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30.2008.21

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16 aprile 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo

conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza

al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due

anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito

al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la

sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente

tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni

sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag.

231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma

di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni

di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente

definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS

(Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori

indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

2.4. La Cassa di

compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della

comunicazione dell'Ufficio di

tassazione di __________, ma riportando la sostanza netta ed i redditi

percepiti sotto forma di rendita a due soli mesi di assoggettamento per il

2004. Con il 1° marzo 2004, infatti, è terminato l'obbligo contributivo della ricorrente, che ha compiuto 63 anni.

Secondo la lettera d della Disposizione finale

della modifica del 7 ottobre 1994 (in vigore dal 1° gennaio 1997), l'età di pensionamento della donna è fissata

a 63 anni quattro anni dopo l'entrata

in vigore della decima revisione dell'AVS ed a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

Secondo la Cassa di compensazione, come visto,

per la determinazione del contributo AVS per un periodo d'assoggettamento inferiore ad un anno il

calcolo va fatto in funzione della durata effettiva d'affiliazione alla Cassa. Così, la sostanza determinante – e non l'ammontare del contributo AVS/AI/IPG dovuto – viene rateizzata, ovvero sia la sostanza netta sia il reddito

percepito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 sono calcolati pro rata

temporis.

In concreto, la sostanza netta di Fr. 11'066'843.- è stata riportata sui soli mesi di gennaio e febbraio 2004,

per ottenere un ammontare di Fr. 1'844'474.- (Fr. 11'066'843.- : 12 mesi x 2 mesi).

Lo stesso vale per la rendita di Fr. 387'563.- percepita per i primi due mesi dell'anno 2004 che, rateizzata, dà un importo

pari a Fr. 64'594.- (Fr. 387'563.- : 12 mesi x 2 mesi) da cui, moltiplicato

per 20 in virtù dell'art. 28

cpv. 2 OAVS, si ottiene Fr. 1'291'880.-.

Sommando questi due importi, si giunge dunque ad una

sostanza determinante rateizzata di Fr. 3'136'354.-, su cui la

Cassa ha calcolato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona

senza attività lucrativa.

L'insorgente contesta questi importi, evidenziando che il contributo

dovuto dovrebbe invece essere calcolato a partire dal contributo massimo annuo,

ma pro rata temporis. Quindi, a suo carico vanno posti 2/12 di Fr. 10'100.- per l'affiliazione alla Cassa.

2.5. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997

pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il

Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica

costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242

segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la

Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid.

3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,

Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la

giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire

il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i

lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg.

consid. 5a; STCA del 31 luglio

2000 in re R.M.).

2.6. Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione

IFD 2004 della ricorrente è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che

l'assicurata non vi si è

validamente opposta. In tale circostanza, le informazioni ivi contenute devono

essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale

non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio

di tassazione, apparendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato.

Peraltro, questi importi nemmeno sono stati messi in dubbio dalla ricorrente.

Controverso, invece, è l'importo della sostanza determinante da prendere in considerazione

per il calcolo dei contributi dell'assicurata senza attività lucrativa rispettivamente la questione

della rateizzazione del contributo dovuto.

2.7. L'art. 29 cpv. 1 OAVS, come

visto, pone il principio secondo cui i contributi sono fissati per ciascun anno

di contribuzione, inteso come anno civile. Il capoverso 2 di questa norma,

modificato con effetto al 1° gennaio 2004, precisa che i contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.

Se, dunque, la situazione è chiara riguardo alla determinazione

dei contributi da versare per un anno intero di contribuzione, la stessa

conclusione non può essere tratta quando l'assicurato resta affiliato alla

Cassa di compensazione per un periodo inferiore all'anno di

contribuzione.

La Cassa ha fondato la sua decisione sulle Direttive sui contributi

dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN),

edite dall'UFAS e modificate dal 1° gennaio 2004.

In particolare, essa si riferisce al N. 2108 DIN, che prevede:

"

In caso di durata di contribuzione

inferiore ad un anno, vale come anno di contribuzione non l'anno civile, ma

il periodo dell'anno civile durante il quale la persona assicurata è

sottoposta all'obbligo di contribuire (anno di contribuzione

inferiore ad un anno).".

Come pure al N. 2109 DIN, secondo cui,

"

I contributi dovuti per l'anno di

contribuzione inferiore ad un anno si calcolano esclusivamente secondo la

condizione sociale dell'assicurato (sostanza, redditi percepiti sotto forma di

rendite) durante l'anno di contribuzione inferiore ad un anno. La

condizione sociale dell'assicurato durante i mesi dove non è sottoposto all'obbligo di

contribuire non è presa in considerazione per la durata di contribuzione.".

La sostanza determinante è quella esistente nel giorno di riferimento.

Di principio, il 31 dicembre vale come giorno di riferimento (art. 29 cpv. 2 1a

frase OAVS). In caso di partenza per l'estero, è la data della partenza che è

determinante ed in caso di morte, è il giorno del decesso (N. 2111 DIN).

Nel giorno di riferimento, la sostanza deve essere considerata in

proporzione alla durata (quindi pro rata temporis) dell'obbligo di

contribuire (N. 2112 DIN).

Per il N. 2113 DIN, è determinante il reddito sotto forma di rendita

effettivamente percepito durante l'anno di contribuzione inferiore all'anno.

Questo reddito non è convertito in reddito annuo.

Il N. 2114 DIN elenca degli esempi in cui i contributi sono dovuti

per un anno di contribuzione inferiore ad un anno.

Il primo esempio ricalca la fattispecie in oggetto, poiché contempla

la situazione di una persona celibe oppure divorziata che ha raggiunto l'età

della pensione a maggio. Dal 1° giugno, quindi, non è più tenuta a contribuire.

In questo caso, si ha un periodo di contribuzione inferiore all'anno: da

gennaio a maggio. La sostanza determinante, ossia quella esistente nel giorno

di riferimento (31 dicembre), è attribuita proporzionalmente alla durata dell'obbligo

di contribuire: nel giorno di riferimento sono determinanti i 5/12 della

sostanza. Per il reddito, determinante è il reddito sotto forma di rendita

effettivamente percepito durante la durata dell'obbligo di contribuzione,

quindi da gennaio a maggio.

Seguendo questo esempio, la Cassa ha prima riportato sull'arco di

due mesi e la sostanza netta ed il reddito sotto forma di rendite; poi, il

calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente è stato eseguito in funzione

della sostanza determinante risultante dalla somma di questi parametri, fermo

restando che il reddito è stato debitamente moltiplicato per 20 giusta l'art.

28 cpv. 2 OAVS.

2.8. Con sentenza del 6 giugno

2007 (H 200/06) pubblicata in DTF 133 V 394, il Tribunale federale si è chinato

sulla questione della determinazione del

contributo AVS di una persona senza attività lucrativa in caso di obbligo

contributivo inferiore all'anno. L'Alta Corte ha stabilito che le cifre 2112 e

2114 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), stante le quali in caso di obbligo contributivo

inferiore ad un anno di una persona senza attività lucrativa occorre in primo

luogo convertire pro rata temporis, in proporzione alla durata di

contribuzione, la sostanza determinante ed il reddito conseguito in forma di

rendita, e soltanto dopo fissare l'entità del contributo secondo l'art. 28 cpv.

1 OAVS, sono contrarie alla LAVS e all'OAVS per ciò che concerne la sostanza (consid.

3.6).

In quella sentenza la nostra Massima Istanza ha ripercorso la giurisprudenza

precedente in ambito di obbligo di contribuzione inferiore ad un anno. Fino al

31 dicembre 2000, i contributi venivano calcolati sui redditi conseguiti nei

due anni precedenti l'anno di contribuzione e sulla sostanza esistente al 1°

gennaio dell'anno rispettivamente degli anni antecedenti l'anno di contribuzione.

Poi, con il passaggio il 1° gennaio 2001 al periodo contributivo di un anno, le

Casse di compensazione hanno considerato soltanto i redditi conseguiti

effettivamente nel periodo inferiore all'anno di contribuzione che,

moltiplicati per 20, andavano sommati alla sostanza esistente al 31 dicembre. L'importo

della contribuzione, identificato a mezzo della tabella per il calcolo dei

contributi, veniva riportato sulla durata effettiva di contribuzione. Questa

soluzione, secondo l'UFAS, ha comportato che, per quanto concerne il reddito, l'elemento

del periodo di contribuzione inferiore all'anno veniva preso in considerazione

due volte. Pertanto, questa prassi è stata modificata con l'entrata in vigore il

1° gennaio 2004 delle nuove DIN. Da allora, si considerano soltanto i redditi

conseguiti effettivamente come rendite nel periodo di contribuzione inferiore all'anno

e si determina il contributo dovuto in virtù della tabella di calcolo; si è rinunciato

quindi ad un calcolo pro rata temporis di questo importo. La stessa soluzione

è stata adottata per la sostanza, la quale è considerata in proporzione ai mesi

di contribuzione e, sulla sostanza così calcolata, vengono fissati i contributi

dovuti (cfr. consid. 3.2).

L'Alta Corte ha riconosciuto che la prassi adottata dall'UFAS dal

2001 riguardo ai redditi era errata, siccome teneva conto due volte della

durata di contribuzione inferiore all'anno. Ha quindi individuato due soluzioni

per eliminare questo difetto: o si riporta su un anno il reddito effettivamente

conseguito nel periodo inferiore all'anno, si poi calcola il contributo dovuto

su questo importo annualizzato ed infine si rateizza il contributo ottenuto in

funzione della durata dell'obbligo di contribuzione; oppure il contributo viene

determinato mediante la tabella di calcolo semplicemente sul reddito

effettivamente conseguito nel periodo di contribuzione. L'UFAS ha scelto questa

seconda possibilità, concretizzandola dal 2004 nei N. 2113 e N. 2114 DIN (cfr.

consid. 3.4).

Per quanto concerne la sostanza, il TF osserva che una rateizzazione

della base imponibile non è contemplata dal sistema legale, contrariamente a quanto

avviene con il reddito, che è fissato in base ad una determinata durata di

contribuzione. L'art. 29 cpv. 2 OAVS colloca la sostanza al giorno di

riferimento (di principio il 31 dicembre), quindi l'ammontare della sostanza

non è in relazione alla durata del periodo contributivo. Conteggiando la

sostanza al 31 dicembre si calcola il contributo annuo, che viene poi riportato

in base al periodo di contribuzione effettivo; in questo caso, la circostanza

che l'obbligo di contribuire è inferiore ad un anno viene considerata una volta

sola (cfr. consid. 3.5).

Secondo l'Alta Corte, il metodo di calcolo adottato dall'UFAS dal

2004 porta dunque ad un risultato contrario alla LAVS ed all'OAVS.

Al riguardo la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"

(…)

3.6.1

Gemäss Art. 10 Abs. 1 AHVG

muss einerseits der Beitrag der Nichterwerbstätigen nach deren sozialen

Verhältnissen bemessen werden. Andererseits legt das Gesetz aber eine obere

Grenze von Fr. 8'400.- pro Jahr fest (bzw. Fr. 10'300.- mit Einschluss der

Beiträge an IV und EO; Art. 3 Abs. 1bisIVG und Art. 27 Abs. 2 EOG),

die auch bei sehr guten sozialen Verhältnissen nicht überschritten werden darf.

Dieser Maximalbeitrag ist ab einem Vermögen von 4 Mio. Franken geschuldet (Art.

28 Abs. 1 AHVV). Auch Personen, die - wie der Beschwerdegegner - ein weit

höheres Vermögen haben, bezahlen nicht mehr als den gesetzlichen Maximalbetrag.

Mit anderen Worten darf nach dem klaren Willen von Gesetz und Verordnung ein

Vermögen von über 4 Mio. Franken keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Beiträge

haben.

3.6.2

Der gesetzliche

Maximalbeitrag von Fr. 8'400.- gilt nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes

"pro Jahr" (frz. "par an", ital. "l'anno"). Dauert

die Beitragspflicht nur während eines Teils des Jahres, so muss demzufolge auch

der maximal geschuldete Beitrag von Fr. 8'400.- auf die unterjährige

Beitragsdauer umgerechnet werden, weil sonst entgegen dem Gesetz der

Maximalbeitrag nicht pro Jahr, sondern bereits für einen Bruchteil eines Jahres

erhoben würde. Ein Berechnungsmodus, der dazu führt, dass bereits bei

unterjähriger Beitragspflicht der gesetzliche Maximalbeitrag bezahlt wird, kann

nicht gesetzmässig sein (vgl. analog auch für den Mindestbeitrag gemäss Art. 8

Abs. 2 AHVG das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 161/05 vom 6. Februar

2007, E. 5).

3.6.3

Das Vorgehen des BSV würde

nun aber bei sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen dazu führen, dass

bereits bei einer Beitragsdauer von wenigen Monaten der Beitrag geschuldet

wäre, der nach dem Willen des Gesetzes für eine ganzjährige Beitragspflicht

maximal bezahlt werden muss. Wer - wie der Beschwerdegegner - nur während eines

Monats beitragspflichtig ist, würde bei einem Vermögen von 4 Mio. Franken einen

Beitrag auf der Basis von Fr. 333'333.- schulden, also Fr. 420.-. Mit einem

Vermögen von 48 Mio. Franken würde der Beitrag jedoch auf der Basis von Fr.

4'000'000.- berechnet und Fr. 8'400.- betragen. Entgegen dem Willen von Gesetz

und Verordnung hätte also auch das Vermögen von über 4 Mio. Franken einen

Einfluss auf die Höhe der Beiträge. Umgekehrt würde jemand, der mit einem

Vermögen von 48 Mio. Franken während eines Monats beitragspflichtig ist, gleich

viel Beiträge bezahlen wie jemand, der mit dem gleichen Vermögen während des

ganzen Jahres beitragspflichtig ist, nämlich den Maximalbeitrag. Auch dieses

Ergebnis widerspricht der gesetzlichen Regelung, welche den maximalen

Jahresbeitrag auf Fr. 8'400.- pro Jahr (und nicht pro Bruchteil eines Jahres)

festlegt.

3.6.4

An dieser gesetz- und

verordnungswidrigen Konsequenz ändert sich nichts, wenn man - wie das BSV -

davon ausgeht, dass die in der Beitragsskala enthaltene Regelung im Grunde

nicht das Vermögen als solches, sondern den Vermögensertrag unter die

Beitragspflicht stellen will. So oder so gilt der jährliche Maximalbeitrag,

nachdem die in der 11. AHV-Revision vorgesehene Deplafonierung der Beiträge der

Nichterwerbstätigen (BBl 2000 S. 1996, 2039; BBl 2003 S. 6631) in der

Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 abgelehnt wurde. Die von der Vorinstanz und

vom Beschwerdegegner vertretene Auffassung erweist sich daher als richtig.

3.7

Es ist nicht

ausgeschlossen, diese für

das Vermögen zutreffende Bemessungsmethode mit der vom BSV angewendeten

Methode für die Bemessung des Renteneinkommens zu kombinieren: In

denjenigen Fällen, in denen sowohl Renteneinkommen als auch Vermögen vorliegen,

müssten dann in gesonderten Schritten die Beiträge auf dem Vermögen (gemäss E.

3.6 hiervor) und auf dem Renteneinkommen (gemäss E. 3.4 hiervor, zweite

Methode) ermittelt und zusammengezählt werden. Systemkonformer erschiene

allerdings auch in Bezug auf das Renteneinkommen die Umrechnung des Einkommens

auf ein Jahr mit anschliessender Umrechnung des Beitrags auf die unterjährige

Beitragsdauer (gemäss E. 3.4 hiervor, erste Methode). Auch entspricht diese Methode

besser als die vom BSV festgelegte dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 AHVV, wonach

das "jährliche" Renteneinkommen (und nicht ein unterjähriges) mit 20

zu multiplizieren ist. Das BSV lehnt dieses Vorgehen ab, da die Umrechnung auf

fiktive Jahreseinkommen der Gegenwartsbemessung grundsätzlich widerspreche. Das

ist indessen zu präzisieren: Dem Grundgedanken der Gegenwartsbemessung

(Beitragsfestsetzung auf Grund der aktuellen, tatsächlichen Verhältnisse)

folgend sind die persönlichen Beiträge nur auf dem im

betreffenden (weniger als zwölf Monate umfassenden) Zeitraum tatsächlich

erzielten Einkommen zu erheben (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 420/01

vom 6. Mai 2002, E. 4b, publ. in: AHI 2003 S. 69). Das entspricht auch der

steuerrechtlichen Regelung (Art. 209 Abs. 3 Satz 1 DBG), mit welcher das

AHV-Recht soweit möglich und sinnvoll harmonisiert ist (vgl. auch AHI 2000 S.

110 f.). Indessen bestimmt sich im Steuerrecht der Steuersatz für regelmässig

fliessende Einkünfte (typischerweise also auch für Renten;

RICHNER/FREI/KAUFMANN, Handkommentar zum DBG, Zürich 2003, N. 11 zu Art. 209

DBG) nach dem auf 12 Monate berechneten Einkommen (Art. 209 Abs. 3 Satz 2 DBG).

Für die Bestimmung des Steuersatzes werden also die während der unterjährigen

Steuerpflicht erzielten Einkommen auf 12 Monate umgerechnet (Art. 2 Abs. 3 der

Verordnung vom 16. September 1992 über die zeitliche Bemessung der direkten

Bundessteuer bei natürlichen Personen [SR 642.117.1]). Eine Umrechnung auf 12

Monate ist somit dem System der Gegenwartsbemessung nicht grundsätzlich fremd.

Sie findet im Steuerrecht zwar nicht für die Festlegung des steuerbaren

Einkommens, wohl aber für die Bestimmung des Steuersatzes statt. Die

Beitragstabelle gemäss Art. 28 Abs. 1 AHVV regelt nicht das beitragspflichtige

Einkommen, sondern die Bemessung des Beitrags und entspricht insoweit den

steuerrechtlichen Regeln über die Festlegung des Steuersatzes. In Bezug auf

das Einkommen der Selbstständigerwerbenden weicht freilich das AHV-Recht in

dieser Hinsicht vom Steuerrecht ab: Während im Steuerrecht bei unterjähriger

Steuerpflicht und unterjährigem Geschäftsjahr die Gewinne für die

Satzbestimmung auf zwölf Monate umgerechnet werden (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der

genannten Verordnung), bestimmt sich der AHV-Beitrag gemäss Art. 22 Abs. 3 AHVV

nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres, das auch

bei unterjährigem Geschäftsjahr nicht auf zwölf Monate umgerechnet wird, da im

AHV-Recht der Umrechnung eine weniger grosse Bedeutung zukommt als bei der Bundessteuer

mit ihrer starken Progression (AHI-Praxis 2000 S. 111; vgl. Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts H 50/06 vom 27. Dezember 2006, E. 4.4). Diese für

Selbstständigerwerbende geltende Besonderheit des AHV-Rechts bedeutet jedoch

nicht zwingend, dass auch für das Renteneinkommen der Nichterwerbstätigen eine

Umrechnung nicht in Frage kommt.

3.8

Welche Methode für die

Bemessung der Beiträge auf dem Renteneinkommen die richtige ist, braucht jedoch

im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden, da der Beschwerdegegner nur Vermögen,

aber kein Renteneinkommen hat. So oder so kann jedenfalls eine allfällige

Unklarheit in Bezug auf die Bemessung des Renteneinkommens nicht rechtfertigen,

in Bezug auf das Vermögen eine gesetz- und verordnungswidrige Bemessungsmethode

anzuwenden." (sottolineature della redattrice).

Il Tribunale federale ha dunque ricordato che, l'art. 10 LAVS fissa

un limite superiore di contribuzione di Fr. 8'400.- all'anno, che non deve

essere superato anche nei casi in cui le condizioni sociali dell'assicurato

siano molto buone. Questo importo massimo è dovuto a partire da una sostanza di

4 milioni di franchi (art. 28 cpv. 1 OAVS). La legge, chiara al proposito,

prevede che una sostanza superiore ai 4 milioni di franchi non deve più avere influenza

sull'importo delle contribuzioni. Poiché la somma massima di Fr. 8'400.-

fissata dalla legge vale per un anno, questo importo deve essere convertito

in proporzione alla durata di contribuzione inferiore all'anno, altrimenti

l'importo massimo sarebbe prelevato non per un anno ma già per una parte dell'anno.

Per questo motivo, il N. 2212 ed il N. 2114 DIN, secondo i quali per una

persona senza attività lucrativa che deve contribuire per un periodo inferiore

ad un anno occorre convertire prima la sostanza in proporzione alla durata di

contribuzione (ossia pro rata temporis), poi fissare l'importo della

contribuzione annua conformemente all'art. 28 cpv. 1 OAVS, non sono conformi

alla LAVS né all'OAVS.

Seppure la giurisprudenza appena esposta si sia pronunciata

definitivamente soltanto sulle sorti della sostanza, lasciando invece aperta la

questione del reddito, la Massima istanza ha comunque suggerito delle soluzioni

da adottare per il calcolo dei contributi riguardo al reddito conseguito in

forma di rendita.

Con il 1° gennaio 2008 l'UFAS ha emanato una nuova versione delle DIN

e, per quanto attiene al caso in esame, ha concretizzato nei nuovi N. 2098, N.

2115 e negli esempi ai NN. 2117 segg. DIN la summenzionata giurisprudenza.

Quindi, secondo il N. 2098 DIN,

"

Quando l'obbligo di

contribuire non dura tutto l'anno ma solo durante alcuni mesi, il reddito sotto

forma di rendita percepito nel corso di questi mesi, moltiplicato per 20, è

annualizzato ed addizionato alla sostanza determinante al 31 dicembre.".

Inoltre, per il N. 2115 DIN,

"

Quando l'obbligo di

contribuire non dura tutto l'anno ma solo durante alcuni mesi, l'importo previsto

dalla tabella dei contributi è rateizzato in funzione dei mesi considerati.".

L'esempio n. 3 previsto al N. 2119 DIN concerne l'arrivo in Svizzera

il 1° agosto 2008 di una persona celibe, perciò essa è tenuta a contribuire da

agosto a dicembre. Durante i cinque mesi per i quali è assoggettato all'obbligo

di contribuire, l'assicurato realizza un reddito totale sotto forma di rendita

di Fr. 15'000.-. La sua sostanza, al 31 dicembre 2008, ammonta a Fr. 500'000.-.

La base di calcolo assomma così a Fr. 1'220'000.- ([Fr. 15'000.- x

20] : 5 mesi x 12 mesi + Fr. 500'000.-).

L'importo dei contributi AVS/AI/IPG dovuti corrisponde ai 5/12 dei

contributi stabiliti per un anno (nel 2008) secondo le tabelle di cui all'art. 28

cpv. 1 OAVS, quindi a Fr. 968.- (Fr. 2'323.- x 5/12).

2.9. Applicando i principi appena

esposti al caso concreto, il TCA constata che la ricorrente ha raggiunto l'età

del pensionamento nel mese di febbraio 2004 e quindi dal 1° marzo 2004 non è

più soggetta all'obbligo di contribuire.

Ciò significa, come ha

correttamente ritenuto la Cassa di compensazione, che il periodo di

contribuzione porta sui soli mesi di gennaio e febbraio 2004. Il reddito conseguito

in forma di rendita nel corso dei mesi durante i quali l'assicurata non era sottoposta

all'obbligo di contribuire non deve infatti essere preso in considerazione per

il calcolo dei contributi (N. 2099 DIN).

Per quanto concerne la sostanza netta complessiva in

Svizzera e all'estero (definita come sostanza determinante nelle DIN, mentre la

Cassa di compensazione considera come sostanza determinante la somma della

sostanza netta e del reddito in forma di rendita moltiplicato per venti),

occorre considerare la sostanza al 31 dicembre dell'anno di contribuzione, quindi

quella esistente al 31 dicembre 2004 (art. 29 cpv. 2 OAVS, N. 2098 e N. 2100

DIN).

A questo proposito, il TCA osserva che l'amministrazione, basandosi

sulla comunicazione del 3 gennaio 2008 dell'UT di __________ che ha riportato i

dati presenti nella notifica di tassazione IFD 2004, ha calcolato i contributi

dovuti dall'insorgente basandosi tuttavia su una "sostanza netta

complessiva (per i coniugati: sostanza della coppia), al 31 dicembre 2003,

compresa la sostanza imponibile fuori cantone" (doc. 5). Questa base

di calcolo, dunque, è in sé errata, fermo restando che sia potrebbe essere stato

un errore dell'autorità fiscale indicare il 2003, sia l'importo di Fr. 11'066'843.-

potrebbe essere rimasto il medesimo anche al 31 dicembre 2004.

Spetterà pertanto alla Cassa di compensazione accertare l'esatta

somma della sostanza detenuta dalla ricorrente al 31 dicembre 2004 ed emanare quindi

una nuova decisione in funzione anche delle considerazioni che seguono.

In merito al reddito in forma di rendita, l'importo

conseguito come tale nel corso dei due mesi di obbligo di contribuzione deve essere

dapprima moltiplicato per 20, poi la somma risultante va annualizzata, ovvero

riportata su un anno.

Più specificatamente, il dato comunicato dall'Ufficio di tassazione

all'amministrazione si riferisce all'intero anno 2004, perciò l'importo delle

rendite ammontante a Fr. 387'563.- va dapprima riportato su un mese, in seguito

la mensilità ottenuta deve essere moltiplicata per i due mesi di

assoggettamento. Si ottiene così che per gennaio e febbraio 2004 l'assicurata

ha ricevuto un reddito sotto forma di rendita pari a Fr. 64'594.- (Fr. 387'563.-

: 12 mesi x 2 mesi).

Questo importo, moltiplicato per 20, va poi ricondotto su un anno,

dando luogo ad un reddito sotto forma di rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 2

OAVS pari a Fr. 7'751'260.- ([Fr. 64'594.- x

20] x 6 mesi).

La base di calcolo, definita sostanza determinante dalla

Cassa di compensazione, è quindi il risultato della somma del reddito annuo finalmente

ottenuto e della sostanza netta.

In specie, questo importo non può tuttavia essere qui determinato

dal TCA, non disponendo, come visto, dell'esatto ammontare della sostanza netta

al 31 dicembre 2004.

Infine, per il calcolo dei contributi effettivamente dovuti,

quando l'obbligo di contribuire non dura tutto l'anno ma soltanto alcuni mesi,

l'importo dei contributi calcolato sulla sostanza determinante a mezzo della

tabella dei contributi (art. 28 cpv. 1 OAVS) deve ancora essere convertito

proporzionalmente ai mesi di contribuzione considerati (N. 2115 DIN).

Per il caso in esame, dunque, i contributi (teorici) risultanti

dalla nota tabella calcolati sulla sostanza determinante - che la Cassa fisserà

secondo le summenzionate indicazioni – dovranno essere rateizzati su 2/12,

siccome il periodo di contribuzione della ricorrente quale persona senza

attività lucrativa si riferisce soltanto ai mesi di gennaio e febbraio 2004.

Se la sostanza determinante sarà superiore a Fr. 4'000'000.-, il

contributo annuo dovuto ammonterà a Fr. 8'400.- (art. 28 cpv. 1 OAVS) che,

rateizzato, dà un contributo AVS dovuto dall'assicurata pari a Fr. 1'400.- (fr.

8'400 : 12 mesi x 2 mesi).

Al contributo massimo AVS dovranno poi essere aggiunti i contributi

AI e IPG, per giungere ad un totale di Fr. 10'100.- annui determinati secondo

la citata tabella (riportata anche sul retro della decisione di fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG). Riconducendo infine questa somma su 2/12, si otterrà un

contributo AVS/AI/IPG a carico della ricorrente ammontante a Fr. 1'683.-, a cui

dovranno ancora essere aggiunte le spese amministrative.

2.10. Stanti le considerazioni che

precedono, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto.

L'incarto deve pertanto essere rinviato alla Cassa di compensazione per l'emanazione

di una nuova decisione che si conformi alle indicazioni illustrate.

Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da uno studio fiduciario,

ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa di compensazione, affinché emani una

decisione conforme alle considerazioni esposte.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente, vincitrice, Fr. 800.- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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