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Decisione

30.2008.210

Omissione di sottoporre il veicolo al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

23 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati

in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per

quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere

sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas

di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i

veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le

disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione

penale – con la multa (art. 96 ONC);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre

il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo

relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di

contravvenzione 7 luglio 2008, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico

di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di novembre

2006, ossia diciannove mesi prima del controllo di polizia avvenuto, come

detto, il 18 giugno 2008);

che l'insorgente contesta

l’addebito mossogli, asserendo che, in seguito alla sostituzione del motore,

rottosi nel mese di novembre 2007, ha fatto eseguire il controllo del gas di

scarico; a sostegno del suo assunto produce copia della ricevuta emessa dal

garage (doc. D);

che, chiamato a esprimersi

sulle giustificazioni addotte dal multato, l’agente denunciante ha specificato

quanto segue:

“durante il controllo

del libretto dei GAS di scarico, mi faceva notare che non lo aveva eseguito,

per tanto non capisco da dove viene il suddetto foglio del Gas di scarico, da

lui presentato” (cfr. rapporto di controsservazioni 2 ottobre 2008);

Considerandi

che, dal canto suo,

l’insorgente ha quindi precisato che:

È vero che il 18 giugno

2008.

non avevo con me la ricevuta, ma poi mi sono adoperato per recuperarla e

la presento come giustificativo, il titolare del __________ SA è disponibile a

testimoniare che mi ha eseguito il controllo in data 14.11.2007 come da

giustificativo (fotocopiato a colori, ndr). Quindi chiedo la sospensione

del provvedimento in quanto non avevo con me la ricevuta solo per una svista e

non perché non avessi eseguito il controllo”;

che in effetti, dal predetto

giustificativo – già prodotto con il gravame – si evince che il veicolo oggetto

del controllo di polizia è stato effettivamente sottoposto al servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento (come lo attesta la corrispondenza tra

il numero di matricola riportato sulla ricevuta e quello contemplato nella

licenza di circolazione pure prodotta con il gravame);

che non vi è dunque motivo di

dubitare della versione fornita dal ricorrente, per cui occorre proscioglierlo

dall’addebito mossogli; si noti comunque, ancorché irrilevante per il giudizio,

che contrariamente a quanto asserito nel gravame il collaudo periodico di

veicoli non verte sul sistema antinquinamento;

che, alla luce delle

affermazioni contenute nel gravame, la fattispecie si configura bensì in una

violazione – seppur per negligenza – dell’art. 59a cpv. 4 ONC, il quale prevede

che il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del

sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del

controllo;

che per

l’omissione di recare seco il documento di manutenzione del sistema

antinquinamento l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari

(RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.- (infrazione n.

100.

);

che

per motivi di economia processuale si giustifica di prescindere dal rinvio

degli atti all’autorità di prime cure, affinché riprenda il procedimento

contravvenzionale con l’emanazione di una multa disciplinare;

che in

definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione riformata

nel senso di ridurre la multa nella misura stabilita dall’OMD per questo tipo

di infrazione, senza aggiunta di oneri processuali ritenuto che vi è da credere

che il ricorrente avrebbe saldato la multa disciplinare qualora ne avesse avuto

la possibilità;

che

visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno

giudizio;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

99 cifra 3 LCStr; 59a cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 20.-, senza tasse né spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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