30.2008.203
Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni
12 aprile 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.203
Data decisione, Autorità:
12.04.2010, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.203
19108/804
Bellinzona
12
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 luglio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
11 luglio 2008 n. 19108/804 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 11 luglio 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale’ di
circolazione nelle due direzioni”.
Fatti accertati il 3 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
considerato in
diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per l’art. 18 cpv. 1 OSStr il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due
direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due
sensi a tutti i veicoli.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’inosservanza del segnale di prescrizione “Divieto generale di circolazione nelle due direzioni” l’allegato 1
all’OMD (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione
n. 304.1).
Le infrazioni
alla legislazione sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse
per negligenza (art. 100 cifra 1 prima frase LCStr e 333 cpv. 7 CP).
3.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
non aver osservato un segnale “divieto di circolazione nelle due direzioni”, il
3.
febbraio 2008, in occasione del corteo di carnevale “__________”, in __________
a __________.
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il
quale nel proprio rapporto di servizio 14 ottobre 2008 ha precisato quanto segue:
“Nel merito delle
osservazioni segnaliamo che in occasione del carnevale procediamo alla posa di
diverse transenne e di blocchi stradali che consentano di liberare delle
zone direttamente ‘toccate’ dalle varie manifestazioni. Il veicolo del signor __________
si trovava in Via __________ e per raggiungere questi posteggi ha giocoforza
dovuto oltrepassare la transenna con segnale 2.01 “divieto generale di
circolazione nelle due direzioni” posato all’imbocco della strada”.
4.
L’insorgente, pur
ammettendo di aver immobilizzato il suo veicolo su Via __________ in occasione
del corteo, contesta recisamente l’infrazione ascrittagli.
Nella lettera 31 marzo
2008.
(formalmente irrita siccome inoltrata nell’ambito della procedura di multa
disciplinare, dove non è data possibilità di formulare osservazioni, e quindi
correttamente ritornatagli dalla Polizia comunale con la precisazione di
ripresentare le sue osservazioni in sede di procedura ordinaria) egli ha
affermato quanto segue:
“Sono andato sul posto a __________
in via __________ e posso dirvi che quel segnale “Divieto generale di
circolazione nelle due direzioni” non esiste, e penso che lo sapete anche voi.
Anche il giorno 03.02.2008 (giorno del Corteo) ho parcheggiato la mia macchina
in tale via, però io non ho visto nessun segnale di divieto di qualsiasi cosa”.
In sede di ricorso ha ribadito
di non aver visto nessun segnale di “divieto generale di circolazione nelle due
direzioni” e di non sapere dove l’agente di polizia avesse piazzato detto
segnale. Ha poi soggiunto di non essere in grado di pagare la multa, senza
tuttavia spiegarne le ragioni.
Infine, nella successiva
comparsa scritta, dopo aver preso atto del rapporto di servizio nel quale la
polizia osserva che il cartello era temporaneo per bloccare la zona in vista
della manifestazione, precisa di aver visto un segnale:
“Quel giorno di corteo sono
entrato in via __________ e ho parcheggiato. Dopo quando sono uscito fuori
dalla mia auto ho visto quel segnale mobile che usa Polizia messo davanti a quei
4.
posti da parcheggiare segnalati”, fornendo pure uno breve schizzo della
situazione (cfr. scritto 18 novembre 2008).
5.
In concreto, non v’è
alcun motivo di dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante, il quale ha
proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del traffico
stazionario. Diversamente la versione del ricorrente, che fino all’ultimo ha
sempre negato di aver visto un qualsivoglia segnale, appare alquanto dubbiosa.
Ad ogni buon conto, egli
disattende che in occasione della manifestazione in rassegna tutte le possibili
vie d’accesso alla zona in cui ha posteggiato (a nord su Viale __________; a
sud su Via __________ e a ovest su Via __________ e su Via __________) sono
bloccate, in corrispondenza delle corsie di entrata, mediante segnaletica
provvisoria posata su barriere (già alla vigilia del corteo). Questo al fine di
garantire un’area di sicurezza e di movimento sufficiente a carri e gruppi,
riservando tuttavia la possibilità ai residenti di potersi spostare liberamente,
oltrepassando le corsie d’uscita sprovviste di barriere, dalle quali deve
giocoforza essersi introdotto il ricorrente per raggiungere via __________. Del
resto egli non pretende che difettasse simile segnaletica provvisoria in
entrata, limitandosi ad asserire di non averla vista, ciò che è ascrivibile a
una sua mera negligenza.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.1),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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