 2008).

5.

In concreto, non v’è

alcun motivo di dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante, il quale ha

proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del traffico

stazionario. Diversamente la versione del ricorrente, che fino all’ultimo ha

sempre negato di aver visto un qualsivoglia segnale, appare alquanto dubbiosa.

Ad ogni buon conto, egli

disattende che in occasione della manifestazione in rassegna tutte le possibili

vie d’accesso alla zona in cui ha posteggiato (a nord su Viale __________; a

sud su Via __________ e a ovest su Via __________ e su Via __________) sono

bloccate, in corrispondenza delle corsie di entrata, mediante segnaletica

provvisoria posata su barriere (già alla vigilia del corteo). Questo al fine di

garantire un’area di sicurezza e di movimento sufficiente a carri e gruppi,

riservando tuttavia la possibilità ai residenti di potersi spostare liberamente,

oltrepassando le corsie d’uscita sprovviste di barriere, dalle quali deve

giocoforza essersi introdotto il ricorrente per raggiungere via __________. Del

resto egli non pretende che difettasse simile segnaletica provvisoria in

entrata, limitandosi ad asserire di non averla vista, ciò che è ascrivibile a

una sua mera negligenza.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.1),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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