30.2008.205
Obbligo di notifica
25 settembre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.205
Data decisione, Autorità:
25.09.2009, PRPEN
Titolo:
Obbligo di notifica
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 11 LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
art. 115 cpv. 3 LFSTR
Incarto
n.
30.2008.205
08 259/901
Bellinzona
25
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. 08 259/901 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 ottobre 2008 presentate
dallaCRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 5
settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di
magazziniere, dal 14.04.2008 al 18.04.2008, a favore della ditta __________
Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 11, 115 cpv. 1 lett. c e 115 cpv. 3 LStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che, in applicazione dell’art.
115 cpv. 3 LStr, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha multato il qui
ricorrente per aver lavorato in qualità di magazziniere, dal 14 al 18 aprile 2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso che gli consentisse
Considerandi
di svolgere detta attività;
che il ricorrente, in un
gravame allestito e controfirmato dal datore di lavoro, contesta l’infrazione
ascrittagli, giustificandosi come segue:
“La richiesta del
permesso B per il Signor __________. è avvenuta tramite il datore di lavoro
allo spettabile ufficio degli stranieri di Bellinzona.
Essendo consapevoli,
che dal giorno dell’inoltro della richiesta del permesso, la persona e/o il
dipendente ha il diritto ad iniziare o in questo caso a procedere con
l’attività, non gli abbiamo fatto interrompere il suo lavoro. Visto che la
richiesta è stata inoltrata incompleta, ci è stato richiesto tramite uno
scritto (invero non prodotto con il gravame, ndr) di allegare il
documento mancante per il completo di tale richiesta. Quindi solo dal momento
che l’ufficio degli stranieri era al possesso del documento mancante o dal
momento in cui era in possesso della documentazione completa, il dipendente
aveva la possibilità di procedere con la sua attività, e su questo sia il
dipendente che la __________ Sagl, malgrado la nostra esperienza non ne eravamo
al corrente (…)”;
che in occasione del verbale
di interrogatorio 13 maggio 2008, l’insorgente ha dichiarato quanto segue:
“Dal 14.01.2008 lavoro
quale magazziniere presso la ditta di mio cognato __________ Sagl di __________
beneficiando dapprima dei 90 giorni concessi nell’ambito della notifica e poi,
dal 23.04.2008 beneficiando di un permesso di dimora annuale.
Ammetto che dalla
scadenza dei 90 giorni, avvenuto il 12.04.2008 ho continuato a lavorare
convinto che ero in regola avendo inoltrato la relativa domanda per il rilascio
del permesso in data 02.04.2008.
Francamente non sapevo
che in attesa del rilascio del permesso non ero autorizzato a lavorare e
nemmeno lo sapeva il mio datore di lavoro.
Pertanto l’infrazione è
stata commessa in buona fede e sicuramente non con la consapevolezza di
commettere una contravvenzione”;
che con l’entrata in vigore,
il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito
del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei
vecchi Stati membri dell’UE (come l’Italia), beneficiano di un diritto generale
al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa (cfr.
DTF 134 IV 57);
che per le persone che
beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia
un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC; 10-13 LStr), ragione
per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la
propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità
cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni
caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le
norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente
all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare
l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del
permesso (art. 8 cpv. 2 RLaLPS; cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC);
che in concreto dalle affermazioni
dell’insorgente, delle quali non v’è motivo di dubitare, risulta che in data 2
aprile 2008, ovvero prima della scadenza del periodo di 90 giorni coperto dalla
regolare “notifica” dell’allora UMOE (con riferimento alla specifica procedura
di annuncio in linea per le attività lucrative non sottostanti a permesso), ha
presentato una richiesta per il rilascio del permesso B al competente Ufficio
regionale degli stranieri;
che, seppur incompleta, poiché
mancante di alcuni documenti, la richiesta presentata dall’insorgente nei
termini surriferiti permette di concludere che egli ha ottemperato al suo obbligo
di notifica, tanto più che la documentazione attestante la veridicità dei dati
da lui indicati è stata prodotta entro un termine ragionevole;
che di conseguenza egli va
prosciolto dall’addebito mossogli (che andrebbe comunque sia sanzionato sulla
base dell’art. 120 LStr) e la decisione impugnata annullata;
che visto l’esito del gravame
no si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e
6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster