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Decisione

30.2008.208

Obbligo di notifica

25 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.208

Data decisione, Autorità:

25.09.2009, PRPEN

Titolo:

Obbligo di notifica

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

art. 11 LFSTR

art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR

art. 115 cpv. 3 LFSTR

Incarto

n.

30.2008.208

08 258/06

Bellinzona

25

settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2008 presentato

da

RI 1,

contro

la decisione

5 settembre 2008 n. 08 258/906 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 6 ottobre 2008 presentate

dalla CRTE 1, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che la CRTE 1 con decisione 5

settembre 2008 ha inflitto ad RI 1, una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Ha lavorato in qualità di

muratore, dal 31.03.2008 al 27.05.2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________,

sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli]

consentisse di svolgere detta attività”;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 11, 115 cpv. 1 lett. c e 115 cpv. 3 LStr;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in

sostanza l'annullamento;

che la CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

Considerandi

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che, in applicazione dell’art.

115.

cpv. 3 LStr, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha multato il qui

ricorrente per aver lavorato in qualità di muratore, dal 31 marzo al 27 maggio

2008, a favore della ditta Mandioni Sagl, Prugiasco, sprovvisto del permesso

che gli consentisse di svolgere detta attività;

che il ricorrente contesta

l’infrazione ascrittagli, asserendo quanto segue:

“(…) non ritengo tanto

giusto la vostra decisione di multarmi, come ho confermato durante

l’interrogatorio alla pol. Cantonale di __________ ero convinto che il mio

permesso era valido fino al 06 Maggio 2008 dopo di che avrei fatto

immediatamente la richiesta del rinnovo.

Vi confermo che lavoro

presso la ditta __________ sagl da 4 anni in qualità di stagionale, nel paese

che abito mi conoscono quasi tutti e mi trovo bene non vedo che motivo abbia di

lavorare senza un permesso, dato che ogni mese pago tutti gli oneri dovuti”;

che con l’entrata in vigore,

il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito

del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei vecchi

Stati membri dell’UE (come il Portogallo), beneficiano di un diritto generale

al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa

(cfr. DTF 134 IV 57);

che per le persone che

beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia

un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC; 10-13 LStr), ragione

per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la

propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità

cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni

caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le

norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente

all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare

l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del

permesso (art. 8 cpv. 2 RLaLPS; cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC);

che in concreto, da

informazioni assunte presso l’autorità di prime cure, risulta in effetti che a

fine ottobre / inizio novembre 2007 l’insorgente ha annunciato la sua partenza

per l’estero, con il conseguente decadimento del permesso “L” di cui era a

beneficio;

che al suo rientro in Svizzera,

il 31 marzo 2008, egli era pertanto tenuto a notificarsi, ciò che ha fatto

unicamente il 27 maggio 2008; donde la violazione dell’obbligo di notifica per

negligenza;

che non giova al ricorrente

prevalersi della sua buona fede – seppur non contestata – in quanto non

liberatoria;

che sebbene meno grave

rispetto alla violazione rimproveratagli sulla base del diritto previgente,

tale omissione rimane sanzionabile con una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a

LStr);

che quo alla commisurazione

della pena, tenuto conto, da un lato, della durata dell’attività lucrativa non

notificata, dall’altro, del fatto che si è trattato di una negligenza e che,

come detto, egli aveva un diritto al rilascio del permesso, dovendo solo far

fronte a un obbligo di notifica, si giustifica di ridurre la multa inflittagli

a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali di primo grado;

che l’esito del gravame induce

a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e

6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è

inflitta una multa di

fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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