30.2008.210
Omissione di sottoporre il veicolo al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
23 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.210
Data decisione, Autorità:
23.04.2010, PRPEN
Titolo:
Omissione di sottoporre il veicolo al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 8 cpv. 2 LCSTR
art. 57 cpv. 1 LCSTR
art. 59a cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2008.210
23569/801
Bellinzona
23
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 settembre 2008 presentato
da
RI 1 ,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. 23569/801 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con decisione 5 settembre
2008, la CRTE 1 ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il
veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle
emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni
federali”; fatti accertati dalla Polizia __________ il 18 giugno 2008 a __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1
LCStr; 59a cpv. 1 e 96 ONC;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 18 settembre 2008, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
Fatti
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati
in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per
quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere
sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i
veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con la multa (art. 96 ONC);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre
il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di
contravvenzione 7 luglio 2008, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico
di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di novembre
2006, ossia diciannove mesi prima del controllo di polizia avvenuto, come
detto, il 18 giugno 2008);
che l'insorgente contesta
l’addebito mossogli, asserendo che, in seguito alla sostituzione del motore,
rottosi nel mese di novembre 2007, ha fatto eseguire il controllo del gas di
scarico; a sostegno del suo assunto produce copia della ricevuta emessa dal
garage (doc. D);
che, chiamato a esprimersi
sulle giustificazioni addotte dal multato, l’agente denunciante ha specificato
quanto segue:
“durante il controllo
del libretto dei GAS di scarico, mi faceva notare che non lo aveva eseguito,
per tanto non capisco da dove viene il suddetto foglio del Gas di scarico, da
lui presentato” (cfr. rapporto di controsservazioni 2 ottobre 2008);
Considerandi
che, dal canto suo,
l’insorgente ha quindi precisato che:
È vero che il 18 giugno
2008.
non avevo con me la ricevuta, ma poi mi sono adoperato per recuperarla e
la presento come giustificativo, il titolare del __________ SA è disponibile a
testimoniare che mi ha eseguito il controllo in data 14.11.2007 come da
giustificativo (fotocopiato a colori, ndr). Quindi chiedo la sospensione
del provvedimento in quanto non avevo con me la ricevuta solo per una svista e
non perché non avessi eseguito il controllo”;
che in effetti, dal predetto
giustificativo – già prodotto con il gravame – si evince che il veicolo oggetto
del controllo di polizia è stato effettivamente sottoposto al servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento (come lo attesta la corrispondenza tra
il numero di matricola riportato sulla ricevuta e quello contemplato nella
licenza di circolazione pure prodotta con il gravame);
che non vi è dunque motivo di
dubitare della versione fornita dal ricorrente, per cui occorre proscioglierlo
dall’addebito mossogli; si noti comunque, ancorché irrilevante per il giudizio,
che contrariamente a quanto asserito nel gravame il collaudo periodico di
veicoli non verte sul sistema antinquinamento;
che, alla luce delle
affermazioni contenute nel gravame, la fattispecie si configura bensì in una
violazione – seppur per negligenza – dell’art. 59a cpv. 4 ONC, il quale prevede
che il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del
sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del
controllo;
che per
l’omissione di recare seco il documento di manutenzione del sistema
antinquinamento l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.- (infrazione n.
100.
);
che
per motivi di economia processuale si giustifica di prescindere dal rinvio
degli atti all’autorità di prime cure, affinché riprenda il procedimento
contravvenzionale con l’emanazione di una multa disciplinare;
che in
definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione riformata
nel senso di ridurre la multa nella misura stabilita dall’OMD per questo tipo
di infrazione, senza aggiunta di oneri processuali ritenuto che vi è da credere
che il ricorrente avrebbe saldato la multa disciplinare qualora ne avesse avuto
la possibilità;
che
visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno
giudizio;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
99 cifra 3 LCStr; 59a cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 20.-, senza tasse né spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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