30.2008.21
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16 aprile 2008Italiano31 min
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Numero d'incarto:
30.2008.21
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, TCA
Titolo:
Persona senza attività lucrativa affiliata per periodo inferiore all'anno.Cambio di giurisprudenza.La sostanza non va rateizzata,ma il contribuito annuo sì,in base al periodo di contribuzione effettivo.Il reddito annuo va riportato sui mesi di affiliazione,poi moltiplicato per 20 e annualizzato
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.21
TB
Lugano
16 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione
definitiva del 28 gennaio 2008 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per il 2004 quale persona senza attività lucrativa. In
virtù dell'art. 29 OAVS, l'amministrazione si è basata sulla comunicazione
fiscale IFD 2004 dell'Ufficio
di tassazione di __________ (doc. 5), secondo cui la sostanza netta complessiva
in Svizzera e all'estero era di
Fr. 11'066'843.- al 31 dicembre 2003 ed il reddito
conseguito sotto forma di rendite nel 2004 ammontava a Fr. 387'563.-.
Quest'ultima cifra, moltiplicata per venti e sommata alla sostanza netta,
dà una sostanza determinante di Fr. 7'751'260.-, ma i contributi
richiesti, Fr. 7'675.- spese
comprese, sono stati calcolati su una sostanza determinante di Fr. 3'136'354.-, poiché il periodo di contribuzione si riferisce ai soli due
primi mesi del 2004.
1.2. L'opposizione dell'11 febbraio 2008 (doc. B), con cui l'assicurata ha chiesto che il contributo dovuto sia ridotto a Fr. 1'700.- in proporzione ai due mesi di
assoggettamento per il 2004, ha dato luogo ad un'audizione davanti alla Cassa di compensazione (doc. C), in cui le
parti hanno riconfermato le proprie motivazioni.
1.3. Con decisione
su opposizione del 27 febbraio 2008 (doc. D) l'amministrazione ha respinto l'opposizione, a motivo che la sostanza ed il reddito percepito sotto
forma di rendite di ogni genere, presi in considerazione, devono essere rateizzati
secondo la durata dell'obbligo
contributivo (N. 2115 DIN). Ciò significa che il calcolo dei contributi per i
primi due mesi di affiliazione del 2004 viene fatto sulla sostanza determinante
e non sull'ammontare del
contributo annuo AVS. La Cassa spiega poi nel dettaglio il calcolo, che si
presenta come segue:
sostanza netta pro rata:
Fr. 11'066'843.-
: 12 x 2 mesi = Fr. 1'844'474.-
+
reddito sf rendite pro
rata: (Fr. 387'563.- : 12 x 2) x 20 = Fr. 1'291'880.-
sostanza determinante
Fr. 3'136'354.-
Il contributo AVS/AI/IPG di Fr. 7'675.-, a cui è stato aggiunto il 2% per le
spese d'amministrazione (Fr.
150.-), è stato quindi calcolato su una sostanza determinante di Fr. 3'136'354.-.
1.4. Con ricorso
del 20 novembre 2007 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dallo studio fiduciario RA 1, evidenzia
che se il contributo annuo massimo per una persona senza attività lucrativa
ammonta a Fr. 10'100.- per una
sostanza determinante di almeno Fr. 4'200'000.-, il
contributo richiesto nel suo caso per due soli mesi di assoggettamento (Fr. 7'524,50) darebbe luogo ad un contributo annuo
di Fr. 45'147.-. La soluzione
adottata dalla Cassa genererebbe una disparità di trattamento con gli altri
assicurati che hanno una sostanza determinante pari alla sua, ma che sono assoggettati
all'AVS per l'anno intero pagando Fr. 10'100.-. Pertanto, il contributo va fissato
rapportando il contributo annuo massimo a due mesi di affiliazione nel 2004.
Nella risposta la Cassa ha confermato la
correttezza della propria decisione e quindi del principio secondo cui, dato un
assoggettamento inferiore ad un anno, il calcolo pro rata va fatto sulla
sostanza determinante e non sull'ammontare del contributo AVS annuo (doc. III).
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
in
diritto
2.1. Controversi
sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la
Cassa.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità
alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le
persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a
cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito
in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse
essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche
delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre
qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi
del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona
senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433
consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
2.2. La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le
indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS
che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà
diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le
rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag.
433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi
del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto
di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese
le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a,
RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito
determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni
per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio
le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se
l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di
compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si
deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà
dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952 pag. 94; Käser,
Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte
della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il
regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437
consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i
beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la
sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra
l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
2.3. Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo
conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza
al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due
anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito
al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la
sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni
sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag.
231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma
di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni
di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente
definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS
(Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori
indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
2.4. La Cassa di
compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della
comunicazione dell'Ufficio di
tassazione di __________, ma riportando la sostanza netta ed i redditi
percepiti sotto forma di rendita a due soli mesi di assoggettamento per il
2004. Con il 1° marzo 2004, infatti, è terminato l'obbligo contributivo della ricorrente, che ha compiuto 63 anni.
Secondo la lettera d della Disposizione finale
della modifica del 7 ottobre 1994 (in vigore dal 1° gennaio 1997), l'età di pensionamento della donna è fissata
a 63 anni quattro anni dopo l'entrata
in vigore della decima revisione dell'AVS ed a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.
Secondo la Cassa di compensazione, come visto,
per la determinazione del contributo AVS per un periodo d'assoggettamento inferiore ad un anno il
calcolo va fatto in funzione della durata effettiva d'affiliazione alla Cassa. Così, la sostanza determinante – e non l'ammontare del contributo AVS/AI/IPG dovuto – viene rateizzata, ovvero sia la sostanza netta sia il reddito
percepito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 sono calcolati pro rata
temporis.
In concreto, la sostanza netta di Fr. 11'066'843.- è stata riportata sui soli mesi di gennaio e febbraio 2004,
per ottenere un ammontare di Fr. 1'844'474.- (Fr. 11'066'843.- : 12 mesi x 2 mesi).
Lo stesso vale per la rendita di Fr. 387'563.- percepita per i primi due mesi dell'anno 2004 che, rateizzata, dà un importo
pari a Fr. 64'594.- (Fr. 387'563.- : 12 mesi x 2 mesi) da cui, moltiplicato
per 20 in virtù dell'art. 28
cpv. 2 OAVS, si ottiene Fr. 1'291'880.-.
Sommando questi due importi, si giunge dunque ad una
sostanza determinante rateizzata di Fr. 3'136'354.-, su cui la
Cassa ha calcolato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona
senza attività lucrativa.
L'insorgente contesta questi importi, evidenziando che il contributo
dovuto dovrebbe invece essere calcolato a partire dal contributo massimo annuo,
ma pro rata temporis. Quindi, a suo carico vanno posti 2/12 di Fr. 10'100.- per l'affiliazione alla Cassa.
2.5. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica
costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242
segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid.
3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,
Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg.
consid. 5a; STCA del 31 luglio
2000 in re R.M.).
2.6. Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione
IFD 2004 della ricorrente è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che
l'assicurata non vi si è
validamente opposta. In tale circostanza, le informazioni ivi contenute devono
essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale
non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio
di tassazione, apparendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato.
Peraltro, questi importi nemmeno sono stati messi in dubbio dalla ricorrente.
Controverso, invece, è l'importo della sostanza determinante da prendere in considerazione
per il calcolo dei contributi dell'assicurata senza attività lucrativa rispettivamente la questione
della rateizzazione del contributo dovuto.
2.7. L'art. 29 cpv. 1 OAVS, come
visto, pone il principio secondo cui i contributi sono fissati per ciascun anno
di contribuzione, inteso come anno civile. Il capoverso 2 di questa norma,
modificato con effetto al 1° gennaio 2004, precisa che i contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno
di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.
Se, dunque, la situazione è chiara riguardo alla determinazione
dei contributi da versare per un anno intero di contribuzione, la stessa
conclusione non può essere tratta quando l'assicurato resta affiliato alla
Cassa di compensazione per un periodo inferiore all'anno di
contribuzione.
La Cassa ha fondato la sua decisione sulle Direttive sui contributi
dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN),
edite dall'UFAS e modificate dal 1° gennaio 2004.
In particolare, essa si riferisce al N. 2108 DIN, che prevede:
"
In caso di durata di contribuzione
inferiore ad un anno, vale come anno di contribuzione non l'anno civile, ma
il periodo dell'anno civile durante il quale la persona assicurata è
sottoposta all'obbligo di contribuire (anno di contribuzione
inferiore ad un anno).".
Come pure al N. 2109 DIN, secondo cui,
"
I contributi dovuti per l'anno di
contribuzione inferiore ad un anno si calcolano esclusivamente secondo la
condizione sociale dell'assicurato (sostanza, redditi percepiti sotto forma di
rendite) durante l'anno di contribuzione inferiore ad un anno. La
condizione sociale dell'assicurato durante i mesi dove non è sottoposto all'obbligo di
contribuire non è presa in considerazione per la durata di contribuzione.".
La sostanza determinante è quella esistente nel giorno di riferimento.
Di principio, il 31 dicembre vale come giorno di riferimento (art. 29 cpv. 2 1a
frase OAVS). In caso di partenza per l'estero, è la data della partenza che è
determinante ed in caso di morte, è il giorno del decesso (N. 2111 DIN).
Nel giorno di riferimento, la sostanza deve essere considerata in
proporzione alla durata (quindi pro rata temporis) dell'obbligo di
contribuire (N. 2112 DIN).
Per il N. 2113 DIN, è determinante il reddito sotto forma di rendita
effettivamente percepito durante l'anno di contribuzione inferiore all'anno.
Questo reddito non è convertito in reddito annuo.
Il N. 2114 DIN elenca degli esempi in cui i contributi sono dovuti
per un anno di contribuzione inferiore ad un anno.
Il primo esempio ricalca la fattispecie in oggetto, poiché contempla
la situazione di una persona celibe oppure divorziata che ha raggiunto l'età
della pensione a maggio. Dal 1° giugno, quindi, non è più tenuta a contribuire.
In questo caso, si ha un periodo di contribuzione inferiore all'anno: da
gennaio a maggio. La sostanza determinante, ossia quella esistente nel giorno
di riferimento (31 dicembre), è attribuita proporzionalmente alla durata dell'obbligo
di contribuire: nel giorno di riferimento sono determinanti i 5/12 della
sostanza. Per il reddito, determinante è il reddito sotto forma di rendita
effettivamente percepito durante la durata dell'obbligo di contribuzione,
quindi da gennaio a maggio.
Seguendo questo esempio, la Cassa ha prima riportato sull'arco di
due mesi e la sostanza netta ed il reddito sotto forma di rendite; poi, il
calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente è stato eseguito in funzione
della sostanza determinante risultante dalla somma di questi parametri, fermo
restando che il reddito è stato debitamente moltiplicato per 20 giusta l'art.
28 cpv. 2 OAVS.
2.8. Con sentenza del 6 giugno
2007 (H 200/06) pubblicata in DTF 133 V 394, il Tribunale federale si è chinato
sulla questione della determinazione del
contributo AVS di una persona senza attività lucrativa in caso di obbligo
contributivo inferiore all'anno. L'Alta Corte ha stabilito che le cifre 2112 e
2114 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), stante le quali in caso di obbligo contributivo
inferiore ad un anno di una persona senza attività lucrativa occorre in primo
luogo convertire pro rata temporis, in proporzione alla durata di
contribuzione, la sostanza determinante ed il reddito conseguito in forma di
rendita, e soltanto dopo fissare l'entità del contributo secondo l'art. 28 cpv.
1 OAVS, sono contrarie alla LAVS e all'OAVS per ciò che concerne la sostanza (consid.
3.6).
In quella sentenza la nostra Massima Istanza ha ripercorso la giurisprudenza
precedente in ambito di obbligo di contribuzione inferiore ad un anno. Fino al
31 dicembre 2000, i contributi venivano calcolati sui redditi conseguiti nei
due anni precedenti l'anno di contribuzione e sulla sostanza esistente al 1°
gennaio dell'anno rispettivamente degli anni antecedenti l'anno di contribuzione.
Poi, con il passaggio il 1° gennaio 2001 al periodo contributivo di un anno, le
Casse di compensazione hanno considerato soltanto i redditi conseguiti
effettivamente nel periodo inferiore all'anno di contribuzione che,
moltiplicati per 20, andavano sommati alla sostanza esistente al 31 dicembre. L'importo
della contribuzione, identificato a mezzo della tabella per il calcolo dei
contributi, veniva riportato sulla durata effettiva di contribuzione. Questa
soluzione, secondo l'UFAS, ha comportato che, per quanto concerne il reddito, l'elemento
del periodo di contribuzione inferiore all'anno veniva preso in considerazione
due volte. Pertanto, questa prassi è stata modificata con l'entrata in vigore il
1° gennaio 2004 delle nuove DIN. Da allora, si considerano soltanto i redditi
conseguiti effettivamente come rendite nel periodo di contribuzione inferiore all'anno
e si determina il contributo dovuto in virtù della tabella di calcolo; si è rinunciato
quindi ad un calcolo pro rata temporis di questo importo. La stessa soluzione
è stata adottata per la sostanza, la quale è considerata in proporzione ai mesi
di contribuzione e, sulla sostanza così calcolata, vengono fissati i contributi
dovuti (cfr. consid. 3.2).
L'Alta Corte ha riconosciuto che la prassi adottata dall'UFAS dal
2001 riguardo ai redditi era errata, siccome teneva conto due volte della
durata di contribuzione inferiore all'anno. Ha quindi individuato due soluzioni
per eliminare questo difetto: o si riporta su un anno il reddito effettivamente
conseguito nel periodo inferiore all'anno, si poi calcola il contributo dovuto
su questo importo annualizzato ed infine si rateizza il contributo ottenuto in
funzione della durata dell'obbligo di contribuzione; oppure il contributo viene
determinato mediante la tabella di calcolo semplicemente sul reddito
effettivamente conseguito nel periodo di contribuzione. L'UFAS ha scelto questa
seconda possibilità, concretizzandola dal 2004 nei N. 2113 e N. 2114 DIN (cfr.
consid. 3.4).
Per quanto concerne la sostanza, il TF osserva che una rateizzazione
della base imponibile non è contemplata dal sistema legale, contrariamente a quanto
avviene con il reddito, che è fissato in base ad una determinata durata di
contribuzione. L'art. 29 cpv. 2 OAVS colloca la sostanza al giorno di
riferimento (di principio il 31 dicembre), quindi l'ammontare della sostanza
non è in relazione alla durata del periodo contributivo. Conteggiando la
sostanza al 31 dicembre si calcola il contributo annuo, che viene poi riportato
in base al periodo di contribuzione effettivo; in questo caso, la circostanza
che l'obbligo di contribuire è inferiore ad un anno viene considerata una volta
sola (cfr. consid. 3.5).
Secondo l'Alta Corte, il metodo di calcolo adottato dall'UFAS dal
2004 porta dunque ad un risultato contrario alla LAVS ed all'OAVS.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
(…)
3.6.1
Gemäss Art. 10 Abs. 1 AHVG
muss einerseits der Beitrag der Nichterwerbstätigen nach deren sozialen
Verhältnissen bemessen werden. Andererseits legt das Gesetz aber eine obere
Grenze von Fr. 8'400.- pro Jahr fest (bzw. Fr. 10'300.- mit Einschluss der
Beiträge an IV und EO; Art. 3 Abs. 1bisIVG und Art. 27 Abs. 2 EOG),
die auch bei sehr guten sozialen Verhältnissen nicht überschritten werden darf.
Dieser Maximalbeitrag ist ab einem Vermögen von 4 Mio. Franken geschuldet (Art.
28 Abs. 1 AHVV). Auch Personen, die - wie der Beschwerdegegner - ein weit
höheres Vermögen haben, bezahlen nicht mehr als den gesetzlichen Maximalbetrag.
Mit anderen Worten darf nach dem klaren Willen von Gesetz und Verordnung ein
Vermögen von über 4 Mio. Franken keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Beiträge
haben.
3.6.2
Der gesetzliche
Maximalbeitrag von Fr. 8'400.- gilt nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes
"pro Jahr" (frz. "par an", ital. "l'anno"). Dauert
die Beitragspflicht nur während eines Teils des Jahres, so muss demzufolge auch
der maximal geschuldete Beitrag von Fr. 8'400.- auf die unterjährige
Beitragsdauer umgerechnet werden, weil sonst entgegen dem Gesetz der
Maximalbeitrag nicht pro Jahr, sondern bereits für einen Bruchteil eines Jahres
erhoben würde. Ein Berechnungsmodus, der dazu führt, dass bereits bei
unterjähriger Beitragspflicht der gesetzliche Maximalbeitrag bezahlt wird, kann
nicht gesetzmässig sein (vgl. analog auch für den Mindestbeitrag gemäss Art. 8
Abs. 2 AHVG das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 161/05 vom 6. Februar
2007, E. 5).
3.6.3
Das Vorgehen des BSV würde
nun aber bei sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen dazu führen, dass
bereits bei einer Beitragsdauer von wenigen Monaten der Beitrag geschuldet
wäre, der nach dem Willen des Gesetzes für eine ganzjährige Beitragspflicht
maximal bezahlt werden muss. Wer - wie der Beschwerdegegner - nur während eines
Monats beitragspflichtig ist, würde bei einem Vermögen von 4 Mio. Franken einen
Beitrag auf der Basis von Fr. 333'333.- schulden, also Fr. 420.-. Mit einem
Vermögen von 48 Mio. Franken würde der Beitrag jedoch auf der Basis von Fr.
4'000'000.- berechnet und Fr. 8'400.- betragen. Entgegen dem Willen von Gesetz
und Verordnung hätte also auch das Vermögen von über 4 Mio. Franken einen
Einfluss auf die Höhe der Beiträge. Umgekehrt würde jemand, der mit einem
Vermögen von 48 Mio. Franken während eines Monats beitragspflichtig ist, gleich
viel Beiträge bezahlen wie jemand, der mit dem gleichen Vermögen während des
ganzen Jahres beitragspflichtig ist, nämlich den Maximalbeitrag. Auch dieses
Ergebnis widerspricht der gesetzlichen Regelung, welche den maximalen
Jahresbeitrag auf Fr. 8'400.- pro Jahr (und nicht pro Bruchteil eines Jahres)
festlegt.
3.6.4
An dieser gesetz- und
verordnungswidrigen Konsequenz ändert sich nichts, wenn man - wie das BSV -
davon ausgeht, dass die in der Beitragsskala enthaltene Regelung im Grunde
nicht das Vermögen als solches, sondern den Vermögensertrag unter die
Beitragspflicht stellen will. So oder so gilt der jährliche Maximalbeitrag,
nachdem die in der 11. AHV-Revision vorgesehene Deplafonierung der Beiträge der
Nichterwerbstätigen (BBl 2000 S. 1996, 2039; BBl 2003 S. 6631) in der
Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 abgelehnt wurde. Die von der Vorinstanz und
vom Beschwerdegegner vertretene Auffassung erweist sich daher als richtig.
3.7
Es ist nicht
ausgeschlossen, diese für
das Vermögen zutreffende Bemessungsmethode mit der vom BSV angewendeten
Methode für die Bemessung des Renteneinkommens zu kombinieren: In
denjenigen Fällen, in denen sowohl Renteneinkommen als auch Vermögen vorliegen,
müssten dann in gesonderten Schritten die Beiträge auf dem Vermögen (gemäss E.
3.6 hiervor) und auf dem Renteneinkommen (gemäss E. 3.4 hiervor, zweite
Methode) ermittelt und zusammengezählt werden. Systemkonformer erschiene
allerdings auch in Bezug auf das Renteneinkommen die Umrechnung des Einkommens
auf ein Jahr mit anschliessender Umrechnung des Beitrags auf die unterjährige
Beitragsdauer (gemäss E. 3.4 hiervor, erste Methode). Auch entspricht diese Methode
besser als die vom BSV festgelegte dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 AHVV, wonach
das "jährliche" Renteneinkommen (und nicht ein unterjähriges) mit 20
zu multiplizieren ist. Das BSV lehnt dieses Vorgehen ab, da die Umrechnung auf
fiktive Jahreseinkommen der Gegenwartsbemessung grundsätzlich widerspreche. Das
ist indessen zu präzisieren: Dem Grundgedanken der Gegenwartsbemessung
(Beitragsfestsetzung auf Grund der aktuellen, tatsächlichen Verhältnisse)
folgend sind die persönlichen Beiträge nur auf dem im
betreffenden (weniger als zwölf Monate umfassenden) Zeitraum tatsächlich
erzielten Einkommen zu erheben (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 420/01
vom 6. Mai 2002, E. 4b, publ. in: AHI 2003 S. 69). Das entspricht auch der
steuerrechtlichen Regelung (Art. 209 Abs. 3 Satz 1 DBG), mit welcher das
AHV-Recht soweit möglich und sinnvoll harmonisiert ist (vgl. auch AHI 2000 S.
110 f.). Indessen bestimmt sich im Steuerrecht der Steuersatz für regelmässig
fliessende Einkünfte (typischerweise also auch für Renten;
RICHNER/FREI/KAUFMANN, Handkommentar zum DBG, Zürich 2003, N. 11 zu Art. 209
DBG) nach dem auf 12 Monate berechneten Einkommen (Art. 209 Abs. 3 Satz 2 DBG).
Für die Bestimmung des Steuersatzes werden also die während der unterjährigen
Steuerpflicht erzielten Einkommen auf 12 Monate umgerechnet (Art. 2 Abs. 3 der
Verordnung vom 16. September 1992 über die zeitliche Bemessung der direkten
Bundessteuer bei natürlichen Personen [SR 642.117.1]). Eine Umrechnung auf 12
Monate ist somit dem System der Gegenwartsbemessung nicht grundsätzlich fremd.
Sie findet im Steuerrecht zwar nicht für die Festlegung des steuerbaren
Einkommens, wohl aber für die Bestimmung des Steuersatzes statt. Die
Beitragstabelle gemäss Art. 28 Abs. 1 AHVV regelt nicht das beitragspflichtige
Einkommen, sondern die Bemessung des Beitrags und entspricht insoweit den
steuerrechtlichen Regeln über die Festlegung des Steuersatzes. In Bezug auf
das Einkommen der Selbstständigerwerbenden weicht freilich das AHV-Recht in
dieser Hinsicht vom Steuerrecht ab: Während im Steuerrecht bei unterjähriger
Steuerpflicht und unterjährigem Geschäftsjahr die Gewinne für die
Satzbestimmung auf zwölf Monate umgerechnet werden (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der
genannten Verordnung), bestimmt sich der AHV-Beitrag gemäss Art. 22 Abs. 3 AHVV
nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres, das auch
bei unterjährigem Geschäftsjahr nicht auf zwölf Monate umgerechnet wird, da im
AHV-Recht der Umrechnung eine weniger grosse Bedeutung zukommt als bei der Bundessteuer
mit ihrer starken Progression (AHI-Praxis 2000 S. 111; vgl. Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts H 50/06 vom 27. Dezember 2006, E. 4.4). Diese für
Selbstständigerwerbende geltende Besonderheit des AHV-Rechts bedeutet jedoch
nicht zwingend, dass auch für das Renteneinkommen der Nichterwerbstätigen eine
Umrechnung nicht in Frage kommt.
3.8
Welche Methode für die
Bemessung der Beiträge auf dem Renteneinkommen die richtige ist, braucht jedoch
im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden, da der Beschwerdegegner nur Vermögen,
aber kein Renteneinkommen hat. So oder so kann jedenfalls eine allfällige
Unklarheit in Bezug auf die Bemessung des Renteneinkommens nicht rechtfertigen,
in Bezug auf das Vermögen eine gesetz- und verordnungswidrige Bemessungsmethode
anzuwenden." (sottolineature della redattrice).
Il Tribunale federale ha dunque ricordato che, l'art. 10 LAVS fissa
un limite superiore di contribuzione di Fr. 8'400.- all'anno, che non deve
essere superato anche nei casi in cui le condizioni sociali dell'assicurato
siano molto buone. Questo importo massimo è dovuto a partire da una sostanza di
4 milioni di franchi (art. 28 cpv. 1 OAVS). La legge, chiara al proposito,
prevede che una sostanza superiore ai 4 milioni di franchi non deve più avere influenza
sull'importo delle contribuzioni. Poiché la somma massima di Fr. 8'400.-
fissata dalla legge vale per un anno, questo importo deve essere convertito
in proporzione alla durata di contribuzione inferiore all'anno, altrimenti
l'importo massimo sarebbe prelevato non per un anno ma già per una parte dell'anno.
Per questo motivo, il N. 2212 ed il N. 2114 DIN, secondo i quali per una
persona senza attività lucrativa che deve contribuire per un periodo inferiore
ad un anno occorre convertire prima la sostanza in proporzione alla durata di
contribuzione (ossia pro rata temporis), poi fissare l'importo della
contribuzione annua conformemente all'art. 28 cpv. 1 OAVS, non sono conformi
alla LAVS né all'OAVS.
Seppure la giurisprudenza appena esposta si sia pronunciata
definitivamente soltanto sulle sorti della sostanza, lasciando invece aperta la
questione del reddito, la Massima istanza ha comunque suggerito delle soluzioni
da adottare per il calcolo dei contributi riguardo al reddito conseguito in
forma di rendita.
Con il 1° gennaio 2008 l'UFAS ha emanato una nuova versione delle DIN
e, per quanto attiene al caso in esame, ha concretizzato nei nuovi N. 2098, N.
2115 e negli esempi ai NN. 2117 segg. DIN la summenzionata giurisprudenza.
Quindi, secondo il N. 2098 DIN,
"
Quando l'obbligo di
contribuire non dura tutto l'anno ma solo durante alcuni mesi, il reddito sotto
forma di rendita percepito nel corso di questi mesi, moltiplicato per 20, è
annualizzato ed addizionato alla sostanza determinante al 31 dicembre.".
Inoltre, per il N. 2115 DIN,
"
Quando l'obbligo di
contribuire non dura tutto l'anno ma solo durante alcuni mesi, l'importo previsto
dalla tabella dei contributi è rateizzato in funzione dei mesi considerati.".
L'esempio n. 3 previsto al N. 2119 DIN concerne l'arrivo in Svizzera
il 1° agosto 2008 di una persona celibe, perciò essa è tenuta a contribuire da
agosto a dicembre. Durante i cinque mesi per i quali è assoggettato all'obbligo
di contribuire, l'assicurato realizza un reddito totale sotto forma di rendita
di Fr. 15'000.-. La sua sostanza, al 31 dicembre 2008, ammonta a Fr. 500'000.-.
La base di calcolo assomma così a Fr. 1'220'000.- ([Fr. 15'000.- x
20] : 5 mesi x 12 mesi + Fr. 500'000.-).
L'importo dei contributi AVS/AI/IPG dovuti corrisponde ai 5/12 dei
contributi stabiliti per un anno (nel 2008) secondo le tabelle di cui all'art. 28
cpv. 1 OAVS, quindi a Fr. 968.- (Fr. 2'323.- x 5/12).
2.9. Applicando i principi appena
esposti al caso concreto, il TCA constata che la ricorrente ha raggiunto l'età
del pensionamento nel mese di febbraio 2004 e quindi dal 1° marzo 2004 non è
più soggetta all'obbligo di contribuire.
Ciò significa, come ha
correttamente ritenuto la Cassa di compensazione, che il periodo di
contribuzione porta sui soli mesi di gennaio e febbraio 2004. Il reddito conseguito
in forma di rendita nel corso dei mesi durante i quali l'assicurata non era sottoposta
all'obbligo di contribuire non deve infatti essere preso in considerazione per
il calcolo dei contributi (N. 2099 DIN).
Per quanto concerne la sostanza netta complessiva in
Svizzera e all'estero (definita come sostanza determinante nelle DIN, mentre la
Cassa di compensazione considera come sostanza determinante la somma della
sostanza netta e del reddito in forma di rendita moltiplicato per venti),
occorre considerare la sostanza al 31 dicembre dell'anno di contribuzione, quindi
quella esistente al 31 dicembre 2004 (art. 29 cpv. 2 OAVS, N. 2098 e N. 2100
DIN).
A questo proposito, il TCA osserva che l'amministrazione, basandosi
sulla comunicazione del 3 gennaio 2008 dell'UT di __________ che ha riportato i
dati presenti nella notifica di tassazione IFD 2004, ha calcolato i contributi
dovuti dall'insorgente basandosi tuttavia su una "sostanza netta
complessiva (per i coniugati: sostanza della coppia), al 31 dicembre 2003,
compresa la sostanza imponibile fuori cantone" (doc. 5). Questa base
di calcolo, dunque, è in sé errata, fermo restando che sia potrebbe essere stato
un errore dell'autorità fiscale indicare il 2003, sia l'importo di Fr. 11'066'843.-
potrebbe essere rimasto il medesimo anche al 31 dicembre 2004.
Spetterà pertanto alla Cassa di compensazione accertare l'esatta
somma della sostanza detenuta dalla ricorrente al 31 dicembre 2004 ed emanare quindi
una nuova decisione in funzione anche delle considerazioni che seguono.
In merito al reddito in forma di rendita, l'importo
conseguito come tale nel corso dei due mesi di obbligo di contribuzione deve essere
dapprima moltiplicato per 20, poi la somma risultante va annualizzata, ovvero
riportata su un anno.
Più specificatamente, il dato comunicato dall'Ufficio di tassazione
all'amministrazione si riferisce all'intero anno 2004, perciò l'importo delle
rendite ammontante a Fr. 387'563.- va dapprima riportato su un mese, in seguito
la mensilità ottenuta deve essere moltiplicata per i due mesi di
assoggettamento. Si ottiene così che per gennaio e febbraio 2004 l'assicurata
ha ricevuto un reddito sotto forma di rendita pari a Fr. 64'594.- (Fr. 387'563.-
: 12 mesi x 2 mesi).
Questo importo, moltiplicato per 20, va poi ricondotto su un anno,
dando luogo ad un reddito sotto forma di rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 2
OAVS pari a Fr. 7'751'260.- ([Fr. 64'594.- x
20] x 6 mesi).
La base di calcolo, definita sostanza determinante dalla
Cassa di compensazione, è quindi il risultato della somma del reddito annuo finalmente
ottenuto e della sostanza netta.
In specie, questo importo non può tuttavia essere qui determinato
dal TCA, non disponendo, come visto, dell'esatto ammontare della sostanza netta
al 31 dicembre 2004.
Infine, per il calcolo dei contributi effettivamente dovuti,
quando l'obbligo di contribuire non dura tutto l'anno ma soltanto alcuni mesi,
l'importo dei contributi calcolato sulla sostanza determinante a mezzo della
tabella dei contributi (art. 28 cpv. 1 OAVS) deve ancora essere convertito
proporzionalmente ai mesi di contribuzione considerati (N. 2115 DIN).
Per il caso in esame, dunque, i contributi (teorici) risultanti
dalla nota tabella calcolati sulla sostanza determinante - che la Cassa fisserà
secondo le summenzionate indicazioni – dovranno essere rateizzati su 2/12,
siccome il periodo di contribuzione della ricorrente quale persona senza
attività lucrativa si riferisce soltanto ai mesi di gennaio e febbraio 2004.
Se la sostanza determinante sarà superiore a Fr. 4'000'000.-, il
contributo annuo dovuto ammonterà a Fr. 8'400.- (art. 28 cpv. 1 OAVS) che,
rateizzato, dà un contributo AVS dovuto dall'assicurata pari a Fr. 1'400.- (fr.
8'400 : 12 mesi x 2 mesi).
Al contributo massimo AVS dovranno poi essere aggiunti i contributi
AI e IPG, per giungere ad un totale di Fr. 10'100.- annui determinati secondo
la citata tabella (riportata anche sul retro della decisione di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG). Riconducendo infine questa somma su 2/12, si otterrà un
contributo AVS/AI/IPG a carico della ricorrente ammontante a Fr. 1'683.-, a cui
dovranno ancora essere aggiunte le spese amministrative.
2.10. Stanti le considerazioni che
precedono, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto.
L'incarto deve pertanto essere rinviato alla Cassa di compensazione per l'emanazione
di una nuova decisione che si conformi alle indicazioni illustrate.
Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da uno studio fiduciario,
ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa di compensazione, affinché emani una
decisione conforme alle considerazioni esposte.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente, vincitrice, Fr. 800.- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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