30.2008.211
Posteggio su un posto di parcheggio riservato agli invalidi
16 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.211
Data decisione, Autorità:
16.04.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggio su un posto di parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 65 cpv. 5 OSSTR
art. 79 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.211
24273/806
Bellinzona
16
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
12 settembre 2008 n. 24273/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 settembre
2008 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con decisione 12 settembre
2008, la CRTE 1 ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “posteggiato il veicolo
TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”; fatti
accertati dalla Polizia comunale di __________ il 12 maggio 2008 a __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79
cpv. 4 OSStr;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese in ragione di fr. 20.-;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 22 settembre 2008, in cui postula l’annullamento della multa;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come
anche le istruzioni della polizia; per quanto qui interessa l’art. 65
cpv. 5 prima frase OSStr prevede che per
riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale
«Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare
«Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi
accompagna una persona disabile;
che a norma dell’art. 79 cpv.
1bis OSStr i posti di parcheggio sono
delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere
effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti
nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata
categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono
anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua
chiaramente dal resto della carreggiata;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi; la
decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia
comunale di __________;
che l’insorgente non nega di
per sé di aver parcheggiato il proprio veicolo sullo stallo in questione, ma contesta
nondimeno la sanzione inflittagli invocando una carente segnaletica:
“La demarcazione di
delimitazione del posteggio per disabili pitturato sull’asfalto era, al momento
dei fatti, praticamente invisibile in quanto molto rovinata (vedi foto
allegate), a maggior ragione di sera e in caso di forte pioggia come era il
caso il 12 maggio. Nel frattempo è stata ridipinta.
Non esiste alcuna
segnaletica verticale che indichi che il posteggio in oggetto è riservato ai
disabili, in modo tale che una persona una volta scesa dalla vettura non ha
alcuna possibilità di rendersi conto di tale circostanza (…)” (cfr.
ricorso, pag. 1);
che in definitiva egli si
appella alla sua perfetta buona fede e conclude affermando che: “nessuna
delle tre persone a bordo della vettura oltre al sottoscritto si è accorto
della particolarità del posteggio, in caso contrario non avrei evidentemente
parcheggiato lì”;
che, prendendo posizione sulle
considerazioni espresse dal multato, l’agente denunciante nel proprio rapporto
Fatti
di servizio ha dal canto suo specificato quanto segue:
“Nell’ambito delle
normali pattuglie, vengono elevati rapporti di contravvenzione in piazzale __________
in ossequio alla segnaletica orizzontale che oltre al simbolo ‘parcheggio
riservato alle persone disabili’, presenta una superficie visibilmente
allargata, per favorire l’accesso al veicolo per le persone facenti utilizzo
della sedia a rotelle.
Nella fattispecie, lo
stallo si trova in un’area di parcheggio dove è ben visibile appunto la
dimensione maggiorata della superficie destinata a veicoli di detti conducenti,
ed il contrassegno (carrozzella per invalidi) ivi demarcato, in colore bianco e
giallo, risulta sufficientemente visibile agli utenti”;
che, come detto, giusta l’art.
27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; da tale principio discende che non è certo l’assenza del
segnale che permette di concludere che la demarcazione non deve essere
osservata (cfr. DTF 108 IV 51 consid. 2);
che ciò posto va detto che i
cartelli e le demarcazioni sono giuridicamente validi quando sono stati
collocati in seguito a regolare decisione e pubblicazione dell’autorità competente,
purché siano espressi e materializzati in forma di segnalazione appropriata:
Considerandi
laddove quest’ultima condizione fa difetto, l’utente della strada non si trova
confrontato né con un ordine da seguire né con un divieto da rispettare (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code
suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 27 LCStr);
che in concreto sulla base della
documentazione fotografica a colori prodotta dal ricorrente non è possibile
affermare che il simbolo della carrozzella riprodotto sull’asfalto fosse
sufficientemente visibile (a maggior ragione in condizioni di pioggia e nottetempo),
tant’è vero che è stato ridipinto di colore giallo (circostanza indirettamente
ammessa dal silenzio dell’agente, che nulla ha detto in merito nel rapporto di
servizio steso in risposta alle osservazioni del ricorrente);
che per di più la demarcazione
dello stallo in cui ha posteggiato – pure nel frattempo ridipinta di colore
giallo – era di colore bianco e non giallo come prescritto dall’OSStr per
riservare il posto di parcheggio a una determinata categoria di persone;
che nemmeno le dimensioni
dello stallo, visibilmente più largo rispetto agli altri per favorire l’accesso
al veicolo da parte di persone munite di sedia a rotelle, sono idonee – per sé
sole – a rendere edotti gli utenti che si tratta di uno stallo riservato alle
persone disabili;
che alla luce delle
considerazioni che precedono, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito
mossogli;
che il
ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che
visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 1bis OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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