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Decisione

30.2008.205

Obbligo di notifica

25 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.205

Data decisione, Autorità:

25.09.2009, PRPEN

Titolo:

Obbligo di notifica

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

art. 11 LFSTR

art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR

art. 115 cpv. 3 LFSTR

Incarto

n.

30.2008.205

08 259/901

Bellinzona

25

settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 settembre 2008 presentato

da

RI 1,

contro

la decisione

5 settembre 2008 n. 08 259/901 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 2 ottobre 2008 presentate

dallaCRTE 1, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che la CRTE 1 con decisione 5

settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha lavorato in qualità di

magazziniere, dal 14.04.2008 al 18.04.2008, a favore della ditta __________

Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 11, 115 cpv. 1 lett. c e 115 cpv. 3 LStr;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in

sostanza l'annullamento;

che la CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che, in applicazione dell’art.

115 cpv. 3 LStr, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha multato il qui

ricorrente per aver lavorato in qualità di magazziniere, dal 14 al 18 aprile 2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso che gli consentisse

Considerandi

di svolgere detta attività;

che il ricorrente, in un

gravame allestito e controfirmato dal datore di lavoro, contesta l’infrazione

ascrittagli, giustificandosi come segue:

“La richiesta del

permesso B per il Signor __________. è avvenuta tramite il datore di lavoro

allo spettabile ufficio degli stranieri di Bellinzona.

Essendo consapevoli,

che dal giorno dell’inoltro della richiesta del permesso, la persona e/o il

dipendente ha il diritto ad iniziare o in questo caso a procedere con

l’attività, non gli abbiamo fatto interrompere il suo lavoro. Visto che la

richiesta è stata inoltrata incompleta, ci è stato richiesto tramite uno

scritto (invero non prodotto con il gravame, ndr) di allegare il

documento mancante per il completo di tale richiesta. Quindi solo dal momento

che l’ufficio degli stranieri era al possesso del documento mancante o dal

momento in cui era in possesso della documentazione completa, il dipendente

aveva la possibilità di procedere con la sua attività, e su questo sia il

dipendente che la __________ Sagl, malgrado la nostra esperienza non ne eravamo

al corrente (…)”;

che in occasione del verbale

di interrogatorio 13 maggio 2008, l’insorgente ha dichiarato quanto segue:

“Dal 14.01.2008 lavoro

quale magazziniere presso la ditta di mio cognato __________ Sagl di __________

beneficiando dapprima dei 90 giorni concessi nell’ambito della notifica e poi,

dal 23.04.2008 beneficiando di un permesso di dimora annuale.

Ammetto che dalla

scadenza dei 90 giorni, avvenuto il 12.04.2008 ho continuato a lavorare

convinto che ero in regola avendo inoltrato la relativa domanda per il rilascio

del permesso in data 02.04.2008.

Francamente non sapevo

che in attesa del rilascio del permesso non ero autorizzato a lavorare e

nemmeno lo sapeva il mio datore di lavoro.

Pertanto l’infrazione è

stata commessa in buona fede e sicuramente non con la consapevolezza di

commettere una contravvenzione”;

che con l’entrata in vigore,

il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito

del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei

vecchi Stati membri dell’UE (come l’Italia), beneficiano di un diritto generale

al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa (cfr.

DTF 134 IV 57);

che per le persone che

beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia

un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC; 10-13 LStr), ragione

per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la

propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità

cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni

caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le

norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente

all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare

l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del

permesso (art. 8 cpv. 2 RLaLPS; cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC);

che in concreto dalle affermazioni

dell’insorgente, delle quali non v’è motivo di dubitare, risulta che in data 2

aprile 2008, ovvero prima della scadenza del periodo di 90 giorni coperto dalla

regolare “notifica” dell’allora UMOE (con riferimento alla specifica procedura

di annuncio in linea per le attività lucrative non sottostanti a permesso), ha

presentato una richiesta per il rilascio del permesso B al competente Ufficio

regionale degli stranieri;

che, seppur incompleta, poiché

mancante di alcuni documenti, la richiesta presentata dall’insorgente nei

termini surriferiti permette di concludere che egli ha ottemperato al suo obbligo

di notifica, tanto più che la documentazione attestante la veridicità dei dati

da lui indicati è stata prodotta entro un termine ragionevole;

che di conseguenza egli va

prosciolto dall’addebito mossogli (che andrebbe comunque sia sanzionato sulla

base dell’art. 120 LStr) e la decisione impugnata annullata;

che visto l’esito del gravame

no si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e

6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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