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Decisione

30.2008.212

Eccesso di velocità in abitato

26 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle

spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ alla velocità

superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 71 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 66 km/h”.

Fatti accertati il 24 maggio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della

decisione impugnata (cfr. ricorso punto 5).

La

portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle

norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità

cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost

(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

Ora,

la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità

amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta

pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra

parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato

disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere

una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando

l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena

conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve infatti

permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza

della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua

eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve

essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e

degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).

Contrariamente

a quanto assume l’insorgente, l’autorità ha sufficientemente motivato la

propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato qual

era l’esatto capo di imputazione, ovvero il superamento della velocità

consentita e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso (per il

tramite del suo avvocato) non fossero tali da giustificare un abbandono del

procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art.

29.

Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi

diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli

dall'autorità dipartimentale.

La

censura si rivela pertanto priva di fondamento.

Per quanto attiene alle prove

offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della

documentazione prodotta dal ricorrente e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto

dall’autorità di prime cure, comprensivo degli accertamenti della polizia

cantonale; non si ritiene per contro necessario procedere al postulato richiamo

dell’incarto relativo alla procedura amministrativa avviata nei suoi confronti

a dipendenza dei medesimi fatti (della quale l’insorgente, con un gravame

pressoché identico a quello che ci occupa, ha opportunamente chiesto la

sospensione in attesa del giudizio penale; doc. D, pag. 5), gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il

proprio convincimento. Non si vede dipoi quali elementi utili per il giudizio

potrebbe fornire l’incarto richiamato, atteso che si compone dei medesimi atti

formanti il presente fascicolo processuale.

Infine, l’inspiegabile richiesta di sospendere la procedura

contravvenzionale fino a definizione del parallelo procedimento amministrativo,

va disattesa senza ulteriormente addentrarsi nel merito. Giovi tuttavia

rilevare che il giudice penale non è vincolato da quello amministrativo e

viceversa; cionondimeno, per motivi legati alla sicurezza del diritto, l'autorità

amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria

decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale cresciuta in

giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica

giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento

amministrativo.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale limita

la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art.

22.

cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità sono favorevoli, la velocità

massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto,

per aver circolato alla guida del veicolo TI __________ nell’abitato di __________

alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 66 km/h in luogo dei 50 km/h ivi prescritti.

Il rilevamento è stato

eseguito da due agenti della Polizia cantonale, mediante apparecchio Multanova 6F posizionato nel parcheggio di fronte alla __________ (cfr. rapporto di controllo della velocità).

4.

L’insorgente contesta

l’infrazione ascrittagli.

Afferma anzitutto che “il

limite generale di 50 km/h quel giorno non era visibile, poiché completamente

nascosto dalla vegetazione che cresce ai bordi della carreggiata”. A

comprova del suo assunto produce due fotografie del segnale stradale in

questione. Sostiene quindi che, circolando alla velocità prescritta di 80 km/h, era per lui del tutto impossibile scorgere per tempo il segnale e adeguare di conseguenza la

velocità prima di incorrere nella misurazione dell’apparecchio radar,

posizionato a soli pochi metri di distanza dal segnale.

Soggiunge che quel giorno

sulla carreggiata vi erano parecchi veicoli che circolavano in direzione

opposta alla sua. Sostiene dunque di non aver scorto nemmeno il medesimo

cartello posizionato sul lato sinistro della strada, poiché coperto dai veicoli

che circolavano sulla corsia di contromano, in particolare veicoli pesanti o di

grandi dimensioni (es. torpedoni, Tir, furgoni, rimorchi ecc.), che ne

impedivano la vista (cfr. ricorso punto 6.1).

Evidenzia in secondo luogo che

nella sistemazione della segnaletica stradale e nella collocazione

dell’impianto radar sono state disattese le prescrizioni che regolano e disciplinano

la circolazione stradale.

Più precisamente, contesta che

l’apparecchio di rilevamento fosse posizionato a una distanza di 90 metri dal cartello, come dichiarato dalla polizia cantonale nel rapporto di contro-osservazioni 8

luglio 2008. Suppone che fosse posizionato a una distanza inferiore allo spazio

di reazione da lui stimato in 24 metri (tenuto conto della velocità di 80 km/h vigente prima del segnale), ritenuto che il parcheggio della __________, di fronte al quale

era posizionato l’apparecchio, inizierebbe a circa 20 metri dalla posizione in cui sorge il cartello (cfr. ricorso punto 6.2).

Mette pure in discussione l’opportunità

della segnaletica, giacché posata in un punto ove non vi è alcuna ragione per

imporre la riduzione di velocità, su una strada cantonale di scorrimento, del

tutto esterna al nucleo. A suo modo di vedere, il limite generale di 50 km/h, imposto ai conducenti poco dopo la metà del lungo tratto rettilineo della strada cantonale

che percorre il __________ dalla rotonda di__________, non ha motivo di

esistere, poiché non si trova nell’abitato, diversamente da quanto indicato dall’autorità.

Precisa che nei dintorni del cartello corrono da un lato le rotaie della

ferrovia e dell’altro l’esercizio pubblico la Romantica e l’ingresso dell’autostrada.

In sostanza, pretende che il conducente in buona fede non poteva attendersi che

proprio in quel punto fosse stabilita una riduzione del limite generale della

velocità (cfr. ricorso punto 6.3).

Contesta infine la correttezza

della velocità rilevata dall’apparecchio radar, facendo valere che dagli atti

non è dato sapere se i dispositivi di sigillatura fossero intatti al momento

della misurazione e se parti importanti per la misurazione non fossero state

oggetto di riparazione. In definitiva, a suo dire, non è quindi possibile

escludere con certezza che la misurazione della velocità rilevata otto mesi

dopo l’ultimo controllo non sia stata sfalsata anche solo di pochi Km/h (cfr.

ricorso punto 6.4).

5.

In concreto, dalla

documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, emerge invero che il

segnale “Velocità massima 50 km/h, limite generale” (2.30.1), era parzialmente

coperto dalla vegetazione, come del resto ammesso dall’autorità inquirente (cfr.

contro-osservazioni 8 luglio 2008, punto 3.1, alle quali sono state accluse

alcune fotografie attestanti la situazione successiva al taglio). Dalla

predetta documentazione emerge nondimeno che il bordo rosso unitamente alla particolare

menzione “limite generale” (che in Svizzera contraddistingue il segnale

prescrivente la velocità all’interno dell’abitato dai segnali abituali di

limitazione della velocità) erano perfettamente visibili; inoltre il segnale

era posizionato al di sopra di quello indicante la località di __________.

Non solo, ma dal fascicolo

processuale risulta pure che il medesimo segnale era ripetuto sul lato sinistro,

al di sopra del segnale “strada principale”. È ben vero che l’insorgente

sostiene di non averlo scorto, poiché coperto dai veicoli che circolavano sulla

corsia di contromano, in particolare veicoli pesanti o di grandi dimensioni

(es. torpedoni, Tir, furgoni, rimorchi ecc.), che ne impedivano la vista (cfr.

ricorso punto 6.1); sennonché, qualche riga prima (cfr. ricorso punto 2), egli

stesso ammette che “sulla carreggiata non vi era traffico” (ciò che del

resto è compatibile con le circostanze di tempo dell’infrazione; sabato,

durante l’ora di pranzo), cadendo perciò in un’evidente contraddizione. Egli ha

tra l’altro affermato che la visuale di fronte a sé era completa,

l’illuminazione ottima, non vi erano pedoni o altri fattori di disturbo; non vi

erano quindi motivi per non scorgere agevolmente il segnale, ripetuto sul lato

sinistro, da una distanza sufficiente, atteso che lo stesso è ubicato al

termine di un lungo rettilineo e coincide tra l’altro con l’inizio della linea

di sicurezza (cfr. foto raffigurante la vista generale di cui alle

contro-osservazioni 8 luglio 2008). Si noti per giunta che l’insorgente risiede

nel vicino Comune di __________, per cui è ragionevole credere che conosca le

regolamentazione locale. A prescindere da quest’ultima considerazione, per i

motivi anzidetti, l’argomentazione addotta non risulta essere liberatoria.

6.

Non ne va diversamente

per quanto attiene alla pretesa inopportunità della segnaletica. A di là del

fatto che quanto asserito dall’insorgente resta tutto da verificare, va detto

che l’eventuale inopportunità di una regolamentazione locale non è suscettibile

di inficiare la segnaletica. Segnali e demarcazioni devono infatti essere osservati

dagli utenti, quand’anche la loro ubicazione si presti a contestazioni per

rapporto alle condizioni locali o al momento della giornata. In altri termini,

non spetta all’autorità giudiziaria esaminare se l’autorità ha posizionato un

segnale in modo opportuno o meno (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.5 ad

art. 27 LCStr).

Aggiungasi che essendo ben

visibile e creando quindi per gli altri utenti della strada un’apparenza

giuridica degna di protezione che merita di essere protetta, la segnaletica

dev’essere osservata anche se, per ipotesi, collocata in modo irregolare (cfr.

DTF 128 IV 184 cpnsid. 4 e rinvii).

7.

Sulla collocazione

dell’apparecchio radar, la tesi per cui lo stesso fosse collocato meno di 24 metri o addirittura pochi metri dopo il segnale non appare per nulla plausibile (se così fosse il

cavalletto si sarebbe dovuto trovare sul ponte visibile dalla fotografia che

ritrae la “vista generale” e il rilevamento sarebbe avvenuto mentre

l’insorgente circolava ancora sul limite di 80 km/h, ciò che non è e invero non pretende) e non trova il benché minimo riscontro negli atti.

In concreto, è pacifico che il

cavalletto è stato posizionato nel parcheggio situato di fronte alla __________

(all’interno di un’ampia curva piegante a destra; cfr. contro-osservazioni 8

luglio 2008 punto 3.2) che, non inizia affatto 20 metri dopo il segnale (cfr. ricorso pag. 8), ma almeno 100 metri dopo (cfr. mappa sul sito ufficiale del Comune di __________). Come si evince inoltre dalla fotografia ritraente

il ricorrente di cui al “protocollo – velocità”, sullo sfondo è visibile un

palo, che si ritrova al centro della foto “vista generale” a una distanza

relativamente ampia dal segnale, stimabile in almeno 50 metri. Di conseguenza, egli aveva il tempo sufficiente per adeguare la propria velocità, obbligo

che si imponeva a maggior ragione se si considera che al termine del lungo

rettifilo si profila una curva a destra con visibilità ridotta (cfr. medesima

fotografia). Non va neppure dimenticato che un conducente diligente comincia ad

adattare la sua andatura quando giunge in prossimità di un cartello indicante

una velocità inferiore, che di regola ha la possibilità di vedere con

sufficiente anticipo, e non solo quando lo ha passato, altrimenti sarebbe poi

costretto a inopportune e pericolose frenate brusche, cosa che il ricorrente

stesso afferma essere da evitare.

Per quanto concerne la

posizione dell’apparecchio radar, non v’è infine alcun motivo di dubitare delle

indicazioni contenute nelle contro-osservazioni 8 luglio 2008 sottoscritte da

uno degli agenti denuncianti, il quale, a differenza del multato, ha l’obbligo

conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare

gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali o

disciplinari.

La circostanza per cui

parecchi altri utenti della strada sarebbero stati oggetto di procedure

disciplinari non è neanche lontanamente suscettibile di sovvertire tale

conclusione.

8.

Da ultimo, relativamente

alla velocità accertata, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale

degli indizi che lascino supporre che la misurazione fosse viziata o che lo

strumento, debitamente certificato, non adempisse ai requisiti legali, né del

resto l’insorgente rende anche solo verosimile il contrario, limitandosi in

sostanza a mere congetture. Dal rapporto di controllo della velocità risulta per

contro che le prove di funzionamento al quarzo sono state regolarmente eseguite

e che non sono emerse anomalie (come lo attesta il codice apposto). La censura

addotta va quindi disattesa.

In definitiva

il ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a

questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto. La tassa di giustizia, che tiene pure conto del numero di censure

infondate e pretestuose sollevate, e le spese seguono la soccombenza

dell’insorgente (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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