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Decisione

30.2008.213

Produrre fumo e puzzo eccessivo; assenza dell'elemento costitutivo soggettivo

26 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il conducente deve astenersi dal cagionare agli

utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare

con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di

spaventare gli animali (cfr. inoltre l’art. 34 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver alla guida del

motoveicolo __________ prodotto fumo e puzzo eccessivi (con riferimento al

rapporto di contravvenzione 7 luglio 2008 steso da un agente della Polizia __________,

dal quale si evince che il fumo e il puzzo erano dovuti al cattivo

funzionamento del motore);

che l’insorgente non contesta

di per sé l’accertamento dell’agente, ma si giustifica asserendo quanto segue:

Considerandi

“La moto è stata

ritirata alcuni minuti prima dal garage __________ in via __________. Subito

dopo un poliziotto mi ha fermato facendomi notare che dalla moto fuoriusciva

fumo nero. Ho detto subito che alla moto è stato cambiato il motore e

probabilmente stava bruciando dell’olio. Giunto a casa non usciva più nessun

fumo (…)”;

che a sostegno del suo

assunto, l’insorgente produce la fattura 1° luglio 2008 del garage __________

Sagl (sito in via__________, a __________, luogo in cui è stata accertata la

presunta infrazione), dalla quale risulta l’intervento indicato;

che

in concreto nulla induce a dubitare della bontà delle giustificazioni addotte

dal ricorrente (confermate dalla fattura del garage); tant’è che la stessa CRTE

1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della

Pretura penale;

che in conclusione, difettando

l’aspetto soggettivo dell’infrazione, il ricorrente va prosciolto dall’addebito

mossogli e la decisione impugnata annullata;

che visto l’esito del gravame

non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1

LCStr; 34 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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