30.2008.208
Obbligo di notifica
25 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.208
Data decisione, Autorità:
25.09.2009, PRPEN
Titolo:
Obbligo di notifica
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 11 LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
art. 115 cpv. 3 LFSTR
Incarto
n.
30.2008.208
08 258/06
Bellinzona
25
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. 08 258/906 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 6 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 5
settembre 2008 ha inflitto ad RI 1, una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di
muratore, dal 31.03.2008 al 27.05.2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________,
sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli]
consentisse di svolgere detta attività”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 11, 115 cpv. 1 lett. c e 115 cpv. 3 LStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
Considerandi
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che, in applicazione dell’art.
115.
cpv. 3 LStr, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha multato il qui
ricorrente per aver lavorato in qualità di muratore, dal 31 marzo al 27 maggio
2008, a favore della ditta Mandioni Sagl, Prugiasco, sprovvisto del permesso
che gli consentisse di svolgere detta attività;
che il ricorrente contesta
l’infrazione ascrittagli, asserendo quanto segue:
“(…) non ritengo tanto
giusto la vostra decisione di multarmi, come ho confermato durante
l’interrogatorio alla pol. Cantonale di __________ ero convinto che il mio
permesso era valido fino al 06 Maggio 2008 dopo di che avrei fatto
immediatamente la richiesta del rinnovo.
Vi confermo che lavoro
presso la ditta __________ sagl da 4 anni in qualità di stagionale, nel paese
che abito mi conoscono quasi tutti e mi trovo bene non vedo che motivo abbia di
lavorare senza un permesso, dato che ogni mese pago tutti gli oneri dovuti”;
che con l’entrata in vigore,
il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito
del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei vecchi
Stati membri dell’UE (come il Portogallo), beneficiano di un diritto generale
al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa
(cfr. DTF 134 IV 57);
che per le persone che
beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia
un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC; 10-13 LStr), ragione
per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la
propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità
cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni
caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le
norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente
all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare
l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del
permesso (art. 8 cpv. 2 RLaLPS; cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC);
che in concreto, da
informazioni assunte presso l’autorità di prime cure, risulta in effetti che a
fine ottobre / inizio novembre 2007 l’insorgente ha annunciato la sua partenza
per l’estero, con il conseguente decadimento del permesso “L” di cui era a
beneficio;
che al suo rientro in Svizzera,
il 31 marzo 2008, egli era pertanto tenuto a notificarsi, ciò che ha fatto
unicamente il 27 maggio 2008; donde la violazione dell’obbligo di notifica per
negligenza;
che non giova al ricorrente
prevalersi della sua buona fede – seppur non contestata – in quanto non
liberatoria;
che sebbene meno grave
rispetto alla violazione rimproveratagli sulla base del diritto previgente,
tale omissione rimane sanzionabile con una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a
LStr);
che quo alla commisurazione
della pena, tenuto conto, da un lato, della durata dell’attività lucrativa non
notificata, dall’altro, del fatto che si è trattato di una negligenza e che,
come detto, egli aveva un diritto al rilascio del permesso, dovendo solo far
fronte a un obbligo di notifica, si giustifica di ridurre la multa inflittagli
a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali di primo grado;
che l’esito del gravame induce
a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e
6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è
inflitta una multa di
fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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