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Decisione

30.2008.211

Posteggio su un posto di parcheggio riservato agli invalidi

16 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di servizio ha dal canto suo specificato quanto segue:

“Nell’ambito delle

normali pattuglie, vengono elevati rapporti di contravvenzione in piazzale __________

in ossequio alla segnaletica orizzontale che oltre al simbolo ‘parcheggio

riservato alle persone disabili’, presenta una superficie visibilmente

allargata, per favorire l’accesso al veicolo per le persone facenti utilizzo

della sedia a rotelle.

Nella fattispecie, lo

stallo si trova in un’area di parcheggio dove è ben visibile appunto la

dimensione maggiorata della superficie destinata a veicoli di detti conducenti,

ed il contrassegno (carrozzella per invalidi) ivi demarcato, in colore bianco e

giallo, risulta sufficientemente visibile agli utenti”;

che, come detto, giusta l’art.

27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; da tale principio discende che non è certo l’assenza del

segnale che permette di concludere che la demarcazione non deve essere

osservata (cfr. DTF 108 IV 51 consid. 2);

che ciò posto va detto che i

cartelli e le demarcazioni sono giuridicamente validi quando sono stati

collocati in seguito a regolare decisione e pubblicazione dell’autorità competente,

purché siano espressi e materializzati in forma di segnalazione appropriata:

Considerandi

laddove quest’ultima condizione fa difetto, l’utente della strada non si trova

confrontato né con un ordine da seguire né con un divieto da rispettare (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 27 LCStr);

che in concreto sulla base della

documentazione fotografica a colori prodotta dal ricorrente non è possibile

affermare che il simbolo della carrozzella riprodotto sull’asfalto fosse

sufficientemente visibile (a maggior ragione in condizioni di pioggia e nottetempo),

tant’è vero che è stato ridipinto di colore giallo (circostanza indirettamente

ammessa dal silenzio dell’agente, che nulla ha detto in merito nel rapporto di

servizio steso in risposta alle osservazioni del ricorrente);

che per di più la demarcazione

dello stallo in cui ha posteggiato – pure nel frattempo ridipinta di colore

giallo – era di colore bianco e non giallo come prescritto dall’OSStr per

riservare il posto di parcheggio a una determinata categoria di persone;

che nemmeno le dimensioni

dello stallo, visibilmente più largo rispetto agli altri per favorire l’accesso

al veicolo da parte di persone munite di sedia a rotelle, sono idonee – per sé

sole – a rendere edotti gli utenti che si tratta di uno stallo riservato alle

persone disabili;

che alla luce delle

considerazioni che precedono, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito

mossogli;

che il

ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che

visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 1bis OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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