30.2008.213
Produrre fumo e puzzo eccessivo; assenza dell'elemento costitutivo soggettivo
26 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.213
Data decisione, Autorità:
26.04.2010, PRPEN
Titolo:
Produrre fumo e puzzo eccessivo; assenza dell'elemento costitutivo soggettivo
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.213
23539/806
Bellinzona
26
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. 23539/806 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 5
settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese per fr. 20.-, per i seguenti
fatti accertati il 17 giugno 2008 in territorio di __________:
"Alla guida del
motoveicolo TI __________ produceva fumo e puzzo eccessivi”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l’annullamento;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base
degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 42 cpv. 1 LCStr
Fatti
il conducente deve astenersi dal cagionare agli
utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare
con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di
spaventare gli animali (cfr. inoltre l’art. 34 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver alla guida del
motoveicolo __________ prodotto fumo e puzzo eccessivi (con riferimento al
rapporto di contravvenzione 7 luglio 2008 steso da un agente della Polizia __________,
dal quale si evince che il fumo e il puzzo erano dovuti al cattivo
funzionamento del motore);
che l’insorgente non contesta
di per sé l’accertamento dell’agente, ma si giustifica asserendo quanto segue:
Considerandi
“La moto è stata
ritirata alcuni minuti prima dal garage __________ in via __________. Subito
dopo un poliziotto mi ha fermato facendomi notare che dalla moto fuoriusciva
fumo nero. Ho detto subito che alla moto è stato cambiato il motore e
probabilmente stava bruciando dell’olio. Giunto a casa non usciva più nessun
fumo (…)”;
che a sostegno del suo
assunto, l’insorgente produce la fattura 1° luglio 2008 del garage __________
Sagl (sito in via__________, a __________, luogo in cui è stata accertata la
presunta infrazione), dalla quale risulta l’intervento indicato;
che
in concreto nulla induce a dubitare della bontà delle giustificazioni addotte
dal ricorrente (confermate dalla fattura del garage); tant’è che la stessa CRTE
1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della
Pretura penale;
che in conclusione, difettando
l’aspetto soggettivo dell’infrazione, il ricorrente va prosciolto dall’addebito
mossogli e la decisione impugnata annullata;
che visto l’esito del gravame
non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1
LCStr; 34 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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