30.2008.212
Eccesso di velocità in abitato
26 aprile 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
30.2008.212
Data decisione, Autorità:
26.04.2010, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità in abitato
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.212
23122/890
Bellinzona
26
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. 23122/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 settembre
2008 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle
spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ alla velocità
superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 71 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 66 km/h”.
Fatti accertati il 24 maggio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della
decisione impugnata (cfr. ricorso punto 5).
La
portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost
(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora,
la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità
amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta
pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra
parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato
disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere
una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando
l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena
conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve infatti
permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza
della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua
eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve
essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e
degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).
Contrariamente
a quanto assume l’insorgente, l’autorità ha sufficientemente motivato la
propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato qual
era l’esatto capo di imputazione, ovvero il superamento della velocità
consentita e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso (per il
tramite del suo avvocato) non fossero tali da giustificare un abbandono del
procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art.
29.
Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi
diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli
dall'autorità dipartimentale.
La
censura si rivela pertanto priva di fondamento.
Per quanto attiene alle prove
offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della
documentazione prodotta dal ricorrente e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto
dall’autorità di prime cure, comprensivo degli accertamenti della polizia
cantonale; non si ritiene per contro necessario procedere al postulato richiamo
dell’incarto relativo alla procedura amministrativa avviata nei suoi confronti
a dipendenza dei medesimi fatti (della quale l’insorgente, con un gravame
pressoché identico a quello che ci occupa, ha opportunamente chiesto la
sospensione in attesa del giudizio penale; doc. D, pag. 5), gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il
proprio convincimento. Non si vede dipoi quali elementi utili per il giudizio
potrebbe fornire l’incarto richiamato, atteso che si compone dei medesimi atti
formanti il presente fascicolo processuale.
Infine, l’inspiegabile richiesta di sospendere la procedura
contravvenzionale fino a definizione del parallelo procedimento amministrativo,
va disattesa senza ulteriormente addentrarsi nel merito. Giovi tuttavia
rilevare che il giudice penale non è vincolato da quello amministrativo e
viceversa; cionondimeno, per motivi legati alla sicurezza del diritto, l'autorità
amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria
decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale cresciuta in
giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica
giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art.
22.
cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto,
per aver circolato alla guida del veicolo TI __________ nell’abitato di __________
alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 66 km/h in luogo dei 50 km/h ivi prescritti.
Il rilevamento è stato
eseguito da due agenti della Polizia cantonale, mediante apparecchio Multanova 6F posizionato nel parcheggio di fronte alla __________ (cfr. rapporto di controllo della velocità).
4.
L’insorgente contesta
l’infrazione ascrittagli.
Afferma anzitutto che “il
limite generale di 50 km/h quel giorno non era visibile, poiché completamente
nascosto dalla vegetazione che cresce ai bordi della carreggiata”. A
comprova del suo assunto produce due fotografie del segnale stradale in
questione. Sostiene quindi che, circolando alla velocità prescritta di 80 km/h, era per lui del tutto impossibile scorgere per tempo il segnale e adeguare di conseguenza la
velocità prima di incorrere nella misurazione dell’apparecchio radar,
posizionato a soli pochi metri di distanza dal segnale.
Soggiunge che quel giorno
sulla carreggiata vi erano parecchi veicoli che circolavano in direzione
opposta alla sua. Sostiene dunque di non aver scorto nemmeno il medesimo
cartello posizionato sul lato sinistro della strada, poiché coperto dai veicoli
che circolavano sulla corsia di contromano, in particolare veicoli pesanti o di
grandi dimensioni (es. torpedoni, Tir, furgoni, rimorchi ecc.), che ne
impedivano la vista (cfr. ricorso punto 6.1).
Evidenzia in secondo luogo che
nella sistemazione della segnaletica stradale e nella collocazione
dell’impianto radar sono state disattese le prescrizioni che regolano e disciplinano
la circolazione stradale.
Più precisamente, contesta che
l’apparecchio di rilevamento fosse posizionato a una distanza di 90 metri dal cartello, come dichiarato dalla polizia cantonale nel rapporto di contro-osservazioni 8
luglio 2008. Suppone che fosse posizionato a una distanza inferiore allo spazio
di reazione da lui stimato in 24 metri (tenuto conto della velocità di 80 km/h vigente prima del segnale), ritenuto che il parcheggio della __________, di fronte al quale
era posizionato l’apparecchio, inizierebbe a circa 20 metri dalla posizione in cui sorge il cartello (cfr. ricorso punto 6.2).
Mette pure in discussione l’opportunità
della segnaletica, giacché posata in un punto ove non vi è alcuna ragione per
imporre la riduzione di velocità, su una strada cantonale di scorrimento, del
tutto esterna al nucleo. A suo modo di vedere, il limite generale di 50 km/h, imposto ai conducenti poco dopo la metà del lungo tratto rettilineo della strada cantonale
che percorre il __________ dalla rotonda di__________, non ha motivo di
esistere, poiché non si trova nell’abitato, diversamente da quanto indicato dall’autorità.
Precisa che nei dintorni del cartello corrono da un lato le rotaie della
ferrovia e dell’altro l’esercizio pubblico la Romantica e l’ingresso dell’autostrada.
In sostanza, pretende che il conducente in buona fede non poteva attendersi che
proprio in quel punto fosse stabilita una riduzione del limite generale della
velocità (cfr. ricorso punto 6.3).
Contesta infine la correttezza
della velocità rilevata dall’apparecchio radar, facendo valere che dagli atti
non è dato sapere se i dispositivi di sigillatura fossero intatti al momento
della misurazione e se parti importanti per la misurazione non fossero state
oggetto di riparazione. In definitiva, a suo dire, non è quindi possibile
escludere con certezza che la misurazione della velocità rilevata otto mesi
dopo l’ultimo controllo non sia stata sfalsata anche solo di pochi Km/h (cfr.
ricorso punto 6.4).
5.
In concreto, dalla
documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, emerge invero che il
segnale “Velocità massima 50 km/h, limite generale” (2.30.1), era parzialmente
coperto dalla vegetazione, come del resto ammesso dall’autorità inquirente (cfr.
contro-osservazioni 8 luglio 2008, punto 3.1, alle quali sono state accluse
alcune fotografie attestanti la situazione successiva al taglio). Dalla
predetta documentazione emerge nondimeno che il bordo rosso unitamente alla particolare
menzione “limite generale” (che in Svizzera contraddistingue il segnale
prescrivente la velocità all’interno dell’abitato dai segnali abituali di
limitazione della velocità) erano perfettamente visibili; inoltre il segnale
era posizionato al di sopra di quello indicante la località di __________.
Non solo, ma dal fascicolo
processuale risulta pure che il medesimo segnale era ripetuto sul lato sinistro,
al di sopra del segnale “strada principale”. È ben vero che l’insorgente
sostiene di non averlo scorto, poiché coperto dai veicoli che circolavano sulla
corsia di contromano, in particolare veicoli pesanti o di grandi dimensioni
(es. torpedoni, Tir, furgoni, rimorchi ecc.), che ne impedivano la vista (cfr.
ricorso punto 6.1); sennonché, qualche riga prima (cfr. ricorso punto 2), egli
stesso ammette che “sulla carreggiata non vi era traffico” (ciò che del
resto è compatibile con le circostanze di tempo dell’infrazione; sabato,
durante l’ora di pranzo), cadendo perciò in un’evidente contraddizione. Egli ha
tra l’altro affermato che la visuale di fronte a sé era completa,
l’illuminazione ottima, non vi erano pedoni o altri fattori di disturbo; non vi
erano quindi motivi per non scorgere agevolmente il segnale, ripetuto sul lato
sinistro, da una distanza sufficiente, atteso che lo stesso è ubicato al
termine di un lungo rettilineo e coincide tra l’altro con l’inizio della linea
di sicurezza (cfr. foto raffigurante la vista generale di cui alle
contro-osservazioni 8 luglio 2008). Si noti per giunta che l’insorgente risiede
nel vicino Comune di __________, per cui è ragionevole credere che conosca le
regolamentazione locale. A prescindere da quest’ultima considerazione, per i
motivi anzidetti, l’argomentazione addotta non risulta essere liberatoria.
6.
Non ne va diversamente
per quanto attiene alla pretesa inopportunità della segnaletica. A di là del
fatto che quanto asserito dall’insorgente resta tutto da verificare, va detto
che l’eventuale inopportunità di una regolamentazione locale non è suscettibile
di inficiare la segnaletica. Segnali e demarcazioni devono infatti essere osservati
dagli utenti, quand’anche la loro ubicazione si presti a contestazioni per
rapporto alle condizioni locali o al momento della giornata. In altri termini,
non spetta all’autorità giudiziaria esaminare se l’autorità ha posizionato un
segnale in modo opportuno o meno (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.5 ad
art. 27 LCStr).
Aggiungasi che essendo ben
visibile e creando quindi per gli altri utenti della strada un’apparenza
giuridica degna di protezione che merita di essere protetta, la segnaletica
dev’essere osservata anche se, per ipotesi, collocata in modo irregolare (cfr.
DTF 128 IV 184 cpnsid. 4 e rinvii).
7.
Sulla collocazione
dell’apparecchio radar, la tesi per cui lo stesso fosse collocato meno di 24 metri o addirittura pochi metri dopo il segnale non appare per nulla plausibile (se così fosse il
cavalletto si sarebbe dovuto trovare sul ponte visibile dalla fotografia che
ritrae la “vista generale” e il rilevamento sarebbe avvenuto mentre
l’insorgente circolava ancora sul limite di 80 km/h, ciò che non è e invero non pretende) e non trova il benché minimo riscontro negli atti.
In concreto, è pacifico che il
cavalletto è stato posizionato nel parcheggio situato di fronte alla __________
(all’interno di un’ampia curva piegante a destra; cfr. contro-osservazioni 8
luglio 2008 punto 3.2) che, non inizia affatto 20 metri dopo il segnale (cfr. ricorso pag. 8), ma almeno 100 metri dopo (cfr. mappa sul sito ufficiale del Comune di __________). Come si evince inoltre dalla fotografia ritraente
il ricorrente di cui al “protocollo – velocità”, sullo sfondo è visibile un
palo, che si ritrova al centro della foto “vista generale” a una distanza
relativamente ampia dal segnale, stimabile in almeno 50 metri. Di conseguenza, egli aveva il tempo sufficiente per adeguare la propria velocità, obbligo
che si imponeva a maggior ragione se si considera che al termine del lungo
rettifilo si profila una curva a destra con visibilità ridotta (cfr. medesima
fotografia). Non va neppure dimenticato che un conducente diligente comincia ad
adattare la sua andatura quando giunge in prossimità di un cartello indicante
una velocità inferiore, che di regola ha la possibilità di vedere con
sufficiente anticipo, e non solo quando lo ha passato, altrimenti sarebbe poi
costretto a inopportune e pericolose frenate brusche, cosa che il ricorrente
stesso afferma essere da evitare.
Per quanto concerne la
posizione dell’apparecchio radar, non v’è infine alcun motivo di dubitare delle
indicazioni contenute nelle contro-osservazioni 8 luglio 2008 sottoscritte da
uno degli agenti denuncianti, il quale, a differenza del multato, ha l’obbligo
conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare
gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali o
disciplinari.
La circostanza per cui
parecchi altri utenti della strada sarebbero stati oggetto di procedure
disciplinari non è neanche lontanamente suscettibile di sovvertire tale
conclusione.
8.
Da ultimo, relativamente
alla velocità accertata, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale
degli indizi che lascino supporre che la misurazione fosse viziata o che lo
strumento, debitamente certificato, non adempisse ai requisiti legali, né del
resto l’insorgente rende anche solo verosimile il contrario, limitandosi in
sostanza a mere congetture. Dal rapporto di controllo della velocità risulta per
contro che le prove di funzionamento al quarzo sono state regolarmente eseguite
e che non sono emerse anomalie (come lo attesta il codice apposto). La censura
addotta va quindi disattesa.
In definitiva
il ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a
questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto. La tassa di giustizia, che tiene pure conto del numero di censure
infondate e pretestuose sollevate, e le spese seguono la soccombenza
dell’insorgente (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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